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Categoria: Ceramica e Abrasivi (industrie) Settore: Chimici Data stipula: 28-6-2000 Data decorrenza: 1-7-2000 Data scadenza: 30-6-2002
ACCORDO DI RINNOVO DELLA PARTE SALARIALE
PER IL 2° BIENNIO
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLE PIASTRELLE DI CERAMICA
E DEI MATERIALI REFRATTARI
Addì 28 giugno 2000, tra ASSOPIASTRELLE e FULC nazionale si è convenuto il
seguente accordo di rinnovo di 2° biennio del CCNL 26.11.98 che, ove non
diversamente indicato, decorrerà dal 1° luglio 2000 e scadrà il 30 giugno
2002.
Le parti, nel procedere al rinnovo contrattuale di 2° biennio, si sono
scambiate attente valutazioni sul contesto economico generale e sulla
situazione dei settori rappresentati.
In particolare sono state espresse forti preoccupazioni per il
differenziale inflazionistico con gli altri Paesi che si sta nuovamente
determinando e per i condizionamenti allo sviluppo (vincoli burocratici,
carenza di infrastrutture, inadeguate misure per la ricerca e
l'innovazione) che permangono nel Paese.
Analoghe preoccupazioni sorgono anche dal forte aumento del costo delle
materie prime importate, come ad esempio il metano.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le parti, consapevoli della sempre maggiore rilevanza per il sistema
sociale ed economico del Paese dello sviluppo della previdenza
complementare, stabiliscono con il presente rinnovo contrattuale le
seguenti innovazioni sulla materia, al fine di incentivare l'ampliamento
del numero dei lavoratori aderenti e al contempo migliorare la posizione
di ogni singolo iscritto.
A. Contribuzioni.
1) Le aliquote di contribuzione paritetica dovute a FONCER, a decorrere
dall'1.7.01 sono elevate dall'1,06% all'1,20% della retribuzione utile per
il calcolo del TFR.
2) Gli incrementi di contribuzione previsti al punto 1), validi per i
lavoratori e le imprese, si applicano fino a concorrenza del limite di
esenzione fiscale vigente per il lavoratore.
B. Contratti a termine.
1) A decorrere dal luglio 2001 i diritti e gli obblighi previsti dal
vigente CCNL in materia di previdenza complementare sono estesi ai
rapporti di lavoro con contratto di formazione e lavoro, contratto di
apprendistato e contratto a tempo determinato, di durata continuativa
superiore a 6 mesi.
2) Diritti ed obblighi si applicano dal momento del superamento del
periodo di prova.
C. Documentazione ed informativa in materia di previdenza complementare.
1) All'art. 19 del CCNL relativo all'assunzione, tra gli elementi di cui
l'impresa deve dare notizia nella lettera di assunzione, va inserito
"documentazione sulla previdenza complementare: scheda informativa FONCER,
modulo d'iscrizione e copia dello statuto".
2) Le imprese porteranno a conoscenza di tutti i lavoratori le
informazioni messe a disposizione da FONCER.
D. Una tantum.
Nell'ambito delle misure finalizzate ad incentivare la previdenza
complementare viene stabilita la somma 'una tantum' pari a £. 110.000
uguali per tutti da erogare ai lavoratori in forza e con diritto ad un
trattamento economico nel mese di gennaio 2001 secondo le condizioni,
modalità e tempi di seguito previsti.
Destinazione dell'una tantum.
1) Ai lavoratori iscritti, all'1.1.01, a FONCER la somma 'una tantum'
sarà erogata con la retribuzione di gennaio 2001 e versata direttamente al
Fondo.
2) Per i lavoratori che aderissero a FONCER nel periodo gennaio/dicembre
2001, la somma 'una tantum' sarà direttamente versata al Fondo con il 1°
versamento utile successivo all'adesione.
3) Ai lavoratori non iscritti a FONCER la somma 'una tantum', da
assoggettare in questo caso all'ordinario regime contributivo e fiscale,
sarà erogata con la retribuzione del mese di dicembre 2001.
Condizioni di spettanza dell'una tantum.
a) L'una tantum sarà erogata anche nel caso in cui il trattamento
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