Newsletter

 Argomenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


STATUTO DI ROMA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

  Versione PDF

STATUTO DI ROMA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE *



PREAMBOLO



Gli Stati Parti del presente Statuto

Consapevoli che tutti i popoli sono uniti da stretti vincoli e che le loro culture formano un patrimonio da tutti condiviso, un delicato mosaico che rischia in ogni momento di essere distrutto,

Memori che nel corso di questo secolo, milioni di bambini, donne e uomini sono stati vittime di atrocità inimmaginabili che turbano profondamente la coscienza dell'umanità,

Riconoscendo che crimini di tale gravità minacciano la pace, la sicurezza ed il benessere del mondo,

Affermando che i delitti più gravi che riguardano l'insieme della comunità internazionale non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale ed attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale,

Determinati a porre termine all'impunità degli autori di tali crimini contribuendo in tal modo alla prevenzione di nuovi crimini,

Rammentando che e dovere di ciascun Stato esercitare la propria giurisdizione penale nei confronti dei responsabili di crimini internazionali,

Ribadendo gli scopi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite ed in modo particolare il dovere di tutti gli Stati di astenersi dal ricorrere all'uso della minaccia o della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica degli altri Stati o in contrasto, in qualsiasi altro modo, con gli scopi delle Nazioni Unite,

Evidenziando a tale riguardo che nessuna disposizione del presente Statuto può essere interpretata nel senso di autorizzare uno Stato Parte ad intervenire in un conflitto armato di competenza degli affari interni di un altro Stato,

Determinati ad istituire a tali fini e nell'interesse delle generazioni presenti e future, una Corte penale internazionale permanente e indipendente, collegata con il sistema delle Nazioni Unite competente a giudicare sui crimini più gravi motivo di allarme per l'intera comunità internazionale,

Evidenziando che la Corte penale internazionale istituita ai sensi del presente Statuto è complementare alle giurisdizioni penali nazionali,

Risoluti a garantire duraturo rispetto all'applicazione della giustizia internazionale,

Hanno convenuto quanto segue:



PARTE I

ISTITUZIONE DELLA CORTE



Articolo 1

La Corte



E' istituita una Corte penale internazionale ("la Corte") in quanto istituzione permanente

che può esercitare il suo potere giurisdizionale sulle persone fisiche per i più gravi crimini di

portata internazionale, ai sensi del presente Statuto. Essa è completamente alle giurisdizioni

penali nazionali. La sua giurisdizione ed il suo funzionamento sono regolati dalle norme del

presente Statuto.



Articolo 2

Rapporti della Corte con le Nazioni Unite



La Corte instaura rapporti con le Nazioni Unite attraverso un accordo che dovrà essere

approvato dall'Assemblea degli Stati Parti al presente Statuto e successivamente concluso

dal Presidente della Corte a nome di quest'ultima.



Articolo 3

Sede della Corte



1. La sede della Corte è all'Aia, nei Paesi-Bassi ("Stato ospitante").

2. La Corte e lo Stato ospitante stabiliscono un accordo di sede che sarà in seguito

approvato dall'Assemblea degli Stati Parte, successivamente concluso dal Presidente della

Corte a nome di quest'ultima.

3. Quando lo ritiene opportuno, la Corte può riunirsi in qualsiasi altro luogo, secondo le

norme del presente Statuto.



Articolo 4

Status giuridico e potere della Corte



1. La Corte possiede personalità giuridica internazionale. Essa ha anche la capacità

giuridica necessaria per l'esercizio delle sue funzioni ed il conseguimento dei suoi obiettivi.

2. La Corte può esercitare le proprie funzioni ed i propri poteri, quali preveduti nel

presente Statuto, sul territorio di qualsiasi Stato Parte e, mediante una convenzione a tal fine,

sul territorio di ogni altro Stato.



PARTE II.

GIURISDIZIONE, PROCEDIBILITA' E NORMATIVA APPLICABILE



Articolo 5

Crimini di competenza della Corte



1. La competenza della Corte é limitata ai crimini più gravi, motivo di allarme per l'intera

comunità internazionale. La Corte ha competenze, in forza del presente Statuto, per i crimini

seguenti:

a) crimine di genocidio;

b) crimini contro l'umanità;

c) crimini di guerra;

d) crimine di aggressione.

2. La Corte eserciterà il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione

successivamente all'adozione, in conformità agli articoli 121 e 123, della disposizione che

definirà tale crimine e stabilirà le condizioni alle quali la Corte potrà esercitare il proprio

potere giurisdizionale su tale crimine. Tale norma dovrà essere compatibile con le

disposizioni in materia della Carta delle Nazioni Unite.



Articolo 6

Crimine di genocidio



Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno dei seguenti atti

commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o

religioso, e precisamente:

a) uccidere membri del gruppo;

b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;

c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da

comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;

d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo;

e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso.



Articolo 7

Crimini contro l'umanità



1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di

seguito elencati, se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro

popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco:

a) Omicidio;

b) Sterminio;

c) Riduzione in schiavitù;

d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione;

e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di

norme fondamentali di diritto internazionale;

f) Tortura;

g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione

forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;

h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, inspirata da

ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale

ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili

ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente

paragrafo o a crimini di competenza della Corte;

i) Sparizione forzata delle persone;

j) Apartheid;

k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi

sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.

2. Agli effetti del paragrafo 1:

a) Si intende per «attacco diretto contro popolazioni civili» condotte che implicano la

reiterata commissione di taluno degli atti preveduti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in

attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a

realizzare l'attacco;

b) per «sterminio» s'intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone

a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali

impedire l'accesso al vitto ed alle medicine;

c) per «riduzione in schiavitù» s'intende l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme

dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nei corso del traffico di persone, in particolare

di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale;

d) per «deportazione o trasferimento forzato della popolazione» s'intende la rimozione

delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi, dalla regione nella quale

le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragione previste dal diritto internazionale

che lo consentano;

e) per «tortura» s'intende l'infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o

mentali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i

dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano

inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati;

f) per «gravidanza forzata» s'intende la detenzione illegale di una donna resa gravida con

la forza, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere

altre gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non può essere in alcun

modo interpretata in maniera tale da pregiudicare l'applicazione delle normative nazionali in

materia di interruzione della gravidanza;

g) per «persecuzione» s'intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali .

in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della

collettività;

h) per «apartheid» s'intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle

disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di

oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri

gruppi razziale, ed al fine di perpetuare tale regime;

i) per «sparizione forzata delle persone» s'intende l'arresto, la detenzione o il rapimento

delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o

organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di

dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di

sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo.

3. Agli effetti del presente Statuto con il termine «genere sessuale » si fa riferimento ai

due sessi, maschile e femminile, nel contesto sociale. Tale termine non implica alcun altro

significato di quello sopra menzionato.



Articolo 8

Crimini di guerra



1. La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando

commessi come parte di un piano o di un disegno politico, o come parte di una serie di

crimini analoghi commessi su larga scala.

2. Agli effetti dello Statuto, si intende per «crimini di guerra»:

a) gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei

seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di

Ginevra:

i) omicidio volontario;

ii) tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;

iii) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla

salute;

iv) distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessita militari e compiute

su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;

v) costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle

forze armate di una potenza nemica;

vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto

ad un equo e regolare processo;

vii) deportazione, trasferimento o detenzione illegale;

viii) cattura di ostaggi.

b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato

del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali, vale a dire uno dei seguenti atti:

i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili

che non prendano direttamente parte alle ostilità;

ii) dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e cioè proprietà che non siano

obiettivi militari; .

iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni materiale, unità o

veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della

pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto

alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili preveduto dal diritto internazionale

dei conflitti armati;

iv) lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come

conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a

proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano

manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti;

v) attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni o costruzioni che

non siano difesi e che non costituiscano obiettivi militari;

vi) uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi

di difesa, si siano arresi senza condizioni;

vii) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e

dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della

Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni

personali;

viii) il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della

propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o

di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;

ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte,

alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, a ospedali e luoghi dove sono riuniti i

malati ed i feriti, purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;

x) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad

esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle

persone coinvolte né compiuti ne; loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne

danneggiano gravemente la salute;

xi) uccidere o ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all'esercito nemico;

xii) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;

xiii) distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non

siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;

xiv) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della

nazione nemica;

xv) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima

dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio

paese;

xvi) saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto;

xvii) utilizzare veleno o armi velenose;

xviii) utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili e tutti i liquidi, materiali e strumenti

analoghi;

xix) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo

umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o

quelli perforati ad intaglio;

xx) utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento con caratteristiche tali da

cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscano per loro natura in

modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati a condizione

che tali mezzi siano oggetto di un divieto d'uso generalizzato e rientrino tra quelli elencati in

un allegato al annesso al presente Statuto, a mezzo di un emendamento adottato in

conformità delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123.

xxi) violare la dignità della persone, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e

degradanti;

xxii) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza,

imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente

violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;

xxiii) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti,

zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari;

xxiv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali personale ed unità mezzi di

trasporto sanitari che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi

preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;

xxv) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni

indispensabili alla loro sopravvivenza, ed in particolare impedire volontariamente l'arrivo dei

soccorsi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;

xxvi) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate

nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;

c) In ipotesi li conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell'articolo 3

comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di

seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi

compresi i membri delle Forze Armate che hanno deposto le armi e coloro persone che non

sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra

causa:

i) Atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare tutte le forme di

omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura;

ii) violare la dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti;

iii) prendere ostaggi;

iv) emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto avanti un tribunale

regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come

indispensabili.

d) Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere

internazionale e non si applica quindi a situazioni interne di disordine e tensione quali

sommosse o atti di violenza sporadici o isolati di natura analoga.

e) Altre gravi violazioni gravi delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro

consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati non di carattere internazionale, vale a

dire uno dei seguenti atti:.

i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili

che non prendano direttamente parte alle ostilità;

ii) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici materiali, personale ed unità e mezzi di

trasporto sanitari, che usino in conformità con il diritto internazionale gli emblemi distintivi

preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;

iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni, materiale, unità o

veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della

pace in conformità d ella Corte delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto

alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale

dei conflitti armati;

iv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte,

alla scienza o a scopi umanitari, monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i

malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;

v) saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto

vi) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza,

imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente

violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;

vii) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali

o farli partecipare attivamente alle ostilità;

viii) disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al

conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;

ix) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;

x) dichiarare che nessuno avrà salva la vita

xi) assoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario a mutilazioni fisiche o ad

esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici .delle

persone interessate né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o

ne danneggiano gravemente la salute,

xii) distruggere o confiscare beni dell'avversario, a meno che la confisca o la distruzione

non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto;

f) D capoverso e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere

internazionale e pertanto non si applica alle situazioni di tensione e di disordine interne, quali

sommosse o atti di violenza isolati e sporadici ed altri atti analoghi. Si applica ai conflitti

armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga un prolungato conflitto armato

tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati, o tra tali gruppi.

3. Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 2, capoversi c) e d) può avere

incidenza sulle responsabilità dei governi di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico

all'interno dello Stato o di difendere l'unità e l'integrità territoriale dello Stato con ogni mezzo

legittimo.



Articolo 9

Elementi costitutivi dei crimini



1. Gli elementi costitutivi dei crimini sono di ausilio per la Corte nell'interpretazione e

nell'applicazione degli articoli 6,7 ed 8 del presente Statuto, che devono essere adottati

dall'Assemblea degli Stati Parte a maggioranza di due terzi dei membri.

2. Modifiche agli elementi costitutivi dei crimini possono essere proposte da:

a) uno Stato Parte;

b) i giudici con decisione a maggioranza assoluta;

c) il Procuratore.

Le modifiche sono approvate dall'Assemblea degli Stati Parte a maggioranza di due terzi

dei membri.

3. Gli elementi costitutivi dei crimini e le modifiche allo stesso devono essere compatibili

con il presente Statuto.



Articolo 10



Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata nel senso di limitare o

pregiudicare in qualsiasi modo, per effetti diversi da quelli del presente Statuto, le norme del

diritto internazionale esistenti o in formazione.



Articolo 11

Competenza ratione temporis



1. La Corte ha competenza solo sui crimini di sua competenza, commessi dopo l'entrata

in vigore del presente Statuto.

2. Quando uno Stato diviene Parte al presente Statuto successivamente alla sua l'entrata

in vigore, la Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale solo sui crimini commessi

dopo l'entrata in vigore del presente Statuto nei confronti di tale Stato, a meno che lo Stato

stesso abbia reso una dichiarazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.



Articolo 12



1. Lo Stato che diviene parte del presente Statuto accetta con tale atto la competenza

della Corte sui crimini di cui all'articolo 5.

2. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 1 3, lettere a) o c) la Corte può esercitare il proprio

potere giurisdizionale se uno dei seguenti Stati, o entrambi, sono Parti del presente Statuto o

hanno accettato la competenza della Corte in conformità delle disposizioni del paragrafo 3:

a) lo Stato nel cui territorio hanno avuto luogo l'atto o l'omissione in oggetto o, se il crimine

é stato commesso a bordo di una nave o di un aeromobile, lo Stato della bandiera o di

immatricolazione di tale nave o aeromobile;

b) lo Stato del quale la persona accusata ha la nazionalità.

3. Se é necessaria, a norma delle disposizioni del paragrafo 2, l'accettazione di uno Stato

non Parte del presente Statuto, tale Stato può, con dichiarazione depositata in Cancelleria,

accettare la competenza della Corte sul crimine di cui trattasi. Lo Stato accettante

coopera con la Corte senza ritardo e senza eccezioni, in conformità al capitolo IX.



Articolo 13

Condizioni di procedibilità



La Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale su uno dei crimini di cui all'articolo

5, secondo le disposizioni del presente Statuto, se:

a) uno Stato Parte, in conformità dell'articolo 14, segnala al Procuratore una situazione

nella quale uno o più di tali crimini appaiono essere stati commessi;

b) il Consiglio di Sicurezza, nell'ambito delle azioni previste dal capitolo VII della Carta

delle Nazioni Unite, segnala al Procuratore una situazione nella quale uno o più di tali crimini

appaiono essere stati commessi; oppure

c) il Procuratore ha aperto un'indagine su uno o più di tali crimini, in forza dell'articolo 15.



Articolo 14

Segnalazione di una situazione ad opera di uno Stato Parte



1. Uno Stato Parte può segnalare al Procuratore una situazione nella quale uno o più

crimini di competenza della Corte appaiono essere stati commessi, richiedendo al

Procuratore di effettuare indagini su questa situazione al fine di determinare se una o più

persone particolari debbano essere accusate di tali crimini.

2. Lo Stato che sottopone il caso, indica per quanto possibile le circostanze rilevanti e

presenta la documentazione di supporto di cui dispone.



Articolo 15

Il Procuratore



1. Il Procuratore può iniziare le indagini di propria iniziativa sulla base di informazioni

relative ai crimini di competenza della Corte.

2. Il Procuratore valuta la serietà delle informazioni ricevute. A tal fine può richiedere

ulteriori informazioni agli Stati, agli organi delle Nazioni Unite, alle organizzazioni

intergovernative e non governative o alle altre fonti affidabili che gli appaiono appropriate, e

può ricevere deposizioni scritte o orali presso la sede della Corte.

3. Se il Procuratore conclude che vi sono elementi che giustificano l'inizio delle indagini,

presenta alla Camera Preliminare una richiesta di autorizzazione alle indagini, unitamente ad

ogni elemento di supporto raccolto. Le vittime possono essere rappresentate di fronte alla

Camera Preliminare, in conformità al Regolamento di Procedura e di Prova.

4. Se la Camera Preliminare dopo aver esaminato la richiesta e gli elementi giustificativi

che l'accompagnano, ritiene che l'inizio delle indagini sia giustificato e che il caso appare

ricadere nella competenza della Corte, essa dà la sua autorizzazione senza pregiudizio per

le successive decisioni della Corte in materia di competenza e di procedibilità.

5. Una risposta negativa della Camera Preliminare non vieta al Procuratore di presentare

una successiva richiesta fondata su fatti o elementi di prova nuovi, riferiti alla stessa

situazione.

6. Se dopo la valutazione preliminare di cui ai paragrafi 1 e 2, il Procuratore conclude che

le informazioni fornite non giustificano l'inizio delle indagini, ne informa coloro che le hanno

fornite. Ciò non preclude al Procuratore la possibilità la facoltà di prendere in esame, alla

luce di fatti o elementi di prova nuovi, ulteriori informazioni a lui eventualmente sottoposte

relative alla stessa situazione.



Articolo 16

Sospensione delle indagini o dell'esercizio dell'azione penale



Nessuna indagine e nessun procedimento penale possono essere iniziati o proseguiti ai

sensi del presente Statuto per il periodo di dodici mesi successivo alla data in cui il

Consiglio di Sicurezza, con risoluzione adottata ai sensi del Capitolo VIII della Carta delle

Nazioni Unite, ne abbia fatto richiesta alla Corte; tale richiesta può essere rinnovata dal

Consiglio con le stesse modalità.



Articolo 17

Questioni relative alla procedibilità



1. Con riferimento al decimo comma del preambolo ed all'articolo primo del presente

Statuto, la Corte dichiara improcedibile il caso se:

a) sullo stesso sono in corso di svolgimento indagini o provvedimenti penali condotti da

uno Stato che ha su di esso giurisdizione, a meno che tale Stato non intenda iniziare le

indagini ovvero non abbia la capacità di svolgerle correttamente o di intentare un

procedimento;

b) lo stesso é stato oggetto di indagini condotte da uno Stato che ha su di esso

giurisdizione e tale Stato ha deciso di non procedere nei confronti della persona interessata,

a meno che la decisione non costituisca il risultato del rifiuto o dell'incapacità dello Stato di

procedere correttamente;

c) la persona interessata é già stata giudicata per la condotta oggetto della denunzia e

non e non può essere giudicata dalla Corte a norma dell'articolo 20, paragrafo 3;

d) il fatto non é di gravità sufficiente da giustificare ulteriori azioni da parte della Corte.

2. Al fine di decidere se ricorre in specifiche fattispecie il difetto di volontà dello Stato, la

Corte valuta se, avuto riguardo alle garanzie giudiziarie riconosciute dal diritto internazionale

sussistono una o più delle seguenti circostanze:

a) il procedimento é o é stato condotto, ovvero la decisione dello Stato é stata adottata,

nell'intento di proteggere la persona interessata dalla responsabilità penale per i crimini di

competenza della Corte indicati nell'articolo 5;

b) il procedimento ha subito un ritardo ingiustificato che, date le circostanze, é

incompatibile con il fine di assicurare la persona interessata alla giustizia;

c) il procedimento non é stato, o non é condotto in modo indipendente o imparziale, ed é

stato, o é condotto in modo tale da essere - date le circostanze- incompatibile con il fine di

assicurare la persona interessata alla giustizia.

3. Al fine di decidere se ricorre in specifiche fattispecie l'incapacità dello Stato, la Corte

valuta se, a causa di un totale o sostanziale collasso ovvero della indisponibilità del proprio

sistema giudiziario interno, lo Stato non abbia la capacità di ottenere la presenza

dell'imputato o le prove e testimonianze necessarie, ovvero sia in qualunque altro modo

incapace a svolgere il procedimento instaurato.



Articolo 18

Decisione preliminare in ordine alla procedibilità



1. Quando alla Corte é stata segnalata una situazione ai sensi dell'articolo 13, capoverso

a) ed il Procuratore ha determinato che vi sono elementi che giustificano l'inizio delle indagini

ovvero quanto il Procuratore inizia le indagini sulla base degli articoli 13 lettera c) e 15, lo

stesso procuratore ne dà notifica a tutti gli Stati Parte ed a quegli Stati che , in

considerazione delle informazioni disponibili, sarebbero ordinariamente forniti di

giurisdizione sui crimini in oggetto. Il Procuratore può informare tali Stati in via riservata, e,

se lo ritiene necessario per la protezione delle persone, per prevenire la distruzione delle

prove o per impedire che le persone si rendano latitanti, può limitare l'ampiezza delle

informazioni fornite agli Stati.

2. Entro un mese dalla ricezione di tale notifica, lo Stato può informare la Corte del fatto

che sta conducendo o che ha condotto indagini su propri cittadini o su altri soggetti rientranti

nella propria giurisdizione in relazione ad atti criminali che possono essere costitutivi dei

crimini indicati nell'articolo 5 e che sono in rapporto con le informazioni notificate agli Stati.

Su richiesta di tale Stato, il Procuratore sospende le proprie indagini in favore di quelle

condotte dallo Stato, a meno che la Camera Preliminare, su richiesta del Procuratore, non

decida di autorizzare le indagini .

3. La sospensione delle indagini del Procuratore in favore di quelle condotte dallo Stato

può essere riesaminata dal Procuratore stesso trascorsi sei mesi dalla data della sua

adozione, o in qualunque momento, qualora si sia verificato un rilevante mutamento delle

circostanze per motivi attinenti al rifiuto o all'incapacità dello Stato di condurre le indagini.

4. Lo Stato interessato o il Procuratore possono proporre impugnazione avanti la Camera

d'appello contro la decisione adottata dalla Camera Preliminare in conformità - dell'articolo

82 paragrafo 2. L'appello può essere trattato con procedura d'urgenza.

5. Quando ha sospeso le indagini come previsto ai paragrafo 2, il Procuratore può

richiedere che lo Stato interessato lo informi periodicamente dei progressi delle proprie

indagini e di ogni procedimento penale che ne sia derivato. Lo Stato Parte risponde a tali

richieste senza indebito ritardo.

6. Durante l'attesa di una decisione della Camera Preliminare o in qualsiasi momento

quando le indagini sono sospese ai sensi del presente articolo, il Procuratore può,

eccezionalmente richiedere alla Camera Preliminare l'autorizzazione a compiere gli atti di

indagine necessari allo scopo di preservare le prove, qualora si presenti una opportunità

irripetibile di raccogliere importanti d'elementi di prova o sussista un rilevante rischio che tali

elementi di prova possano successivamente non essere disponibili.

7. Lo Stato che ha proposto impugnazione ai sensi del presente articolo contro una

decisione della Camera Preliminare, può eccepire l'improcedibilità del caso ai sensi

dell'articolo 19, sulla base di ulteriori fatti significativi o di un rilevante mutamento delle

circostanze.



Articolo 19

Questioni pregiudiziali sulla competenza della Corte e la procedibilità del caso.



