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Categoria: Ceramica e Abrasivi (industrie)
Settore: Chimici
Data stipula: 28-6-2000
Data decorrenza: 1-7-2000
Data scadenza: 30-6-2002


ACCORDO DI RINNOVO DELLA PARTE SALARIALE
PER IL 2° BIENNIO

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLE PIASTRELLE DI CERAMICA
E DEI MATERIALI REFRATTARI


Addì 28 giugno 2000, tra ASSOPIASTRELLE e FULC nazionale si è convenuto il
seguente accordo di rinnovo di 2° biennio del CCNL 26.11.98 che,  ove  non
diversamente indicato, decorrerà dal 1° luglio 2000 e scadrà il 30  giugno
2002.

Le  parti,  nel procedere al rinnovo contrattuale di 2° biennio,  si  sono
scambiate  attente  valutazioni sul contesto economico  generale  e  sulla
situazione dei settori rappresentati.

In   particolare   sono  state  espresse  forti  preoccupazioni   per   il
differenziale  inflazionistico con gli altri Paesi che si  sta  nuovamente
determinando  e per i condizionamenti allo sviluppo (vincoli  burocratici,
carenza   di   infrastrutture,  inadeguate  misure  per   la   ricerca   e
l'innovazione) che permangono nel Paese.

Analoghe  preoccupazioni sorgono anche dal forte aumento del  costo  delle
materie prime importate, come ad esempio il metano.



PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le  parti,  consapevoli  della sempre maggiore rilevanza  per  il  sistema
sociale   ed   economico  del  Paese  dello  sviluppo   della   previdenza
complementare,  stabiliscono  con  il  presente  rinnovo  contrattuale  le
seguenti  innovazioni sulla materia, al fine di incentivare  l'ampliamento
del  numero dei lavoratori aderenti e al contempo migliorare la  posizione
di ogni singolo iscritto.

A.   Contribuzioni.

1)    Le aliquote di contribuzione paritetica dovute a FONCER, a decorrere
  dall'1.7.01 sono elevate dall'1,06% all'1,20% della retribuzione utile per
  il calcolo del TFR.
2)    Gli  incrementi di contribuzione previsti al punto 1), validi per  i
  lavoratori e le imprese, si applicano fino a concorrenza del  limite  di
  esenzione fiscale vigente per il lavoratore.


B.   Contratti a termine.

1)    A  decorrere  dal luglio 2001 i diritti e gli obblighi previsti  dal
  vigente  CCNL  in  materia di previdenza complementare  sono  estesi  ai
  rapporti  di  lavoro con contratto di formazione e lavoro, contratto  di
  apprendistato  e  contratto a tempo determinato, di durata  continuativa
  superiore a 6 mesi.
2)    Diritti  ed  obblighi si applicano dal momento del  superamento  del
  periodo di prova.


C.   Documentazione ed informativa in materia di previdenza complementare.

1)   All'art. 19 del CCNL relativo all'assunzione, tra gli elementi di cui
  l'impresa  deve  dare notizia nella lettera di assunzione,  va  inserito
  "documentazione sulla previdenza complementare: scheda informativa FONCER,
  modulo d'iscrizione e copia dello statuto".
2)    Le  imprese  porteranno  a  conoscenza  di  tutti  i  lavoratori  le
  informazioni messe a disposizione da FONCER.


D.   Una tantum.

Nell'ambito   delle  misure  finalizzate  ad  incentivare  la   previdenza
complementare  viene stabilita la somma 'una tantum'  pari  a  £.  110.000
uguali  per  tutti da erogare ai lavoratori in forza e con diritto  ad  un
trattamento  economico  nel mese di gennaio 2001  secondo  le  condizioni,
modalità e tempi di seguito previsti.

Destinazione dell'una tantum.

1)    Ai  lavoratori iscritti, all'1.1.01, a FONCER la somma 'una  tantum'
  sarà erogata con la retribuzione di gennaio 2001 e versata direttamente al
  Fondo.
2)   Per i lavoratori che aderissero a FONCER nel periodo gennaio/dicembre
  2001, la somma 'una tantum' sarà direttamente versata al Fondo con il 1°
  versamento utile successivo all'adesione.
3)    Ai  lavoratori  non  iscritti a FONCER la  somma  'una  tantum',  da
  assoggettare in questo caso all'ordinario regime contributivo e fiscale,
  sarà erogata con la retribuzione del mese di dicembre 2001.

Condizioni di spettanza dell'una tantum.

a)    L'una  tantum  sarà  erogata anche nel caso in  cui  il  trattamento
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