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STATUTO DI ROMA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
Versione PDFSTATUTO DI ROMA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE *
PREAMBOLO
Gli Stati Parti del presente Statuto
Consapevoli che tutti i popoli sono uniti da stretti vincoli e che le loro culture formano un patrimonio da tutti condiviso, un delicato mosaico che rischia in ogni momento di essere distrutto,
Memori che nel corso di questo secolo, milioni di bambini, donne e uomini sono stati vittime di atrocità inimmaginabili che turbano profondamente la coscienza dell'umanità,
Riconoscendo che crimini di tale gravità minacciano la pace, la sicurezza ed il benessere del mondo,
Affermando che i delitti più gravi che riguardano l'insieme della comunità internazionale non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale ed attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale,
Determinati a porre termine all'impunità degli autori di tali crimini contribuendo in tal modo alla prevenzione di nuovi crimini,
Rammentando che e dovere di ciascun Stato esercitare la propria giurisdizione penale nei confronti dei responsabili di crimini internazionali,
Ribadendo gli scopi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite ed in modo particolare il dovere di tutti gli Stati di astenersi dal ricorrere all'uso della minaccia o della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica degli altri Stati o in contrasto, in qualsiasi altro modo, con gli scopi delle Nazioni Unite,
Evidenziando a tale riguardo che nessuna disposizione del presente Statuto può essere interpretata nel senso di autorizzare uno Stato Parte ad intervenire in un conflitto armato di competenza degli affari interni di un altro Stato,
Determinati ad istituire a tali fini e nell'interesse delle generazioni presenti e future, una Corte penale internazionale permanente e indipendente, collegata con il sistema delle Nazioni Unite competente a giudicare sui crimini più gravi motivo di allarme per l'intera comunità internazionale,
Evidenziando che la Corte penale internazionale istituita ai sensi del presente Statuto è complementare alle giurisdizioni penali nazionali,
Risoluti a garantire duraturo rispetto all'applicazione della giustizia internazionale,
Hanno convenuto quanto segue:
PARTE I
ISTITUZIONE DELLA CORTE
Articolo 1
La Corte
E' istituita una Corte penale internazionale ("la Corte") in quanto istituzione permanente
che può esercitare il suo potere giurisdizionale sulle persone fisiche per i più gravi crimini di
portata internazionale, ai sensi del presente Statuto. Essa è completamente alle giurisdizioni
penali nazionali. La sua giurisdizione ed il suo funzionamento sono regolati dalle norme del
presente Statuto.
Articolo 2
Rapporti della Corte con le Nazioni Unite
La Corte instaura rapporti con le Nazioni Unite attraverso un accordo che dovrà essere
approvato dall'Assemblea degli Stati Parti al presente Statuto e successivamente concluso
dal Presidente della Corte a nome di quest'ultima.
Articolo 3
Sede della Corte
1. La sede della Corte è all'Aia, nei Paesi-Bassi ("Stato ospitante").
2. La Corte e lo Stato ospitante stabiliscono un accordo di sede che sarà in seguito
approvato dall'Assemblea degli Stati Parte, successivamente concluso dal Presidente della
Corte a nome di quest'ultima.
3. Quando lo ritiene opportuno, la Corte può riunirsi in qualsiasi altro luogo, secondo le
norme del presente Statuto.
Articolo 4
Status giuridico e potere della Corte
1. La Corte possiede personalità giuridica internazionale. Essa ha anche la capacità
giuridica necessaria per l'esercizio delle sue funzioni ed il conseguimento dei suoi obiettivi.
2. La Corte può esercitare le proprie funzioni ed i propri poteri, quali preveduti nel
presente Statuto, sul territorio di qualsiasi Stato Parte e, mediante una convenzione a tal fine,
sul territorio di ogni altro Stato.
PARTE II.
GIURISDIZIONE, PROCEDIBILITA' E NORMATIVA APPLICABILE
Articolo 5
Crimini di competenza della Corte
1. La competenza della Corte é limitata ai crimini più gravi, motivo di allarme per l'intera
comunità internazionale. La Corte ha competenze, in forza del presente Statuto, per i crimini
seguenti:
a) crimine di genocidio;
b) crimini contro l'umanità;
c) crimini di guerra;
d) crimine di aggressione.
2. La Corte eserciterà il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione
successivamente all'adozione, in conformità agli articoli 121 e 123, della disposizione che
definirà tale crimine e stabilirà le condizioni alle quali la Corte potrà esercitare il proprio
potere giurisdizionale su tale crimine. Tale norma dovrà essere compatibile con le
disposizioni in materia della Carta delle Nazioni Unite.
Articolo 6
Crimine di genocidio
Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno dei seguenti atti
commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o
religioso, e precisamente:
a) uccidere membri del gruppo;
b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;
c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da
comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;
d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo;
e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso.
Articolo 7
Crimini contro l'umanità
1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di
seguito elencati, se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro
popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco:
a) Omicidio;
b) Sterminio;
c) Riduzione in schiavitù;
d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di
norme fondamentali di diritto internazionale;
f) Tortura;
g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione
forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;
h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, inspirata da
ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale
ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili
ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente
paragrafo o a crimini di competenza della Corte;
i) Sparizione forzata delle persone;
j) Apartheid;
k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi
sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.
2. Agli effetti del paragrafo 1:
a) Si intende per «attacco diretto contro popolazioni civili» condotte che implicano la
reiterata commissione di taluno degli atti preveduti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in
attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a
realizzare l'attacco;
b) per «sterminio» s'intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone
a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali
impedire l'accesso al vitto ed alle medicine;
c) per «riduzione in schiavitù» s'intende l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme
dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nei corso del traffico di persone, in particolare
di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale;
d) per «deportazione o trasferimento forzato della popolazione» s'intende la rimozione
delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi, dalla regione nella quale
le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragione previste dal diritto internazionale
che lo consentano;
e) per «tortura» s'intende l'infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o
mentali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i
dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano
inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati;
f) per «gravidanza forzata» s'intende la detenzione illegale di una donna resa gravida con
la forza, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere
altre gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non può essere in alcun
modo interpretata in maniera tale da pregiudicare l'applicazione delle normative nazionali in
materia di interruzione della gravidanza;
g) per «persecuzione» s'intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali .
in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della
collettività;
h) per «apartheid» s'intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle
disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di
oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri
gruppi razziale, ed al fine di perpetuare tale regime;
i) per «sparizione forzata delle persone» s'intende l'arresto, la detenzione o il rapimento
delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o
organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di
dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di
sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo.
