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Categoria: Bancari - casse rurali - credito cooperativo (dirigenti, SINADI) Settore: Credito e Assicurazioni Data stipula: 28-2-2002 Data decorrenza: 1-1-2002 Data scadenza: 31-12-2003
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 28 febbraio 2002
tra
- Associazione Generale delle Cooperative Italiane (AGCI) nelle persone
del Presidente Maurizio Zaffi, dei Vice Presidenti Giorgio Brunelli,
Gianpaolo Buonfiglio, Marino Ianni e Valter Rusticali, e dei consulenti
Carlo Pasqualini e Filippo Turi
e
- SINADI nelle persone del Presidente Giuseppe Ottone, dei Vice
Presidenti Mario Caleri, Emilio Moroso e Silvano Sorgato, dei Dirigenti
Gustavo Alimontani, Ferdinando Bonasera, Giuseppe Brunetti, Claudio
Calascibetta, Giovanni Panebianco, Salvatore Pilloni, Lucio Vivona,
Domenico Virgili e dei Consulenti Nicola Crisci, Giuseppe G. Santorsola,
Pasquale Visconti e Stefania Veraldi
in attuazione di quanto previsto dal CCNL 20.11.01 e in esecuzione delle
norme di rinvio contenute nel predetto contratto, le parti
convengono quanto appresso.
1) Classificazione delle BCC/CR in 3 fasce.
Nella 1a fascia vengono ricomprese:
- le BCC/CR di nuova costituzione per i primi 5 anni di attività;
- le BCC/CR con posizione di direttore inquadrato ex F3 o ex F2 o ex F1
(con l'applicazione del nuovo CCNL D6, D5 e D4) secondo il sistema
d'inquadramento dei direttori ordinato per montanti;
- le BCC/CR con organico inferiore a 11 unità lavorative;
- le BCC/CR monocellulari a condizione che non abbiano più di 15
dipendenti.
Nella 2a fascia vengono ricomprese:
- le BCC/CR con posizione di direttore inquadrato ex D3 o ex D2 (con
l'applicazione del nuovo CCNL D3 e D2) secondo il sistema d'inquadramento
dei direttori ordinato per montanti;
- le BCC/CR con organico con 12 fino a 70 unità lavorative;
- le BCC/CR che abbiano almeno 5 filiali operative.
Nella 3a fascia vengono ricomprese:
- le BCC/CR con posizione di direttore inquadrato ex D1 (con
l'applicazione del nuovo CCNL D1) secondo il sistema d'inquadramento dei
direttori ordinato per montanti;
- le BCC/CR con organico superiore alle 70 unità lavorative;
- le BCC/CR che abbiano almeno 8 filiali operative;
- gli Istituti centrali (regionali o nazionali) e altre Società del
Gruppo.
Dichiarazione delle parti.
Le parti precisano che per filiali operative devono intendersi le unità
produttive che abbiano almeno 3 addetti.
Le parti precisano altresì che l'individuazione dei criteri per la
classificazione delle BCC/CR nelle 3 fasce sopra indicate deve intendersi
soddisfatta con la sussistenza anche di uno solo dei presupposti
individuati. Qualora una BCC/CR abbia requisiti che la riconducono a più
fasce, il criterio da privilegiare è quello dell'inquadramento del
direttore secondo il sistema ordinato per montanti aziendali, salvo che
ricorrano gli altri due requisiti nel qual caso vi sarà prevalenza degli
stessi.
2) Inquadramento Direttori.
Le parti convengono di adeguare l'inquadramento dei direttori sulla base
del sistema dei montanti aziendali, come segue.
I montanti aziendali da confrontare sono costituiti dalla somma della
massa fiduciaria (depositi a risparmio, conti correnti passivi con
clientela ordinaria e obbligazioni) e degli impieghi (portafoglio,
anticipazioni, conti correnti attivi e mutui, più 30% dei depositi
effettuati a qualsiasi titolo presso ICCREA e Casse centrali di Trento e
Bolzano, 50% della raccolta indiretta, 30% del patrimonio) computati per
l'anno di riferimento sulla base della media dei dati finali dei 4
trimestri dell'anno precedente.
I pronti contro termini vengono considerati nella raccolta diretta e
pertanto al 100%.
Le parti convengono altresì di adeguare i montanti aziendali con la
sottostante tabella.
INQUADRAMENTO DEI DIRETTORI
MONTANTI (importi in milioni di euro)
Accordo 12 luglio 1996
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