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LEGGE 29 luglio 2003, n.229
Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001.

Pubblicato su: GU n.196 del 25.08.2003
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
urn:nir:stato:legge:2003-07-29;229

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Riassetto normativo e codificazione).
1. L'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"ART. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorita'
di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei
ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri
competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30
aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo,
volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le
modalita' e le materie di intervento, anche ai fini della
ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con
particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle
regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge e'
presentata una relazione sullo stato di attuazione della
semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di
decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali
e procedimentali, nonche' di regolamenti ai sensi dell'articolo 17,
commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole
materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e
riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai
commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione della
normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del
parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal
ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in
generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto
attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio,
alla trasparenza e pubblicita' che regolano i procedimenti
amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma
2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e
delle misure di condizionamento della liberta' contrattuale, ove non
vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale,
all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della
giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della
concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e
dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza,
concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati
che non implichino esercizio di discrezionalita' amministrativa e il
cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di
legge, con una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle
attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un
atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di
discrezionalita' amministrativa, corredate dalla documentazione e
dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o
produttive dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di
atti in relazione alla complessita' del procedimento, con esclusione,
in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non
direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusivita',
anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle
attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente
rilevanti, per la realizzazione della solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della produzione
tipica e tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard
qualitativi e delle certificazioni di conformita' da parte delle
categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi
indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualita'
delle fasi delle attivita' economiche e professionali, nonche' dei
processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri
amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche
condizionanti l'esercizio delle attivita' private, previsione
dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione,
nonche' di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I
modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialita',
alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di
pubblico interesse, alla flessibilita' dell'adeguamento dei parametri
stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il
conferimento di funzioni a province, citta' metropolitane, regioni e
Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi
di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza; determinazione dei
principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli
stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza
legislativa concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione
amministrativa alle modalita' di esercizio delle funzioni di cui al
presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a ricevere il
rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2,
emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto
normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative
mantenute, si attengono ai seguenti principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli
che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in
modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle
amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli
uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli
organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare
competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto
dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e
delle competenze riservate alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e
uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra
loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si
svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della
medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e
accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima
attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e
contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano
termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di
integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i
quali i provvedimenti si intendono adottati;
f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del
Consiglio dei ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i
Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti
che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento
della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie
locali, del parere del Consiglio di Stato nonche' delle competenti
Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del
Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta;
quello delle Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai
precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la
predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del
Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta
del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni
parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto
dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme,
anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai
principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in
ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e
sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di
interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di
verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti
dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i
principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici
conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita'
amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte
degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale
dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della
normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello
autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa
procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le
ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi
e di tutte le fasi del procedimento.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della
semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro
competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che garantisce anche
l'uniformita' e l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce,
in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di
specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e
di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle
categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate
ai processi di regolazione e di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli
effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di
semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e
possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la
modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59
, come sostituito dal presente articolo, si applicano
anche alle deleghe legislative in materia di semplificazione e
riassetto normativo conferite con leggi approvate dal Parlamento nel
corso della presente legislatura prima della data di entrata in
vigore della presente legge.


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