3. Agli effetti del presente Statuto con il termine «genere sessuale » si fa riferimento ai
due sessi, maschile e femminile, nel contesto sociale. Tale termine non implica alcun altro
significato di quello sopra menzionato.
Articolo 8
Crimini di guerra
1. La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando
commessi come parte di un piano o di un disegno politico, o come parte di una serie di
crimini analoghi commessi su larga scala.
2. Agli effetti dello Statuto, si intende per «crimini di guerra»:
a) gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei
seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di
Ginevra:
i) omicidio volontario;
ii) tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;
iii) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla
salute;
iv) distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessita militari e compiute
su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;
v) costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle
forze armate di una potenza nemica;
vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto
ad un equo e regolare processo;
vii) deportazione, trasferimento o detenzione illegale;
viii) cattura di ostaggi.
b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato
del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali, vale a dire uno dei seguenti atti:
i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili
che non prendano direttamente parte alle ostilità;
ii) dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e cioè proprietà che non siano
obiettivi militari; .
iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni materiale, unità o
veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della
pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto
alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili preveduto dal diritto internazionale
dei conflitti armati;
iv) lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come
conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a
proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano
manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti;
v) attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni o costruzioni che
non siano difesi e che non costituiscano obiettivi militari;
vi) uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi
di difesa, si siano arresi senza condizioni;
vii) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e
dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della
Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni
personali;
viii) il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della
propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o
di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;
ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte,
alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, a ospedali e luoghi dove sono riuniti i
malati ed i feriti, purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;
x) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad
esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle
persone coinvolte né compiuti ne; loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne
danneggiano gravemente la salute;
xi) uccidere o ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all'esercito nemico;
xii) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;
xiii) distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non
siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;
xiv) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della
nazione nemica;
xv) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima
dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio
paese;
xvi) saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto;
xvii) utilizzare veleno o armi velenose;
xviii) utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili e tutti i liquidi, materiali e strumenti
analoghi;
xix) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo
umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o
quelli perforati ad intaglio;
xx) utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento con caratteristiche tali da
cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscano per loro natura in
modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati a condizione
che tali mezzi siano oggetto di un divieto d'uso generalizzato e rientrino tra quelli elencati in
un allegato al annesso al presente Statuto, a mezzo di un emendamento adottato in
conformità delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123.
xxi) violare la dignità della persone, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e
degradanti;
xxii) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza,
imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente
violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;
xxiii) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti,
zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari;
xxiv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali personale ed unità mezzi di
trasporto sanitari che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi
preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;
xxv) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni
indispensabili alla loro sopravvivenza, ed in particolare impedire volontariamente l'arrivo dei
soccorsi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;
xxvi) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate
nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;
c) In ipotesi li conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell'articolo 3
comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di
seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi
compresi i membri delle Forze Armate che hanno deposto le armi e coloro persone che non
sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra
causa:
i) Atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare tutte le forme di
omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura;
ii) violare la dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti;
iii) prendere ostaggi;
iv) emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto avanti un tribunale
regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come
indispensabili.
d) Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere
internazionale e non si applica quindi a situazioni interne di disordine e tensione quali
sommosse o atti di violenza sporadici o isolati di natura analoga.
e) Altre gravi violazioni gravi delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro
consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati non di carattere internazionale, vale a
dire uno dei seguenti atti:.
i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili
che non prendano direttamente parte alle ostilità;
ii) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici materiali, personale ed unità e mezzi di
trasporto sanitari, che usino in conformità con il diritto internazionale gli emblemi distintivi
preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;
iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni, materiale, unità o
veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della
pace in conformità d ella Corte delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto
alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale
dei conflitti armati;
iv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte,
alla scienza o a scopi umanitari, monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i
malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;
v) saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto
vi) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza,
imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente
violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;
vii) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali
o farli partecipare attivamente alle ostilità;
viii) disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al
conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;
ix) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;
x) dichiarare che nessuno avrà salva la vita
xi) assoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario a mutilazioni fisiche o ad
esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici .delle
persone interessate né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o
ne danneggiano gravemente la salute,
xii) distruggere o confiscare beni dell'avversario, a meno che la confisca o la distruzione
non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto;
f) D capoverso e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere
internazionale e pertanto non si applica alle situazioni di tensione e di disordine interne, quali
sommosse o atti di violenza isolati e sporadici ed altri atti analoghi. Si applica ai conflitti
armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga un prolungato conflitto armato
tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati, o tra tali gruppi.
3. Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 2, capoversi c) e d) può avere
incidenza sulle responsabilità dei governi di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico
all'interno dello Stato o di difendere l'unità e l'integrità territoriale dello Stato con ogni mezzo
legittimo.
Articolo 9
Elementi costitutivi dei crimini
1. Gli elementi costitutivi dei crimini sono di ausilio per la Corte nell'interpretazione e
nell'applicazione degli articoli 6,7 ed 8 del presente Statuto, che devono essere adottati
dall'Assemblea degli Stati Parte a maggioranza di due terzi dei membri.
2. Modifiche agli elementi costitutivi dei crimini possono essere proposte da:
a) uno Stato Parte;
b) i giudici con decisione a maggioranza assoluta;
c) il Procuratore.
Le modifiche sono approvate dall'Assemblea degli Stati Parte a maggioranza di due terzi
dei membri.
3. Gli elementi costitutivi dei crimini e le modifiche allo stesso devono essere compatibili
con il presente Statuto.
Articolo 10
Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata nel senso di limitare o
pregiudicare in qualsiasi modo, per effetti diversi da quelli del presente Statuto, le norme del
diritto internazionale esistenti o in formazione.
Articolo 11
Competenza ratione temporis
1. La Corte ha competenza solo sui crimini di sua competenza, commessi dopo l'entrata
in vigore del presente Statuto.