1. La Corte accerta la propria competenza su qualsiasi caso portato dinanzi ad essa.

La Corte può d'ufficio pronunziarsi sulla procedibilità del caso in conformità all'articolo 17.

2. Eccezioni in ordine alla procedibilità del caso, fondate sui motivi indicati nell'articolo 17,

ovvero eccezioni in ordine alla competenza della Corte possono essere proposte da:

a) l'imputato o colui nei confronti del quale é stato emesso ai sensi dell'articolo 58 un

mandato d'arresto o di comparizione;

b) lo Stato che ha giurisdizione riguardo al crimine in esame, per via del fatto che su tale

caso sta conducendo o ha già condotto indagini o procedimenti penali; o

c) Lo Stato del quale sia richiesta, ai sensi dell'articolo 12, l'accettazione della

competenza.

3. Il Procuratore può richiedere alla Corte di pronunziarsi sulla questione di competenza o

di procedibilità. Nei procedimenti relativi alla competenza o alla procedibilità, anche coloro

che hanno segnalato la situazione ai sensi dell'articolo 13 e le vittime del crimine possono

presentare osservazioni alla Corte.

4. L'improcedibilità di un caso o l'incompetenza della Corte possono essere eccepite per

una sola volta dalle persone o dagli Stati indicati nelle disposizioni del paragrafo 2.

L'eccezione deve essere proposta prima o nel momento iniziale del processo. In circostanze

eccezionali, la Corte può autorizzare che l'eccezione sia proposta più di una volta o in

momento successivo alla fase di apertura del processo. Le eccezioni di improcedibilità

proposte nella fase di apertura del processo o successivamente con l'autorizzazione della

Corte possono essere fondate esclusivamente sull'articolo 17, paragrafo 1, lettera c).

5. Gli Stati indicati alle disposizioni del paragrafo 2, capoversi b) e c) devono proporre

l'eccezione il prima possibile.

6. Prima della conferma delle imputazioni, le eccezioni sulla procedibilità del caso e sulla

competenza della Corte devono essere proposte alla Camera Preliminare. Dopo la

convalida delle imputazioni, le stesse devono essere proposte alla Camera di primo grado.

Le decisioni sulla competenza o la procedibilità possono essere impugnate avanti la

Camera d'Appello in conformità all'articolo 82.

7. Se lo Stato di cui al paragrafo 2, capoversi b) o c) propone un'eccezione, il Procuratore

sospende le indagini sino a che la Corte non abbia adottato una decisione in conformità

dell'articolo 17.

8. Pendente la decisione della Corte, il Procuratore può richiedere alla stessa

l'autorizzazione:

a) a compiere gli atti di indagine necessari indicati nell'articolo 18 paragrafo 6;

b) ad assumere dichiarazioni o deposizioni o testimonianze da testimoni o a completare

la raccolta e l'esame degli elementi di prova che abbiano avuto inizio prima della

proposizione dell'eccezione; e

c) ad impedire, in cooperazione con gli Stati interessati, che coloro nei cui confronti il

Procuratore ha già richiesto un mandato d'arresto ai sensi dell'articolo 58 si rendano latitanti.

9. La proposizione dell'eccezione non incide sulla validità degli atti compiuti in precedenza

dal Procuratore, o degli ordini o dei mandati emessi in precedenza dalla Corte.

10. Se la Corte ha dichiarato l'improcedibilità del caso ai sensi dell'articolo 17, il

Procuratore può avanzare richiesta per la revisione della decisione qualora accerti

pienamente il verificarsi di fatti nuovi che abbiano fatto venire meno le ragioni sulle quali si

fondava la precedente dichiarazione di improcedibilità del caso adottata ai sensi dell'articolo

17.

11. Se il Procuratore, con riferimento a quanto indicato nell'articolo 17, sospende le

indagini può richiedere che lo Stato interessato lo informi sullo svolgimento della procedura.

Tali notizie devono essere, a richiesta dello Stato in oggetto, tenute riservate. Se

successivamente il Procuratore decide di procedere alle indagini deve darne formale notizia

allo Stato la cui procedura era all'origine della sospensione.



Articolo 20

Ne bis in idem



1. Se non diversamente previsto dal presente Statuto, nessuno può essere giudicato

dalla Corte per atti costitutivi di crimini per i quali è stato precedentemente condannato o

assolto dalla Corte stessa.

2. Nessuno può essere giudicato da una diversa giurisdizione per un crimine indicato

nell'articolo 5 per il quale è già stato condannato o assolto dalla Corte.

3. Chiunque sia stato precedentemente giudicato da una diversa ,giurisdizione per

condotte punibili anche ai sensi degli articoli 6,7, e 8, può essere giudicato dalla Corte solo

se il procedimento di fronte all'altra giurisdizione:

a) mirava a sottrarre la persona interessata alla sua responsabilità penale per crimini di

competenza della Corte; o

b) in ogni caso non era stato condotto in modo indipendente ed imparziale, nel rispetto

delle garanzie previste dal diritto internazionale, ma invece era stato condotto in modo da

essere incompatibile, date le circostanze, con il fine di assicurare la persona interessata alla

giustizia.



Articolo 21

Normativa applicabile



1. La Corte applica:

a) in primo luogo, il presente Statuto ed il Regolamento di procedura e di prova;

b) in secondo luogo, ove occorra, i trattati applicabili cd i principi e le regole di diritto

internazionale, ivi compresi i principi consolidati del diritto internazionale dei conflitti armati;

c) in mancanza, i principi generali di diritto ricavati dalla Corte in base alla normativa

interna dei sistemi giuridici del mondo, compresa, ove occorra, la normativa interna degli

Stati che avrebbero avuto giurisdizione sul crimine, purché tali principi non siano in contrasto

con il presente Statuto, c on il diritto internazionale e con le norme ed i criteri

internazionalmente riconosciuti.

2. La Corte può applicare i principi di diritto e le norme giuridiche quali risultano

dall'interpretazione fornitane nelle proprie precedenti decisioni.

3. L'applicazione e l'interpretazione del diritto ai sensi del presente articolo devono essere

compatibili con i diritti dell'uomo internazionalmente riconosciuti e devono essere effettuate

senza alcuna discriminazione fondata su ragioni quali il genere sessuale come definito

nell'articolo 7, paragrafo 3, l'età, la razza, il colore, la lingua, la religione o il credo, le opinioni

politiche o le altre opinioni, la nazionalità, l'origine etnica o sociale, le condizioni economiche,

la nascita o le altre condizioni personali.



PARTE III.

PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO PENALE



Articolo 22

Nullum crimen sine lege



1. Una persona é penalmente responsabile in forza del presente Statuto solo se la sua

condotta, nel momento in cui viene realizzata, costituisce un crimine di competenza della

Corte.

2. La definizione dei crimini é interpretata tassativamente e non può essere estesa per

analogia. Nel dubbio, deve essere interpretata a favore della persona che è oggetto di

un'inchiesta, di azioni giudiziarie o di una condanna.

3. Il presente articolo non impedisce che un comportamento sia qualificato come crimine

secondo il diritto internazionale, indipendentemente dal presente Statuto.



Articolo 23

Nulla poena sine lege



Una persona che e stata condannata dalla Corte può essere punita solo in conformità alle

disposizioni del presente Statuto.



Articolo 24

Non retroattività ratione personae



1. Nessuno é penalmente responsabile in forza del presente Stato per un comportamento

precedente all'entrata in vigore dello Statuto.

Se il diritto applicabile ad un caso é modificato prima della sentenza definitiva, alla

persona che è oggetto d'inchiesta, di un procedimento giudiziario o di una condanna sarà

applicato il diritto più favorevole.



Articolo 25

Responsabilità penale individuale



1. La Corte é competente per le persone fisiche in conformità al presente Statuto.

2. Chiunque commette un reato sottoposto alla giurisdizione della Corte é individualmente

responsabile e può essere punito secondo il presente Statuto.

3. In conformità del presente Statuto, una persona é penalmente responsabile e può

essere punita per un reato di competenza della Corte: .

a) quando commette tale reato a titolo individuale o insieme ad un un'altra persona o

tramite un'altra persona, a prescindere se quest'ultima é o meno penalmente responsabile;

b) quando ordina, sollecita o incoraggia la perpetrazione di tale reato, nella misura in cui vi

é perpetrazione o tentativo di perpetrazione di reato;

c) quando, in vista di agevolare la perpetrazione di tale reato, essa fornisce il suo aiuto, la

sua partecipazione o ogni altra forma di assistenza alla perpetrazione o al tentativo di

perpetrazione di tale reato, ivi compresi i mezzi per farlo;

d) contribuisce in ogni altra maniera alla perpetrazione o al tentativo di perpetrazione di

tale reato da parte di un gruppo di persone che agiscono di comune accordo. Tale contributo

deve essere intenzionale e, a seconda dei casi:

i) mirare a facilitare l'attività criminale o il progetto criminale del gruppo, nella misura in cui

tale attività o progetto comportano l'esecuzione di un delitto sottoposto alla giurisdizione

della Corte; oppure

ii) essere fornito in piena consapevolezza dell'intento del gruppo di commettere il reato.

e) Trattandosi di un crimine di genocidio, incita direttamente e pubblicamente altrui a

commetterlo;

f) tenta di commettere il reato mediante atti che per via del loro carattere sostanziale

rappresentano un inizio di esecuzione, senza tuttavia portare a termine il reato per via di

circostanze indipendenti dalla sua volontà. Tuttavia la persona che desiste dallo sforzo volto

a commettere il reato o ne impedisce in qualche modo l'espletamento, non può essere punita

in forza del presente Statuto per il suo tentativo, qualora abbia completamente e

volontariamente desistito dal suo progetto criminale.

4. Nessuna disposizione del presente Statuto relativa alla responsabilità penale degli

individui pregiudica la responsabilità degli Stati nel diritto internazionale.



Articolo 26

Esclusione di giurisdizione per persone di età inferiore a 18 anni



La Corte non ha competenza nei confronti di una persona minore di 18 anni al momento

della pretesa perpetrazione di un crimine.



Articolo 27

Irrilevanza della qualifica ufficiale



1. Il presente Statuto si applica a tutti in modo uguale senza qualsivoglia distinzione

basata sulla qualifica ufficiale. In modo particolare la qualifica ufficiale di capo di Stato o di

governo, di membro di un governo o di un parlamento, di rappresentante detto o di agente di

uno Stato non esonera in alcun caso una persona dalla sua responsabilità penale per quanto

concesse il presente Statuto e non costituisce in quanto tale motivo di riduzione della pena.

2. Le immunità o regole di procedura speciale eventualmente inerenti alla qualifica

ufficiale di una persona in forza del diritto interno o del. diritto internazionale Don vietano alla

Corte di esercitare la sua competenza nei confronti di questa persona.



Articolo 28

Responsabilità dei capi militari ed altri superiori gerarchici



Oltre agli altri motivi di responsabilità penale secondo il presente Statuto per reati di

competenza della Corte:

1. Un comandante militare o persona facente effettivamente funzione di comandante

militare é penalmente responsabile dei crimini di competenza della Corte commessi da forze

poste sotto il suo effettivo comando o controllo o sotto la sua effettiva autorità e controllo, a

seconda dei casi, quando non abbia esercitato un opportuno controllo su queste forze nei

seguenti casi:

a) questo capo militare o persona sapeva o, date le circostanze, avrebbe dovuto sapere

che le forze commettevano o stavano per commenterete tali crimini; e

b) questo capo militare o persona non ha preso tutte le misure necessarie e ragionevoli in

suo potere per impedire o reprimere l'esecuzione o per sottoporre la questione alle autorità

competenti a fini d'inchiesta e di azioni giudiziarie.

2. Per quanto concerne le relazioni fra superiore gerarchico e sottoposti non descritte alla

lettera a), il superiore gerarchico e penalmente responsabile per i reati di competenza della

Corte commessi da sottoposti sotto la sua effettiva autorità o controllo, qualora egli non

abbia esercitato un opportuno controllo su tali sottoposti nelle seguenti circostanze:

a) essendo a conoscenza, o trascurando deliberatamente di tenere conto di informazioni

che indicavano chiaramente che tali subordinati commettevano o stavano per commettere

tali crimini;

b) i crimini erano inerenti ad attività sotto la sua effettiva autorità e responsabilità;

c) non ha preso tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedirne o

reprimerne l'esecuzione o per sottoporre la questione alle autorità competenti ai fini

d'inchiesta e di esercizio dell'azione penale.



Articolo 29

Imprescrittibilità



I crimini di competenza della Corte non sono soggetti ad alcun termine di prescrizione



Articolo 30

Elementi psicologici



1. Salvo diversa disposizione, una persona non é penalmente responsabile e può essere

punita per un crimine di competenza della Corte solo se l'elemento materiale é

accompagnato da intenzione e consapevolezza.

2. Ai sensi del presente articolo, vi è intenzione quando:

a) trattandosi di un comportamento, una persona intende adottare tale comportamento;

b) trattandosi di una conseguenza, una persona intende causare tale conseguenza o é

consapevole che quest'ultima avverrà nel corso normale degli eventi.

3. Vi é consapevolezza ai sensi del presente articolo quando una persona é cosciente

dell'esistenza di una determinata circostanza o che una conseguenza avverrà nel corso

normale degli eventi. «Intenzionalmente» e «con cognizione di causa» vanno interpretati di

conseguenza.



Articolo 31

Motivi di esclusione dalle responsabilità penali



1. Oltre agli altri motivi di esclusione della responsabilità penale previsti dal presente

Statuto, una persona non é penalmente responsabile se al momento del suo comportamento:

a) essa soffriva di una malattia o deficienza mentale che le precludeva la facoltà di

comprendere il carattere delittuoso o la natura del suo comportamento, o di controllarlo per

renderlo conforme alle norme di legge;

b) era in uno stato d'intossicazione che le precludeva la facoltà di comprendere il carattere

delittuoso o la natura del suo comportamento, o di controllarlo per renderlo conforme alle

norme di legge; a meno che non si fosse volontariamente intossicata pur sapendo, come

risulta dalle circostanze, che per via della sua intossicazione, essa sarebbe con ogni

probabilità adottato un comportamento costituente un crimine di competenza della Corte e

non abbia tenuto conto di tale probabilità;

c) essa ha agito in modo ragionevole per difendere sé stessa, per difendere un'altra

persona o, in caso di crimini di guerra, per difendere beni essenziali alla propria

sopravvivenza o a quella di terzi, o essenziali per l'adempimento di una missione militare

contro un ricorso imminente ed illecito alla forza, proporzionalmente all'ampiezza del pericolo

da essa incorsa o dall'altra persona o dai beni protetti. Il fatto che la persona abbia

partecipato ad un'operazione difensiva svolta da forze armate non costituisce di per sé

motivo di esonero dalla responsabilità penale a titolo del presente capoverso.

d) Il comportamento qualificato come sottoposto alla giurisdizione della Corte è stato

adottato sotto una coercizione risultante da una minaccia di morte imminente o da un grave

pericolo continuo o imminente per l'integrità di tale persona o di un'altra persona e la persona

ha agito spinta dal bisogno ed in modo ragionevole per allontanare tale minaccia, a patto

che non abbia inteso causare un danno maggiore di quello che cercava di evitare. Tale

minaccia può essere stata:

i) sia esercitata da altre persone, o

ii) costituita da altre circostanze indipendenti dalla alla volontà.

2. La Corte si pronuncia sul fatto di sapere se i motivi di esclusione dalla responsabilità

penale previsti nel presente Statuto sono applicabili al caso di cui é investita.

3. Durante il processo la Corte può tenere conto di un motivo di esonero diverso da quelli

previsti al paragrafo 1, se tale motivo discende dal diritto applicabile enunciato all'articolo 21.

Le procedure di esame di tale motivo di esclusione sono previste nelle regole Procedurali e

di Ammissibilità delle Prove.



Articolo 32

Errore di fatto o di diritto



1. Un errore di fatto é motivo di esclusione dalla responsabilità penale solo se annulla

l'elemento psicologico del reato.

2. Un errore di diritto concernente la questione di sapere se un determinato tipo di

comportamento costituisce un reato passibile della giurisdizione della Corte non e motivo di

esclusione dalla responsabilità penale. Tuttavia, un errore di diritto può essere motivo di

esclusione dalla responsabilità penale quando annulla l'elemento psicologico del reato, o

sulla base di quanto preveduto dall'articolo 33.



Articolo 33

Ordini del superiore gerarchico e ordine di legge



1. Il fatto che un reato passibile di giurisdizione della Corte sia stato commesso da una

persona in esecuzione di un ordine di un governo o di un superiore militare o civile non

esonera tale persona dalla sua responsabilità penale, salvo se:

a) la persona aveva l'obbligo legale di ubbidire agli ordini del governo o del superiore in

questione;

b) la persona non sapeva che l'ordine era illegale;

c) l'ordine non era manifestamente illegale.

2. Ai fini del presente articolo, gli ordini di commettere un genocidio o crimini contro

l'umanità sono manifestamente illegali.



PARTE IV.

COMPOSIZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLA CORTE



Articolo 34

Organi della Corte



Gli organi della Corte sono i seguenti:

a) Presidenza;

b) Sezione degli appelli, Sezione di primo grado e Sezione preliminare;

c) Ufficio del Procuratore

d) Cancelleria.



Articolo 35

Esercizio delle funzioni da parte dei giudici



1. Tutti i giudici sono eletti come membri a tempo pieno della Corte e sono disponibili per

esercitare le loro funzioni a tempo pieno non appena ha inizio il loro mandato.

2. I giudici che compongono la Presidenza esercitano le loro funzioni a tempo pieno dal

momento in cui sono eletti.

3. La Presidenza può, in funzione del carico di lavoro della Corte e d in consultazione con

gli altri giudici decidere periodicamente in che misura questi ultimi sono tenuti ad esercitare

le loro funzioni a tempo pieno Le decisioni adottate a tale riguardo non pregiudicano le

disposizioni dell'articolo 40.

4. Le intese finanziarie concernenti i giudici che non sono tenuti ad esercitare le loro

funzioni a tempo pieno sono stabilite secondo l'articolo 49.



Articolo 36

Qualificazioni, candidatura ed elezione dei giudici



1. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 2, la Corte si compone di 18 giudici.

2. a) La Presidenza, che agisce in nome della Corte, può proporre di aumentare il numero dei

giudici fissato al paragrafo 1, motivando debitamente la sua proposta. Questa é comunicata

senza indugio a tutte le parti dall'ufficio di Cancelleria.

b) Successivamente la proposta é esaminata in una riunione dell'Assemblea degli Stati

parti, convocata conformemente all'articolo 112. Essa é considerata adottata se é approvata

in questa riunione a maggioranza di due terzi dei membri dell'Assemblea degli Stati Parte.

Essa entra in vigore alla data stabilita dall'Assemblea degli Stati parti.

c) i) Quando una proposta di aumentare il numero dei giudici é stata adottata secondo il

capoverso b), l'elezione dei giudici supplementari avviene alla successiva riunione

dell'Assemblea degli Stati parti secondo i paragrafi 3 a 8 e l'articolo 37, paragrafo 2;

ii) Quando una proposta di aumentare il numero dei giudici é stata adottata ed e divenuta

effettiva secondo i capoversi b) e c) sotto - capoverso i), la Presidenza può proporre in

qualsiasi momento in seguito, qualora il carico di lavoro della Corte lo giustifichi di ridurre il

numero dei giudici purché tale numero non scenda al di sotto di quello stabilito 81 paragrafo

1. La proposta é esaminata secondo la procedura stabilita ai capoversi a) e b). Se é

adottata, il numero dei giudici diminuisce gradualmente mano a mano che il mandato dei

giudici in esercizio giunge a scadenza, fino a quando non venga raggiunto il numero

richiesto;

3. a) I giudici sono selezionati fra persone che godono di un'elevata considerazione

morale, conosciute per la loro imparzialità ed integrità e che presentano tutti i requisiti

richiesti nei loro rispettivi Stati per l'esercizio delle massime cariche giudiziarie.

b) Ogni candidato ad un seggio alla Corte deve:

i) avere una competenza riconosciuta in diritto e procedura penale, nonché la necessaria

esperienza di processo penale, sia in qualità di giudice, di procuratore, di avvocato o in ogni

altra qualità analoga; oppure

ii) avere una competenza riconosciuta in settori pertinenti del diritto internazionale, come il

diritto internazionale umanitario ed i diritti dell'uomo, nonché una vasta esperienza in una

professione giuridica particolarmente significativa ai fini dell'attività giudiziaria della Corte;

c) ogni candidato ad un seggio alla Corte deve avere un'ottima conoscenza ed una pratica

corrente di almeno una delle lingue di lavoro della Corte.

4. a) i candidati ad un seggio alla Corte possono essere presentati da ogni Stato Parte al

presente Statuto;

i) secondo la procedura di presentazione di candidature alle massime cariche giudiziarie

nello Stato in questione; oppure

ii) secondo la procedura di presentazione di candidature alla Corte Internazionale di

Giustizia prevista nello Statuto di quest'ultima.

Le candidature sono accompagnate da una dichiarazione dettagliata che dimostra che il

candidato presenta i requisiti previsti al paragrafo 3.

b) Ciascuno Stato parte può presentare la candidatura di una persona per una

determinata elezione. Tale persona non deve necessariamente averne la nazionalità, ma in

ogni caso deve essere in possesso di quella di uno Stato Parte.

c) L'Assemblea degli Stati parti può decidere di costituire, come opportuno, una

commissione consultiva per l'esame delle candidature. La composizione ed il mandato di

tale Commissione sono definite dall'Assemblea degli Stati parti.

5. Ai fini dell'elezione, vengono predisposte due liste di candidati:

La lista A, contenente i nomi dei candidati in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3,

capoverso b), sotto- capoverso i);

La lista B, contenente i nomi dei candidati in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3,

capoverso b), sotto capoverso ii).

Ogni candidato in possesso delle competenze richieste per figurare sulle due liste può

scegliere quella su cui presentarsi. Alla p ima elezione, almeno nove giudici saranno eletti fra

i candidati della lista A ed almeno cinque giudici fra quelli della lista B. Le elezioni

successive saranno organizzate in modo da mantenere una proporzione analoga fra i giudici

qualificati eletti fra i candidati delle due liste.

6. a) I giudici sono eletti a scrutinio segreto m una riunione dell'Assemblea degli Stati parti

convocata a tal fine in forza dell'articolo 112. Subordinatamente al paragrafo 7 sono eletti i

18 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza di due terzi degli

Stati parti presenti e votanti.

b) Se rimangono seggi da destinare alla fine del primo turno dl scrutinio si procederà a

scrutini ulteriori secondo la procedura s abilita al capoverso a) fino a quando i rimanenti

seggi siano stati ricoperti.

