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Categoria: Autostrasporti e spedizioni in conto terzi Settore: Trasporti Data stipula: 22-12-1997 Data decorrenza: 1-1-1997 Data scadenza: 31-12-1998
IMPRESE TRASPORTO MERCI: IL 2° BIENNIO ECONOMICO
22 dicembre 1997
Addì, 22 dicembre 1997 in Roma
tra
AITI, ASSTRI, FEDERCORRIERI, FEDESPEDI, FISI, UNITAI E ANITA, assistite da
CONFETRA
e
FILT-CGIL, FIT-CISL e UIL-TRASPORTI
si è concordato quanto segue per il rinnovo della parte economica (2*
biennio) del CCNL 12 aprile 1995 che disciplina il rapporto di lavoro del
personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate
transitarie e doganali, dalle aziende esercenti l'autotrasporto di merce
su strada per conto di terzi, dalle imprese di servizi logistici e
ausiliari del trasporto, nonchè dalle agenzie aeree e pubblici mediatori
marittimi che esercitano tale attività promiscuamente a quella di
spedizione.
AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI
1.1.1998 1.9.1998 Totale
Quadro 114.000 114.000 228.000
1° 103.000 103.000 206.000
2° 89.000 89.000 178.000
3°Super 75.000 75.000 150.000
3° 72.000 72.000 144.000
4° 70.000 70.000 140.000
5° 59.000 59.000 118.000
6° 52.000 52.000 104.000
UNATANTUM
Ai lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo verrà
corrisposto, a copertura del periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1997, un
importo forfettario lordo procapite di lire 450.000.
Tale importo verrà erogato con la retribuzione afferente il mese di
febbraio '98.
L'importo di una tantum verrà proporzionalmente ridotto per i lavoratori
assunti dall'1 gennaio 1997 in funzione della data di assunzione, nonché
per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione
lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese
inferiore a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono
computate come mese intero.
L'importo forfettario di cui sopra non sarà considerato utile ai fini dei
vari istituti contrattuali e della determinazione del trattamento di fine
rapporto.
Le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e
congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1°gennaio - 31 dicembre
1997, che hanno dato luogo al pagamento dell'indennità a carico
dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende, saranno
considerate utili ai fini della maturazione dell'importo una tantum.
A decorrere dall'1° gennaio 1998 cesserà di essere corrisposta l'indennità
di vacanza contrattuale.
INDENNITA' DI TRASFERTA
A decorrere dall'1° gennaio '98 le misure dell'indennità di trasferta sono
le seguenti:
l. per i servizi in territorio nazionale dal 1.12.98
dalle 6 alle 12 ore L.32.200 L.33.000
dalle 12 alle 18 ore L.48.900 L.51.000
dalle 18 alle 24 ore L.61.000 L.64.000
2. per i servizi in territorio estero
dalle 6 alle 12 ore L.44.100 L.46.000
dalle 12 alle 18 ore L.64.400 L.67.000
dalle 18 alle 24 ore L.92.600 L.95.000
DICHIARAZIONE CONGIUNTA SU INDENNITA' DI TRASFERTA
1. Il personale viaggiante non è qualificabile come trasfertista a norma
dell'art.3, comma 5, del D. Leg. 2 settembre 1997, n.314
sull'armonizzazione del trattamento contributivo e fiscale, in quanto la
sua attività in missione si esercita partendo da un luogo fisso di lavoro.
Tale luogo fisso di lavoro è stabilito all'atto dell'assunzione o,
successivamente soltanto per effetto di trasferimento
2. E' di conseguenza irrilevante il fatto che nell'esecuzione dei
servizi suddetti la presa e la consegna delle merci avvenga in più luoghi
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