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Categoria: Carabinieri - Guardia di Finanza
Settore: Pubblica Amministrazione
Data stipula: 17-2-1999
Data decorrenza: 1-1-1998
Data scadenza: 31-12-2001

D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254

RECEPIMENTO DELL'ACCORDO SINDACALE PER LE FORZE DI POLIZIA
AD ORDINAMENTO CIVILE E DEL PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE
DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE DEL 17 FEBBRAIO 1999

relativi al quadriennio normativo 1998-2001
e al biennio economico 1998-1999.



.OMISSIS. DA PAG. 7 A PAG. 38. E' RIPORTATO IL SEGUENTE TITOLO I:
          FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA
          DI STATO, CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
          E CORPO FORESTALE DELLO STATO)



titolo II - FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE
            (ARMA DEI CARABINIERI E CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA)

Art. 41 - Area di applicazione e durata.

1.    Ai  sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), D.lgs. 12.5.95 n. 195,  il
  presente  decreto  si  applica  al personale  dei  ruoli  dell'Arma  dei
  carabinieri  e  del Corpo della Guardia di finanza, con  esclusione  dei
  rispettivi dirigenti e del Personale ausiliario di leva.

2.    Il  presente decreto concerne il periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre
  2001 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre
  1999 per la parte economica e relativi effetti.

3.    Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data  di
  scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui
  al  comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento
  provvisorio  della  retribuzione pari  al  30%  del  tasso  d'inflazione
  programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa
  l'indennità  integrativa  speciale. Dopo ulteriori  3  mesi  di  vacanza
  contrattuale,  detto  importo sarà pari al 50%  del  tasso  d'inflazione
  programmata  e  cessa di essere erogato dalla decorrenza  degli  effetti
  economici previsti dal nuovo DPR emanato ai sensi dell'art. 2, comma  1,
  lett. b), D.lgs. n. 195/95.



Art. 42 - Nuovi stipendi.

1.    Gli  stipendi  stabiliti  dall'art. 11, DPR  10.5.96  n.  359,  sono
  incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

liv.      lire
  
5°       71.000
6°       77.000
6° bis   80.000
7°       83.000
7° bis   86.500
8°       90.000
9°      101.000

2.   Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 agosto 1999.

3.    Dall'1.10.98  al  31.7.99 competono i seguenti  aumenti  stipendiali
  mensili lordi:

liv.     lire
  
5°      39.000
6°      42.000
6° bis  43.500
7°      45.000
7° bis  47.000
8°      49.000
9°      55.000

4.    Gli  aumenti  di  cui al comma 3 hanno effetto fino  alla  data  del
  conseguimento di quello successivo.

5.    I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dalla
  applicazione dei precedenti commi, sono:

liv.       lire
  
5°      14.773.000
6°      16.371.000
6° bis  17.623.000
7°      18.875.000
7° bis  20.263.000
8°      21.651.000
9°      24.851.000

6.    Gli  importi  stabiliti dal presente articolo  assorbono  l'elemento
  provvisorio della retribuzione previsto dall'art. 10, comma 3, DPR 10.5.96
  n. 359.



Art. 43 - Effetti dei nuovi stipendi.

1.    Le  nuove  misure  degli stipendi risultanti  dall'applicazione  del
  presente  decreto  hanno  effetto sulla 13a mensilità,  sul  trattamento
  ordinario  di  quiescenza,  normale e  privilegiato,  sull'indennità  di
  buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82, DPR 10.1.57 n.
  3,  o  da  disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo,  sulle  ritenute
  previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta
  in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.

2.    I  benefici  economici  risultanti  dall'applicazione  del  presente
  decreto, riguardante il biennio 1998-99, sono corrisposti integralmente,
  alle  scadenze  e negli importi previsti dal medesimo provvedimento,  al
  personale  comunque cessato dal servizio, con diritto  a  pensione,  nel
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