7. La Corte non può annoverare più di un cittadino dello stesso Stato. A tale riguardo una

persona che può essere considerata come cittadina di più di uno Stato sarà considerata

cittadino dello Stato in cui esercita abitualmente i suoi diritti civili e politici.

8.a) Nella scelta dei giudici gli Stati parti tengono conto della necessità di assicurare nella

composizione della Corte:

i) la rappresentanza dei principali ordinamenti giuridici del mondo;

ii) un'equa rappresentanza geografica;

iii) un'equa rappresentanza di uomini e donne.

b) Gli Stati Parti tengono altresì conto del bisogno di assicurare la presenza di giudici

specializzati in talune questioni in modo particolare per le questioni relative alla violenza

contro donne o bambini.

9. a) Subordinatamente al capoverso b), i giudici sono detti per un mandato di nove anni

e, fatto salvo il capoverso c) e l'articolo 37, paragrafo 2, essi non sono rieleggibili.

b) Nella prima elezione, un terzo dei giudici eletti designati mediante sorteggio, sono

nominati per un mandato di tre anni; un terzo dei giudici eletti designati mediante sorteggio

sono nominati per un mandato di sei anni; gli altri giudici sono nominati per un mandato di

nove anni,

c) Un giudice nominato per un mandato di tre anni in applicazione del sotto-paragrafo b) é

rieleggibile per un mandato completo.

10. Nonostante le disposizioni del paragrafo 9, un giudice applicato alla Camera di primo

grado o alla Camera d'Appello secondo l'articolo 39, che ha iniziato dinanzi a questa

Sezione la trattazione di una causa di primo grado o d'appello rimane i n funzione fino a

quando la causa non è risolta.



Articolo 37

Seggi vacanti



1. I seggi divenuti vacanti sono ricoperti mediante elezione in conformità all'articolo 36.

2. Un giudice eletto ad un seggio divenuto vacante completa il mandato del suo

predecessore; se la durata del mandato da portare a termine e inferiore o pari a tre anni egli

é rieleggibile per un intero mandato secondo l'articolo 36.



Articolo 38

Presidenza



1) Il Presidente ed il Primo e Secondo vicepresidente sono eletti a maggioranza assoluta

dei giudici. Essi sono eletti per tre anni o fino alla scadenza del loro mandato di giudice se

quest'ultimo termina prima di tre anni. Sono rieleggibili una sola volta.

2. D Primo Vicepresidente sostituisce il Presidente quando quest'ultimo é impedito o

ricusato. Il secondo Vicepresidente sostituisce il Presidente quando quest'ultimo ed il Primo

Vicepresidente sono entrambi impediti o ricusati.

3. Il Presidente, il primo Vicepresidente ed il Secondo Vicepresidente compongono la

Presidenza la quale é incaricata a) di una corretta amministrazione della Corte, ad

eccezione dell'ufficio del Procuratore; e

b) delle altre funzioni conferitele secondo il presente Statuto.

4. Nell'esercizio delle competenze di cui al paragrafo 3, capoverso a), la Presidenza

agisce di comune accordo con il Procuratore, al quale chiede il suo consenso per tutte le

questioni d'interesse comune.



Articolo 39

Sezioni



1. Il prima possibile dopo l'elezione dei giudici, la Corte si organizza in sezioni come

previsto dall'articolo 34, paragrafo b). La Sezione degli appelli é composta dal Presidente e

da altri quattro giudici; la Sezione di primo grado e la Sezione preliminare sono ciascuna

composte da almeno sei Giudici. L'applicazione dei giudici alle Sezioni é fondata sulla

natura delle funzioni attribuite a ciascuna di esse e sulle competenze ed esperienza dei

giudici eletti alla Corte, in modo tale che ciascuna sezione includa in misura adeguata

membri con competenze specializzate in diritto e procedura penale, ed in diritto

internazionale. La Sezione preliminare e la Sezione di primo grado sono composte in

prevalenza da giudici aventi esperienza in materia di procedimenti penali.

2. a) Le funzioni giudiziarie della Corte sono esercitate in ciascuna sezione dalle Camere.

b) i) La Camera di appello è composta da tutti i giudici della sezione degli appelli.

ii) Le funzioni della Camera di primo grado sono esercitate da tre giudici della Sezione di

primo grado.

iii) Le funzioni della Camera preliminare sono esercitate sia da tre giudici della Sezione

preliminare, sia da un solo giudice di tale Sezione secondo le Regole Procedurali e di

Ammissibilità delle Prove .

c) Nessuna disposizione del presente paragrafo vieta la costituzione concomitante di più

di una camera di primo grado o camera preliminare quando il carico di lavoro della Corte lo

esiga.

3. a) I giudici applicati alla Sezione preliminare ed alla Sezione di primo grado vi siedono

per tre anni; essi continuano a sedervi oltre questo termine fino alla soluzione di qualsiasi

caso da essi trattato in tali sezioni.

b) I giudici applicati alla Sezione degli appelli vi siedono per tutta la durata del loro

mandato.

4. I giudici applicati alla Sezione degli appelli siedono esclusivamente in questa Sezione.

Tuttavia, nessuna disposizione del presente articolo vieta l'applicazione provvisoria di giudici

della Sezione di primo grado alla Sezione preliminare o viceversa, se la Presidenza ritiene

che ciò é necessario in considerazione del carico di lavoro della Corte, rimanendo inteso

che un giudice che ha partecipato alla fase preliminare di una questione non è in alcun caso

autorizzato a sedere nella Camera di primo grado investita della stessa questione.



Articolo 40

Indipendenza dei giudici



1. I giudici esercitano le loro funzioni in completa indipendenza.

2. I giudici non esercitano alcuna attività che potrebbe essere incompatibile con le loro

funzioni giudiziarie o far dubitare della loro indipendenza.

3. I giudici tenuti ad esercitare le loro funzioni a tempo pieno presso la sede della Corte

non devono esercitare alcuna altra attività dl carattere professionale.

4. Ogni questione che potrebbe sorgere a proposito dei paragrafi 2 e 3 é decisa a

maggioranza assoluta dei giudici. Quando una questione concerne un giudice, tale giudice

non parteciperà all'adozione della decisione.



Articolo 41

Esonero e ricusazione dei giudici



1. La Presidenza può esonerare un giudice, a sua richiesta dalle funzioni che gli sono

attribuite in forza del presente Statuto secondo il Regolamento di procedura e di prova.

2. a) Un giudice non può partecipare alla soluzione di qualsiasi causa in cui la sua

imparzialità potrebbe ragionevolmente essere messa in dubbio per qualsivoglia ragione. Un

giudice può essere ricusato per un determinato caso, secondo il presente paragrafo, in

modo particolare se é già intervenuto in precedenza,a qualsiasi titolo, nella stessa questione

dinanzi alla Corte o in una causa penale connessa, a livello nazionale, in cui la persona che é

ora oggetto di inchiesta o di azione giudiziaria era implicata. Un giudice può altresì essere

ricusato per altri motivi previsti dal Regolamento di procedura e di prova.

b) Il procuratore o la persona oggetto di un'inchiesta o di azioni giudiziarie può chiedere la

ricusazione di un giudice in forza del presente paragrafo.

c) Ogni questione relativa alla ricusazione di un giudice é decisa a maggioranza assoluta

dei giudici. Il giudice di cui si domanda la ricusazione, può presentare le sue osservazioni in

merito, ma non partecipa alla decisione.



Articolo 42

Ufficio del Procuratore



1. L'Ufficio del Procuratore opera indipendentemente in quanto organo distinto nell'ambito

della Corte. Esso è incaricato di ricevere le comunicazioni ed ogni informazione debitamente

valutata relativa ai reati di competenza della Corte, di esaminarle, di condurre le inchieste e

di sostenere l'accusa dinanzi alla Corte. I membri di questo Ufficio non sollecitano né

agiscono su istruzioni provenienti da fonti esterne.

2. L'Ufficio é diretto dal Procuratore. Quest'ultimo ha piena autorità per quanto concerne la

gestione amministrativa dell'Ufficio ivi compreso il personale, le installazioni ed altre risorse.

n Procuratore é assistito da uno o più vice-procuratori, abilitati ad effettuare tutti gli atti

richiesti dal Procuratore secondo il presente Statuto. Il procuratore ed i vice-procuratori

sono di nazionalità diverse. Essi esercitano le loro funzioni a tempo pieno.

3. Il procuratore ed i vice-procuratori devono godere di un'elevata considerazione morale

ed avere solide competenze ed una vasta esperienza pratica in materia di azioni giudiziarie

o di processi in affari penali. Essi debbono avere un'ottima conoscenza e pratica corrente di

almeno una delle lingue di lavoro della Corte.

4. Il Procuratore é eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea degli Stati Parti ed a

maggioranza assoluta dei suoi membri. I Vice-Procuratori sono eletti allo stesso modo da

una lista di candidati presentata dal Procuratore. Il Procuratore presenta tre candidati per

ciascun incarico di Vice-Procuratore da ricoprire. Salvo se viene deciso un mandato più

breve, al momento della loro elezione il Procuratore ed i Vice- Procuratori esercitano le loro

funzioni per nove anni e non sono rieleggibili.

5. Né il Procuratore ne i Vice-Procuratori esercitano attività che rischiano di essere

incompatibili con le loro funzioni in materia di azioni giudiziarie o di far dubitare della loro

indipendenza. Essi non esercitano alcuna altra attività di carattere professionale.

6 La Presidenza può esonerare il Procuratore o un Vice Procuratore, a sua richiesta, dalle

sue funzioni in un determinato caso.

7. Ne il Procuratore né i Vice-Procuratori possono partecipare alla soluzione di una

questione in cui la loro imparzialità potrebbe ragionevolmente essere contestata per un

motivo qualsiasi. Essi possono essere ricusati nell'ambito di una causa, secondo il presente

paragrafo, se in precedenza erano già intervenuti a qualsiasi titolo in tale causa dinanzi alla

Corte o in una causa penale connessa a livello nazionale, nella quale la persona oggetto

d'inchiesta o di azioni giudiziarie era implicata.

8. Ogni questione relativa alla ricusazione del Procuratore o di un Vice-procuratore é

decisa dalla Camera di appello.

a) La persona oggetto di un'inchiesta o di azioni giudiziarie può in qualsiasi momento

chiedere la ricusazione del Procuratore o di un Vice-procuratore per i motivi enunciati nel

presente articolo.

b) Il Procuratore o il Vice-procuratore interessato, a seconda dei casi può presentare le

sue osservazioni in merito.

9. Il Procuratore nomina consiglieri che sono specialisti in diritto per talune questioni, in

modo particolare violenze sessuali, violenze per motivazioni sessiste e violenze contro

bambini.



Articolo 43

Ufficio di Cancelleria



1. L'Ufficio di Cancelleria é responsabile degli aspetti non giudiziari dell'amministrazione

e dei servizi della Corte, fatte salve le funzioni e le competenze del Procuratore definite

all'articolo 42.

2. L'Ufficio di Cancelleria é diretto dal Cancelliere che é il principale funzionario

amministrativo della Corte. Il Cancelliere esercita le sue funzioni sotto l'autorità del

Presidente della Corte.

3. Il Cancelliere ed il Vice-Cancelliere devono essere persone di comprovata moralità e di

vasta competenza, con un'ottima conoscenza ed una pratica corrente di almeno una delle

lingue di lavoro della Corte.

4. I giudici eleggono il Cancelliere a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto, in

considerazione di eventuali raccomandazioni dell'Assemblea degli Stati parti. Ove

necessario, essi eleggono allo stesso modo un Vice-cancelliere su raccomandazione del

Cancelliere.

5. Il Cancelliere é eletto per cinque anni, e rieleggibile una volta ed esercita le sue funzioni

a tempo pieno. Il Vice-Cancelliere é eletto per cinque anni o per un mandato più breve,

secondo quanto può essere deciso a maggioranza assoluta dei giudici; esso é chiamato ad

esercitare le sue funzioni secondo le esigenze del servizio.

6. Il Cancelliere istituisce nell'ambito dell'Ufficio di cancelleria, una Divisione di assistenza

per le vittime ed i testimoni. Tale Divisione é incaricata, in consultazione con l'ufficio del

procuratore, di consigliare e di aiutare in ogni altro modo appropriato i testimoni le vittime

che compaiono dinanzi alla Corte e le altre persone che potrebbero essere messe in

pericolo dalle deposizioni di tali testimoni, nonché di prevedere le misure e disposizioni da

prendere per garantire la loro protezione e sicurezza al personale della Divisione include

specialisti dell'aiuto alle vittime di traumi, in modo particolare traumi susseguenti a violenze

sessuali.



Articolo 44

Il personale



1. Il procuratore ed il Cancelliere nominano il personale qualificato necessario nei loro

rispettivi servizi compresi, per quanto riguarda il Procuratore, gli inquirenti.

2. Nel reclutare il personale, il Procuratore cd il Cancelliere provvedono ad assicurarsi i

servizi di persone preservando al più alto grado competenza, integrità ed efficienza, tenuto

conto, mutatis mutandis, dei criteri enunciati all'articolo 36, paragrafo 8.

3. Il Cancelliere, di comune accordo con la Presidenza ed il Procuratore, propone lo

Statuto del personale con le norme per la nomina, la remunerazione e la cessazione dalle

funzioni. Lo Statuto del personale é approvato dall'Assemblea degli Stati parti.

4. La Corte può, in circostanze eccezionali, impiegare del personale messo gratuitamente

a disposizione da Stati parti, organizzazioni intergovernative o organizzazioni non

governative, per aiutare qualsiasi organo della Corte nei suoi lavori. Il Procuratore può

accettare questa offerta per quanto riguarda l'Ufficio del Procuratore. Tali persone messe

gratuitamente a disposizione sono impiegate in conformità alle direttive che saranno stabilite

dall'Assemblea degli Stati parti.



Articolo 45

Impegno solenne



Prima di entrare in funzione secondo il presente Statuto, i giudici, il Procuratore i Vice-

Procuratori, il Cancelliere ed il Vice-Cancelliere assumono, in sessione pubblica, l'impegno

solenne di esercitare le loro competenze in completa imparzialità e coscienza.



Articolo 46

Perdita di funzioni



1. Un giudice, il Procuratore, un Vice-Procuratore il Cancelliere o il Vice Cancelliere é

sollevato dalle sue funzioni in base ad una decisione adottata secondo il paragrafo 2, nei

casi in cui:

a) venga accertato che ha commesso un errore grave o un'inadempienza grave ai doveri

che gli sono imposti dal presente Statuto come previsto nelle Regole Procedurali e di

Ammissibilità delle Prove, oppure

b) lo stesso si trova nell'incapacità di esercitare le sue funzioni come definite dal presente

Statuto.

2. La decisione relativa alla perdita di funzioni di un giudice, del Procuratore, di un Vice-

Procuratore in applicazione del paragrafo 1 é adottata dall'Assemblea degli Stati parti a

scrutinio segreto:

a) nel caso di un giudice, a maggioranza di due terzi degli Stati parti su raccomandazione

adottata a maggioranza di due terzi degli altri giudici;

b) nel caso del Procuratore, a maggioranza assoluta degli Stati parti,

c) nel caso di un Vice-Procuratore, a maggioranza assoluta degli Stati parti su

raccomandazione del procuratore.

3. La decisione relativa alla perdita di funzione del Cancelliere o del Vice-Cancelliere e

adottata a maggioranza assoluta dei giudici.

4. Un giudice, un Procuratore, un Vice- procuratore, un Cancelliere o Vice-Cancelliere il

cui comportamento o attitudine ad esercitare le funzioni previste dal presente Statuto sono

contestati in forza del presente articolo ha ogni facoltà di produrre e ricevere elementi di

prova e di far valere i suoi argomenti secondo il Regolamento di procedura e di prova. Non é

prevista in altro modo la sua partecipazione all'esame della questione.



Articolo 47

Misure disciplinari



Un giudice, un Procuratore, un Vice-procuratore; un Cancelliere o un Vice-Cancelliere che

abbia commesso una colpa di gravità minore di quella menzionata all'articolo 46, paragrafo

1, é oggetto di misure disciplinari secondo le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle

Prove .



Articolo 48

Privilegi ed immunità



1. La Corte gode suo territorio di ciascuno Stato Parte dei privilegi e delle immunità

necessari per l'adempimento del suo mandato.

2. I giudici, il Procuratore, i Vice- procuratori ed il Cancelliere beneficiano nell'esercizio

delle loro funzioni e relativamente a tali funzioni dei privilegi ed immunità concessi ai capi

delle missioni diplomatiche. Dopo la scadenza del loro mandato essi continuano a

beneficiare dell'immunità da qualsiasi giurisdizione per parole, scritti ed atti inerenti

all'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

3. Il Vice-Cancelliere, il personale dell'ufficio del Procuratore ed il personale dell'Ufficio di

Cancelleria godono dei privilegi, immunità ed agevolazioni necessarie per l'esercizio delle

loro funzioni in conformità all'accordo sui privilegi e le immunità della Corte.

4. Gli avvocati, esperti testimoni o altre persone la cui presenza e richiesta presso la sede

della Corte beneficiano del trattamento necessario per il buon funzionamento della Corte

secondo l'accordo sui privilegi e le immunità della Corte.

5. I privilegi e le immunità possono essere aboliti:

a) nel caso di un giudice o di un Procuratore, mediante decisione presa a maggioranza

voluta dei giudici:

b) nel caso del Cancelliere, dalla Presidenza;

c) nel caso dei Vice-Procuratori e del personale dell'ufficio del Procuratore, dal

Procuratore;

d) nel caso del Vice-Cancelliere e del personale dell'Ufficio di Cancelleria, dal

Cancelliere.



Articolo 49

Retribuzioni, indennità e rimborso spese



I giudici, il Procuratore, i Vice- Procuratori, il Cancelliere ed il Vice-Cancelliere

percepiscono le retribuzioni, indennità e rimborsi stabilite dall'Assemblea degli Stati Parti.

Tali retribuzioni ed indennità non saranno ridotte nel corso del mandato.



Articolo 50

Lingue ufficiali e lingue di lavoro



1. Le lingue ufficiali della Corte sono l'inglese, l'arabo, il cinese, lo spagnolo, il francese ed

il russo. Le decisioni della Corte nonché altre decisioni che risolvono questioni fondamentali

sottoposte alla Corte sono pubblicate nelle lingue ufficiali. La Presidenza determina,

secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di procedura e di prova, quali decisioni possono

essere considerate ai fini del presente paragrafo come risolutive di questioni fondamentali.

2. Le lingue di lavoro della Corte sono l'inglese ed il francese. Il Regolamento di procedura

e di prova definisce i casi in cui altre lingue ufficiali possono essere utilizzate come lingue di

lavoro.

3. Su richiesta di ogni parte ad una procedura, o di ogni Stato autorizzato ad intervenire

in una procedura la Corte autorizza l'impiego, per tale parte o Stato, di una lingua diversa

dall'inglese o dal francese qualora lo ritenga giustificato.



Articolo 51

Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.



1. Le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove entrano in vigore ai momento

della loro adozione da parte dell'Assemblea di Stati Parti a maggioranza di due terzi dei suoi

membri.

2) Possono essere proposti emendamenti alle Regole Procedurali e di Ammissibilità

delle Prove da parte di:

a) ogni Stato Parte,

b) i giudici agenti a maggioranza assoluta,

c) il Procuratore.

Tali emendamenti entrano in vigore al momento della loro adozione a maggioranza di due

terzi dei membri dell'Assemblea degli Stati parti.

3. Dopo l'adozione delle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove, nei casi di

emergenza in cui una determinata situazione sottoposta alla Corte non e prevista da dette

Regole i giudici possono a maggioranza di due terzi stabilire regole provvisorie che si

applicheranno fino a quando l'Assemblea degli Stati parti nella sua riunione ordinaria o

straordinaria successiva non le adotti le modifichi o le respinga.

4. Le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove, e relative modifiche e le regole

provvisorie sono conformi alle norme del presente Statuto. Gli emendamenti alle Regole

Procedurali e di Ammissibilità delle Prove, nonché le regole provvisorie non si applicano

retrospettivamente a scapito della persona oggetto di un'inchiesta di azioni giudiziarie o di

condanna.

5. In caso di conflitto fra lo Statuto ed il regolamento di procedura e di prova, prevale lo

Statuto.



Articolo 52

Regolamento della Corte



1. I giudici adottano a maggioranza assoluta, secondo il presente Statuto ed il

Regolamento di procedura e di prova, il Regolamento della Corte necessario per garantire il

funzionamento quotidiano della stessa. Questo regolamento deve essere compatibile con lo

Statuto e con le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.

2. Il Procuratore ed il Cancelliere sono consultati per l'elaborazione del Regolamento della

Corte e di ogni emendamento relativo.

3. Il Regolamento della Corte ed ogni emendamento relativo acquisiscono effetto sin dal

momento della loro adozione, a meno che i giudici non decidano diversamente.

Immediatamente dopo essere stati adottati, essi saranno comunicati agli Stati Parte per

osservazioni. Essi rimangono in vigore se la maggioranza degli Stati Parti non formula

obiezioni al riguardo entro sei mesi.



PARTE V

INDAGINI ED ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE



Articolo 53

Apertura di un'indagine



1. Il Procuratore, dopo aver valutato le informazioni sottoposte alla sua conoscenza, apre

un'inchiesta a meno che non determini la mancanza di un ragionevole fondamento per

un'azione giudiziaria in forza del presente Statuto. Per decidere di aprire un'inchiesta, il

Procuratore esamina:

a) se le informazioni in suo possesso lasciano supporre che un reato di competenza della

Corte é stato o sta per essere commesso;

b) se il caso é o sarebbe procedibile secondo l'articolo 17,

c) se, in considerazione della gravità del reato e degli interessi delle vittime, vi sono motivi

gravi di ritenere che un'inchiesta non favorirebbe gli interessi della giustizia.

Se determina che non vi sono motivi gravi per un'azione giudiziaria e che la sua

determinazione é unicamente fondata sul capoverso c), il Procuratore ne informa la Camera

preliminare.

