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Categoria: Sanità (personale non medico area privata) Settore: Enti Privati Data stipula: 21-12-2001 Data decorrenza: 1-1-2000 Data scadenza: 31-12-2001
VERBALE
Il giorno 21 dicembre 2001, in Roma, tra:
- ARIS nella persona del Vice Presidente Mario Bonora, assistito dal
Capo-delegazione Giovanni Costantino e dai componenti la Commissione:
Graziano Ciccarelli, Sergio Ceretti, Paolo Magon, Paolo Moscioni, Josè
Parrella, Giampiero Sironi e Mauro Mattiacci; la Fondazione Don Carlo
Gnocchi-ONLUS, nella persona del Capo Delegazione Enrico Maria Mambretti
assistito da Salvatore Provenza;
e
le Federazioni nazionali sanità di:
- FP-CGIL, nelle persone di Laimer Armuzzi, Carlo Podda, Rossana
Dettori e Alfredo Garzi;
- CISL-FPS, nelle persone di Rino Tarelli, Marco Lombardo, Gabrio Maria
Tonelli, Luigi Gentili e Giuseppe Solomita;
- UIL-Sanità, nelle persone di Carlo Fiordaliso, Mariavittoria Gobbo,
Claudio Tulli e Guido Sarritzu
è stata raggiunta l'intesa per la stipula del CCNL relativo al biennio di
parte economica 2000-2001
PER IL PERSONALE NON MEDICO DIPENDENTE DAGLI ISTITUTI SANITARI PRIVATI:
detta intesa - costituita da 9 articoli, 2 dichiarazioni congiunte, 1 nota
a verbale e 2 tabelle - è definita nel pieno rispetto del documento
sottoscritto dalle parti in data 24.7.01.
Dopo ampia discussione le parti concordano quanto segue:
1. viene riconosciuto l'inquadramento nella categoria "D", a far tempo
dall'1.9.01 (nelle posizioni economiche indicate nell'allegata tabella 2)
delle professioni sanitarie e tecniche di cui ai profili professionali
dell'art. 43 del vigente CCNL, e precisamente: personale infermieristico
(infermiere professionale, ostetrica, dietista, assistente sanitario,
infermiere pediatrico, podologo, igienista dentale); personale tecnico-
sanitario (tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario
di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico,
tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare,
odontotecnico, ottico); personale della riabilitazione (tecnico
audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, logopedista,
ortottista, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva,
tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale,
terapista occupazionale, massaggiatore non vedente, educatore
professionale); assistente sociale.
Al personale sopra indicato restano attribuite le indennità specifiche
eventualmente spettanti ai sensi dell'art. 53 del CCNL.
Le parti si danno atto che l'inquadramento nella categoria "D" non
determina - per i lavoratori sopra indicati - il venir meno del rapporto
di subordinazione gerarchica nei confronti dei rispettivi coordinatori e
caposala, salvo che non venga loro altresì riconosciuta l'indennità di
funzione per il coordinamento (come indicata al punto 3).
2. Viene riconosciuta altresì la possibilità, alla stregua della
discrezionale valutazione datoriale e sulla base della specifica
situazione organizzativa e funzionale della struttura sanitaria, di
conferire ad alcune figure del predetto personale la funzione di
coordinamento dell'attività di determinati servizi e/o del personale non
medico assegnato all'unità lavorativa cui sono preposte. L'assegnazione
del predetto incarico con la relativa assunzione di responsabilità del
proprio operato è revocabile per il venir meno della funzione, a seguito
di valutazione del datore di lavoro, previa informazione alle
rappresentanze sindacali.
3. Al personale cui è affidato l'incarico di coordinamento è
riconosciuta, per il solo arco temporale di assegnazione, un'indennità di
funzione in parte fissa nella misura mensile lorda di £. 250.000, per 13
mensilità; la predetta indennità di funzione è parimenti revocabile per il
venir meno della funzione per i motivi innanzi esplicati (salvo quanto
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