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Categoria: ENEA Settore: Pubblica Amministrazione Data stipula: 4-8-1997 Data decorrenza: 1-1-1996 Data scadenza: 31-12-1997
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Parte economica: biennio 1996-1997
1a area contrattuale 4/8/97
INDICE
.. omissis
ART. 1
DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO
1. Il presente Contratto biennale concerne la parte economica e si
riferisce al periodo 1° gennaio 1996-31 dicembre 1997.
2. Per quanto non modificato dal presente Contratto continuano ad
applicarsi le clausole del C.C.L. relativo al 1° biennio 1994-1995.
ART.2
INCREMENTI DELLA RETRIBUZIONE MINIMA Dl LIVELLO
La retribuzione minima di livello, come stabilito dall'all.B al C.C.L.
relativo al biennio 1994-1995 è incrementata degli importi mensili lordi
riportati nell'allegata tabella A).
ART. 3
DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' MASSIMA DELLE DISPONIBILITA' PER LO SVILUPPO
DI INQUADRAMENTO E PER L'ATTRIBUZIONE DEI SUPERMINIMI
1. L'entità complessiva delle disponibilità per i passaggi di livello e
per l'attribuzione dei superminimi è determinata nella misura dello 1,28%
del monte salari al 31.12.1995. Tale importo rientra nei costi fissati
dalle direttive del Governo per il rinnovo contrattuale relativo
al biennio 1996-1997, come specificato nel prospetto redatto ai sensi
degli artt. 51 comma 1 e 52 comma 3 del decreto legislativo n. 29/93 che
accompagna il presente Contratto.
2. I passaggi di livello conseguenti alle valutazioni selettive annuali
di cui all'art. 11 del C.C.L. 1994-1995 avranno decorrenza 1° gennaio 1997
e 31 dicembre 1997.
L'attribuzione dei superminimi non potrà avere decorrenza anteriore al 1°
novembre 1996.
ART. 4
DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' MASSIMA DELLE DISPONIBILITÀ' PER
L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' Dl OPERAZIONE Dl IMPIANTI NUCLEARI
1. L'entità complessiva delle disponibilità per l'attribuzione
dell'indennità di operazione di impianti nucleari di cui all'art. 45 del
C.C.L. 1994-1997 è determinata nella misura dello 0,24% del monte salari
al 31.12.1995. Tale importo rientra nei costi fissati dalle direttive del
Governo per il rinnovo contrattuale relativo al biennio 1996-1997, come
specificato nel prospetto redatto ai sensi degli artt. 51 comma 1 e 52
comma 3 del decreto legislativo n. 29/93 che accompagna il presente
Contratto.
2. La corresponsione di tale indennità avrà decorrenza non anteriore al
1 ° luglio 1997.
ART. 5
EFFETTI DELLE NUOVE RETRIBUZIONI
I benefici economici risultanti dall'applicazione dei precedenti articoli
sono corrisposti integralmente a titolo di conguaglio, alle scadenze e
negli importi previsti dai medesimi articoli anche al personale comunque
cessato dal servizio o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione,
nel periodo di vigenza del presente Contratto di parte economica 1996/97 e
sono computati ai tini previdenziali secondo gli ordinamenti vigenti. Per
detto personale agli effetti dell'indennità o trattamento di fine rapporto
e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione dal servizio.
ART.6
RISORSE AGGIUNTIVE
L'Ente potrà destinare un importo non superiore all'l% del monte salari al
31.12.1995 alla produttività con oneri a carico del bilancio dell'Ente.
L'utilizzazione di tale importo è subordinato ad una verifica relativa
all'attuazione dei processi di riorganizzazione previsti dal decreto
legislativo. n. 29/93 concernenti l'introduzione di strumenti di
programmazione e controllo dell'attività e di verifica dei risultati.
Potranno essere utilizzate risorse che si rendano eventualmente
disponibili a seguito dei migliori risultati nell'andamento gestionale,
correlati all'aumento dei rendimenti quantitativi e qualitativi
dell'attività svolta nel contesto di un impiego più razionale delle
risorse umane, senza pregiudizio delle finalità dell'Ente.
TAB. A
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