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Categoria: Carabinieri - Guardia di Finanza Settore: Pubblica Amministrazione Data stipula: 17-2-1999 Data decorrenza: 1-1-1998 Data scadenza: 31-12-2001
D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254
RECEPIMENTO DELL'ACCORDO SINDACALE PER LE FORZE DI POLIZIA
AD ORDINAMENTO CIVILE E DEL PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE
DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE DEL 17 FEBBRAIO 1999
relativi al quadriennio normativo 1998-2001
e al biennio economico 1998-1999.
.OMISSIS. DA PAG. 7 A PAG. 38. E' RIPORTATO IL SEGUENTE TITOLO I:
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA
DI STATO, CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
E CORPO FORESTALE DELLO STATO)
titolo II - FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE
(ARMA DEI CARABINIERI E CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA)
Art. 41 - Area di applicazione e durata.
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), D.lgs. 12.5.95 n. 195, il
presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, con esclusione dei
rispettivi dirigenti e del Personale ausiliario di leva.
2. Il presente decreto concerne il periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre
2001 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre
1999 per la parte economica e relativi effetti.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di
scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui
al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento
provvisorio della retribuzione pari al 30% del tasso d'inflazione
programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa
l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori 3 mesi di vacanza
contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del tasso d'inflazione
programmata e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti
economici previsti dal nuovo DPR emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lett. b), D.lgs. n. 195/95.
Art. 42 - Nuovi stipendi.
1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 11, DPR 10.5.96 n. 359, sono
incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
liv. lire
5° 71.000
6° 77.000
6° bis 80.000
7° 83.000
7° bis 86.500
8° 90.000
9° 101.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 agosto 1999.
3. Dall'1.10.98 al 31.7.99 competono i seguenti aumenti stipendiali
mensili lordi:
liv. lire
5° 39.000
6° 42.000
6° bis 43.500
7° 45.000
7° bis 47.000
8° 49.000
9° 55.000
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del
conseguimento di quello successivo.
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dalla
applicazione dei precedenti commi, sono:
liv. lire
5° 14.773.000
6° 16.371.000
6° bis 17.623.000
7° 18.875.000
7° bis 20.263.000
8° 21.651.000
9° 24.851.000
6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento
provvisorio della retribuzione previsto dall'art. 10, comma 3, DPR 10.5.96
n. 359.
Art. 43 - Effetti dei nuovi stipendi.
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente decreto hanno effetto sulla 13a mensilità, sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di
buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82, DPR 10.1.57 n.
3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta
in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto, riguardante il biennio 1998-99, sono corrisposti integralmente,
alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo provvedimento, al
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel
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