2. Se, successivamente all'inchiesta, il Procuratore conclude che non vi sono motivi

sufficienti per intentare un'azione giudiziaria:

a) in quanto manca una base sufficiente di fatto o di diritto per chiedere un mandato

d'arresto o una citazione di comparizione in applicazione dell'articolo 58;

b) in quanto il caso e improcedibile in forza dell'articolo 17; oppure

c) in quanto un' azione giudiziaria non sarebbe nell'interesse della giustizia in

considerazione di tutte le circostanze, ivi compresa la gravita del reato, gli interessi delle

vittime, l'età o la deficienza del presunto autore ed il suo ruolo nel reato allegato,

egli informa della sua conclusione e delle ragioni che l'hanno motivata la Camera

preliminare e lo Stato che ha adito secondo l'articolo 14, oppure il Consiglio di sicurezza in

un caso di cui all'articolo 13, paragrafo b).

3. a) Su richiesta dello Stato che secondo l'articolo 14 (o del Consiglio di sicurezza se si

tratta di n un caso di cui all'articolo 13, paragrafo b) la Camera preliminare può prendere in

esame la decisione di non intentare un'azione giudiziaria adottata dal Procuratore in

saturazione dei paragrafi 1 o 2, e chiedere al Procuratore di riconsiderarla.

b) Inoltre la Camera preliminare può, di sua iniziativa, esaminare la decisione del

Procuratore di non intentare un'azione giudiziaria qualora tale decisione sia esclusivamente

fondata sulle considerazioni di cui al paragrafo l, capoverso c) e al paragrafo 2, capoverso

c). In tal caso, la decisione del Procuratore ha effetto solo se convalidata dalla Camera di

primo grado.

4. Il Procuratore può in ogni momento riconsiderare la sua decisione di aprire o meno

un'inchiesta o d'intentare o meno un'azione giudiziaria sulla base di nuovi fatti o informazioni.



Articolo 54

Doveri e poteri del Procuratore in materia d'inchieste.



1. Il Procuratore:

a) per determinare la verità, estende l'inchiesta a tutti i fatti ed elementi probatori

eventualmente utili per determinare se vi é responsabilità penale secondo il presente Statuto,

e, ciò facendo indaga sia a carico che a discarico;

b) adotta le misure atte a garantire l'efficacia delle inchieste e delle azioni giudiziarie

vertenti su reati di competenza della Corte, tenendo conto degli interessi e della situazione

personale delle vittime e dei testimoni, ivi compreso la loro età, sesso e stato di salute,

nonché della natura del reato, in modo particolare se quest'ultimo comporta violenze

sessuali, violenze con motivazione sessista quali definite all'articolo 7 par. 3 o violenze

commesse contro bambini;

c) rispetta pienamente i diritti delle persone enunciate nel presente Statuto.

2. Il Procuratore può effettuare inchieste sul territorio di uno Stato:

a) in conformità alle disposizioni del capitolo IX; oppure

b) con l'autorizzazione della Camera preliminare in forza dell'articolo 57, paragrafo 3,

capoverso d).

3. il Procuratore può:

a) raccogliere ed esaminare elementi probatori;

b) convocare ed interrogare persone indagate, vittime e testimoni;

c) chiedere la cooperazione di qualsiasi Stato o organizzazione, o organo governativo in

conformità alle loro competenze o al loro rispettivo mandato;

d) concludere ogni intesa o accordo che non sia contrario alle disposizioni del presente

Statuto e che può essere necessario per facilitare la cooperazione di uno Stato, di

un'organizzazione intergovernativa o di una persona;

e) impegnarsi a non divulgare, in nessuna fase della procedura, i documenti o informazioni

che il Procuratore ha ottenuto in via confidenziale al solo scopo di ottenere nuovi elementi di

prova, a meno che l'informatore non consenta alla loro divulgazione; e

f) prendere o chiedere che siano prese misure atte a garantire la confidenzialità delle

informazioni raccolte, la protezione delle persone o la preservazione degli elementi probatori.



Articolo 55

Diritti delle persone durante l'indagine



1. Nell'ambito di un'inchiesta aperta in applicazione del presente Statuto una persona:

a) non è obbligata a testimoniare contro di se, né a dichiararsi colpevole;

b) non é sottoposta ad alcuna forma di coercizione, costrizione o minaccia né a tortura o

altra forma di pena o di trattamento crudele, inumano o degradante;

c) beneficia a titolo gratuito, se non é interrogata in una lingua che comprende e parla

senza difficoltà, dell'assistenza di un'interprete competente e di tutte le traduzioni rese

necessarie da esigenze di equità; e

d) non può essere arrestata o detenuta arbitrariamente, non può essere privata di libertà

se non per i motivi previsti e secondo le procedure stabilite nel presente Statuto.

2. Qualora vi sia motivo di ritenere che una persona abbia commesso un reato sottoposto

alla giurisdizione della Corte e che questa persona deve essere interrogata sia dal

Procuratore sia dalle autorità nazionali in forza di una domanda fatta in applicazione delle

disposizioni del capitolo IX del presente Statuto, questa persona ha inoltre i seguenti diritti di

cui é informata prima di essere interrogata:

a) essere informata, prima di essere interrogata, che vi è motivo di ritenere che essa ha

commesso un reato rientrante nella giurisdizione della Corte;

b) rimanere in silenzio, senza che di questo silenzio si tenga conto per determinare la sua

colpevolezza o innocenza;

c) essere assistita da un difensore di sua scelta oppure, se ne é sprovvista un difensore

assegnato d'ufficio ogni qualvolta gli interessi della giustizia lo esigano, senza dovere in

questo caso pagare una retribuzione qualora non ne abbia i mezzi;

d) essere interrogata in presenza del suo avvocato, a meno che non abbia rinunciato al

suo diritto ad essere assistita da un avvocato.



Articolo 56

Ruolo della Camera preliminare in relazione ad un' opportunità d'indagine irripetibile



1. a) Se il Procuratore considera che un'inchiesta costituisce un'occasione unica, che non

si presenterà più in seguito, di raccogliere una testimonianza o una deposizione, o di

esaminare, raccogliere o verificare elementi probatori ai fini di un processo, egli ne avvisa la

Camera preliminare.

b) La Camera preliminare può in tal caso, su richiesta del Procuratore, prendere tutte le

misure necessarie per garantire l'efficacia e l'integrità della procedura cd in modo particolare

proteggere i diritti della difesa.

c) Salvo diversa ordinanza della Camera preliminare, il Procuratore fornirà le informazioni

del caso alla persona che é stata arrestata o che è comparsa in base ad una citazione

rilasciata nell'ambito dell'inchiesta di cui al capoverso a), affinché tale persona possa essere

ascoltata sulla questione.

2. Le misure di cui al paragrafo 1, capoverso b) possono consistere nel:

a) effettuare raccomandazioni o promulgare ordinanze relative alla conduzione della

procedura;

b) ordinare che sia stilato un processo-verbale della procedura;

c) nominare un esperto;

d) autorizzare l'avvocato di una persona arrestata o comparsa davanti alla Corte in base

ad una citazione, a partecipare alla procedura oppure, se l'arresto o la comparizione non

hanno ancora avuto luogo o l'avocato non é ancora stato prescelto, designare un avvocato

che rappresenterà gli interessi della difesa;

e) incaricare uno dei suoi membri o se del caso uno dei giudici disponibili della Corte di

formulare raccomandazioni o promulgare ordinanze a sua discrezione relativamente alla

raccolta e preservazione degli elementi probatori, o agli interrogatori;

f) prendere ogni altra misura necessaria per raccogliere o preservare gli elementi di

prova;

3. a) Quando il Procuratore non ha chiesto le misure di cui al presente articolo ma la

Camera preliminare é d'avviso che tali misure sono necessarie per preservare elementi di

prova che ritiene essenziali per la difesa ne! corso del processo, essa consulta il Procuratore

per sapere se quest'ultimo aveva buone ragioni per non chiedere tali misure. Se, a seguito

della consultazione la Camera conclude che il fatto di non ava richiesto tali misure non é

giustificato essa può prendere misure di sua iniziativa.

b) Il procuratore può impugnare la decisione della Camera preliminare di agire di propria

iniziativa in forza del presente paragrafo. L'appello é trattato con procedura d'urgenza.

4. L'ammissibilità degli dementi di prova preservati o raccolti ai fini del processo, in

attuazione del presente articolo, o la loro registrazione, é regolata dall'articolo 69, il loro

valore essendo quello attribuito alle stesse dalla Camera di primo grado.



Articolo 57

Funzioni e poteri della Camera preliminare



1. A meno che il presente Statuto non disponga diversamente, la Camera preliminare

esercita le sue funzioni secondo le disposizioni del presente articolo.

2. a) Le decisioni rese dalla Camera preliminare in forza degli articoli 15, 18, 19, 54 par.

2, 61 par. 7, e 72, sono prese a maggioranza dei giudici che la compongono.

b) In tutti gli altri casi un solo giudice della Camera preliminare può esercitare le funzioni

previste dal presente Statuto, salvo diversa disposizione delle Regole Procedurali e di

Ammissibilità delle Prove o salvo decisione opposta della Camera preliminare presa a

maggioranza.

3. Oltre alle altre funzioni che le sono conferite in forza del presente Statuto, la Camera dei

giudizi preliminari può:

a) su richiesta del Procuratore, promulgare ordinanze e decretare i mandati

eventualmente necessari ai fini di un'inchiesta;

b) su richiesta di una persona arrestata o comparsa in base ad una citazione secondo

l'articolo 58, pronunciare ogni ordinanza comprese le misure di cui all'articolo 56 o sollecitare

ogni partecipazione a titolo del capitolo IX eventualmente necessaria per aiutare la parte a

predisporre la sua difesa;

c) ove necessario, garantire la protezione e la riservatezza della vittima e dei testimoni, la

preservazione delle prove, la protezione delle persone arrestate o comparse a seguito di una

citazione, nonché la protezione delle informazioni relative alla sicurezza nazionale;

d) autorizzare il Procuratore a prendere alcune misure in materia d'inchiesta sul territorio

di uno Stato Parte senza essersi assicurato la cooperazione di questo Stato in applicazione

del capitolo IX, nel caso in cui, pur tenendo conto per quanto possibile delle opinioni di

questo Stato, la Camera preliminare abbia determinato, nel caso di specie, che tale Stato é

manifestamente incapace di dar seguito ad una richiesta di cooperazione, nessuna autorità,

o componente competente del suo ordinamento giudiziario nazionale essendo disponibile

per dar seguito alla richiesta di cooperazione secondo il capitolo IX;

e) quando un mandato d'arresto o citazione di comparizione é stato rilasciato in forza

dell'articolo 58, sollecitare la cooperazione degli Stati in forza dell'articolo 93, paragrafo 1

capoverso j), tenendo debitamente conto della consistenza degli elementi probatori e dei

diritti delle parti interessate, come previsto nel presente Statuto e nelle Regole procedurali e

di Ammissibilità delle Prove, per prendere misure cautelari a fini ai confisca, soprattutto

nell'interesse superiore delle vittime.



Articolo 58

Rilascio da parte della Camera preliminare di un mandato d'arresto di un ordine di

Comparazione



1. In qualsiasi momento dopo l'apertura di un'inchiesta, la Camera preliminare, su

richiesta del Procuratore, emette un mandato d'arresto contro una persona se, dopo aver

esaminato la richiesta e gli elementi probatori, o altre informazioni fornite dal procuratore,

essa è convinta:

a) che vi sono fondati motivi di ritenere che tale persona ha commesso un reato di

competenza della Corte; e

b) che l'arresto di tale persona sembra necessario per garantire:

i) la comparizione della persona al processo;

ii) che la persona non ostacoli o metta a repentaglio le indagini o il procedimento dinanzi

alla Corte, oppure

iii) se del caso, impedire che la persona continui in quel crimine o in un crimine

commesso che ricade sotto la giurisdizione della Corte o che avviene nelle stesse

circostanze.

2. La richiesta del procuratore contiene i seguenti elementi:

a) il nome della persona in questione ed ogni altro elemento d'identificazione utile;

b) un riferimento preciso al reato di competenza della Corte che si presuppone la persona

abbia commesso;

c) un breve esposto dei fatti che si presume costituiscano il reato in oggetto;

d) un prospetto degli elementi di prova e di ogni altra informazione che forniscono motivi

ragionevoli di ritenere che la persona ha commesso tale reato; e

e) i motivi per i quali il Procuratore giudica necessario procedere all'arresto di tale

persona.

3. D mandato d'arresto contiene i seguenti dementi:

a) il nome della persona in oggetto ed ogni altro elemento utile d'identificazione;

b) un preciso riferimento al reato di competenza della Corte che giustifica l'arresto; e

c) un breve esposto dei fatti che si presume costituiscano il reato in oggetto;

4. Il mandato d'arresto rimane in vigore fino a quando la Corte non abbia deciso

diversamente.

5. Sulla base del mandato d'arresto, la Corte può chiedere la detenzione provvisoria o

l'arresto e la consegna della persona secondo il capitolo IX

6. D procuratore può chiedere alla Camera preliminare dl modificare il mandato d'arresto

riqualificando i reati che vi sono menzionati o aggiungendo nuovi reati. La Camera

preliminare modifica il mandato d'arresto quando ha motivi ragionevoli di ritenere che la

persona ha commesso i reati riqualificati o nuovi reati.

7. Il Procuratore può chiedere alla Camera preliminare di rilasciare una citazione di

comparizione in luogo di un mandato d'arresto. Se la Camera preliminare é convinta che vi

sono fondati motivi di ritenere che la persona ha commesso il reato di cui é imputata, e che

una citazione di comparizione é sufficiente a garantire che si presenterà dinanzi alla Corte,

essa rilascia la citazione con o senza condizioni restrittive di libertà (diverse dalla

detenzione) se la legislazione nazionale lo prevede. La citazione contiene i seguenti

elementi:

a) il nome della persona in oggetto ed ogni altro elemento utile d'identificazione;

b) la data di comparizione;

c) un preciso riferimento al reato di competenza della Corte che si presume la persona

abbia

d) un breve esposto dei fatti che si presume costituiscano reato. La citazione é notificata

alla persona.



Articolo 59

Procedura di arresto nello Stato di detenzione preventiva



1. Lo Stato Parte che ha ricevuto una richiesta di fermo, o di arresto e di consegna prende

immediatamente provvedimenti per fare arrestare la persona di cui trattasi, secondo la sua

legislazione e le disposizioni del capitolo IX del presente Statuto.

2. Ogni persona arrestata é senza indugio deferita all'autorità giudiziaria competente dello

Stato di detenzione, che accerta, secondo la legislazione di tale Stato:

a) che il mandato concerne elettivamente tale persona;

b) che questa persona é stata arrestata secondo una procedura regolare;

c) che i suoi diritti sono stati rispettati.

3. La persona arrestata ha diritto di chiedere all'autorità competente dello Stato di

detenzione preventiva la libertà provvisoria, in attesa di essere consegnata.

4. Nel pronunciarsi su questa domanda, l'autorità competente dello Stato di detenzione

preventiva esamina se, in considerazione della gravità dei reati allegati, sussistano

circostanze urgenti ed eccezionali tali da giustificare la libertà provvisoria e se sussistono le

garanzie che permettono allo Stato di detenzione di adempiere al suo obbligo di consegnare

la persona alla Corte. L'autorità competente dello Stato di detenzione non é abilitata a

verificare se il mandato d'arresto é stato regolarmente rilasciato secondo i capoversi a) e b)

del paragrafo 1 dell'articolo 58.

5. La Camera preliminare é informata di qualsiasi richiesta di libertà provvisoria e formula

raccomandazioni all'autorità competente dello Stato di detenzione. Prima di pronunciare la

sua decisione, quest'ultima tiene pienamente conto di tali raccomandazioni, comprese, se

del caso, quelle vertenti sulle misure atte ad impedire l'evasione della persona.

6. Se è concessa la libertà provvisoria, la Camera preliminare può chiedere rapporti

periodici sul regime di libertà provvisoria.

7. Dopo l'ordine di consegna da parte dello Stato di detenzione, la persona é al più presto

consegnata alla Corte.



Articolo 60

Procedura iniziale dinanzi alla Corte



1. Non appena la persona é consegnata alla Corte o compare dinanzi ad essa

volontariamente, o in base ad una citazione, la Camera dei giudizi preliminari accerta che

essa sia stata informata dei reati di cui é accusata e dei diritti che le sono riconosciuti dal

presente Statuto, compreso il diritto di chiedere la libertà provvisoria in attesa di essere

giudicata.

2. Una persona colpita da un mandato d'arresto può chiedere la libertà provvisoria in

attesa di essere giudicata. Se la Camera preliminare accerta la sussistenza delle condizioni

enunciate all'articolo 58, paragrafo 1, la persona é mantenuta in detenzione. Diversamente la

Camera preliminare dispone la libertà provvisoria con o senza condizioni.

3. La Camera preliminare riesamina periodicamente la sua decisione relativa alla libertà

provvisoria o al mantenimento in detenzione. Essa può farlo in qualsiasi momento su

richiesta dei procuratore o della persona. Essa può inoltre modificare la sua decisione

relativa alla detenzione, alla libertà provvisoria o alle condizioni di quest'ultima, se giudica

che l'andamento della situazione lo giustifica.

4. La Camera preliminare si accerta che la detenzione prima del processo non si

prolunghi in modo eccessivo a causa di un ritardo ingiustificabile imputabile al Procuratore.

Se tale ritardo avviene la Corte esamina la possibilità di concedere la libertà provvisoria con

o senza condizioni.

5. Se del caso la Camera preliminare emette un mandato d'arresto per garantire la

comparizione di una persona posta in libertà.



Articolo 61

Convalida delle accuse prima del processo



1. Fatto salvo il paragrafo 2, entro un termine ragionevole dopo la consegna della persona

alla Corte o la sua comparizione volontaria, la Camera preliminare tiene un'udienza per

convalidare le accuse sulle quali il Procuratore intende basarsi per chiedere il rinvio a

giudizio. L'udienza si svolge in presenza del Procuratore e della persona oggetto d'inchiesta

o azione giudiziaria, nonché dell'avvocato di quest'ultima.

2. La Camera preliminare, su richiesta del Procuratore o di sua iniziativa, può tenere

un'udienza in assenza della persona accusata per convalidare le accuse sulle quali il

Procuratore intende basarsi per chiedere il rinvio a giudizio, allorché la persona:

a) ha rinunciato al suo diritto di essere presente; oppure

b) si é data alla fuga o é introvabile, e tutto quanto era ragionevolmente possibile fare é

stato fatto per garantire la sua comparizione ed informarla delle accuse a carico contro di

essa e della prossima tenuta di un'udienza per convalidare tali accuse .

In questo caso la persona é rappresentata da un avvocato se la Camera di giudizio

preliminare decide che ciò é nell'interesse della giustizia.

3. In un ragionevole periodo di tempo prima dell'udienza, la persona:

a) riceve una notifica scritta delle imputazioni sulle quali il Procuratore intende basarsi per

chiedere il rinvio a giudizio; e

b) é informata degli elementi probatori sui quali il Procuratore intende basarsi in udienza.

La Camera preliminare può emettere ordinanze concernenti la comunicazione di

informazioni ai fini dell'udienza.

4. Prima dell'udienza, il procuratore può proseguire l'inchiesta e può modificare o ritirare

talune imputazioni. La persona in questione riceve notifica di qualsiasi emendamento o ritiro

delle accuse entro un ragionevole periodo di tempo prima dell'udienza In caso di ritiro delle

accuse il Procuratore informa la Camera preliminare dei motivi di tale ritiro.

5. All'udienza il Procuratore sostiene ciascuna delle accuse con elementi probatori

sufficienti a comprovare l'esistenza di motivi validi per ritenere che la persona ha commesso

il reato di cui é imputata. Il Procuratore può basarsi su elementi probatori quali documenti o

brevi resoconti, e non é tenuto a far comparire i testimoni che devono fornire una

deposizione al processo.

6. All'udienza 18 persona può:

a) contestare le accuse;

b) contestare gli elementi di prova prodotti dal procuratore; e

c) presentare elementi di prova.

7. Al termine dell'udienza, la Camera preliminare determina se esistono prove sufficienti

che forniscono motivi validi per ritenere che la persona ha commesso ciascuno dei reati di

cui é accusata. In base alla sua determinazione, la Camera preliminare:

a) convalida le accuse per le quali ha concluso che sussistono prove sufficienti, e rinvia la

persona dinanzi ad una Camera di primo grado perché vi sia giudicata sulla base delle

accuse convalidate,

b) rifiuta ai convalidare le accuse per le quali ha concluso che non vi sono prove sufficienti;

c) rinvia l'udienza e chiede al Procuratore di considerare:

i) di fornire elementi di prova supplementari ,o d i procedere a nuove inchieste

relativamente ad una particolare accusa; oppure

ii) di modificare un'accusa se gli elementi probatori prodotti sembrano indicare che é

stato commesso un altro tipo di reato, passibile della giurisdizione della Corte.

8. Anche se la Camera preliminare rifiuta di convalidare un'imputazione, nulla vieta al

Procuratore di richiederne nuovamente la convalida, se fornisce elementi probatori

supplementari a sostegno della sua domanda.

9. Dopo la convalida delle accuse e prima che il processo abbia inizio, il Procuratore può

modificare le accuse con l'autorizzazione della Camera preliminare e dopo che l'imputato ne

sia stato informato. Se il procuratore intende aggiungere capi d'imputazione supplementari o

sostituire le accuse con altre più gravi, un'udienza dovrà essere tenuta in conformità al

presente articolo per convalidare le nuove accuse. Dopo l'inizio del processo, il Procuratore

può ritirare le accuse con l'autorizzazione della Camera preliminare.

10. Ogni mandato già rilasciato cessa di avere effetto per qualsiasi accusa non

convalidata dalla Camera preliminare, o ritirata dal Procuratore.

11. Dopo che le accuse sono state convalidate in conformità al presente articolo, la

Presidenza istituisce una Camera di primo grado la quale, subordinatamente al paragrafo 8

dell'articolo 64, s'incarica della successiva fase procedurale e può esercitare ogni funzione

di competenza della Camera preliminare, che risulti appropriata nella fattispecie.



PARTE 6

IL PROCESSO



Articolo 62

Luogo del processo



Se non diversamente stabilito, il luogo del processo è la sede della Corte.



Articolo 63

Processo in presenza dell'imputato



1. L'imputato è presente nel corso del processo.

2. Qualora l'imputato, presente dinanzi alla Corte, disturbi in modo persistente lo

svolgimento del processo, la Camera di primo grado può ordinare che sia espulso dall'aula

dell'udienza, e decidere che segua il processo e fornisca istruzioni al suo legale dall'esterno

dell'aula, se del caso usando mezzi tecnologici di comunicazione. Tali provvedimenti

verranno adottati solo in circostanze eccezionali, dopo che altre alternative ragionevoli si

saranno dimostrate inadeguate, e solo per la durata strettamente necessaria.



