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LEGGE 12 ottobre 1993, n.413
Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.


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Divieto di discriminazione
1. Nessuno puo' subire conseguenze sfavorevoli, per essersi
rifiutato di praticare o di cooperare all'esecuzione della
sperimentazione animale.
2. I soggetti che ai sensi dell'articolo 1 dichiarino la propria
obiezione di coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto,
qualora siano lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ad essere
destinati, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, ad
attivita' diverse da quelle che prevedono la sperimentazione animale,
conservando medesima qualifica e medesimo trattamento economico.
3. Nelle universita' gli organi competenti devono rendere
facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui e'
prevista la sperimentazione animale. All'interno dei corsi sono
attivate, entro l'inizio dell'anno accademico successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, modalita' di insegnamento che
non prevedano attivita' o interventi di sperimentazione animale per
il superamento dell'esame. Le segreterie di facolta' assicurano la
massima pubblicita' del diritto all'obiezione di coscienza alla
sperimentazione animale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 ottobre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 151):
Presentato dal sen. PROCACCI ed altri il 28 aprile 1992.
Assegnato alla 12a commissione (Sanita'), in sede
referente, il 3 giugno 1992, con pareri delle commissioni
1a, 2a, 4a, 5a, 7a e 11a.
Esaminato dalla 12a commissione, in sede referente, il
7, 21 ottobre 1992; 19 novembre 1992.
Assegnato nuovamente alla 12a commissione, in sede
deliberante, il 15 febbraio 1993.
Esaminato dalla 12a commissione, in sede deliberante, il
17 febbraio 1993 e approvato il 24 febbraio 1993.
Camera dei deputati (atto n. 2349):
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede
legislativa, il 10 marzo 1993, con pareri delle commissioni
I, II, V, VII, XI e XIII.
Esaminato dalla XII commissione il 21 aprile 1993 e
approvato il 22 settembre 1993.


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