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Categoria: Metalmeccanica (industrie) Settore: Meccanici Data stipula: 3-7-2001 Data decorrenza: 1-1-2001 Data scadenza: 31-12-2002
VERBALE DI ACCORDO
3 luglio 2001
per il rinnovo della parte economica del CCNL 8 giugno 1999
PER L'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
Roma, 3 luglio 2001
FEDERMECCANICA
ASSISTAL
FIM-CISL
UILM-UIL
Fermo restando quanto previsto dall'Accordo interconfederale 23.7.93, le
Organizzazioni stipulanti il presente Accordo di rinnovo della parte
economica del CCNL 8.6.99
- assunto l'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto
delle retribuzioni;
- esaminati gli indicatori economici e le relative dinamiche di cui al
punto 2, paragrafo 2, Accordo 23.7.93 citato;
- considerati i dati d'inflazione consuntivati per i primi 6 mesi
dell'anno in corso
concordano
- un aumento retributivo sui minimi contrattuali al 5° livello
d'inquadramento pari a £. 130.000 (_ 67,14) lorde mensili suddiviso in 2
tranches da erogare quanto a £. 70.000 (_ 36,15) dall'1.7.01 e quanto a £.
60.000 (_ 30,99) dall'1.3.02. Gli incrementi mensili per livello e i nuovi
valori dei minimi contrattuali sono riportati nell'allegato 1);
- che l'aumento retributivo di cui al punto precedente è definito anche
a copertura dell'inflazione effettiva fino a tutto il 30.6.01 e a quella
programmata per il 2° semestre 2001 e per l'anno 2002. Pertanto,
l'eventuale recupero salariale relativo al biennio 2001-2002 da discutere
nel prossimo rinnovo contrattuale, ai sensi del Protocollo 23.7.93,
considererà esclusivamente il 2° semestre 2001 e l'anno 2002;
- che il valore punto di cui alla Dichiarazione comune posta in calce
all'art. 37, Disciplina generale, sezione III, CCNL 8.6.99, è elevato a £.
30.300 (_ 15,65) che costituisce pertanto il nuovo importo da considerare
per il prossimo rinnovo del CCNL;
- che ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente Accordo
verrà corrisposta una 'una tantum' di £. 450.000 (_ 232,41) lorde
suddivisa in 2 tranches: nel mese di luglio 2001 quanto a £. 300.000 (_
154,94) e nel mese di luglio 2002 quanto a £. 150.000 lire (_ 77,47). La
'una tantum' sarà erogata secondo le modalità previste nell'allegato 2);
- che le parti s'incontreranno per riproporzionare, così come avvenuto
in occasione delle precedenti modifiche dei minimi tabellari, le
percentuali del concottimo e dell'utile minimo di cottimo di cui agli
artt. 8 e 11, Disciplina speciale, parte I;
- che ai lavoratori non iscritti al sindacato verrà richiesta una quota
di contribuzione a favore dei sindacati stipulanti pari a £. 40.000 (_
20,66) con delega in positivo e secondo modalità che verranno
successivamente definite;
- che il presente Accordo avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2002.
Allegato 1.
MINIMI TABELLARI - LIVELLI RETRIBUTIVI MENSILI
Valori in Lire
incrementi nuovi minimi incrementi nuovi minimi
categorie dal dal dal dal
1.7.01 1.7.01 1.3.02 1.3.02
1a 43.750 1.781.250 37.500 1.818.750
2a 51.188 1.921.188 43.875 1.965.063
3a 60.375 2.073.875 51.750 2.125.625
4a 63.875 2.149.875 54.750 2.204.625
5a 70.000 2.278.000 60.000 2.338.000
livello superiore 77.438 2.403.938 66.375 2.470.313
6a 85.313 2.577.813 73.125 2.650.938
7a 95.375 2.779.375 81.750 2.861.125
Valori in Euro
incrementi nuovi minimi incrementi nuovi minimi
categorie dal dal dal dal
1.7.01 1.7.01 1.3.02 1.3.02
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