Articolo 64

Funzioni e poteri della Camera di primo grado



1 Le funzioni ed i poteri della Camera di primo grado delineate nel presente articolo

saranno esercitate in conformità con il presente Statuto e con le Regole Procedurali e di

Ammissibilità delle Prove.

2. La Camera di primo grado garantirà che il processo sia equo e celere, e che si svolga

nel pieno rispetto dei diritti dell'imputato ed avendo il debito riguardo per la protezione delle

vittime e dei testimoni.

3. Nel momento in cui un caso verrà sottoposto a processo in conformità del presente

Statuto, la Camera di primo grado incaricata del caso:

(a) conferisce con le parti e adotta le procedure necessarie a facilitare lo svolgimento

equo e celere dei procedimenti;

(b) decide la lingua o le lingue da usare durante D processo;

(c) ferme restando tutte le altre disposizioni del presente Statuto, provvede a divulgare i

documenti e le informazioni precedentemente non divulgati, con sufficiente anticipo rispetto

all'inizio del processo, al fine di consentire un'adeguata preparazione dello stesso.

4. L a Camera di primo grado, qualora necessario per il suo efficace ed equo

funzionamento, può rinviare le questioni preliminari alla Camera preliminare, o, in caso di

necessita, ad un altro giudice disponibile di quest'ultima.

5. Previa notifica alle parti, la Camera preliminare, qualora opportuno, può ordinare di

unire o separare i capi d'accusa a carico di più di un imputato.

6. Nell'espletare le sue funzioni precedentemente al processo o nel corso dello stesso, la

Camera di primo grado, qualora necessario, può:

(a) esercitare le funzioni della Camera preliminare di cui all'Articolo 61, paragrafo 11;

(b) chiedere la comparizione e la testimonianza dei testi e la produzione di documenti e di

altre prove avvalendosi ove necessario, dell'assistenza degli Sta ti, come previsto nel

presente Statuto;

(c) provvedere a proteggere le informazioni riservate;

(d) ordinare che vengano prodotti elementi di prova, oltre a quelli già raccolti

precedentemente al processo o presentati dalle parti durante il processo;

(e) provvedere a proteggere gli imputati i testimoni e le vittime;

(f) deliberare su qualunque altra questione pertinente.

7. Il processo é pubblico. Tuttavia, la Camera di primo grado può stabilire che, in

determinate circostanze, alcune udienze si svolgano a porte chiuse, ai fini indicati all'Articolo

68, ovvero per proteggere informazioni riservate o delicate che vengono fornite nelle

deposizioni.

8. (a) All'inizio del processo, la Camera di primo grado fa dare lettura all'imputato delle

accuse convalidate in precedenza dalla Camera preliminare. La Camera di primo grado

verifica che l'imputato comprenda la natura delle imputazioni e gli concede la possibilità di

ammettere la propria colpevolezza, in conformità con l'Articolo 65, o di dichiararsi innocente.

(b) Durante il processo, il giudice che presiede può impartire istruzioni su come condurre i

lavori, anche al fine di garantire l'equo ed imparziale svolgimento. Ferme restando eventuali

direttive del presidente, le parti possono presentare elementi di prova, come previsto dalle

disposizioni del presente Statuto.

9. La Camera di primo grado, su richiesta di una parte o d'ufficio, ha fra l'altro, facoltà di:

(a) decidere sull'ammissibilità o la rilevanza delle prove;

(b) adottare tutti i provvedimenti necessari per mantenere l'ordine durante l'udienza.

10. La Camera di primo grado si assicura che vengano redatti e conservati a cura del

Cancelliere i verbali integrali del processo, riflettenti in modo accurato i lavori.



Articolo 65

Procedure in caso di ammissione di colpevolezza



1. Nel caso in cui l'imputato ammetta la sua colpevolezza, in conformità con l'Articolo 64,

paragrafo 8 (a), la Camera di primo grado deciderà se:

(a) l'imputato comprende la natura e le conseguenze dell'ammissione di colpevolezza;

(b) l'ammissione sia resa volontariamente dall'imputato dopo essersi sufficientemente

consultato con il proprio difensore;

(c) l'ammissione di colpevolezza sia avvalorata dagli elementi del caso, contenuti

(i) nelle accuse formulate dal Procuratore ed ammessi dall'imputato;

(ii) nel materiale prodotto dal Procuratore a supporto delle accuse, ed accettato.

dall'imputato;

(iii) in qualunque altra prova, quale le deposizioni di testimoni prodotte dal Procuratore o

dall'imputato.

2. Quando la Camera di primo grado avrà verificato le questioni di cui al paragrafo I e

considera che l'ammissione di colpevolezza, insieme con qualsiasi altra prova aggiuntiva

prodotta, costituisce gli elementi costitutivi del crimine a cui si riferisce l'ammissione di

colpevolezza, può riconoscere imputato colpevole per tale crimine.

3. Nel caso in cui la Camera di primo grado non sia convinta che sussistono le condizioni i

di cui al paragrafo 1, essa considera che l'ammissione di colpa non é stata resa, nel qual

caso ordina che il processo continui seguendo le procedure processuali ordinarie previste

dal presente Statuto e può rinviare il caso ad un'altra camera di primo grado.

4. Nel caso in cui la Camera di primo grado ritenga che, nell'interesse della giustizia, ed in

particolare nell'interesse delle vittime, sia necessaria un'esposizione più completa degli fatti,

la Camera di primo grado può:

(a) chiedere al Procuratore di produrre ulteriori elementi di prova, comprese le deposizioni

di testimoni; oppure

(b) ordinare che il processo continui seguendo le procedure ordinarie previste del

presente Statuto, nel qual caso riterrà la dichiarazione di colpevolezza non avvenuta e potrà

rinviare il caso ad un'altra carnera di primo grado.

5. Le consultazioni fra il Procuratore e la difesa su eventuali modifiche dei capi d'accusa,

sull'ammissione di colpevolezza o la pena da pronunziare non saranno vincolanti per la

Corte.



Articolo 66

Presunzione d'innocenza



1. Chiunque é presunto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia dimostrata

dinanzi alla Corte, in conformità con la legislazione applicabile.

2. Al Procuratore spetta l'onere di provare la colpevolezza dell'imputato.

3 . Per condannare l'imputato, la Corte deve accertare la colpevolezza dell'imputato al di là

di ogni ragionevole dubbio.



Articolo 67

Diritti dell'imputato



1. Nell'accertamento delle accuse, l'imputato ha diritto ad una pubblica ed equa udienza

condotta in modo imparziale, tenendo conto delle disposizioni del presente Statuto e ha

diritto almeno alle seguenti garanzie minime, in piena uguaglianza: .

(a) essere informato prontamente e dettagliatamente dei motivi e del contenuto delle

accuse, in una lingua che l'imputato comprende e parla correttamente;

(b) avere il tempo e le facilitazioni adeguate per preparare la sua difesa e comunicare

liberamente e riservatamente con il legale di sua scelta;

(c) essere giudicato senza indebito ritardo;

(d) fermo restando l'Articolo 63, paragrafo 2, essere presente al processo, condurre la

difesa personalmente o attraverso il suo legale di fiducia, essere informato, nel caso in ali

non disponga di un difensore, del suo diritto di averne uno e, ogni qualvolta l'interesse della

giustizia lo richieda, vedersi assegnare d'ufficio un difensore dalla Corte senza one ri

economici se non ha i mezzi per rimunerarlo;

(e) esaminare, o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la presenza e l'esame dei

testimoni a discarico alle stesse condizioni di quelli a carico. L'imputato ha inoltre diritto di

far valere mezzi di difesa e di presentare altri elementi di prova ammissibili ai unsi del

presente Statuto;

(f) avere gratuitamente l'assistenza di un interprete qualificato e delle traduzioni

necessarie per soddisfare i requisiti di equità, se non e in grado di comprendere

perfettamente o di parlare la lingua utilizzata in una delle udienze della Corte o in un

documento presentato alla Corte;

(g) non essere costretto a testimoniare contro se stesso o a confessare la propria

colpevolezza, e rimanere in silenzio, senza che il silenzio venga valutato nel determinare la

colpevolezza o l'innocenza;

(h) senza dover prestare giuramento, fare una dichiarazione scritta o orale in propria

difesa;

(i) non subire l'imposizione dell'inversione dell'onere della prova o dell'onere della

confutazione della prova.

2. In aggiunta ad ogni altra comunicazione prevista dal presente Statuto, il Procuratore,

non appena possibile, porta a conoscenza della difesa gli elementi di prova in suo possesso

o a sua disposizione, che egli ritiene dimostrino o tendano a dimostrare l'innocenza

dell'imputato, o ad attenuare la sua colpevolezza, o che siano tali da compromettere la

credibilità degli elementi di prova a carico. In caso di dubbio sull'applicazione del presente

paragrafo, decide la Corte.



Articolo 68

Protezione delle vittime e dei testimoni e loro partecipazione al processo



1. La Corte adotta provvedimenti atti a proteggere la sicurezza, il benessere fisico e

psicologico, la dignità e la riservatezza delle vittime e dei testimoni. Nel fare ciò, la Corte

terrà conto di tutti i fattori rilevanti compresi l'età, il sesso come definito all'Articolo 2,

paragrafo 3, la salute, e la natura del reato, in particolare, ma non esclusivamente, quando il

crimine comporta violenza sessuale o sessista ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, o violenza

contro i bambini. Il Procuratore adotterà tali provvedimenti, in particolare durante l'indagine e

nel corso dell'azione penale. Detti provvedimenti non pregiudicheranno, né saranno contrari

ai diritti della difesa e alle esigenze di un processo equo e imparziale.

2. Come eccezione al principio della pubblicità dei dibattimenti di cui all'Articolo 67, le

Camere della Corte, per proteggere le vittime ed i testimoni o un imputato, possono svolgere

una parte qualsiasi dei procedimenti a porte chiuse, ovvero consentire che le deposizioni

siano rese con mezzi elettronici o con altri mezzi speciali. In particolare, tali misure saranno

applicate nel caso di vittime di violenza sessuale o di bambini che sono vittime o testimoni,

tranne nei casi in cui la Corte decida diversamente, tenuto conto di tutte le circostanze, ed in

particolare delle opinioni della vittima o del testimone.

3. Nel caso in cui siano coinvolti interessi personali delle vittime, la Corte consente che

siano manifestate cd esaminate le loro opinioni e preoccupazioni, in una fase dei lavori che

la Corte considererà appropriata ed in modo da non pregiudicare ne contrastare i diritti

dell'imputato ed un processo equo e imparziale. Tali opinioni e preoccupazi oni possono

essere presentate dal rappresentante legale delle vittime, quando la Corte lo ritenga

opportuno, in base alle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.

4. La Divisione per le Vittime ed i Testimoni può consigliare il Procuratore e la Corte su

opportuni provvedimenti protettivi, disposizioni in materia di sicurezza, consulenza ed

assistenza, come previsto all'Articolo 43, paragrafo 6.

5. Nel caso in cui la divulgazione di elementi di prova e di informazioni ai sensi del

presente Statuto, possa mettere gravemente in pericolo la sicurezza di un testimone o di

componenti della sua famiglia, il Procuratore, in qualsiasi procedura intrapresa prima

dell'inizio del processo, può astenersi dal divulgare tali elementi di prova o informazioni

presentandone una sintesi. Tali provvedimenti saranno attuati in modo da non pregiudicare

ne contrastare i diritti dell'imputato e le esigenze di un processo equo e imparziale.

6. Gli Stati possono chiedere l'adozione delle misure di protezione necessarie per i loro

funzionari o agenti e per la protezione di informazioni riservate o delicate.



Articolo 69

Prove



1. Prima di testimoniare, ogni teste, in conformità con le Regole Procedurali e di

Ammissibilità delle Prove, si impegna a dire tutta la verità.

2. La testimonianza di un teste in udienza sarà resa di persona, fatte ulve le misure

enunciate all'Articolo 68 o nelle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove. La Corte

può altresì autorizzare un teste a fornire una deposizione orale o una registrazione con

l'ausilio di tecnologia video o audio, ed a presentare documenti o trascrizioni scritte, fermo

restando il presente Statuto ed in conformità con le Regole Procedurali e di Ammissibilità

delle Prove. Tali provvedimenti non pregiudicheranno, né contrasteranno con i diritti della

difesa.

3. Le parti potranno presentare dementi di prova rilevanti per il caso, in conformità con

l'Articolo 64. La Corte ha facoltà di chiedere che vengano presentate tutti gi dementi di prova

che riterrà necessari per stabilire la verità.

4. La Corte può pronunciarsi sulla rilevanza e l'ammissibilità di ogni elemento di prova, in

conformità con il Regolamento di procedura e di prova, in considerazione, fra l'altro, del

valore probante dell'elemento di prova e se essa possa compromettere lo svolgimento di un

processo equo o l'equa valutazione della testimonianza di un teste.

5. La Corte rispetta le regole sulla riservatezza previste nelle Regole Procedurali e di

Ammissibilità delle Prove.

6. La Corte non richiede la prova dei fatti notori, rna può farne oggetto di constatazione

giudiziale.

7. Gli elementi di prova ottenuti in violazione del presente Statuto o dei diritti dell'uomo

internazionalmente riconosciuti non sono ammissibili nel caso in cui:

(a) la violazione metta seriamente in dubbio la credibilità degli elementi di prova; oppure

(b) l'ammissione della prova comprometterebbe e pregiudicherebbe gravemente

l'integrità del procedimento.

8. Nel decidere sulla rilevanza o l'ammissibilità degli elementi di prova raccolti da uno

Stato, la Corte non si pronuncia sull'applicazione della legislazione nazionale di questo Stato.



Articolo 70

Reati contro l'amministrazione della giustizia



1. La Corte eserciterà la propria giurisdizione sui seguenti reati commessi ai danni d ella

amministrazione della giustizia se sono perpetrati intenzionalmente:

(a) fornire falsa testimonianza malgrado l'obbligo assunto di dire la verità in applicazione

dell'articolo 69, paragrafo 1;

(b) presentare dementi di prova che le parti conoscono essere falsi o falsificati;

(c) subornare testi ostacolare o intralciare la libera presenza o testimonianza di un teste,

attuare misure di ritorsione nei confronti di un teste per la sua testimonianza, o distruggere o

falsificare elementi di prova o intralciare la raccolta di tali elementi;

(d) ostacolare, intimidire o corrompere un funzionario della Corte allo scopo di obbligarlo

o persuaderlo a non ottemperare, o ad ottemperare impropriamente ai suoi obblighi;

(e) attuare misure di ritorsione nei confronti di un funzionario della Corte per il dovere

espletato da questi o da un altro funzionario;

(f) sollecitare o accettare retribuzioni illecite in qualità di funzionario o agente della Corte,

in relazione alle proprie mansioni ufficiali.

2. I principi e le procedure che disciplinano l'esercizio della giurisdizione della Corte sulle

violazioni di cui al presente Articolo saranno quelli previsti nelle Regole Procedurali e di

Ammissibilità delle Prove. Per fornire cooperazione internazionale alla Corte in relazione ai

procedimenti di cui al presente Articolo ci si atterrà alla legislazione interna dello Stato a cui

ci si rivolge.

3. In caso di condanna, la Corte può comminare una pena non superiore a cinque anni, o

un'ammenda, in conformità con le regole procedurali e di Ammissibilità delle Prove, oppure

entrambe.

4. (a) Gli Stati Parte estendono le norme del loro diritto penale che sanzionano i reati

contro l'intensità dei propri procedimenti investigativi e giudiziari ai reati contro

l'amministrazione della giustizia indicati nel presente Articolo commessi nel proprio territorio

o da loro cittadini;

(b) Su richiesta della Corte, ogni qualvolta lo riterrà opportuno lo Stato Parte sottoporrà il

caso alle sue autorità competenti ai fini del procedimento. Dette autorità competenti

tratteranno tali casi con diligenza e mobiliteranno risorse sufficienti perché si possano

svolgere con efficienza.



Articolo 71

Sanzioni per comportamento scorretto dinanzi alla Corte



1. La Corte può sanzionare le persone che, dinanzi alla stessa, assumono comportamenti

scorretti anche disturbando i lavori o rifiutando deliberatamente di osservarne gli ordini, con

provvedimenti amministrativi diversi dalla detenzione, quali ad esempio l'allontanamento

temporaneo o definitivo dall'aula, un'ammenda o altri provvedimenti analoghi previsti nelle

Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.

2. Il regime delle sanzioni indicate al paragrafo 1 é stabilito nelle Regole Procedurali e di

Ammissibilità delle Prove.



Articolo 72

Protezione delle informazioni attinenti la sicurezza nazionale



1. Il presente Articolo si applica in tutti i casi in cui, rivelando informazioni o documenti di

uno Stato, a parere di tale Stato, si pregiudicherebbero i suoi interessi di sicurezza

nazionale. Tali casi comprendono quelli che rientrano nell'ambito dell'Articolo 56, paragrafi 2

e 3, dell'Articolo 61 paragrafo 3, dell'Articolo 64 paragrafo 3, dell'Articolo 67, paragrafo 2,

dell'Articolo 68 paragrafo 6, dell'Articolo 87 paragrafo 6, e dell'Articolo 93, nonché i casi che

potrebbero presentarsi in qualunque altra fase del procedimento nel quale tale divulgazione

di notizie può venire in rilievo.

2. Il presente Articolo si applicherà altresì nei casi in cui una persona, a cui è stato chiesto

di fornire informazioni o elementi di prova, si e rifiuta di farlo, o ha rinviato la questione allo

Stato, affermando che la divulgazione avrebbe pregiudicato gli interessi di sicurezza

nazionale di uno Stato e lo Stato in questione confermi che, a suo parere, la divulgazione

pregiudicherebbe i suoi interessi attinenti la sicurezza nazionale.

3. Nulla nel presente Articolo compromette i requisiti di riservatezza applicabili ai sensi

dell'Articolo 54, paragrafo 3 (e) ed (f), ovvero l'applicazione dell'Articolo 73.

4. Qualora uno Stato venga a sapere che le informazioni o i documenti di Stato stanno per

essere o potrebbero essere divulgati in qualunque fase dei procedimenti e ritenga che la loro

rivelazione comprometterebbe i suoi interessi di sicurezza nazionale, tale Stato avrà il diritto

di intervenire perché la questione venga risolta in conformità con il presente Articolo.

5. Qualora, a parere di uno Stato, divulgare informazioni comprometterebbe i suoi

interessi di sicurezza nazionale, lo Stato adotterà tutti i provvedimenti del caso, agendo di

concerto con il Procuratore, la difesa, la Camera preliminare o la Camera di primo grado, a

seconda dei casi per cercare di risolvere la questione in maniera cooperativa. Tali

provvedimenti possono comprendere:

(a) la modifica o il chiarimento della richiesta;

(b) una decisione della Corte in merito alla pertinenza delle informazioni o delle prove

richieste, ovvero una decisione relativa alla possibilità di ottenere la prova, sebbene

pertinente, da fonte diversa dallo Stato a cui è stata richiesta;

(c) ricevere le informazioni o le prove da una fonte diversa o in forma diversa;

(d) un accordo sulle condizioni alle quali potrebbe essere fornita assistenza, compresi tra

l'altro, presentazione di sintesi o redazioni rettificate, limiti alla divulgazione, uso di

procedimenti a porte chiuse o ex parte, o applicazione di altre misure di protezione autorizza

dallo Statuto o dal Regolamento della Corte.

6. Quando saranno stati adottati tutti i ragionevoli provvedimenti per risolvere la questione

in maniera cooperativa, e lo Stato ritenga che non vi siano modi o condizioni alle quali le

informazioni o i documenti potrebbero essere presentati o divulgati senza compromettere i

suoi interessi di sicurezza nazionale, esso ne informerà il Procuratore o la Corte indicando i

motivi specifici della sua decisione, a meno che la descrizione stessa dei suoi motivi non

pregiudichi necessariamente gli interessi di sicurezza nazionale dello Stato.

7. In seguito, se la Corte decide che gli elementi di prova sono rilevanti e necessari per

stabilire la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, la Corte può agire come segue:

(a) Se la divulgazione di informazioni o del documenti é sollecitata nell'ambito di una

richiesta di cooperazione secondo il capitolo IX o nelle circostanze descritte al paragrafo 2, e

lo Stato abbia invocato le motivazioni di rifiuto di cui all'Articolo 93, paragrafo 4:

(i) la Corte, prima di giungere alle conclusioni di cui al paragrafo 7 (a) (ii), può chiedere

ulteriori consultazioni, onde esaminare le considerazioni dello Stato, che possono

comprendere, ove necessario, udienze a porte chiuse cd ex parte, se lo Stato lo richiede;

(ii) qualora la Corte concluda che, adducendo le motivazioni di rifiuto di cui sull'Articolo 93,

paragrafo 4, nella fattispecie lo Stato a cui è stata rivolta la richiesta non stia agendo in

ottemperanza degli obblighi che gli incombono in forza dello Statuto, la Corte può rinviare la

questione, in conformità con l'Articolo 87, paragrafo 7, specificando i motivi in base ai quali è

giunta a tale conclusione;

(iii) la Corte può trarre nel giudicare l'imputato tutte le conclusioni che ritiene appropriate

nella fattispecie, circa l'esistenza o l'inesistenza del fatto;

(b) in tutte le altre circostanze:

(i) ordinare la divulgazione; oppure

(ii) diversamente, trarre ogni conclusione che ritenga appropriata nella fattispecie, nel

giudicare l'imputato, circa l'esistenza o l'inesistenza di un fatto.



Articolo 73

Informazioni o documenti provenienti da terzi



Qualora la Corte chieda ad uno Stato Parte di produrre un documento o informazioni in

sua custodia, in suo possesso o sotto il suo controllo, ad esso rivelati da uno Stato,

un'organizzazione intergovernativa o un'organizzazione internazionale in maniera riservata, lo

Stato Parte cercherà di ottenere dalla fonte il consenso a divulgare tale documento o

informazione. Qualora la fonte sia uno Stato Parte, questo acconsentirà alla divulgazione del

documento o dell'informazione, oppure si impegnerà a risolvere la questione della sua

divulgazione con la Corte, ferme restando le disposizioni dell'Articolo 72. Nel caso in cui la

fonte non sia uno Stato Parte e neghi il consenso alla divulgazione, lo Stato a cui è stata

rivolta la richiesta informerà la Corte di non essere in grado di presentare il documento o

l'informazione, a causa di un obbligo pregresso di riservatezza assunto con la fonte.



