LEGGE 12 ottobre 1993, n.413 Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.
Articolo 4 vai all'articolo precedente Divieto di discriminazione 1. Nessuno puo' subire conseguenze sfavorevoli, per essersi rifiutato di praticare o di cooperare all'esecuzione della sperimentazione animale. 2. I soggetti che ai sensi dell'articolo 1 dichiarino la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ad essere destinati, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, ad attivita' diverse da quelle che prevedono la sperimentazione animale, conservando medesima qualifica e medesimo trattamento economico. 3. Nelle universita' gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui e' prevista la sperimentazione animale. All'interno dei corsi sono attivate, entro l'inizio dell'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, modalita' di insegnamento che non prevedano attivita' o interventi di sperimentazione animale per il superamento dell'esame. Le segreterie di facolta' assicurano la massima pubblicita' del diritto all'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 ottobre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 151): Presentato dal sen. PROCACCI ed altri il 28 aprile 1992. Assegnato alla 12a commissione (Sanita'), in sede referente, il 3 giugno 1992, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 4a, 5a, 7a e 11a. Esaminato dalla 12a commissione, in sede referente, il 7, 21 ottobre 1992; 19 novembre 1992. Assegnato nuovamente alla 12a commissione, in sede deliberante, il 15 febbraio 1993. Esaminato dalla 12a commissione, in sede deliberante, il 17 febbraio 1993 e approvato il 24 febbraio 1993. Camera dei deputati (atto n. 2349): Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede legislativa, il 10 marzo 1993, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, XI e XIII. Esaminato dalla XII commissione il 21 aprile 1993 e approvato il 22 settembre 1993.
Versione PDF |