2. Quando uno Stato diviene Parte al presente Statuto successivamente alla sua l'entrata
in vigore, la Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale solo sui crimini commessi
dopo l'entrata in vigore del presente Statuto nei confronti di tale Stato, a meno che lo Stato
stesso abbia reso una dichiarazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.
Articolo 12
1. Lo Stato che diviene parte del presente Statuto accetta con tale atto la competenza
della Corte sui crimini di cui all'articolo 5.
2. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 1 3, lettere a) o c) la Corte può esercitare il proprio
potere giurisdizionale se uno dei seguenti Stati, o entrambi, sono Parti del presente Statuto o
hanno accettato la competenza della Corte in conformità delle disposizioni del paragrafo 3:
a) lo Stato nel cui territorio hanno avuto luogo l'atto o l'omissione in oggetto o, se il crimine
é stato commesso a bordo di una nave o di un aeromobile, lo Stato della bandiera o di
immatricolazione di tale nave o aeromobile;
b) lo Stato del quale la persona accusata ha la nazionalità.
3. Se é necessaria, a norma delle disposizioni del paragrafo 2, l'accettazione di uno Stato
non Parte del presente Statuto, tale Stato può, con dichiarazione depositata in Cancelleria,
accettare la competenza della Corte sul crimine di cui trattasi. Lo Stato accettante
coopera con la Corte senza ritardo e senza eccezioni, in conformità al capitolo IX.
Articolo 13
Condizioni di procedibilità
La Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale su uno dei crimini di cui all'articolo
5, secondo le disposizioni del presente Statuto, se:
a) uno Stato Parte, in conformità dell'articolo 14, segnala al Procuratore una situazione
nella quale uno o più di tali crimini appaiono essere stati commessi;
b) il Consiglio di Sicurezza, nell'ambito delle azioni previste dal capitolo VII della Carta
delle Nazioni Unite, segnala al Procuratore una situazione nella quale uno o più di tali crimini
appaiono essere stati commessi; oppure
c) il Procuratore ha aperto un'indagine su uno o più di tali crimini, in forza dell'articolo 15.
Articolo 14
Segnalazione di una situazione ad opera di uno Stato Parte
1. Uno Stato Parte può segnalare al Procuratore una situazione nella quale uno o più
crimini di competenza della Corte appaiono essere stati commessi, richiedendo al
Procuratore di effettuare indagini su questa situazione al fine di determinare se una o più
persone particolari debbano essere accusate di tali crimini.
2. Lo Stato che sottopone il caso, indica per quanto possibile le circostanze rilevanti e
presenta la documentazione di supporto di cui dispone.
Articolo 15
Il Procuratore
1. Il Procuratore può iniziare le indagini di propria iniziativa sulla base di informazioni
relative ai crimini di competenza della Corte.
2. Il Procuratore valuta la serietà delle informazioni ricevute. A tal fine può richiedere
ulteriori informazioni agli Stati, agli organi delle Nazioni Unite, alle organizzazioni
intergovernative e non governative o alle altre fonti affidabili che gli appaiono appropriate, e
può ricevere deposizioni scritte o orali presso la sede della Corte.
3. Se il Procuratore conclude che vi sono elementi che giustificano l'inizio delle indagini,
presenta alla Camera Preliminare una richiesta di autorizzazione alle indagini, unitamente ad
ogni elemento di supporto raccolto. Le vittime possono essere rappresentate di fronte alla
Camera Preliminare, in conformità al Regolamento di Procedura e di Prova.
4. Se la Camera Preliminare dopo aver esaminato la richiesta e gli elementi giustificativi
che l'accompagnano, ritiene che l'inizio delle indagini sia giustificato e che il caso appare
ricadere nella competenza della Corte, essa dà la sua autorizzazione senza pregiudizio per
le successive decisioni della Corte in materia di competenza e di procedibilità.
5. Una risposta negativa della Camera Preliminare non vieta al Procuratore di presentare
una successiva richiesta fondata su fatti o elementi di prova nuovi, riferiti alla stessa
situazione.
6. Se dopo la valutazione preliminare di cui ai paragrafi 1 e 2, il Procuratore conclude che
le informazioni fornite non giustificano l'inizio delle indagini, ne informa coloro che le hanno
fornite. Ciò non preclude al Procuratore la possibilità la facoltà di prendere in esame, alla
luce di fatti o elementi di prova nuovi, ulteriori informazioni a lui eventualmente sottoposte
relative alla stessa situazione.
Articolo 16
Sospensione delle indagini o dell'esercizio dell'azione penale
Nessuna indagine e nessun procedimento penale possono essere iniziati o proseguiti ai
sensi del presente Statuto per il periodo di dodici mesi successivo alla data in cui il
Consiglio di Sicurezza, con risoluzione adottata ai sensi del Capitolo VIII della Carta delle
Nazioni Unite, ne abbia fatto richiesta alla Corte; tale richiesta può essere rinnovata dal
Consiglio con le stesse modalità.
Articolo 17
Questioni relative alla procedibilità
1. Con riferimento al decimo comma del preambolo ed all'articolo primo del presente
Statuto, la Corte dichiara improcedibile il caso se:
a) sullo stesso sono in corso di svolgimento indagini o provvedimenti penali condotti da
uno Stato che ha su di esso giurisdizione, a meno che tale Stato non intenda iniziare le
indagini ovvero non abbia la capacità di svolgerle correttamente o di intentare un
procedimento;
b) lo stesso é stato oggetto di indagini condotte da uno Stato che ha su di esso
giurisdizione e tale Stato ha deciso di non procedere nei confronti della persona interessata,
a meno che la decisione non costituisca il risultato del rifiuto o dell'incapacità dello Stato di
procedere correttamente;
c) la persona interessata é già stata giudicata per la condotta oggetto della denunzia e
non e non può essere giudicata dalla Corte a norma dell'articolo 20, paragrafo 3;
d) il fatto non é di gravità sufficiente da giustificare ulteriori azioni da parte della Corte.
2. Al fine di decidere se ricorre in specifiche fattispecie il difetto di volontà dello Stato, la
Corte valuta se, avuto riguardo alle garanzie giudiziarie riconosciute dal diritto internazionale
sussistono una o più delle seguenti circostanze:
a) il procedimento é o é stato condotto, ovvero la decisione dello Stato é stata adottata,
nell'intento di proteggere la persona interessata dalla responsabilità penale per i crimini di
competenza della Corte indicati nell'articolo 5;
b) il procedimento ha subito un ritardo ingiustificato che, date le circostanze, é
incompatibile con il fine di assicurare la persona interessata alla giustizia;
c) il procedimento non é stato, o non é condotto in modo indipendente o imparziale, ed é
stato, o é condotto in modo tale da essere - date le circostanze- incompatibile con il fine di
assicurare la persona interessata alla giustizia.
3. Al fine di decidere se ricorre in specifiche fattispecie l'incapacità dello Stato, la Corte
valuta se, a causa di un totale o sostanziale collasso ovvero della indisponibilità del proprio
sistema giudiziario interno, lo Stato non abbia la capacità di ottenere la presenza
dell'imputato o le prove e testimonianze necessarie, ovvero sia in qualunque altro modo
incapace a svolgere il procedimento instaurato.
Articolo 18
Decisione preliminare in ordine alla procedibilità
1. Quando alla Corte é stata segnalata una situazione ai sensi dell'articolo 13, capoverso
a) ed il Procuratore ha determinato che vi sono elementi che giustificano l'inizio delle indagini
ovvero quanto il Procuratore inizia le indagini sulla base degli articoli 13 lettera c) e 15, lo
stesso procuratore ne dà notifica a tutti gli Stati Parte ed a quegli Stati che , in
considerazione delle informazioni disponibili, sarebbero ordinariamente forniti di
giurisdizione sui crimini in oggetto. Il Procuratore può informare tali Stati in via riservata, e,
se lo ritiene necessario per la protezione delle persone, per prevenire la distruzione delle
prove o per impedire che le persone si rendano latitanti, può limitare l'ampiezza delle
informazioni fornite agli Stati.
2. Entro un mese dalla ricezione di tale notifica, lo Stato può informare la Corte del fatto
che sta conducendo o che ha condotto indagini su propri cittadini o su altri soggetti rientranti
nella propria giurisdizione in relazione ad atti criminali che possono essere costitutivi dei
crimini indicati nell'articolo 5 e che sono in rapporto con le informazioni notificate agli Stati.
Su richiesta di tale Stato, il Procuratore sospende le proprie indagini in favore di quelle
condotte dallo Stato, a meno che la Camera Preliminare, su richiesta del Procuratore, non
decida di autorizzare le indagini .
3. La sospensione delle indagini del Procuratore in favore di quelle condotte dallo Stato
può essere riesaminata dal Procuratore stesso trascorsi sei mesi dalla data della sua
adozione, o in qualunque momento, qualora si sia verificato un rilevante mutamento delle
circostanze per motivi attinenti al rifiuto o all'incapacità dello Stato di condurre le indagini.
4. Lo Stato interessato o il Procuratore possono proporre impugnazione avanti la Camera
d'appello contro la decisione adottata dalla Camera Preliminare in conformità - dell'articolo
82 paragrafo 2. L'appello può essere trattato con procedura d'urgenza.
5. Quando ha sospeso le indagini come previsto ai paragrafo 2, il Procuratore può
richiedere che lo Stato interessato lo informi periodicamente dei progressi delle proprie
indagini e di ogni procedimento penale che ne sia derivato. Lo Stato Parte risponde a tali
richieste senza indebito ritardo.
6. Durante l'attesa di una decisione della Camera Preliminare o in qualsiasi momento
quando le indagini sono sospese ai sensi del presente articolo, il Procuratore può,
eccezionalmente richiedere alla Camera Preliminare l'autorizzazione a compiere gli atti di
indagine necessari allo scopo di preservare le prove, qualora si presenti una opportunità
irripetibile di raccogliere importanti d'elementi di prova o sussista un rilevante rischio che tali
elementi di prova possano successivamente non essere disponibili.
7. Lo Stato che ha proposto impugnazione ai sensi del presente articolo contro una
decisione della Camera Preliminare, può eccepire l'improcedibilità del caso ai sensi
dell'articolo 19, sulla base di ulteriori fatti significativi o di un rilevante mutamento delle
circostanze.
Articolo 19
Questioni pregiudiziali sulla competenza della Corte e la procedibilità del caso.
1. La Corte accerta la propria competenza su qualsiasi caso portato dinanzi ad essa.
La Corte può d'ufficio pronunziarsi sulla procedibilità del caso in conformità all'articolo 17.
2. Eccezioni in ordine alla procedibilità del caso, fondate sui motivi indicati nell'articolo 17,
ovvero eccezioni in ordine alla competenza della Corte possono essere proposte da:
a) l'imputato o colui nei confronti del quale é stato emesso ai sensi dell'articolo 58 un
mandato d'arresto o di comparizione;
b) lo Stato che ha giurisdizione riguardo al crimine in esame, per via del fatto che su tale
caso sta conducendo o ha già condotto indagini o procedimenti penali; o
c) Lo Stato del quale sia richiesta, ai sensi dell'articolo 12, l'accettazione della
competenza.
3. Il Procuratore può richiedere alla Corte di pronunziarsi sulla questione di competenza o
di procedibilità. Nei procedimenti relativi alla competenza o alla procedibilità, anche coloro
che hanno segnalato la situazione ai sensi dell'articolo 13 e le vittime del crimine possono
presentare osservazioni alla Corte.
4. L'improcedibilità di un caso o l'incompetenza della Corte possono essere eccepite per
una sola volta dalle persone o dagli Stati indicati nelle disposizioni del paragrafo 2.
L'eccezione deve essere proposta prima o nel momento iniziale del processo. In circostanze
eccezionali, la Corte può autorizzare che l'eccezione sia proposta più di una volta o in
momento successivo alla fase di apertura del processo. Le eccezioni di improcedibilità
proposte nella fase di apertura del processo o successivamente con l'autorizzazione della
Corte possono essere fondate esclusivamente sull'articolo 17, paragrafo 1, lettera c).
5. Gli Stati indicati alle disposizioni del paragrafo 2, capoversi b) e c) devono proporre
l'eccezione il prima possibile.
6. Prima della conferma delle imputazioni, le eccezioni sulla procedibilità del caso e sulla
competenza della Corte devono essere proposte alla Camera Preliminare. Dopo la
convalida delle imputazioni, le stesse devono essere proposte alla Camera di primo grado.