Articolo 74

Requisiti per la sentenza



1. Tutti i giudici della Camera di primo grado saranno presenti in ogni fase del processo e

nel corso delle delibere. La Presidenza, caso per caso, può designare, in base alla

disponibilità, uno o più giudici supplenti che dovranno essere presentì in ogni fase del

processo e sostituire un membro della Camera di primo grado nel caso in cui questi non

possa più presenziare.

2. La decisione della Camera di primo grado sarà adottata in base alle sue valutazioni

delle prove ed a tutto il procedimento. La decisione non andrà al di là dei fatti e delle

circostanze descritte nei capi d'accusa e relativi emendamenti. La Corte può basare la sua

decisione solo sulle prove ad essa presentate e discusse al processo.

3. I giudici si sforzano di esprimere una decisione all'unanimità, in mancanza della quale la

decisione sarà presa dalla maggioranza dei giudici.

4. Le delibere della Camera di primo grado rimarranno riservate.

5. La decisione sarà messa per iscritto e conterrà un rendiconto completo e ragionato

delle risultanze della Camera di primo grado sulle prove e le conclusioni. La Camera di

primo grado emanerà una sola sentenza. Nel caso in cui non vi sia unanimità, la sentenza

della Camera di primo grado conterrà i pareri della maggioranza e quelli della minoranza. La

sentenza o una sintesi della stessa sarà letta in pubblica udienza.



Articolo 75

Riparazioni a favore delle vittime



1. La Corte stabilisce i principi applicabili a forme ti riparazione come la restituzione,

l'indennizzo o la riabilitazione da concedere alle riparazioni alle vittime o ai loro aventi diritto.

Su tale base la Corte, può, su richiesta o di sua spontanea volontà in circostanze eccezionali,

determinare nella sua decisione l'entità e la portata di ogni danno, perdita o pregiudizio

cagionato alle vittime o ai loro aventi diritto, indicando i principi che guidano la sua

decisione.

2. La Corte può emanare contro una persona condannata un'ordinanza che indica la

riparazione dovuta alle vittime o ai loro aventi diritto. Tale riparazione può avere forma, in

modo particolare, di restituzione, d'indennizzo o di riabilitazione. Se del caso, la Corte può

decidere che l'indennizzo concesso a titolo di riparazione sia versato tramite il Fondo di

garanzia di cui all'Articolo 79.

3. Prima di emanare un ordine ai sensi del presente articolo, la Corte può sollecitare e

terrà conto delle osservazioni della persona condannata delle vittime, delle altre persone

interessate o degli Stati interessati, e delle osservazioni formulate a nome di tali persone o

dei loro aventi diritto.

4. Nell'esercizio dei poteri che gli sono conferiti dal presente Articolo, dopo che una

persona è stata condannata per un reato che rientra nella giurisdizione della Corte,

quest'ultima può stabilire se, per dare effetto ad un ordine che può emanare ai sensi del

presente Articolo, sia necessario ricorrere ai provvedimenti di cui all'Articolo 93, paragrafo 1.

5. Gli Stai Parte fanno applicare le decisioni ai sensi del presente articolo come se le

disposizioni dell'Articolo 109 fossero applicabili al presente Articolo.

6. Nulla nel presente Articolo sarà interpretato come lesivo dei diritti che la legislazione

nazionale o internazionale riconoscono alle vittime.



Articolo 76

Condanne



1. In caso di verdetto di condanna, la Camera di primo grado stabilisce la pena da

applicare in considerazione delle conclusioni e degli elementi di prova rilevanti presentati al

processo.

2. Fatti salvi i casi in cui si applica l'Articolo 65, e prima della fine del processo, la Camera

di primo grado può tenere d'ufficio, e su richiesta del Procuratore o dell'imputato, un'ulteriore

udienza per prendere conoscenza di ogni nuova conclusione e di ogni nuovo elemento di

prova rilevante ai fini della definizione della pena, in conformità con le Regole Procedurali e

di Ammissibilità delle Prove.

3. Nei casi in cui si applica il paragrafo 2, la Camera di primo grado ascolta le

osservazioni previste all'Articolo 75 nel corso dell'udienza supplementare di cui al paragrafo

2 e, ove necessario, nel corso di una nuova udienza.

4. La sentenza é pronunziata in udienza pubblica e, ove possibile, in presenza

dell'imputato.



PARTE VII

PENE



Articolo 77

Pene applicabili



1. Fatto salvo l'articolo 110, la Corte può pronunciare contro una persona dichiarata

colpevole dei reati di cui all'articolo 5 del presente Statuto, una delle seguenti pene:

a) reclusione per un peri odo di tempo determinato non superiore nel massimo a 30 anni;

b) ergastolo, se giustificato dall'estrema gravità del crimine e dalla situazione personale

del condannato.

2. Alla pena della reclusione la Corte può aggiungere:

a) un'ammenda fissata secondo i criteri previsti dalle Regole Procedurali e di

Ammissibilità delle Prove.

b) la confisca di profitti, beni ed averi ricavati direttamente o indirettamente dal crimine,

fatti salvi i diritti di terzi in buona fede.



Articolo 78

Determinazione della pena



1. Nel determinare la pena, la Corte tiene conto, secondo le Regole Procedurali e di

ammissibilità delle Prove di elementi quali la gravità del reato e la situazione personale del

condannato.

2. Nel pronunziare una pena di reclusione, la Corte detrae i l tempo trascorso, su suo

ordine, in detenzione. La Corte può inoltre detrarre ogni altro periodo trascorso in detenzione

per condotte collegate al crimine.

3. Se una persona é riconosciuta colpevole di più reati la Corte quantifica sia la pena per

ciascun reato che quella cumulativa, specificando la durata totale dell'imprigionamento. Tale

durata non può essere inferiore a quella della pena più alta applicata per un singolo crimine e

non può superare i 30 anni di reclusione o l'ergastolo previsto all'articolo 77, paragrafo 1,

capoverso b).



Articolo 79

Fondo di garanzia per le vittime



1. E' istituito, con decisione dell'Assemblea degli Stati Parte, un Fondo a beneficio delle

vittime dei reati di competenza della Corte e delle loro famiglie.

2. La Corte può ordinare che il ricavato delle ammende e dei beni confiscati sia versato

Fondo.

3. Il Fondo é gestito in conformità ai criteri stabiliti dall'Assemblea degli Stati Parte.



Articolo 80

Autonomia dell'applicazione delle pene ad opera degli Stati e della legislazione nazionale



Nessuna disposizione del presente capitolo vieta l'applicazione ad opera degli Stati di

pene previste dal loro diritto interno, ne l'applicazione della normativa di Stati che non

prevedono le pene stabilite nel presente capitolo.



PARTE VIII.

APPELLO E REVISIONE



Articolo 81

Appello contro la sentenza di condanna o la determinazione della pena



1. Può essere proposto appello, secondo le regole Procedurali e di Ammissibilità delle

Prove, contro una decisione resa in forza dell'articolo 74, secondo le seguenti modalità:

a) Il Procuratore può proporre appello per uno dei seguenti motivi:

i) vizio di procedura,

ii) errore di fatto;

iii) errore di diritto.

b) la persona dichiarata colpevole o il Procuratore a nome di questa persona, possono

proporre appello per uno dei seguenti motivi:

i) vizio di procedura,

ii) errore di fatto;

iii) errore dl diritto.

iv) Qualunque altro motivo che pregiudica l'equità o la regolarità della procedura o della

decisione.

2. a) Il Procuratore o il condannato possono, secondo le Regole Procedurali e di

Ammissibilità delle Prove, impugnare la pena pronunziata, per via di mancanza di

proporzione fra la stessa ed il crimine;

b) Se, in occasione dell'appello proposto contro la pena pronunciata, la Corte ritiene che

esistono motivi tali da giustificare l'annullamento, in tutto o in parte, della decisione sulla

colpevolezza, essa può invitare il procuratore o il condannato ad invocare i motivi enunciati

all'articolo 82, paragrafo 1, capoversi a) o b) e pronunziarsi sulla decisione sulla colpevolezza

secondo l'articolo 83.

c) La stessa procedura si applica se, in occasione di un appello concernente unicamente

la decisione sulla colpevolezza, la Corte giudica che vi sono motivi che giustificano una

riduzione della pena in forza del paragrafo 2, capoverso a).

3. a) A meno che la Camera di primo grado non decida diversamente, la persona

riconosciuta colpevole rimane in stato di detenzione durante la procedura di appello.

b) Se la durata della detenzione supera la durata della pena pronunciata, la persona

riconosciuta colpevole e rimessa in libertà; tuttavia, se anche il Procuratore propone appello,

la liberazione può essere subordinata alle condizioni enunciate al capoverso e) seguente;

c) in caso di assoluzione, l'accusato é immediatamente rimesso in libertà, fatte salve

tuttavia le seguenti condizioni:

i) in circostanze eccezionali valutati tra l'altro il rischio di e evasione, la gravità del reato e

la probabilità di successo dell'appello, la Camera di primo grado su richiesta del Procuratore

può ordinare che l'imputato rimanga in detenzione durante la procedura di appello;

ii) contro un'ordinanza della Camera di primo grado prevista dal capoverso i) può

essere proposto appello secondo le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.

4. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 3, capoversi a) e b) l'esecuzione della

decisione sulla colpevolezza o della sentenza é sospesa durante il periodo utile per proporre

appello e durante il corso del giudizio di appello.



Articolo 82

Appello contro altre decisioni



1. Ciascuna Parte può proporre appello contro una delle seguenti decisioni, secondo le

Regole Procedurali e di Ammissibilità delle prove:

a) decisione sulla competenza o la procedibilità;

b) ordinanza che concede o nega la liberazione della persona oggetto d'inchiesta o di

azioni giudiziarie;

c) decisione della Camera preliminare di agire di sua iniziativa in forza dell'articolo 56,

paragrafo 3;

d) decisione che solleva una questione di natura tale da incidere in maniera significativa

sullo svolgimento equo e rapido della procedura o sull'esito del processo e la cui soluzione

immediata potrebbe secondo il parere della Camera preliminare o della Camera di primo

grado di progredire notevolmente la procedura.

2. Una decisione della Camera preliminare, fondata sull'articolo 57, paragrafo 3, d) può

essere impugnata dallo Stato interessato o dal Procuratore con l'autorizzazione della

Camera preliminari. L'appello in questione sarà trattato mediante una procedura d'urgenza.

3. L'appello ha effetto sospensivo solo se la Camera lo ordina, sulla base di una domanda

presentata secondo le regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove .

4. Il rappresentante legale delle vittime, la persona condannata o il proprietario in buona

fede di un bene pregiudicato da un' ordinanza emessa in forza dell'articolo 73, possono

presentare appello contro tale ordinanza, come previsto nelle Regole Procedurali e di

Ammissibilità delle Prove.



Articolo 83

Procedura d'appello



1. Ai fini delle procedure previste all'articolo 81 e nel presente articolo, la Camera

d'appello ha tutti i poteri della Camera di primo grado.

2. Se la Camera d'appello conclude che la procedura oggetto di appello é affetta da vizi

tali da pregiudicare la regolarità della decisione o della condanna, o che la decisione o la

condanna oggetto di appello sono gravemente viziate da un errore di fatto o di diritto essa

può:

a) annullare o modificare la decisione o la condanna; oppure

b) ordinare un nuovo processo dinanzi una altra camera di primo grado.

A tal fine, la Camera d'appello può rinviare una questione di fatto dinanzi alla Camera di

primo grado inizialmente adita affinché quest'ultima decida la questione e le faccia rapporto,

oppure può essa stessa chiedere elementi di prova per essere in grado di decidere. Quando

la sola persona condannata, o il Procuratore a suo nome, hanno presentato appello contro la

decisione o la condanna , quest'ultima non può essere modificata a scapito della persona

condannata.

3. Se, nell'ambito di un appello contro una condanna, la Camera d'appello constata che la

pena è sproporzionata rispetto al crimine, essa può modificarla secondo il capitolo VII.

4. La sentenza della Camera d'appello è adottata a maggioranza dà giudici e pronunciata

in udienza pubblica. La sentenza è motivata. Se non vi é unanimità, la sentenza deve

contenere pareri della maggioranza e della minoranza, ma un giudice può far valere

un'opinione individuale o un'opinione dissidente su una questione di diritto.

5. La Camera di appello può pronunciare la sua sentenza in assenza della persona

prosciolta o condannata.



Articolo 84

Revisione della condanna o della pena



1. La persona dichiarata colpevole oppure, se è deceduta, il coniuge, i figli, i genitori o

ogni persona vivente al momento del suo decesso, che essa ha espressamente designato

per iscritto a tale fine, o il Procuratore a nome di questa persona, possono adire la Camera

d'appello con una domanda di revisione della decisione definitiva sulla colpevolezza o la

pena per i seguenti motivi:

a) E' emerso un fatto nuovo che:

i) non era conosciuto al momento del processo, senza che ciò possa essere imputato, in

tutto o in parte, al ricorrente; e

ii ) se fosse stato constatato al momento del processo avrebbe probabilmente comportato

un diverso verdetto;

b) risulta che un elemento probatorio decisivo stabilito durante il processo e sulla base del

quale si é stabilita la colpevolezza era falso, contraffatto o falsificato;

c) uno o più giudici che hanno concorso alla decisione sulla o che hanno convalidato le

imputazioni hanno commesso nel caso in oggetto un atto costituente errore grave o

inadempimento ai loro doveri, di gravità sufficiente da far sì che siano esonerati dalle loro

funzioni in attuazione dell'articolo 46.

2. La Camera d'appello respinge la domanda se la ritiene infondata. Se giudica che la

domanda si basa su validi motivi essa può, a seconda di come convenga:

a) convocare nuovamente la Camera di primo grado che ha pronunciato la sentenza

iniziale;

b) istituire una nuova Camera di primo grado;

c) rimanere investita del caso,

in vista di determinare, dopo aver inteso le parti secondo le modalità previste nelle Regole

Procedurali e di Ammissibilità delle Prove, se la sentenza debba essere riveduta. Articolo 85

Risarcimento alle persone arrestate o condannate. 1. Chiunque sia stato vittima di un

arresto o di una detenzione illegale ha diritto a riparazione.

2. Se una condanna definitiva e in seguito annullata in quanto un fatto nuovo, o

recentemente rivelato, dimostra che é stato commesso un errore giudiziario, la persona che

ha subito una pena in ragione di detta condanna é indennizzata in conformità alle leggi, a

meno che non sia provato che il non aver rivelato il fatto in tempo utile é imputabile alla

stessa persona, in tutto o in parte.

3. In circostanze eccezionali, qualora la Corte scopra sulla base di elementi affidabili che

é stato commesso un errore giudiziario grave e manifesto essa può, a sua discrezione

concedere un risarcimento secondo i criteri enunciati nelle Regole Procedurali e di

Ammissibilità delle Prove, ad una persona che era stata liberata a seguito di un

proscioglimento definitivo o in quanto il procedimento giudiziario aveva cessato per via di

questo fatto.



PARTE IX.

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ED ASSISTENZA GIUDIZIARIA



Articolo 86

Obbligo generale di cooperare



Secondo le disposizioni del presente Statuto gli Stati parti cooperano pienamente con la

Corte nelle inchieste ed azioni giudiziarie che la stessa svolge per reati di sua competenza.



Articolo 87

Richieste di cooperazione: disposizioni generali



1. a) La Corte e abilitata a rivolgere richieste di cooperazione agli Stati parti. Tali richieste

sono trasmesse per via diplomatica o mediante ogni altro canale appropriato che ciascuno

Stato parte può scegliere al momento della ratifica, accettazione o approvazione del

presente Statuto o dell'adesione allo stesso.

Ogni ulteriore modifica di tale scelta deve essere effettuata da ciascun Stato parte in

conformità al Regolamento di procedura e di prova.

b) Se del caso, e fatte salve le disposizioni del capoverso a), le richieste possono altresì

essere trasmesse attraverso l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL)

o ogni organizzazione regionale competente.

2. Le richieste di cooperazione ed i documenti giustificativi afferenti sono sia redatti in una

lingua ufficiale dello Stato richiesto, o accompagnati da una traduzione in detta lingua sia

redatte in una delle lingue di lavoro della Corte o accompagnate da una traduzione in questa

lingua a seconda della scelta fatta dallo Stato richiesto al momento della ratifica accettazione

o approvazione del presente Statuto o dell'adesione allo stesso.

Ogni ulteriore modifica di tale scelta sarà effettuata in conformità delle Regole Procedurali

e di Ammissibilità delle Prove .

3. Lo Stato richiesto rispetta il carattere riservato delle richieste di cooperazione e dei

documenti a sostegno della richiesta, salvo nella misura in cui la loro divulgazione é

necessaria per dar seguito alla richiesta.

4. Per quanto concerne le richieste di assistenza presentate ai sensi del capitolo IX,

soprattutto in materia di protezione delle informazioni, la Corte può prendere i provvedimenti

necessari per garantire la sicurezza ed il benessere fisico o psicologico delle vittime dei

potenziali testimoni e dei loro familiari. La Corte può chiedere che ogni informazione fornita a

titolo del presente capitolo sia comunicata ed elaborata in modo tale da preservare la

sicurezza ed il benessere fisico o psicologico delle vittime, dei potenziali testimoni e dei loro

familiari.

5. La Corte può invitare ogni Stato non parte del presente Statuto a prestare assistenza a

titolo del presente capitolo sulla base di un'intesa ad hoc o di un accordo concluso con tale

Stato o su ogni altra base appropriata.

Se, avendo concluso con la Corte un'intesa ad hoc o un accordo, lo Stato non parte al

presente Statuto non fornisce li partecipazione che gli viene richiesta in forza di tale intesa o

accordo, la Corte può informarne l'Assemblea degli Stati parti, o il Consiglio di Sicurezza se

é stata adita da quest'ultimo.

6. La Corte può chiedere informazioni o documenti ad ogni organizzazione

intergovernativa . Essa può inoltre sollecitare altre forme di cooperazione e di assistenza di

cui abbia convenuto con tale organizzazione e che sono conformi alle competenze o al

mandato di quest'ultima.

7. Se uno Stato Parte non aderisce ad una richiesta di cooperazione della Corte,

diversamente da come previsto dal presente Statuto, impedendole in tal modo di esercitare

le sue funzioni ed i suoi poteri in forza del presente Statuto, la Corte può prenderne atto ed

investire del caso l'Assemblea degli Stati parti o il Consiglio di sicurezza se é stata adita da

quest'ultimo.



Articolo 88

Procedure disponibili secondo la legislazione nazionale



Gli Stati parti si adoperano per predisporre nel loro ordinamento nazionale, procedure

appropriate per realizzare tutte le forme di cooperazione indicate nel presente capitolo.



Articolo 89

Consegna di determinate persone alla Corte



1. La Corte può presentare a qualsiasi Stato nel cui territorio é suscettibile di trovarsi la

persona ricercata, una richiesta di arresto e consegna, unitamente alla documentazione

giustificativa indicata all'articolo 91, e potrà richiedere cooperazione di questo Stato per

l'arresto e la consegna di tale persona. Gli Stati parti rispondono ad ogni richiesta di arresto

e di consegna secondo le disposizioni del presente capitolo e le procedure previste dalla

loro legislazione nazionale.

2. Se la persone di cui si sollecita la consegna ricorre dinanzi ad una giurisdizione

nazionale mediante un'impugnazione fondata sul principio non bis in idem, come previsto

all'articolo 20. Lo Stato richiesto consulta immediatamente la Corte per sapere se vi è stata

nella fattispecie una decisione sull'ammissibilità. Se è stato deciso che il caso era

ammissibile, lo Stato richiesto dà seguito alla domanda. Se la decisione sull'ammissibilità é

pendente, lo Stato richiesto può rinviare l'esecuzione della domanda fino a quando la Corte

non abbia deliberato.

3. a) Gli Stati parti autorizzano il trasporto attraverso il loro territorio, conformemente alle

procedure previste dalla loro legislazione nazionale, di ogni persona trasferita alla Corte da

un altro Stato, salvo nel caso in cui il transito attraverso il loro territorio ritarderebbe la

consegna.

b) Una richiesta di transito é trasmessa dalla Corte secondo l'articolo 87. Essa contiene:

i) i dati segnaletici della persona trasportata,

ii) un breve esposto dei fatti e della loro qualificazione giuridica;

ii) il mandato d'arresto e l'ordinanza di consegna;

c) la persona trasportata é in stato di detenzione durante il transito.

d) Non é necessaria alcuna autorizzazione se la persona é trasportata per via aerea e se

nessun atterraggio é previsto sul territorio dello Strato di transito.

e) Se un atterraggio imprevisto ha luogo il territorio dello stato di transito quest'ultimo può

esigere dalla Corte la presentazione di una domanda di transito nelle forme stabilite al

capoverso b). Lo Stato di transito pone la persona trasportata in detenzione, in pendenza di

tale domanda e dell'effettivo passaggio in transito. Tuttavia la detenzione a i sensi del

presente capoverso non può prolungarsi oltre 96 ore dopo l'atterraggio imprevisto se la

domanda non é stata ricevuta nel frattempo.

4. Se la persona reclamata é oggetto di un'azione giudiziaria o sconta una pena nello

Stato richiesto per un reato diverso da quello per il quale si richiede la sua consegna alla

Corte lo Stato richiesto che ha deciso di aderire alla domanda si consulta con la Corte.



Articolo 90

Richieste concorrenti



1. Se uno Stato parte riceve dalla Corte, secondo l'articolo 89, una richiesta di consegna e

peraltro riceve da un altro Stato una richiesta di estradizione della stessa persona per lo

stesso comportamento che costituisce la base del reato per il quale la Corte domanda la

consegna della persona, tale Stato ne informa la Corte e lo Stato richiedente.

2. Se lo Stato richiedente é uno Stato parte, lo Stato richiesto dà la precedenza alla

domanda della Corte:

a) se la Corte ha deciso, in applicazione degli articoli 18 e 19, che il caso oggetto della

richiesta di consegna è ammissibile, in considerazione dell'inchiesta svolta o di un'azione

giudiziaria intentata dallo Stato richiedente, rispetto alla domanda di estradizione di

quest'ultimo, oppure

b) se la Corte non ha preso la decisione di cui al capoverso a), a seguito della notifica

dello Stato richiesto di cui al paragrafo 1.

