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Categoria: Aerei, personale di terra (ALITALIA e ATITECH) Settore: Trasporti Data stipula: 11-2-1997 Data decorrenza: 1-1-1996 Data scadenza: 31-12-1999
Addì 11 febbraio 1997, in Roma
tra
- l'Associazione Sindacale INTERSIND, con la partecipazione
dell'ALITALIA e dell'ATITECH
e
- la FILT-CGIL
- la FIT-CISL
- la UILTRASPORTI
è stato convenuto quanto segue per il rinnovo del Contratto 13 giugno
1992, da valere per gli impiegati ed operai, in forza alla data di
stipula, dipendenti dall'ALITALIA e dall'ATITECH.
ARTICOLAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
(Sostituisce integralmente il punto D, art. 1 parte comune, l'art. 19 e
l'art. 32 parte comune).
In ottemperanza a quanto in materia stabilito dal Protocollo 23.7.93, il
sistema contrattuale si articola sul livello nazionale e sul livello
aziendale.
Il CCNL, secondo quanto previsto dal punto 2 del capitolo 2 del suddetto
Protocollo, ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per
la parte retributiva.
1) COMPETENZE DEL LIVELLO NAZIONALE
Il CCNL disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro e costituisce
fonte di regolamentazione degli aspetti normativi e retributivi definendo
altresì funzioni, ambiti e tempi della contrattazione aziendale.
Il Contratto individua, inoltre, per il livello aziendale, materie ed
istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del presente
livello.
Nell'ambito delle competenze fondamentali assegnate al livello nazionale
rientrano in particolare:
a) le relazioni industriali;
b) i diritti sindacali;
c) il sistema d'inquadramento;
d) l'orario di lavoro.
2) COMPETENZE DEL LIVELLO AZIENDALE
Nell'ambito della disciplina quadro stabilita dal CCNL e in conformità ai
contenuti, ai criteri e alle modalità ivi disciplinati, è previsto un
rinvio al livello aziendale per le seguenti materie:
a) aspetti applicativi in materia di orario di lavoro (ad esempio:
turni, flessibilità della prestazione e regimi di orario, orario
flessibile);
b) applicazione del Lavoro a Tempo Parziale, del Contratto di Formazione
e Lavoro, del Contratto a Tempo Determinato nonché delle ulteriori
tipologie di rapporto di lavoro che l'ordinamento giuridico dovesse
introdurre, previo accordo sulle modalità con le Organizzazioni sindacali
stipulanti;
c) effetti locali di significative riorganizzazioni del lavoro e
riorganizzazioni settoriali/aziendali (fatto salvo quanto già regolato dal
Contratto sulla stessa materia).
3) CONTRATTAZIONE AZIENDALE
La funzione della contrattazione aziendale riguarda la negoziazione di
incrementi economici qualora ne sussistano i presupposti, come accertati
nel corso della procedura di cui al successivo punto 5, variabili,
commisurati e correlati ai risultati raggiunti sulla base di parametri di
produttività, redditività e qualità, secondo le previsioni del Protocollo
23.7.93.
Ai sensi del 3° capoverso, punto 2, "Assetti contrattuali" del Protocollo
23.7.93, fermo restando il rispetto dell'autonomia dei cicli negoziali,
l'individuazione delle formule e dei parametri di riferimento della
Contrattazione Aziendale si svolgerà a decorrere dall'1.7.98.
La corresponsione dei trattamenti economici discendenti dalla
Contrattazione Aziendale avverrà mediante l'istituzione del Premio di
Produttività Aziendale, che, in considerazione delle sue caratteristiche e
in coerenza con le previsioni del Protocollo 23.7.93, non incide sugli
istituti contrattuali e sarà erogato in rapporto alle giornate di
presenza, in un'unica soluzione annuale, nel mese successivo a quello di
approvazione formale del bilancio.
La titolarità della suddetta contrattazione fa capo, in considerazione
della specifica configurazione aziendale, alle Strutture Nazionali e/o
Territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti. L'accordo di 2°
livello ha una durata quadriennale.
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