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Categoria: Assicurazioni (cooperative e confesercenti) Settore: Credito e Assicurazioni Data stipula: 10-3-2000 Data decorrenza: 1-1-2000 Data scadenza: 31-12-2001
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E PRODUTTIVO
DELLE AGENZIE DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA
ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AGENZIE SOCIETARIE UNIPOL
E ALLA LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE
RINNOVO AI FINI DEL 2° BIENNIO RETRIBUTIVO
(validità dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001).
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 10 marzo 2000 in Bologna
tra
- Associazione Nazionale Agenzie Societarie UNIPOL LEGACOOP
e
- FIBA-CISL
- FISAC-CGIL
- UILCA-UIL
si è convenuto di rinnovare la parte retributiva del CCNL 14.5.99 in
applicazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 70 dello stesso
CCNL.
Il presente accordo è composto da 3 pagine oltre la presente.
Letto, approvato e sottoscritto.
Art. 54 - Aumenti retributivi e paga base.
A decorrere dal 1° gennaio 2000 al personale verranno erogati i seguenti
aumenti retributivi mensili lordi:
contratto livello importo mensile
lire
Parte I 1 22.561
Parte I 2 23.396
Parte I 3 25.633
Parte I 4 27.023
Parte I 5 30.293
Parte I 6 32.880
Parte I 7 37.178
Parte II 1 8.783
Parte II 2 10.160
Parte II 3 12.027
Di conseguenza a decorrere dal 1° gennaio 2000 la paga base mensile
nazionale lorda per ciascun livello d'inquadramento sarà la seguente:
contratto livello paga base
Parte I 1 887.637
Parte I 2 956.005
Parte I 3 1.134.440
Parte I 4 1.244.460
Parte I 5 1.505.297
Parte I 6 1.711.333
Parte I 7 2.054.499
Parte II 1 346.602
Parte II 2 436.983
Parte II 3 563.207
Le somme arretrate verranno erogate al solo personale in forza alla data
odierna e saranno corrisposte con la retribuzione relativa al mese di
marzo 2000.
Inoltre a decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale verranno erogati i
seguenti aumenti retributivi mensili lordi:
contratto livello importo mensile
Parte I 1 20.929
Parte I 2 21.703
Parte I 3 23.779
Parte I 4 25.068
Parte I 5 28.102
Parte I 6 30.502
Parte I 7 34.489
Parte II 1 8.147
Parte II 2 9.425
Parte II 3 11.157
Di conseguenza a decorrere dal 1° gennaio 2001 la paga base mensile
nazionale lorda per ciascun livello d'inquadramento sarà la seguente:
contratto livello paga base
Parte I 1 908.566
Parte I 2 977.708
Parte I 3 1.158.219
Parte I 4 1.269.528
Parte I 5 1.533.399
Parte I 6 1.741.836
Parte I 7 2.088.987
Parte II 1 354.749
Parte II 2 446.408
Parte II 3 574.363
Art. 49 - Previdenza integrativa - Assistenza sanitaria.
In conseguenza della impossibilità, per cause strettamente tecniche, di
applicare nel 1999 le nuove entità di alimentazione del Fondo di
previdenza integrativa definite dal rinnovo contrattuale 14.5.99, le parti
concordano che lo stesso Fondo venga alimentato fino al 31.12.99 dalle
entità contributive previste dal CCNL 24.2.95.
Quanto previsto in materia dal rinnovo contrattuale 14.5.99 decorre,
quindi, a tutti gli effetti dal 1° gennaio 2000.
In sostituzione, limitatamente al periodo 1.7.99-31.12.99, di quanto
previsto in materia dal rinnovo contrattuale 14.5.99, le parti concordano
che in favore del solo personale in forza alla data odierna venga
effettuato un versamento 'una tantum' al Fondo di previdenza integrativa
nelle seguenti entità:
contratto livello una tantum
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