3. Quando la Corte non ha preso la decisione di cui al paragrafo 2 capoverso a), lo Stato

richiesto può, se lo desidera, incominciare ad istruire la richiesta di estradizione dello Stato

richiesto in attesa che la Corte si pronunci come previsto al capoverso b). Esso non estrada

la persona fino a quando la Corte non ha giudicato che il caso non é ammissibile. La Corte si

pronuncia con giudizio direttissimo.

4. Se lo Stato richiedente é uno Stato non parte al presente Statuto lo Stato richiesto, se

non é tenuto, per via di un obbligo internazionale a d estradare l'interessato verso lo Stato

richiedente dà la precedenza alla richiesta di consegna della Corte se quest'ultima ha

giudicato che il caso era ammissibile.

5. Quando un caso di competenza del paragrafo 4 non é stato giudicato ammissibile dalla

Corte, lo Stato richiesto può, se lo desidera, incominciare ad istruire la richiesta di

estradizione dello Stato richiedente.

6. Nei casi in cui si applica il paragrafo 4, ed a meno che lo Stato richiesto non sia tenuto,

per via di un obbligo internazionale, ad estradare la persona verso lo Stato non parte

richiedente, lo Stato richiesto decide se sia il caso di consegnare la persona alla Corte o di

estradarla verso lo Stato richiedente. Nella sua decisione, lo Stato richiesto tiene conto di

tutte le considerazioni rilevanti, in modo particolare:

a) dell'ordine cronologico delle richieste;

b) degli interessi dello Stato richiedente, in modo particolare, se del caso, del fatto che il

reato é stato commesso sul suo territorio e della nazionalità delle vittime e della persona

reclamata;

c) della possibilità che lo Stato richiedente proceda in un secondo tempo a consegnare la

persona alla Corte.

7. Se uno Stato parte riceve dalla Corte una richiesta di consegna di una persona e riceve

peraltro da un altro Stato una richiesta di estradizione della stessa persona per lo stesso

comportamento diverso da quello che costituisce il reato per il quale la Corte domanda la

consegna della persona:

a) lo Stato richiesto dà la precedenza alla domanda della Corte, se non é tenuto, per via di

un obbligo internazionale, ad estradare l'interessato verso lo Stato richiedente;

b) se é tenuto, per via di un obbligo internazionale, ad estradare la persona verso lo Stato

richiedente, lo Stato richiesto decide sia di consegnarla alla Corte sia di estradarla verso lo

Stato richiedente. Nella alla decisione, esso tiene conto di tutte le considerazioni pertinenti,

in modo particolare quelle enunciate al paragrafo 6, pur concedendo una particolare azione

alla natura ed alla relativa gravità del comportamento in causa.

8. Se, a seguito di una notifica ricevuta in applicazione del presente articolo, la Corte ha

giudicato un caso come inammissibile e l'estradizione verso lo Stato richiedente é

ulteriormente rifiutata, lo Stato richiesto notifica la decisione della Corte.



Articolo 91

Contenuto della richiesta di arresto e di consegna



1. Una richiesta di arresto e di consegna deve esser effettuata per iscritto. In caso di

emergenza essa può essere effettuata con ogni mezzo che lasci un'impronta scritta, a

condizione di essere convalidata secondo le modalità previste all'articolo 87, paragrafo L

capoverso a).

2 Se la domanda concerne l'arresto e la consegna di una persona oggetto di un mandato

d'arresto rilasciato dalla Camera di giudizio preliminare in forza dell'articolo 58, essa deve

contenere o essere accompagnata da un fascicolo contenente i seguenti documenti

giustificativi:

a) dati segnaletici della persona ricercata, sufficienti ad identificarla e le informazioni

relative al luogo dove probabilmente si trova;

b) una copia del mandato d'arresto;

c) i documenti dichiarazioni ed informazioni che possono essere pretesi nello Stato

richiesto per procedere alla consegna; tuttavia le esigenze dello Stato richiesto non devono

essere più onerose in questo caso rispetto alle richieste d'estradizione presentate in

applicazione di trattati o di intese concluse fra lo Stato richiesto ed altri Stati e dovrebbero

anzi, se possibile, esserlo di meno, in considerazione del carattere particolare della Corte.

3. Se la richiesta concerne l'arresto e la consegna di una persona che é già stata

riconosciuta colpevole, essa contiene o e accompagnata da un fascicolo contenente i

seguenti documenti giustificativi:

a) una copia di qualsiasi mandato d'arresto relativo a tale persona;

b) una copia della sentenza;

c) informazioni attestanti che la persona ricercata é effettivamente quella indicata nella

sentenza;

d) se la persona ricercata é stata condannata ad una pena, una copia della condanna

assieme a, nel caso di una pena di detenzione, l'indicazione della parte di pena che é già

stata scontata ed della parte che resta da scontare.

4. Su richiesta della Corte, uno Stato parte intrattiene con quest'ultima, sia in generale, sia

a proposito di una particolare questione, consultazioni tulle condizioni previste dalla sua

legislazione interna che potrebbero applicarsi secondo il paragrafo 2, capoverso c).

Nell'ambito di tali consultazioni lo Stato parte informa la Corte delle particolari esigenze della

sua legislazione.



Articolo 92

Fermo



1. In caso di emergenza, la Corte può chiedere il fermo della persona ricercata in attesa

che siano presentate la richiesta di consegna ed i documenti giustificativi di cui all'articolo

91.

2. La richiesta di fermo può essere effettuata con ogni mezzo che lascia un'impronta

scritta e deve contenere:

a) i dati segnaletici della persona ricercata, sufficienti ad identificarla e le informazioni

relative al luogo dove probabilmente si trova;

b) un breve esposto dei reati per i quali la persona é ricercata e dei fatti che sarebbero

costituiti di tali reati, vi compreso, se possibile, la data ed il luogo dove sarebbero avvenuti;

c) una dichiarazione attestante l'esistenza, a carico della persona ricercata, di un mandato

d'arresto o di un verdetto di colpevolezza;

d) una dichiarazione indicante che farà seguito una richiesta di con della persona

3. Una persona in stato di fermo può essere rimessa in libertà se lo Stato richiesto non ha

ricevuto la richiesta di consegna ed i documenti giustificativi di cui all'articolo 91 nel termine

stabilito dalle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove. Tuttavia questa persona

può consentire ad essere consegnata prima della scadenza di detto termine se la

legislazione dello Stato richiesto lo consente. In questo caso, lo Stato richiesto procede al più

presto a consegnarla alla Corte.

4. La rimessa in libertà della persona ricercata prevista al paragrafo 3 non pregiudica il

suo successivo arresto e la sua consegna, se la richiesta di consegna accompagnata dai

documenti giustificativi viene presentata in seguito.



Articolo 93

Altre forme di cooperazione



1. Gli Stati Parti ricevono secondo le disposizioni del presente capitolo e le procure

previste dalla loro legislazione nazionale, le richieste di assistenza della Corte connesse ad

un'inchiesta o azione giudiziaria, e concernenti:

a) l'identificazione di una persona, il luogo dove si trova o la localizzazione dei beni;

b) la raccolta di elementi di prova comprese le deposizioni fatte sotto giuramento e la

produzione di elementi probatori comprese le perizie ed i rapporti di cui la Corte necessita;

c) l'interrogatorio di persone che sono oggetto di un'inchiesta o di azioni giudiziarie;

d) il significato di documenti compresi gli atti di procedura,

e) le misure atte a facilitare la comparizione volontaria dinanzi alla Corte di persone che

depositano in quanto testimoni o esperti;

f) il trasferimento temporaneo di persone in forza del paragrafo 7;

g) l'esame di località o di siti, in modo particolare la riesumazione e l'esame di cadaveri

sotterrati in fosse comuni;

h) l'esecuzione di perquisizioni e confische;

i) la trasmissione di fascicoli e documenti compresi i fascicoli ed i documenti ufficiali;

j) la protezione di vittime e di testimoni e la preservazione di elementi di prova;

k) l'identificazione, la localizzazione, il congelamento o la confisca del prodotto di reati di

beni, averi ed strumenti connessi ai reati, per eventualmente confiscarli, fatti salvi i diritti di

terzi in buona fede;

l) ogni altra forma di assistenza non vietata dalla legislazione dello Stato richiesto volta ad

agevolare l'inchiesta e l'azione giudiziaria relative ai reati di competenza della Corte.

2. La Corte è abilitata a garantire ad un teste o esperto che compare in sua presenza, che

non sarà né perseguito, né detenuto, né da essa sottoposto a qualsiasi restrizione della sua

libertà personale per un atto od omissione precedenti alla sua partenza dallo Stato richiesto.

3. Se l'esecuzione di una particolare misura di assistenza descritta in una richiesta

presentata in forza del paragrafo 1 e vietata nello Stato- richiesto in forza di UD principio

giuridico fondamentale di applicazione generale, lo Stato richiesto intraprende senza indugio

consultazioni con la Corte per tentare di risolvere la questione. Durante tali consultazioni, si

esamina se l'assistenza può essere fornita in altro modo o accompagnata da determinate

condizioni. Se la questione non é risolta all'esito delle consultazioni la Corte modifica la

domanda.

4. In conformità con l'articolo 72, uno Stato parte può respingere totalmente o parzialmente

una richiesta di assistenza solo se tale richiesta verte sulla produzione di documenti o la

divulgazione di elementi probatori relativi alla sua sicurezza o difesa nazionale.

5. Prima di respingere una richiesta di assistenza di cui al paragrafo 1 (1), lo Stato

richiesto determina se l'assistenza può essere fornita a determinate condizioni o potrebbe

essere fornita in seguito, o in forma diversa, rimanendo inteso che se la Corte o il

Procuratore accettano queste condizioni, essi saranno tenuti ad osservarle.

6. Lo Stato richiesto che respinge una richiesta di assistenza fa conoscere senza indugio

le sue ragioni alla Corte o al Procuratore.

7. a) La Corte può chiedere il trasferimento temporaneo di una persona detenuta a fini

d'identificazione o per ottenere una testimonianza o altre forme di assistenza. Tale persona

può essere trasferita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

i) la persona acconsente, liberamente e con cognizione di causa ad essere

ii) Lo Stato richiesto acconsente al trasferimento subordinatamente alle condizioni

eventualmente concordate tra detto Stato e la Corte.

b) La persona trasferita continua ad essere sotto controllo cautelare. Dopo che la finalità

del trasferimento e stata conseguita, la Corte rinvia senza indugio questa persona nello Stato

richiesto.

8.a) La Corte preserva il carattere confidenziale dei documenti e delle informazioni

raccolte salvo nella misura necessaria all'inchiesta ed alle procedure descritte nella richiesta.

b) Lo Stato richiesto può se del caso comunicare documenti o informazioni al Procuratore

a titolo confidenziale. Il Procuratore può utilizzarli solo per raccogliere nuovi elementi

probatori.

c) Lo Stato richiesto può, sia d'ufficio sia su richiesta del Procuratore autorizzato,

acconsentire in un secondo tempo alla divulgazione di tali documenti o informazioni. Questi

possono in tal caso esser utilizzati come mezzo di prova secondo le disposizioni dei capitoli

V e VI e delle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove .

9. a) i) Se uno Stato Parte riceve dalla Corte e da un altro Stato, a seguito di un obbligo

internazionale, richieste concorrenti sventi un oggetto diverso dalla consegna o estradizione,

esso farà il possibile, in consultazione con la Corte e questo altro Stato, per dar seguito alle

due richieste, se del caso differendo l'una o l'altra o assoggettandola a condizioni.

ii) In mancanza di quanto sopra, la concorrenza delle richieste é risolta secondo i principi

stabiliti all'articolo 90.,

b) Tuttavia, quando la richiesta della Corte concerne informazioni, beni o persone sotto il

controllo di uno Stato terzo o di un'organizzazione internazionale in virtù di un accordo

internazionale, lo Stato richiesto ne informa la Corte e quest'ultima indirizza la sua domanda

allo Stato terzo o all'Organizzazione internazionale.

10.a) Se riceve una richiesta in tal senso, la Corte può cooperare con lo Stato parte che

svolge un'inchiesta o un processo vertente su un comportamento che costituisce reato

sottoposto alla giurisdizione della Corte, o un reato grave secondo il diritto interno di tale

Stato e prestargli assistenza;

b) (i) L'assistenza comprende, tra l'altro:

1) la trasmissione di deposizioni, documenti ed altri elementi di prova raccolti nel corso di

un'inchiesta o processo svolti dalla Corte; e

2) l'interrogatorio di ogni persona detenuta per ordine della Corte;

ii) Nel caso di cui al sotto capoverso b), i) l).

1) la trasmissione di documenti ed altri elementi di prova ottenuti con l'assistenza di un

Stato esige il consenso di detto Stato;

2) la trasmissione di deposizioni, documenti ed altri elementi probatori forniti da un teste o

da un esperto avviene secondo le disposizioni dell'articolo 68.

c) La Corte può, alle condizioni enunciate al presente paragrafo, dar seguito ad una

richiesta di assistenza emanante da uno Stato che non é parte al presente Statuto.



Articolo 94

Differimento della messa in opera di una richiesta per via di inchieste o procedimenti giudiziari in corso



1. Se l'esecuzione immediata di una richiesta può nuocere al corretto svolgimento

dell'inchiesta o dei procedimenti giudiziari in corso, in caso diverso da quello cui si riferisca

la domanda, lo Stato richiesto può ritardare l'esecuzione della richiesta per un periodo di

tempo stabilito di comune accordo con la Corte. Tuttavia il rinvio non dovrà prolungarsi oltre

quanto sia necessario per portare a termine l'inchiesta o i procedimenti giudiziari in oggetto

nello Stato richiesto. Prima di decidere di ritardare l'esecuzione della richiesta, lo Stato

richiesto considera se l'assistenza può essere fornita immediatamente a determinate

condizioni.

2. Se viene presa la decisione di soprassedere all'esecuzione della richiesta in

applicazione del paragrafo 1, il Procuratore può tuttavia chiedere l'adozione di provvedimenti

per preservare gli elementi di prova, come previsto all'articolo 93, paragrafo 1, capoverso j).



Articolo 95

Differimento dell'esecuzione di una richiesta per via di un'eccezione d'inammissibilità



Fatto salvo l'articolo 53, paragrafo 2, se la Corte esamina un'eccezione d'inammissibilità

in applicazione degli articoli 18 e 19, lo Stato richiesto può soprassedere all'esecuzione di

una richiesta presentata in forza del presente capitolo fino a quando la Corte non abbia

specificatamente ordinato che il Procuratore può continuare a raccogliere elementi di prova

in applicazione degli articoli 18 e 19.



Articolo 96

Contenuto di una richiesta vertente su altre forme di cooperazione previste dall'articolo 93



1. Una domanda vertente su altre forme di cooperazione di cui all'articolo 93 deve essere

effettuata per iscritto. In caso di emergenza, essa può essere effettuata con ogni altro mezzo

che lascia un'impronta scritta, a condizione di essere convalidata secondo modalità indicate

all'articolo 87, paragrafo 1a).

2. La richiesta contiene o é accompagnata, se del caso, da un fascicolo contenente i

seguenti elementi:

a) un breve esposto dell'oggetto della richiesta e della natura dell'assistenza richiesta

comprese le basi giuridiche ed i motivi della richiesta;

b) informazioni il più dettagliate possibile sulla persona o il luogo che devono essere

individuati o localizzati in modo che l'assistenza possa essere fornita;

c) un breve esposto dei fatti essenziali che giustificano la domanda;

d) l'esposto dei motivi la spiegazione dettagliata delle procedure o condizioni da

rispettare;

e) ogni informazione che può essere pretesa dalla legislazione dello Stato richiesto per

dar seguito alla richiesta;

f) ogni altra informazione utile affinché l'assistenza richiesta possa essere fornita.

3. Se la Corte lo domanda, uno Stato parte intrattiene con essa, sia in generale sia a

proposito di una particolare questione, consultazioni sulle condizioni previste dalla sua

legislazione che potrebbero applicarsi come previsto al paragrafo 2, capoverso e).

nell'ambito di tali consultazioni lo Stato parte informa la Corte di particolari esigenze della

sua legislazione.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì, se del caso, ad una richiesta

d'assistenza indirizzata alla Corte.



Articolo 97

Consultazioni



Quando uno Stato parte, investito di una richiesta ai sensi del presente capitolo, constata

che la stessa solleva difficoltà che potrebbero intralciarne o impedirne l'esecuzione, esso

consulta senza indugio la Corte per risolvere il problema. Tali difficoltà potrebbero, in modo

particolare, essere le seguenti:

a) le informazioni non sono sufficienti per dar seguito alla richiesta;

b) nel caso di una richiesta di consegna, la persona reclamata rimane introvabile

malgrado ogni sforzo dispiegato, oppure l'inchiesta svolta ha permesso di determinare che

la persona che si trova nello Stato di detenzione non é manifestamente quella indicata dal

mandato;

c) il fatto che lo Stato richiesto sarebbe costretto, per dar seguito alla richiesta nella forma

in cui si trova, di infrangere un obbligo convenzionale che già ha nei confronti di un altro

Stato.



Articolo 98

Cooperazione in relazione a rinuncia ad immunità e consenso alla consegna



1. La Corte con può presentare una richiesta di assistenza che costringerebbe lo Stato

richiesto ad agire in modo incompatibile con gli obblighi che le incombono in diritto

internazionale in materia d'immunità degli Stati o d'immunità diplomatica di una persona o di

beni di uno Stato terzo a meno di ottenere preliminarmente la cooperazione di tale Stato

terzo in vista dell'abolizione dell'immunità.

2. La Corte non può presentare una richiesta di consegna che costringerebbe lo Stato

richiesto ad agire in modo incompatibile con gli obblighi che gli incombono in forza di

accordi internazionali secondo i quali il consenso dello Stato d'invio é necessario per poter

consegnare alla Corte una persona dipendente da detto Stato, a meno che la Corte non sia

in grado di ottenere preliminarmente la cooperazione dello Stato d'invio ed il suo consenso

alla consegna.



Articolo 99

Seguito dato alle richieste presentate a titolo degli articoli 93 e 96



1. Lo Stato richiesto dà seguito alle richieste di assistenza secondo la procedura prevista

dalla sua legislazione e, a meno che tale legislazione non lo vieti, nel modo indicato nella

richiesta. In particolare, esso applica la procedura indicata nella richiesta o autorizza le

persone che vi sono designate ad essere presenti ed a partecipare alla messa in opera

della richiesta.

2. Se la richiesta é urgente i documenti o elementi probatori prodotti in risposta alla

richiesta sono a domanda della Corte inviati con urgenza.

3. Le risposte dello Stato richiesto sono comunicate nella loro lingua e forma originali.

4. Fatti salvi gli altri articoli del presente capitolo, qualora ciò sia necessario per eseguire

efficacemente una richiesta alla quale può essere dato seguito senza dover ricorrere a

misure di costrizione, in modo particolare quando si tratta di sentire una persona o di

raccogliere la sua deposizione a titolo volontario, anche senza che le autorità dello Stato

richiesto siano presenti se ciò è determinante per una efficace esecuzione della richiesta, o

d'ispezionare un sito pubblico o altro luogo pubblico senza modificarlo, il Procuratore può

attuare l'oggetto della domanda direttamente sul territorio dello Stato secondo le seguenti

modalità:

a) quando lo Stato richiesto e lo Stato sul cui territorio si presume che il reato sia stato

commesso e vi é stata una decisione sull'ammissibilità in conformità agli articoli 18 o l9, il

Procuratore può mettere direttamente in opera la richiesta dopo aver avuto con lo Stato

richiesto le consultazioni più ampie possibili;

b) negli altri casi, il Procuratore può eseguire la richiesta, previa consultazione con lo

Stato parte richiesto ed in considerazione di condizioni o ragionevoli preoccupazioni che tale

Stato può aver fatto valere. Se lo Stato richiesto accerta che l'esecuzione di una richiesta ai

sensi del presente sotto- paragrafo presenta difficoltà, esso consulta immediatamente la

Corte per porvi rimedio.

5. Le disposizioni che autorizzano la persona sentita o interrogata dalla Corte ai sensi

dell'articolo 72, ad invocare le limitazioni previste, al fine d'impedire la divulgazione

d'informazioni confidenziali connesse alla difesa o alla sicurezza nazionale, si applicano

altresì all'esecuzione delle richieste di assistenza ai sensi del presente articolo.



Articolo 100

Spese



1. Le spese ordinarie afferenti alla messa in opera della richieste sul territorio dello Stato

richiesto sono a carico di detto Stato ad eccezione delle seguenti spese, che sono a carico

della Corte:

a) Spese connesse ai viaggi ed alla protezione dei testimoni e degli esperti o al

trasferimento, in forza dell'articolo 93, di persone detenute;

b) spese di traduzione, d'interpretazione e di trascrizione;

c) spese di viaggio e di soggiorno dei giudici, del Procuratore, dei vice-procuratori

dell'Ufficio del Cancelliere, del vice-cancelliere e dei membri del personale di tutti gli organi

della Corte;

d) costo di ogni perizia o rapporto chiesto dalla Corte;

e) Spese connesse al trasporto di una persona consegnata da uno Stato di detenzione;

f) previa consultazione, tutte le spese straordinarie che la messa in opera di una richiesta

può

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, se del caso, alle richieste indirizzate alla

Corte dagli Stati parti. In questo caso, la Corte si assume a carico le spese originarie di

messa in opera.



Articolo 101

Regola della specialità



1. Una persona consegnata alla Corte in applicazione del presente statuto non può essere

perseguita, punita o detenuta in ragione di comportamenti precedenti alla sua consegna, a

meno che questi ultimi non costituiscano la base dei reati per i quali la persona é stata

consegnata.

2. La Corte, può sollecitare allo Stato che le ha consegnato una persona, una deroga alle

condizioni di cui al paragrafo l. Essa fornisce se del caso, informazioni supplementari

secondo l'articolo 91. C;li Stati parti sono abilitati a concedere una deroga alla Corte e non

devono lesinare sforzi a tal fine.



Articolo 102

Uso dei termini



Ai fini del presente Statuto:

a) «consegna» significa per uno Stato il fatto di consegnare una persona alla Corte in

applicazione del presente Statuto;

b) «estradizione» significa per uno Stato consegnare una persona ad un altro Stato in

applicazione di un trattato, di una convenzione o della sua legislazione nazionale.



