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Categoria: Bancari - casse rurali - credito cooperativo (dirigenti, SINADI)
Settore: Credito e Assicurazioni
Data stipula: 28-2-2002
Data decorrenza: 1-1-2002
Data scadenza: 31-12-2003

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 28 febbraio 2002

tra

-    Associazione Generale delle Cooperative Italiane (AGCI) nelle persone
  del  Presidente  Maurizio Zaffi, dei Vice Presidenti  Giorgio  Brunelli,
  Gianpaolo  Buonfiglio, Marino Ianni e Valter Rusticali, e dei consulenti
  Carlo Pasqualini e Filippo Turi

e

-     SINADI  nelle  persone  del  Presidente Giuseppe  Ottone,  dei  Vice
  Presidenti Mario Caleri, Emilio Moroso e Silvano Sorgato, dei  Dirigenti
  Gustavo  Alimontani,  Ferdinando Bonasera,  Giuseppe  Brunetti,  Claudio
  Calascibetta,  Giovanni  Panebianco, Salvatore  Pilloni,  Lucio  Vivona,
  Domenico Virgili e dei Consulenti Nicola Crisci, Giuseppe G. Santorsola,
  Pasquale Visconti e Stefania Veraldi

in  attuazione di quanto previsto dal CCNL 20.11.01 e in esecuzione  delle
norme di rinvio contenute nel predetto contratto, le parti

convengono quanto appresso.



1)   Classificazione delle BCC/CR in 3 fasce.

Nella 1a fascia vengono ricomprese:

-    le BCC/CR di nuova costituzione per i primi 5 anni di attività;
-    le BCC/CR con posizione di direttore inquadrato ex F3 o ex F2 o ex F1
  (con  l'applicazione  del nuovo CCNL D6, D5 e  D4)  secondo  il  sistema
  d'inquadramento dei direttori ordinato per montanti;
-    le BCC/CR con organico inferiore a 11 unità lavorative;
-     le  BCC/CR  monocellulari a condizione che non  abbiano  più  di  15
  dipendenti.

Nella 2a fascia vengono ricomprese:

-     le  BCC/CR con posizione di direttore inquadrato ex D3 o ex D2  (con
  l'applicazione del nuovo CCNL D3 e D2) secondo il sistema d'inquadramento
  dei direttori ordinato per montanti;
-    le BCC/CR con organico con 12 fino a 70 unità lavorative;
-    le BCC/CR che abbiano almeno 5 filiali operative.

Nella 3a fascia vengono ricomprese:

-      le  BCC/CR  con  posizione  di  direttore  inquadrato  ex  D1  (con
  l'applicazione del nuovo CCNL D1) secondo il sistema d'inquadramento dei
  direttori ordinato per montanti;
-    le BCC/CR con organico superiore alle 70 unità lavorative;
-    le BCC/CR che abbiano almeno 8 filiali operative;
-     gli  Istituti centrali (regionali o nazionali) e altre  Società  del
  Gruppo.


Dichiarazione delle parti.

Le  parti  precisano che per filiali operative devono intendersi le  unità
produttive che abbiano almeno 3 addetti.

Le  parti  precisano  altresì  che l'individuazione  dei  criteri  per  la
classificazione delle BCC/CR nelle 3 fasce sopra indicate deve  intendersi
soddisfatta   con  la  sussistenza  anche  di  uno  solo  dei  presupposti
individuati. Qualora una BCC/CR abbia requisiti che la riconducono  a  più
fasce,  il  criterio  da  privilegiare  è  quello  dell'inquadramento  del
direttore  secondo il sistema ordinato per montanti aziendali,  salvo  che
ricorrano  gli altri due requisiti nel qual caso vi sarà prevalenza  degli
stessi.


2)   Inquadramento Direttori.

Le  parti convengono di adeguare l'inquadramento dei direttori sulla  base
del sistema dei montanti aziendali, come segue.

I  montanti  aziendali da confrontare sono costituiti  dalla  somma  della
massa  fiduciaria  (depositi  a  risparmio,  conti  correnti  passivi  con
clientela   ordinaria  e  obbligazioni)  e  degli  impieghi  (portafoglio,
anticipazioni,  conti  correnti  attivi e  mutui,  più  30%  dei  depositi
effettuati a qualsiasi titolo presso ICCREA e Casse centrali di  Trento  e
Bolzano,  50% della raccolta indiretta, 30% del patrimonio) computati  per
l'anno  di  riferimento  sulla base della media  dei  dati  finali  dei  4
trimestri dell'anno precedente.

I  pronti  contro  termini vengono considerati nella  raccolta  diretta  e
pertanto al 100%.

Le  parti  convengono  altresì di adeguare i  montanti  aziendali  con  la
sottostante tabella.


INQUADRAMENTO DEI DIRETTORI

MONTANTI (importi in milioni di euro)

Accordo 12 luglio 1996

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