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Categoria: Metalmeccanica (industrie)
Settore: Meccanici
Data stipula: 3-7-2001
Data decorrenza: 1-1-2001
Data scadenza: 31-12-2002

VERBALE DI ACCORDO

3 luglio 2001

per il rinnovo della parte economica del CCNL 8 giugno 1999

PER L'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI


Roma, 3 luglio 2001


FEDERMECCANICA
ASSISTAL
FIM-CISL
UILM-UIL



Fermo  restando quanto previsto dall'Accordo interconfederale 23.7.93,  le
Organizzazioni  stipulanti  il presente Accordo  di  rinnovo  della  parte
economica del CCNL 8.6.99

-     assunto  l'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto
  delle retribuzioni;
-     esaminati gli indicatori economici e le relative dinamiche di cui al
  punto 2, paragrafo 2, Accordo 23.7.93 citato;
-     considerati  i  dati d'inflazione consuntivati per i  primi  6  mesi
  dell'anno in corso

concordano

-     un  aumento  retributivo  sui  minimi  contrattuali  al  5°  livello
  d'inquadramento pari a £. 130.000 (_ 67,14) lorde mensili suddiviso in 2
  tranches da erogare quanto a £. 70.000 (_ 36,15) dall'1.7.01 e quanto a £.
  60.000 (_ 30,99) dall'1.3.02. Gli incrementi mensili per livello e i nuovi
  valori dei minimi contrattuali sono riportati nell'allegato 1);
-    che l'aumento retributivo di cui al punto precedente è definito anche
  a copertura dell'inflazione effettiva fino a tutto il 30.6.01 e a quella
  programmata  per  il  2°  semestre 2001 e  per  l'anno  2002.  Pertanto,
  l'eventuale recupero salariale relativo al biennio 2001-2002 da discutere
  nel  prossimo  rinnovo  contrattuale, ai sensi del  Protocollo  23.7.93,
  considererà esclusivamente il 2° semestre 2001 e l'anno 2002;
-     che  il valore punto di cui alla Dichiarazione comune posta in calce
  all'art. 37, Disciplina generale, sezione III, CCNL 8.6.99, è elevato a £.
  30.300 (_ 15,65) che costituisce pertanto il nuovo importo da considerare
  per il prossimo rinnovo del CCNL;
-     che ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente Accordo
  verrà  corrisposta  una  'una tantum' di £.  450.000  (_  232,41)  lorde
  suddivisa in 2 tranches: nel mese di luglio 2001 quanto a £. 300.000  (_
  154,94) e nel mese di luglio 2002 quanto a £. 150.000 lire (_ 77,47). La
  'una tantum' sarà erogata secondo le modalità previste nell'allegato 2);
-     che le parti s'incontreranno per riproporzionare, così come avvenuto
  in  occasione  delle  precedenti  modifiche  dei  minimi  tabellari,  le
  percentuali  del concottimo e dell'utile minimo di cottimo di  cui  agli
  artt. 8 e 11, Disciplina speciale, parte I;
-    che ai lavoratori non iscritti al sindacato verrà richiesta una quota
  di  contribuzione a favore dei sindacati stipulanti pari a £. 40.000  (_
  20,66)   con  delega  in  positivo  e  secondo  modalità  che   verranno
  successivamente definite;
-    che il presente Accordo avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2002.



Allegato 1.

MINIMI TABELLARI - LIVELLI RETRIBUTIVI MENSILI

Valori in Lire

                   incrementi  nuovi minimi  incrementi  nuovi minimi
    categorie         dal           dal          dal          dal
                     1.7.01       1.7.01       1.3.02       1.3.02
                        
1a                   43.750      1.781.250     37.500      1.818.750
2a                   51.188      1.921.188     43.875      1.965.063
3a                   60.375      2.073.875     51.750      2.125.625
4a                   63.875      2.149.875     54.750      2.204.625
5a                   70.000      2.278.000     60.000      2.338.000
livello superiore    77.438      2.403.938     66.375      2.470.313
6a                   85.313      2.577.813     73.125      2.650.938
7a                   95.375      2.779.375     81.750      2.861.125


Valori in Euro

                   incrementi  nuovi minimi  incrementi  nuovi minimi
    categorie         dal           dal          dal          dal
                     1.7.01       1.7.01       1.3.02       1.3.02
                        
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