PARTE X

ESECUZIONE



Articolo 103

Ruolo degli Stati nell'esecuzione delle pene detentive



1 .(a) Le pene detentive sono scontate in uno Stato designato dalla Corte, da una lista di

Stati che hanno informato la Corte della loro disponibilità a ricevere persone condannate.

b) Nel dichiarare la propria disponibilità a ricevere persone condannate, uno Stato può

annettere alla sua accettazione condizioni che devono essere approvate dalla Corte ed

essere conformi alle disposizioni del presente capitolo.

c) Lo Stato designato in un determinato caso fa sapere rapidamente alla Corte se accetta

o meno la designazione.

2. a) Lo Stato incaricato dell'esecuzione avverte la Corte di ogni circostanza, ivi compresa

la realizzazione di ogni condizione concordata in applicazione del paragrafo 1, suscettibile di

modificare sensibilmente le condizioni o la durata della detenzione. La Corte deve essere

avvisata con un anticipo di almeno 45 giorni di ogni circostanza di questo tipo, conosciuta o

prevedibile. Durante questo periodo di tempo, lo Stato incaricato dell'esecuzione non prende

alcuna misura che potrebbe essere contraria alle disposizioni dell'articolo l10.

b) Se la Corte non può accettare le circostanze di cui al capoverso a), essa ne informa lo

Stato incaricato dell'esecuzione e procede in conformità all'articolo 104, paragrafo 1.

3. Quando esercita il suo potere di designazione secondo il paragrafo 1, la Corte può

tener conto:

a) del principio secondo il quale gli Stati parti devono condividere la responsabilità

dell'esecuzione delle pene detentive secondo i principi di equa ripartizione enunciati nelle

Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.

b) delle regole convenzionali del diritto internazionale generalmente accettate che

disciplinano il trattamento dei detenuti;

c) delle opinioni della persona condannata,

d) della nazionalità della persona condannata; e

e) di ogni altro fattore relativo alle circostanze del reato, alla situazione della persona

condannata o all'esecuzione effettiva della pena che possono guidare la scelta dello Stato

incaricato.

4. Se nessun Stato é designato come previsto al paragrafo 1, la pena detentiva é scontata

in un istituto penitenziario messo a disposizione dallo Stato ospitante, in condizioni definite

nell'accordo di sede di cui all'articolo 3, paragrafo 2. In questo caso, le spese relative

all'esecuzione della pena sono a carico della Corte.



Articolo 104

Modifica della designazione dello Stato incaricato dell'esecuzione



1. La Corte può decidere in qualsiasi momento di trasferire il condannato nella prigione di

un altro Stato.

2. La persona condannata può in qualsiasi momento chiedere alla Corte di essere

trasferita fuori dallo Stato incaricato dell'esecuzione.



Articolo 105

Esecuzione della pena



1. Fatte salve le condizioni che uno Stato avrà potuto stabilire secondo l'articolo 103

paragrafo l, capoverso b), la pena detentiva é vincolante per tutti gli Stati Parte che non

possono in alcun caso modificarla.

2. La Corte ha sola il diritto di pronunziarsi su una richiesta di revisione della sua

decisione ai colpevolezza o sulla pena. Lo Stato incaricato dell'esecuzione non impedisce al

condannato di presentare tale domanda.



Articolo l06

Controllo dell'esecuzione della pena e condizioni di detenzione



1. L'esecuzione di una pena di reclusione è soggetta al controllo della Corte. Essa e

conforme alle regole convenzionali internazionali ampiamente accettate che regolano il

trattamento dei detenuti.

2. Le condizioni di detenzione sono disciplinate dalla legislazione dello Stato incaricato

dell'esecuzione. Esse sono conformi alle regole convenzionali internazionali ampiamente

accettate che disciplinano il trattamento dei detenuti. In nessun caso possono essere più o

meno favorevoli di quelle che lo Stato incaricato dell'esecuzione applica ai condannati

detenuti per crimini simili.

3. Le comunicazioni fra i condannati e la Corte sono riservate e senza impedimenti.



Articolo 107

Trasferimento del condannato che ha terminato di scontare la pena



1. Dopo avere scontato la pena una persona che non é cittadina dello Stato incaricato

dell'esecuzione può essere trasferita secondo la legislazione dello Stato incaricato

dell'esecuzione, in uno Stato che é tenuto ad accoglierlo o in altro Stato che accetta di

accoglierla tenendo conto di qualsiasi desiderio espresso dalla persona di essere trasferita

in detto Stato, salvo se lo Stato incaricato dell'esecuzione autorizza tale persona a rimanere

sul suo territorio.

2. Le spese afferenti al trasferimento del condannato in un altro Stato in applicazione del

paragrafo 1 sono a carico della Corte se nessun Stato le prende a carico.

3. Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 108, lo Stato di detenzione può altresì,

in applicazione della sua legislazione, estradare o consegnare in altra maniera la persona

allo Stato che ha chiesto la sua estradizione, o la sua consegna, a fini di giudizio o di

esecuzione di una pena.



Articolo 108

Limiti in materia di procedimenti giudiziari o di condanne per altre infrazioni



1. Il condannato detenuto dallo Stato incaricato dell'esecuzione non può essere ne

perseguito, ne condannato o estradato verso uno Stato terzo per un comportamento

anteriore al suo trasferimento nello Stato incaricato dell'esecuzione, salvo se la Corte ha

approvato tale azione giudiziaria, condanna o estradizione a richiesta dello Stato incaricato

dell'esecuzione.

2. La Corte delibera sulla gestione dopo aver sentito il condannato.

3. Il paragrafo 1 cessa di applicarsi se il condannato risiede volontariamente per più di 30

giorni sul territorio dello Stato incaricato dell'esecuzione dopo aver contato la totalità della

pena pronunciata dalla Corte o ritorna sul territorio dello Stato dopo averlo lasciato.



Articolo 109

Pagamento di sanzioni pecuniarie ed esecuzione di misure di confisca



1. Gli Stati parti fanno eseguire le sanzioni pecuniarie e le misure di confisca ordinate

dalla Corte in forza del capitolo VII, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede e secondo la

procedura prevista dalla loro legislazione interna.

2. Se uno Stato parte non è in grado di attuare l'ordinanza di confisca, dovrà prendere

misure per ricuperare il valore del prodotto, dei beni o degli averi di cui la Corte ha ordinato

la confisca, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

3. I beni o i proventi della vendita di beni immobiliari o, se del caso, di altri beni ottenuti da

uno Stato parte in esecuzione di una sentenza della Corte, sono trasferiti alla Corte.



Articolo 110

Esame da parte della Corte della questione di una riduzione di pena



1. Lo Stato incaricato dell'esecuzione non può liberare la persona detenuta prima della

espiazione della pena pronunciata dalla Corte.

La Corte ha sola il diritto di decidere una riduzione di pena. Essa si pronuncia dopo aver

sentito la persona.

3. Se la persona ha scontato i due terzi della pena, o venticinque anni di reclusione nel

caso di una condanna all'ergastolo, la Corte riesamina la pena per decidere se sia il caso di

ridurla. La Corte non procede a questo riesame prima di detto termine.

4. AI momento del riesame di cui al paragrafo 3, la Corte può ridurre la pena qualora essa

constati che una o più delle seguenti condizioni sono realizzate:

a) La persona ha, sin dall'inizio cd in modo costante, manifestato la sua volontà di

cooperare con la Corte nelle sue inchieste e durante il procedimento;

b) la persona ha facilitato spontaneamente l'esecuzione di decisioni ed ordinanze della

Corte in altri casi in modo particolare aiutandola a localizzare e fornendo assistenza per i

beni oggetto di decisioni che ne ordinano la confisca, per il pagamento di una sanzione

pecuniaria o di un risarcimento che possono essere utilizzati a vantaggio delle vittime;

oppure

c) altri fattori previsti nelle regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove attestano un

cambiamento di circostanze evidente, con conseguenze degne di nota e tali da giustificare la

riduzione della pena.

5. Se, in occasione del suo riesame di cui al paragrafo 3 la Corte decide che non é il caso

di ridurre la pena, essa in seguito rivedrà la questione della riduzione di pena negli intervalli

previsti nel regolamento di procedura e di prova, ed applicando i criteri che vi sono enunciati.



Articolo 111

Evasione



Se una persona condannata evade dal luogo di detenzione e fugge dallo Stato incaricato

dell'esecuzione della pena, tale Stato può, dopo aver consultato la Corte, chiedere allo Stato

in cui la persona si trova, la consegna di tale persone in applicazione di accordi bilaterali o

multilaterali in vigore, oppure chiedere alla Corte di sollecitare la consegna di detta persona

secondo il capitolo . Quando la Corte sollecita la consegna di una persona, può ordinare che

sia consegnata allo Stato nel quale scontava la pena o altro Stato da essa designato.



PARTE XI

ASSEMBLEA DEGLI STATI PARTE



Articolo 112

Assemblea degli Stati parti



1. E' istituita un'Assemblea di Stati parti del presente Statuto. Ciascuno Stato parte

dispone di un rappresentante che può essere assistito da supplenti e consiglieri. Gli altri

Stati che hanno firmato lo Statuto o l'Atto finale possono partecipare all'Assemblea a titolo di

osservatori.

2. L'Assemblea:

a) esamina ed adotta, se del caso, le raccomandazioni della Commissione preparatoria;

b) impartisce alla Presidenza, al Procuratore ed al Cancelliere orientamenti generali per

l'amministrazione della Corte;

c) esamina i rapporti e le attività dell'Ufficio di Presidenza istituito in forza del paragrafo 3

e prende provvedimenti appropriati;

d) esamina ed approva il bilancio preventivo della Corte;

e) decide in conformità con l'articolo 36 se sia opportuno modificare, se del caso, il

numero dei giudici;

f) esamina in conformità con l'articolo 87, paragrafi 5 e 7 ogni questione relativa alla

mancanza di cooperazione;

g) espleta ogni altra funzione compatibile con le disposizioni del presente Statuto e con le

Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove .

3. a) L'Assemblea avrà un Ufficio di Presidenza composto da un presidente, due

vicepresidenti e 18 membri da essa eletti con mandati triennali;

(b) L'Ufficio di Presidenza avrà carattere rappresentativo, in considerazione, fra l'altro, di

un'equa distribuzione geografica e di un'adeguata rappresentanza dei principali ordinamenti

giuridici del mondo.

(c) L'Ufficio di Presidenza si riunisce ogni qualvolta sia necessario, ma almeno una volta

l'anno. Esso assiste l'Assemblea nell'espletamento delle sue responsabilità.

4. L'Assemblea può istituire tutti gli organi sussidiari che giudica necessari, ivi compreso

un organo di sovraintendenza per l'ispezione, la valutazione e l'investigazione della Corte, al

fine di migliorare la sua efficienza ed il suo rendimento.

5. n presidente della Corte, il Procuratore ed il Segretario o loro rappresentanti possono

partecipare, come opportuno, alle riunioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza.

6. L'Assemblea si riunisce una volta l'anno c, se le circostanze lo esigono tiene sessioni

straordinarie, presso la sede della Corte o presso la sede principale delle Nazioni Unite.

Salvo se diversamente specificato nel presente Statuto, le sessioni straordinarie possono

essere convocate dall'Ufficio di Presidenza d'ufficio o a domanda di un terzo degli Stati Parti.

7. Ciascuno Stato Parte dispone di un voto. Ogni sforzo dovrà essere fatto per pervenire a

decisioni mediante consenso nell'Assemblea e nell'Ufficio di Presidenza. Se non si

raggiunge il consenso, e salvo se diversamente stabilito nello Statuto:

a) le decisioni su questioni di merito devono essere approvate da una maggioranza di

due terzi dei presenti e votanti a condizione che una maggioranza assoluta di Stati parti

costituisca il quorum per la votazione;

b) le decisioni su questioni di procedura devono essere adottate mediante una

maggioranza semplice degli Stati parti presenti e votanti.

8. Uno Stato parte, che e in ritardo con il pagamento dei suoi contributi finanziari alle

spese della Corte non dispone di voto in Assemblea e nell'Ufficio di P residenza se

l'ammontare dei suoi versamenti non pagati é pari o superiore all'ammontare dei contributi

dovuti dallo stesso per i due anni precedenti. Tuttavia ,l'Assemblea può autorizzare tale Stato

parte a votare in Assemblea e nell'Ufficio di Presidenza quando accerti che l'inadempienza

di pagamento é dovuta a condizioni che non dipendono dal controllo dello Stato Parte.

9. L'Assemblea adotta le sue regole di procedura.

10. Le lingue ufficiali e di lavoro dell'Assemblea sono quelle dell'Assemblea Generale

delle Nazioni Unite.



PARTE XII

FINANZIAMENTO



Articolo 113

Disposizioni finanziarie



Salvo diversa disposizione formale, tutte le questioni finanziarie relative alla Corte cd alle

riunioni dell'Assemblea degli Stati parti, ivi compreso l'Ufficio di Presidenza e gli organi

sussidiari della stessa sono disciplinate dal presente Statuto, dal Regolamento finanziario e

delle Regole di gestione finanziaria adottate dall'Assemblea degli Stati parti.



Articolo 1l4

Pagamento delle spese



Le spese della Corte e dell'Assemblea degli Stati parti, nonché dell'Ufficio di Presidenza

e degli organi sussidiari della stessa, sono pagate mediante le risorse finanziarie della

Corte.



Articolo 115

Risorse finanziarie della Corte e dell'Assemblea degli Stati parti



Le risorse finanziarie della Corte e dell'Assemblea degli Stati parti includendo l'Ufficio di

Presidenza e gli organi sussidiari, provengono, secondo quanto previsto nel bilancio

preventivo deciso dall'Assemblea degli Stati Parti, dalle seguenti fonti:

a) contributi degli Stati parti;

b) risorse finanziarie fornite dell'Organizzazione delle Nazioni Unite subordinatamente

all'approvazione dell'Assemblea generale, in modo particolare per quanto concerne le spese

effettuate per le rimessioni decise dal Consiglio di sicurezza.



Articolo 116

Contributi volontari



Fermo restando l'articolo 115, la Corte può ricevere ed utilizzare a titolo di risorse

supplementari, i contributi volontari di Governi, Organizzazioni internazionali, privati, società

ed altri enti, secondo i criteri stabiliti in materia dall'Assemblea degli Stati parti.



Articolo 117

Calcolo dei contributi



I contributi degli Stati parti sono calcolati sulla base di un tariffario per le rispettive quote,

stabilito di comune accordo, basato sul tariffario adottato dall'Organizzazione delle Nazioni

Unite per il suo bilancio preventivo ordinario, ed adeguato in conformità ai principi di

quest'ultimo tariffario si fonda.



Articolo 118

Revisione annuale dei conti



I registri, i libri ed i conti della Corte, compresi i cuoi stati patrimoniali annuali, sono

oggetto ogni anno di un controllo da parte di un revisore dei conti indipendente.



PARTE XIII

CLAUSOLE FINALI



Articolo 119

Soluzione delle controversie



1. Ogni controversia relativa alle funzioni giudiziarie della Corte le risolta mediante una

decisione della Corte.

2. Ogni altra controversia fra due o più Stati Parti relativa all'interpretazione o applicazione

del presente Statuto che non è risolta per via negoziale entro tre mesi dopo il suo inizio, é

rinviata all'Assemblea degli Stai parti. L'Assemblea può adoperarsi per risolvere essa

stessa la controversia, oppure formulare raccomandazioni su altri mezzi processuali per

risolverla, ivi compreso mediante il deferimento alla Corte internazionale di giustizia in

conformità allo Statuto di quest'ultima.



Articolo 120

Riserve



Nessuna riserva può essere apportata al presente Statuto



Articolo 121

Emendamenti



1. Alla scadenza di un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del

presente Statuto, ogni Stato parte potrà esprimere proposte di emendamento allo stesso. n

testo dì ogni proposta di emendamento è sottoposta al Segretario generale

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che lo comunica senza indugio a tutti gli Stati parti.

2. Non prima di tre mesi dopo la data di tale comunicazione, la successiva Assemblea di

Stati parti decide, a maggioranza dei presenti e votanti ,se ricevere o meno la proposta .

L'Assemblea può trattare tale proposta direttamente o convocare una Conferenza di

revisione se la questione in oggetto lo giustifica.

3. L'adozione di un emendamento, in una riunione dell'Assemblea degli Stati parti o ad

una Conferenza di revisione esige, qualora non sia possibile pervenire ad un consenso, una

maggioranza di due terzi di Stati parti.

4. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 5, un emendamento entra in vigore

nei confronti di tutti gli Stati parti un armo dopo che sette ottavi di tali Stati hanno depositato i

loro strumenti di ratifica o di accettazione presso il Segretario generale azione delle Nazioni

Unite.

5. Un emendamento all'articolo 5 dello Statuto entra in vigore nei confronti degli Stati parti

che lo hanno accettato un anno dopo il deposito dei loro strumenti di ratifica o di

accettazione. Nel caso di uno Stato parte che non ha accettato l'emendamento, la Corte non

esercita la sua competenza per un reato oggetto di un emendamento, se tale reato é stato

commesso da cittadini di tale Stato parte, o sul territorio dello stesso.

6. Se un emendamento è stato accettato da sette ottavi degli Stati parti in conformità al

paragrafo 4, ogni Stato parte che non ha accettato l'emendamento può recedere dallo

Statuto con effetto immediato, nonostante il paragrafo 1 dell'articolo 127, ma

subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 127, dando notifica del suo

recesso non più tardi di un anno dopo l'entrata in vigore di tale emendamento.

7. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite comunica a tutti gli Stati

parti gli emendamenti adottati in una riunione dell'Assemblea degli Stati parti o ad una

Conferenza di revisione.



Articolo 122

Emendamenti alle disposizioni di carattere istituzionale



1. Ogni Stato parte può proporre, in qualsiasi momento, nonostante la norma del

paragrafo 1 dell'articolo 121, emendamenti alle disposizioni dello Statuto di carattere

esclusivamente istituzionale, vale a dire gli articoli 35, 36 paragrafi 8 e 9, 37, 38, 39 paragrafi

1 (prime due frasi), 2 e 4, 42 paragrafi 4 a 9, 43 paragrafi 2 e 3, 44, 46, 47 e 49. Il testo di

ogni proposta di emendamento sarà sottoposto al Segretario Generale delle Nazioni Unite o

ad ogni altra persona designata dall'Assemblea degli Stati parte che lo farà rapidamente

circolare a tutti gli Stati parti e ad altri partecipanti all'Assemblea.

2. Gli emendamenti presentati in attuazione del presente articolo, per i quali non é

possibile pervenire ad un consenso, sono adottati dall'Assemblea degli Stati parti o da una

Conferenza di revisione a maggioranza di due terzi degli Stati parti. Tali emendamenti

entrano in vigore nei confronti di tutti gli Stati parti,. sei mesi dopo la loro adozione da parte

dell'Assemblea o della Conferenza, a seconda dei casi.



Articolo 123

Revisione dello Statuto



1. Sette anni dopo l'entrata in vigore del presente Statuto, il Segretario generale

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convocherà una Conferenza di revisione per

esaminare ogni emendamento al presente Statuto. L'esame potrà concernere in modo

particolare, senza tuttavia che ciò sia limitativo, la lista dei reati di cui all'articolo 5. La

Conferenza sarà aperta a coloro che partecipano all'Assemblea degli Stati parti, alle stesse

condizioni.

2. In qualsiasi momento successivo, su richiesta di uno Stato parte ed ai fini enunciati al

paragrafo 1, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, con l'approvazione della

maggioranza degli Stati parti, convocherà una Conferenza di revisione.

3. L'adozione e l'entrata in vigore di ogni emendamento al presente Statuto, esaminato ad

una Conferenza di revisione, sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 121, paragrafi 3 a

7.



Articolo 124

Disposizione transitoria



Nonostante le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, uno Stato che diviene parte al

presente Statuto può, nei sette anni successivi all'entrata in vigore dello Statuto nei suoi

confronti, dichiarare di non accettare la competenza della Corte per quanto riguarda la

categoria di reati di cui all'articolo 8 quando sia allegato che un reato é stato commesso sul

suo territorio o da suoi cittadini. Tale dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento.

Le disposizioni del presente articolo saranno riesaminate nella Conferenza di revisione

prevista all'articolo 123, paragrafo 1.



Articolo 125

Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione



1. Il presente Statuto sarà aperto alla firma degli Stati, in Roma, presso la sede

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'Agricoltura, il 17 luglio 1998.

Successivamente a tale data, rimarrà aperto alla firma in Roma presso il Ministero degli

Affari esteri della Repubblica italiana fino al 17 ottobre 1996. Dopo tale data, lo statuto

rimarrà aperto alla firma in New York, presso la sede delle Nazioni Unite, fino al 31 dicembre

2000.

2. Il presente Statuto é sottoposto alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati

firmatari Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il

Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Il presente Statuto sarà aperto all'adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di adesione

saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.



Articolo 126

Entrata in vigore



1. Il presente Statuto entra in vigore il primo giorno del mese dopo il sessantesimo giorno

successivo alla data di deposito del sessantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di

approvazione o di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni

Unite.

2. Nei confronti di ciascun Stato che ratifica accetta o approva lo Statuto o vi aderisce

dopo il deposito del sessantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di

adesione lo Statuto entra in vigore il primo giorno del mese dopo il sessantesimo giorno

successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica accettazione,

approvazione o adesione.



Articolo 127

Recesso



1. Ogni Stato Parte, può, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle

Nazioni Unite recedere dal presente Statuto. Il recesso ha effetto un anno dopo la data in cui

la notifica é stata ricevuta, a meno che la notifica non specifichi una data posteriore .

2. Il recesso di uno Stato non lo esonera dagli obblighi posti a suo carico dal presente

Statuto quando ne era parte, compresi tutti gli obblighi finanziari derivanti, né pregiudica ogni

cooperazione concordata con la Corte in occasione di inchieste e procedure penali alle quali

lo Stato che recede aveva il dovere di cooperare, ed iniziate prima della data in cui il

recesso è divenuto effettivo; tale recesso non impedisce neppure di continuare ad

esaminare qualsiasi questione di cui la Corte era già investita prima della data in cui il

recesso é divenuto effettivo.



Articolo 128

Testi autentici



L'originale del presente Statuto il cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e

spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne farà avere una copia certificata conforme a

tutti gli Stati.

In fede di che, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi

hanno firmato il presente Statuto.



Fatto a Roma, il diciassette luglio millenovecentonovantotto.



* Traduzione non ufficiale














(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso