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LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

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LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE



La Corte Penale Internazionale è la prima giurisdizione internazionale creata per giudicare l’insieme dei crimini internazionali (genocidio e crimini contro l’umanità solo per fare due esempi) che potrebbero, in futuro, essere commessi.

La CPI affonda le sue radici in un congresso internazionale tenuto a Parigi subito dopo il processo di Norimberga, concluso il 1 ottobre 1946. Da quel congresso uscì decisa la volontà di adottare un codice penale internazionale e di istituire una Corte Penale Internazionale. Gli anni della guerra fredda hanno bloccato il cammino verso la nuova giurisdizione internazionale. Solo tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90, e proprio in coincidenza di una serie di missioni di pace che hanno avuto tra i protagonisti l’Unione Europea, si è ritenuta possibile e necessaria la creazione di una Corte permanente. Quanto accaduto in Bosnia-Erzegovina nel 1992 non ha fatto altro che rafforzare questa convinzione.



Nel 1994 la Commissione sulla Legge Internazionale presenta all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite una proposta di Statuto per una CPI; il passo successivo dell’Assemblea Generale è quello di riunire un’apposita commissione per discutere e rivedere lo Statuto.



Durante la Conferenza Diplomatica dei Plenipotenziari dell’UE sull’istituzione di una CPI, tenuta a Roma dal 15 giugno al 17 luglio 1998, alla quale hanno partecipato 160 Stati, è stato finalmente adottato lo Statuto con 120 voti a favore. Tra gli Stati che hanno votato contro figurano il Sudan, la Cina, la Nigeria, gli Stati Uniti e Israele. Il primo Stato a ratificare lo Statuto è il Senegal. L’Italia

lo ratifica il 26 luglio 1999, mentre gli Stati Uniti dopo aver firmato in favore del trattato istitutivo della CPI nel dicembre del 2000, nel maggio del 2002, con una lettera inviata al Segretario Generale delle Nazioni Unite, dichiarano di non voler diventare parte del trattato e di non sentirsi in alcun modo vincolati dalla firma apposta nel 2000.



Lo Statuto di Roma, adottato il 17 luglio 1998 è entrato in vigore il 1 luglio 2002, secondo quanto stabilito proprio dallo Statuto nell’art. 126 (“Il presente Statuto entra in vigore il primo giorno del mese dopo il sessantesimo giorno successivo alla data di deposito del sessantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite”). E’ composto di un preambolo e di tredici parti.



L’11 marzo 2003 si sono insediati ufficialmente, dopo aver prestato solenne giuramento, i 18 giudici eletti alla Corte Penale Internazionale, numero così stabilito dall’art. 36 dello Statuto.

La Corte, che ha sede all’Aia, è composta dalla Presidenza, dalle Camere, dall’Ufficio del Procuratore e dalla Cancelleria.

La CPI è organizzata funzionalmente in:

1) Camera preliminare, composta da almeno 6 giudici;

2) Camera di prima istanza, composta da almeno 6 giudici;

3) Camera d’appello, composta da 4 giudici e un Presidente.



L’Ufficio del Procuratore, guidato dal Procuratore, secondo quanto stabilisce lo Statuto, “agisce in modo indipendente, come un organo separato della Corte”. E’ responsabile nel ricevere comunicazioni e qualsiasi altra informazione dettagliata sui crimini di competenza della Corte per esaminarli, condurre indagini e perseguirli di fronte alla Corte.

Alla Camera preliminare è sottomesso ogni caso che arriva innanzi alla Corte e valuta se presentarlo o meno all’esame della Corte di prima istanza. In caso positivo sarà la Corte di prima istanza a decidere dell’ammissibilità del caso e ad emettere un verdetto di innocenza o colpevolezza dell’accusato.

Il Procuratore o il condannato possono ricorrere in appello, alla Camera d’appello, contro le decisioni della Camera preliminare e della Camera di prima istanza. La Corte d’appello può annullare o emendare la decisione, il giudizio o la sentenza o ordinare un nuovo procedimento davanti una Camera di primo grado diversa.

Per quanto riguarda, infine, la competenza della Corte si distingue tra:

1) competenza per materia: la Corte può giudicare i crimini di genocidio, di guerra, contro l’umanità e di aggressione;

2) competenza ratione personae: la Corte può giudicare solo le persone fisiche di almeno diciotto anni, indipendentemente dalla loro qualifica ufficiale;

3) competenza ratione temporis: la Corte può esercitare la sua giurisdizione solamente sui crimini commessi dopo l’entrata in vigore dello Statuto. Se uno Stato diventa Parte dello Statuto dopo la sua entrata in vigore, la Corte potrà esercitare la sua giurisdizione solo riguardo ai crimini commessi dopo l’entrata in vigore dello Statuto per quello Stato, a meno che lo Stato non abbia deciso di sottostare alla norma dell’art. 12, comma 3 dello Statuto.




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