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Corte di giustizia europea

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La Corte di giustizia dell’Unione Europea è stata prevista dal Trattato di Parigi, firmato il 18 aprile 1951 (Trattato che ha istituito la Comunità europea del carbone e dell’acciaio); ha sede a Lussemburgo. Secondo l’art. 220 TCE (Trattato sull’Unione Europea), compito della Corte è quello di assicurare “il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione” dei trattati e degli atti normativi derivati e, quindi, il suo compito è quello di garantire l’uguale interpretazione ed applicazione della legislazione dell’UE in tutti gli Stati membri. Con il Trattato di Nizza, entrato in vigore il 1 febbraio 2003, questa funzione è condivisa dal Tribunale di primo grado, seppur nell’ambito delle rispettive competenze. La Corte ha delle funzioni paragonabili a quelle di una Corte Costituzionale. Con il Trattato di Nizza sono di sua esclusiva competenza solo quei ricorsi non attribuiti esplicitamente al Tribunale di primo grado che diventa organo di primo grado.



Composizione.

Il numero dei giudici che compongono la Corte è pari a quello di ciascuno Stato membro. Non viene specificata la nazionalità dei giudici, ma è da ritenere che la prassi sia sempre quella di nominare un giudice per ciascuno Stato. La Corte è assistita da otto avvocati generali, con il compito di presentare, pubblicamente, in modo imparziale ed in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause prese in esame dalla Corte. Sia i giudici che gli avvocati generali vengono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri. Restano in carica sei anni, ma ogni tre anni vi è un parziale rinnovo. Possono essere rieletti.

Possono adire la Corte: gli Stati membri, le istituzioni comunitarie e a determinate condizioni le persone fisiche e giuridiche. La Corte si riunisce, di regola, in sezioni di 3 o 5 giudici, o in grande sezione; eccezionalmente, la Corte si riunisce in sedute plenarie ed in casi previsti dallo Statuto.



Competenze.

Le principali attribuzioni della Corte riguardano:

l’esame dei ricorsi in tema di inadempimento degli Stati;
il controllo sulla legittimità degli atti comunitari;
il controllo sul comportamento omissivo delle istituzioni;
i ricorsi contro le sanzioni pecuniarie.
Anche le questioni pregiudiziali sono di competenza esclusiva della Corte, allo scopo di garantire un’interpretazione il più possibile uniforme del diritto comunitario in ogni Paese. E’ da segnalare, però, che l’art. 225 del TCE, secondo la nuova formulazione del Trattato di Nizza, prevede la possibilità che lo Statuto attribuisca al Tribunale di primo grado la competenza pregiudiziale in alcune materie specifiche; nel caso in cui sussistano gravi rischi di compromissione dell’unità o della coerenza del diritto comunitario, le decisioni emesse dal Tribunale possono essere riesaminate dalla Corte.

La giurisdizione della Corte può essere suddivisa in: contenziosa e non contenziosa. La giurisdizione contenziosa può riguardare:

la violazione degli obblighi degli Stati membri derivanti dai Trattati e dagli atti vincolanti delle istituzioni. La procedura può essere promossa da uno Stato membro o dalla Commissione. In questo caso si parla di ricorso per inadempimento;
il comportamento delle istituzioni comunitarie nell’emanazione di atti vincolanti. L’oggetto della controversia può riguardare l’emanazione di atti illegittimi, o l’astensione dall’emanazione di atti dovuti. Possono ricorrere nel primo caso: gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e le persone fisiche e giuridiche, quest’ultime contro le decisioni prese direttamente nei loro confronti e contro le decisioni o i regolamenti che le riguardino direttamente ed individualmente. Possono ricorrere anche il Parlamento europeo, la Corte dei Conti e la BCE per la salvaguardia delle proprie prerogative. Una volta verificata l’illegittimità, la Corte può annullare l’atto (ricorso di annullamento). Possono ricorrere nel secondo caso: gli Stati membri, le istituzioni diverse da quella imputata di carenza e le persone fisiche e giuridiche, nel caso in cui l’atto le riguardi direttamente e non si tratti di pareri o raccomandazioni. L’istituzione comunitaria ha l’obbligo di adottare i provvedimenti richiesti dalla sentenza quando la Corte verifica l’astensione dell’istituzione contraria al Trattato. In questo caso si parla anche di ricorso per carenza.
La giurisdizione non contenziosa riguarda l’interpretazione, in via pregiudiziale, dei Trattati e la validità degli atti delle istituzioni e della BCE. Lo scopo, come è stato già accennato, è quello di avere un’interpretazione uniforme della normativa dell’Unione Europea in tutti gli Stati membri. Così, in caso di dubbi sull’interpretazione o sulla validità di una norma comunitaria, il giudice nazionale può, o deve, rivolgersi alla Corte per un parere.

Le sentenze della Corte sono definitive, soggette a revisione solo in casi eccezionali, hanno efficacia vincolante per le parti in causa e forza esecutiva all’interno degli Stati membri.

Nel progetto di Costituzione europea le norme riguardanti la Corte di giustizia sono sostanzialmente riprodotte. E’ da ricordare che nel progetto di Carta costituzionale è stata incorporata la Carta dei diritti fondamentali dell’uomo, che assume, dunque, un effettivo valore giuridico con l’obbligo di osservanza da parte degli Stati membri.



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