Le decisioni sulla competenza o la procedibilità possono essere impugnate avanti la
Camera d'Appello in conformità all'articolo 82.
7. Se lo Stato di cui al paragrafo 2, capoversi b) o c) propone un'eccezione, il Procuratore
sospende le indagini sino a che la Corte non abbia adottato una decisione in conformità
dell'articolo 17.
8. Pendente la decisione della Corte, il Procuratore può richiedere alla stessa
l'autorizzazione:
a) a compiere gli atti di indagine necessari indicati nell'articolo 18 paragrafo 6;
b) ad assumere dichiarazioni o deposizioni o testimonianze da testimoni o a completare
la raccolta e l'esame degli elementi di prova che abbiano avuto inizio prima della
proposizione dell'eccezione; e
c) ad impedire, in cooperazione con gli Stati interessati, che coloro nei cui confronti il
Procuratore ha già richiesto un mandato d'arresto ai sensi dell'articolo 58 si rendano latitanti.
9. La proposizione dell'eccezione non incide sulla validità degli atti compiuti in precedenza
dal Procuratore, o degli ordini o dei mandati emessi in precedenza dalla Corte.
10. Se la Corte ha dichiarato l'improcedibilità del caso ai sensi dell'articolo 17, il
Procuratore può avanzare richiesta per la revisione della decisione qualora accerti
pienamente il verificarsi di fatti nuovi che abbiano fatto venire meno le ragioni sulle quali si
fondava la precedente dichiarazione di improcedibilità del caso adottata ai sensi dell'articolo
17.
11. Se il Procuratore, con riferimento a quanto indicato nell'articolo 17, sospende le
indagini può richiedere che lo Stato interessato lo informi sullo svolgimento della procedura.
Tali notizie devono essere, a richiesta dello Stato in oggetto, tenute riservate. Se
successivamente il Procuratore decide di procedere alle indagini deve darne formale notizia
allo Stato la cui procedura era all'origine della sospensione.
Articolo 20
Ne bis in idem
1. Se non diversamente previsto dal presente Statuto, nessuno può essere giudicato
dalla Corte per atti costitutivi di crimini per i quali è stato precedentemente condannato o
assolto dalla Corte stessa.
2. Nessuno può essere giudicato da una diversa giurisdizione per un crimine indicato
nell'articolo 5 per il quale è già stato condannato o assolto dalla Corte.
3. Chiunque sia stato precedentemente giudicato da una diversa ,giurisdizione per
condotte punibili anche ai sensi degli articoli 6,7, e 8, può essere giudicato dalla Corte solo
se il procedimento di fronte all'altra giurisdizione:
a) mirava a sottrarre la persona interessata alla sua responsabilità penale per crimini di
competenza della Corte; o
b) in ogni caso non era stato condotto in modo indipendente ed imparziale, nel rispetto
delle garanzie previste dal diritto internazionale, ma invece era stato condotto in modo da
essere incompatibile, date le circostanze, con il fine di assicurare la persona interessata alla
giustizia.
Articolo 21
Normativa applicabile
1. La Corte applica:
a) in primo luogo, il presente Statuto ed il Regolamento di procedura e di prova;
b) in secondo luogo, ove occorra, i trattati applicabili cd i principi e le regole di diritto
internazionale, ivi compresi i principi consolidati del diritto internazionale dei conflitti armati;
c) in mancanza, i principi generali di diritto ricavati dalla Corte in base alla normativa
interna dei sistemi giuridici del mondo, compresa, ove occorra, la normativa interna degli
Stati che avrebbero avuto giurisdizione sul crimine, purché tali principi non siano in contrasto
con il presente Statuto, c on il diritto internazionale e con le norme ed i criteri
internazionalmente riconosciuti.
2. La Corte può applicare i principi di diritto e le norme giuridiche quali risultano
dall'interpretazione fornitane nelle proprie precedenti decisioni.
3. L'applicazione e l'interpretazione del diritto ai sensi del presente articolo devono essere
compatibili con i diritti dell'uomo internazionalmente riconosciuti e devono essere effettuate
senza alcuna discriminazione fondata su ragioni quali il genere sessuale come definito
nell'articolo 7, paragrafo 3, l'età, la razza, il colore, la lingua, la religione o il credo, le opinioni
politiche o le altre opinioni, la nazionalità, l'origine etnica o sociale, le condizioni economiche,
la nascita o le altre condizioni personali.
PARTE III.
PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO PENALE
Articolo 22
Nullum crimen sine lege
1. Una persona é penalmente responsabile in forza del presente Statuto solo se la sua
condotta, nel momento in cui viene realizzata, costituisce un crimine di competenza della
Corte.
2. La definizione dei crimini é interpretata tassativamente e non può essere estesa per
analogia. Nel dubbio, deve essere interpretata a favore della persona che è oggetto di
un'inchiesta, di azioni giudiziarie o di una condanna.
3. Il presente articolo non impedisce che un comportamento sia qualificato come crimine
secondo il diritto internazionale, indipendentemente dal presente Statuto.
Articolo 23
Nulla poena sine lege
Una persona che e stata condannata dalla Corte può essere punita solo in conformità alle
disposizioni del presente Statuto.
Articolo 24
Non retroattività ratione personae
1. Nessuno é penalmente responsabile in forza del presente Stato per un comportamento
precedente all'entrata in vigore dello Statuto.
Se il diritto applicabile ad un caso é modificato prima della sentenza definitiva, alla
persona che è oggetto d'inchiesta, di un procedimento giudiziario o di una condanna sarà
applicato il diritto più favorevole.
Articolo 25
Responsabilità penale individuale
1. La Corte é competente per le persone fisiche in conformità al presente Statuto.
2. Chiunque commette un reato sottoposto alla giurisdizione della Corte é individualmente
responsabile e può essere punito secondo il presente Statuto.
3. In conformità del presente Statuto, una persona é penalmente responsabile e può
essere punita per un reato di competenza della Corte: .
a) quando commette tale reato a titolo individuale o insieme ad un un'altra persona o
tramite un'altra persona, a prescindere se quest'ultima é o meno penalmente responsabile;
b) quando ordina, sollecita o incoraggia la perpetrazione di tale reato, nella misura in cui vi
é perpetrazione o tentativo di perpetrazione di reato;
c) quando, in vista di agevolare la perpetrazione di tale reato, essa fornisce il suo aiuto, la
sua partecipazione o ogni altra forma di assistenza alla perpetrazione o al tentativo di
perpetrazione di tale reato, ivi compresi i mezzi per farlo;
d) contribuisce in ogni altra maniera alla perpetrazione o al tentativo di perpetrazione di
tale reato da parte di un gruppo di persone che agiscono di comune accordo. Tale contributo
deve essere intenzionale e, a seconda dei casi:
i) mirare a facilitare l'attività criminale o il progetto criminale del gruppo, nella misura in cui
tale attività o progetto comportano l'esecuzione di un delitto sottoposto alla giurisdizione
della Corte; oppure
ii) essere fornito in piena consapevolezza dell'intento del gruppo di commettere il reato.
e) Trattandosi di un crimine di genocidio, incita direttamente e pubblicamente altrui a
commetterlo;
f) tenta di commettere il reato mediante atti che per via del loro carattere sostanziale
rappresentano un inizio di esecuzione, senza tuttavia portare a termine il reato per via di
circostanze indipendenti dalla sua volontà. Tuttavia la persona che desiste dallo sforzo volto
a commettere il reato o ne impedisce in qualche modo l'espletamento, non può essere punita
in forza del presente Statuto per il suo tentativo, qualora abbia completamente e
volontariamente desistito dal suo progetto criminale.
4. Nessuna disposizione del presente Statuto relativa alla responsabilità penale degli
individui pregiudica la responsabilità degli Stati nel diritto internazionale.
Articolo 26
Esclusione di giurisdizione per persone di età inferiore a 18 anni
La Corte non ha competenza nei confronti di una persona minore di 18 anni al momento
della pretesa perpetrazione di un crimine.
Articolo 27
Irrilevanza della qualifica ufficiale
1. Il presente Statuto si applica a tutti in modo uguale senza qualsivoglia distinzione
basata sulla qualifica ufficiale. In modo particolare la qualifica ufficiale di capo di Stato o di
governo, di membro di un governo o di un parlamento, di rappresentante detto o di agente di
uno Stato non esonera in alcun caso una persona dalla sua responsabilità penale per quanto
concesse il presente Statuto e non costituisce in quanto tale motivo di riduzione della pena.
2. Le immunità o regole di procedura speciale eventualmente inerenti alla qualifica
ufficiale di una persona in forza del diritto interno o del. diritto internazionale Don vietano alla
Corte di esercitare la sua competenza nei confronti di questa persona.
Articolo 28
Responsabilità dei capi militari ed altri superiori gerarchici
Oltre agli altri motivi di responsabilità penale secondo il presente Statuto per reati di
competenza della Corte:
1. Un comandante militare o persona facente effettivamente funzione di comandante
militare é penalmente responsabile dei crimini di competenza della Corte commessi da forze
poste sotto il suo effettivo comando o controllo o sotto la sua effettiva autorità e controllo, a
seconda dei casi, quando non abbia esercitato un opportuno controllo su queste forze nei
seguenti casi:
a) questo capo militare o persona sapeva o, date le circostanze, avrebbe dovuto sapere
che le forze commettevano o stavano per commenterete tali crimini; e
b) questo capo militare o persona non ha preso tutte le misure necessarie e ragionevoli in
suo potere per impedire o reprimere l'esecuzione o per sottoporre la questione alle autorità
competenti a fini d'inchiesta e di azioni giudiziarie.
2. Per quanto concerne le relazioni fra superiore gerarchico e sottoposti non descritte alla
lettera a), il superiore gerarchico e penalmente responsabile per i reati di competenza della
Corte commessi da sottoposti sotto la sua effettiva autorità o controllo, qualora egli non
abbia esercitato un opportuno controllo su tali sottoposti nelle seguenti circostanze:
a) essendo a conoscenza, o trascurando deliberatamente di tenere conto di informazioni
che indicavano chiaramente che tali subordinati commettevano o stavano per commettere
tali crimini;
b) i crimini erano inerenti ad attività sotto la sua effettiva autorità e responsabilità;
c) non ha preso tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedirne o
reprimerne l'esecuzione o per sottoporre la questione alle autorità competenti ai fini
d'inchiesta e di esercizio dell'azione penale.
Articolo 29
Imprescrittibilità
I crimini di competenza della Corte non sono soggetti ad alcun termine di prescrizione
Articolo 30
Elementi psicologici
1. Salvo diversa disposizione, una persona non é penalmente responsabile e può essere
punita per un crimine di competenza della Corte solo se l'elemento materiale é
accompagnato da intenzione e consapevolezza.
2. Ai sensi del presente articolo, vi è intenzione quando:
a) trattandosi di un comportamento, una persona intende adottare tale comportamento;
b) trattandosi di una conseguenza, una persona intende causare tale conseguenza o é
consapevole che quest'ultima avverrà nel corso normale degli eventi.
3. Vi é consapevolezza ai sensi del presente articolo quando una persona é cosciente
dell'esistenza di una determinata circostanza o che una conseguenza avverrà nel corso
normale degli eventi. «Intenzionalmente» e «con cognizione di causa» vanno interpretati di
conseguenza.
Articolo 31
Motivi di esclusione dalle responsabilità penali
1. Oltre agli altri motivi di esclusione della responsabilità penale previsti dal presente
Statuto, una persona non é penalmente responsabile se al momento del suo comportamento:
a) essa soffriva di una malattia o deficienza mentale che le precludeva la facoltà di
comprendere il carattere delittuoso o la natura del suo comportamento, o di controllarlo per
renderlo conforme alle norme di legge;
b) era in uno stato d'intossicazione che le precludeva la facoltà di comprendere il carattere
delittuoso o la natura del suo comportamento, o di controllarlo per renderlo conforme alle
norme di legge; a meno che non si fosse volontariamente intossicata pur sapendo, come
risulta dalle circostanze, che per via della sua intossicazione, essa sarebbe con ogni
probabilità adottato un comportamento costituente un crimine di competenza della Corte e
non abbia tenuto conto di tale probabilità;
c) essa ha agito in modo ragionevole per difendere sé stessa, per difendere un'altra
persona o, in caso di crimini di guerra, per difendere beni essenziali alla propria
sopravvivenza o a quella di terzi, o essenziali per l'adempimento di una missione militare
contro un ricorso imminente ed illecito alla forza, proporzionalmente all'ampiezza del pericolo
da essa incorsa o dall'altra persona o dai beni protetti. Il fatto che la persona abbia
partecipato ad un'operazione difensiva svolta da forze armate non costituisce di per sé
motivo di esonero dalla responsabilità penale a titolo del presente capoverso.
d) Il comportamento qualificato come sottoposto alla giurisdizione della Corte è stato
adottato sotto una coercizione risultante da una minaccia di morte imminente o da un grave
pericolo continuo o imminente per l'integrità di tale persona o di un'altra persona e la persona
ha agito spinta dal bisogno ed in modo ragionevole per allontanare tale minaccia, a patto
che non abbia inteso causare un danno maggiore di quello che cercava di evitare. Tale
minaccia può essere stata:
i) sia esercitata da altre persone, o
ii) costituita da altre circostanze indipendenti dalla alla volontà.
2. La Corte si pronuncia sul fatto di sapere se i motivi di esclusione dalla responsabilità
penale previsti nel presente Statuto sono applicabili al caso di cui é investita.
3. Durante il processo la Corte può tenere conto di un motivo di esonero diverso da quelli
previsti al paragrafo 1, se tale motivo discende dal diritto applicabile enunciato all'articolo 21.
Le procedure di esame di tale motivo di esclusione sono previste nelle regole Procedurali e
di Ammissibilità delle Prove.
Articolo 32
Errore di fatto o di diritto
1. Un errore di fatto é motivo di esclusione dalla responsabilità penale solo se annulla
l'elemento psicologico del reato.
2. Un errore di diritto concernente la questione di sapere se un determinato tipo di
comportamento costituisce un reato passibile della giurisdizione della Corte non e motivo di
esclusione dalla responsabilità penale. Tuttavia, un errore di diritto può essere motivo di
esclusione dalla responsabilità penale quando annulla l'elemento psicologico del reato, o
sulla base di quanto preveduto dall'articolo 33.
Articolo 33
Ordini del superiore gerarchico e ordine di legge
1. Il fatto che un reato passibile di giurisdizione della Corte sia stato commesso da una
persona in esecuzione di un ordine di un governo o di un superiore militare o civile non
esonera tale persona dalla sua responsabilità penale, salvo se:
a) la persona aveva l'obbligo legale di ubbidire agli ordini del governo o del superiore in
questione;
b) la persona non sapeva che l'ordine era illegale;
c) l'ordine non era manifestamente illegale.
2. Ai fini del presente articolo, gli ordini di commettere un genocidio o crimini contro
l'umanità sono manifestamente illegali.
PARTE IV.
COMPOSIZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLA CORTE
Articolo 34
Organi della Corte
Gli organi della Corte sono i seguenti:
a) Presidenza;
b) Sezione degli appelli, Sezione di primo grado e Sezione preliminare;
c) Ufficio del Procuratore
d) Cancelleria.
Articolo 35
Esercizio delle funzioni da parte dei giudici
1. Tutti i giudici sono eletti come membri a tempo pieno della Corte e sono disponibili per
esercitare le loro funzioni a tempo pieno non appena ha inizio il loro mandato.
2. I giudici che compongono la Presidenza esercitano le loro funzioni a tempo pieno dal
momento in cui sono eletti.
3. La Presidenza può, in funzione del carico di lavoro della Corte e d in consultazione con
gli altri giudici decidere periodicamente in che misura questi ultimi sono tenuti ad esercitare
le loro funzioni a tempo pieno Le decisioni adottate a tale riguardo non pregiudicano le
disposizioni dell'articolo 40.
4. Le intese finanziarie concernenti i giudici che non sono tenuti ad esercitare le loro
funzioni a tempo pieno sono stabilite secondo l'articolo 49.
Articolo 36
Qualificazioni, candidatura ed elezione dei giudici
1. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 2, la Corte si compone di 18 giudici.
2. a) La Presidenza, che agisce in nome della Corte, può proporre di aumentare il numero dei
giudici fissato al paragrafo 1, motivando debitamente la sua proposta. Questa é comunicata
senza indugio a tutte le parti dall'ufficio di Cancelleria.
b) Successivamente la proposta é esaminata in una riunione dell'Assemblea degli Stati
parti, convocata conformemente all'articolo 112. Essa é considerata adottata se é approvata
in questa riunione a maggioranza di due terzi dei membri dell'Assemblea degli Stati Parte.
Essa entra in vigore alla data stabilita dall'Assemblea degli Stati parti.
c) i) Quando una proposta di aumentare il numero dei giudici é stata adottata secondo il
capoverso b), l'elezione dei giudici supplementari avviene alla successiva riunione
dell'Assemblea degli Stati parti secondo i paragrafi 3 a 8 e l'articolo 37, paragrafo 2;
ii) Quando una proposta di aumentare il numero dei giudici é stata adottata ed e divenuta
effettiva secondo i capoversi b) e c) sotto - capoverso i), la Presidenza può proporre in
qualsiasi momento in seguito, qualora il carico di lavoro della Corte lo giustifichi di ridurre il
numero dei giudici purché tale numero non scenda al di sotto di quello stabilito 81 paragrafo
1. La proposta é esaminata secondo la procedura stabilita ai capoversi a) e b). Se é
adottata, il numero dei giudici diminuisce gradualmente mano a mano che il mandato dei
giudici in esercizio giunge a scadenza, fino a quando non venga raggiunto il numero
richiesto;
3. a) I giudici sono selezionati fra persone che godono di un'elevata considerazione
morale, conosciute per la loro imparzialità ed integrità e che presentano tutti i requisiti
richiesti nei loro rispettivi Stati per l'esercizio delle massime cariche giudiziarie.
b) Ogni candidato ad un seggio alla Corte deve:
i) avere una competenza riconosciuta in diritto e procedura penale, nonché la necessaria
esperienza di processo penale, sia in qualità di giudice, di procuratore, di avvocato o in ogni
altra qualità analoga; oppure
ii) avere una competenza riconosciuta in settori pertinenti del diritto internazionale, come il
diritto internazionale umanitario ed i diritti dell'uomo, nonché una vasta esperienza in una
professione giuridica particolarmente significativa ai fini dell'attività giudiziaria della Corte;
c) ogni candidato ad un seggio alla Corte deve avere un'ottima conoscenza ed una pratica
corrente di almeno una delle lingue di lavoro della Corte.
4. a) i candidati ad un seggio alla Corte possono essere presentati da ogni Stato Parte al
presente Statuto;
i) secondo la procedura di presentazione di candidature alle massime cariche giudiziarie
nello Stato in questione; oppure
ii) secondo la procedura di presentazione di candidature alla Corte Internazionale di
Giustizia prevista nello Statuto di quest'ultima.
Le candidature sono accompagnate da una dichiarazione dettagliata che dimostra che il
candidato presenta i requisiti previsti al paragrafo 3.
b) Ciascuno Stato parte può presentare la candidatura di una persona per una
determinata elezione. Tale persona non deve necessariamente averne la nazionalità, ma in
ogni caso deve essere in possesso di quella di uno Stato Parte.
c) L'Assemblea degli Stati parti può decidere di costituire, come opportuno, una
commissione consultiva per l'esame delle candidature. La composizione ed il mandato di
tale Commissione sono definite dall'Assemblea degli Stati parti.
5. Ai fini dell'elezione, vengono predisposte due liste di candidati:
La lista A, contenente i nomi dei candidati in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3,
capoverso b), sotto- capoverso i);
La lista B, contenente i nomi dei candidati in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3,
capoverso b), sotto capoverso ii).
Ogni candidato in possesso delle competenze richieste per figurare sulle due liste può
scegliere quella su cui presentarsi. Alla p ima elezione, almeno nove giudici saranno eletti fra
i candidati della lista A ed almeno cinque giudici fra quelli della lista B. Le elezioni
successive saranno organizzate in modo da mantenere una proporzione analoga fra i giudici
qualificati eletti fra i candidati delle due liste.
6. a) I giudici sono eletti a scrutinio segreto m una riunione dell'Assemblea degli Stati parti
convocata a tal fine in forza dell'articolo 112. Subordinatamente al paragrafo 7 sono eletti i
18 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza di due terzi degli
Stati parti presenti e votanti.
b) Se rimangono seggi da destinare alla fine del primo turno dl scrutinio si procederà a
scrutini ulteriori secondo la procedura s abilita al capoverso a) fino a quando i rimanenti
seggi siano stati ricoperti.
7. La Corte non può annoverare più di un cittadino dello stesso Stato. A tale riguardo una
persona che può essere considerata come cittadina di più di uno Stato sarà considerata
cittadino dello Stato in cui esercita abitualmente i suoi diritti civili e politici.
8.a) Nella scelta dei giudici gli Stati parti tengono conto della necessità di assicurare nella
composizione della Corte:
i) la rappresentanza dei principali ordinamenti giuridici del mondo;
ii) un'equa rappresentanza geografica;
iii) un'equa rappresentanza di uomini e donne.
b) Gli Stati Parti tengono altresì conto del bisogno di assicurare la presenza di giudici
specializzati in talune questioni in modo particolare per le questioni relative alla violenza
contro donne o bambini.
9. a) Subordinatamente al capoverso b), i giudici sono detti per un mandato di nove anni
e, fatto salvo il capoverso c) e l'articolo 37, paragrafo 2, essi non sono rieleggibili.
b) Nella prima elezione, un terzo dei giudici eletti designati mediante sorteggio, sono
nominati per un mandato di tre anni; un terzo dei giudici eletti designati mediante sorteggio
sono nominati per un mandato di sei anni; gli altri giudici sono nominati per un mandato di
nove anni,
c) Un giudice nominato per un mandato di tre anni in applicazione del sotto-paragrafo b) é
rieleggibile per un mandato completo.
10. Nonostante le disposizioni del paragrafo 9, un giudice applicato alla Camera di primo
grado o alla Camera d'Appello secondo l'articolo 39, che ha iniziato dinanzi a questa
Sezione la trattazione di una causa di primo grado o d'appello rimane i n funzione fino a
quando la causa non è risolta.
Articolo 37
Seggi vacanti
1. I seggi divenuti vacanti sono ricoperti mediante elezione in conformità all'articolo 36.
2. Un giudice eletto ad un seggio divenuto vacante completa il mandato del suo
predecessore; se la durata del mandato da portare a termine e inferiore o pari a tre anni egli
é rieleggibile per un intero mandato secondo l'articolo 36.
Articolo 38
Presidenza
1) Il Presidente ed il Primo e Secondo vicepresidente sono eletti a maggioranza assoluta
dei giudici. Essi sono eletti per tre anni o fino alla scadenza del loro mandato di giudice se
quest'ultimo termina prima di tre anni. Sono rieleggibili una sola volta.
2. D Primo Vicepresidente sostituisce il Presidente quando quest'ultimo é impedito o
ricusato. Il secondo Vicepresidente sostituisce il Presidente quando quest'ultimo ed il Primo
Vicepresidente sono entrambi impediti o ricusati.
3. Il Presidente, il primo Vicepresidente ed il Secondo Vicepresidente compongono la
Presidenza la quale é incaricata a) di una corretta amministrazione della Corte, ad
eccezione dell'ufficio del Procuratore; e
b) delle altre funzioni conferitele secondo il presente Statuto.
4. Nell'esercizio delle competenze di cui al paragrafo 3, capoverso a), la Presidenza
agisce di comune accordo con il Procuratore, al quale chiede il suo consenso per tutte le
questioni d'interesse comune.
Articolo 39
Sezioni
1. Il prima possibile dopo l'elezione dei giudici, la Corte si organizza in sezioni come
previsto dall'articolo 34, paragrafo b). La Sezione degli appelli é composta dal Presidente e
da altri quattro giudici; la Sezione di primo grado e la Sezione preliminare sono ciascuna
composte da almeno sei Giudici. L'applicazione dei giudici alle Sezioni é fondata sulla
natura delle funzioni attribuite a ciascuna di esse e sulle competenze ed esperienza dei
giudici eletti alla Corte, in modo tale che ciascuna sezione includa in misura adeguata
membri con competenze specializzate in diritto e procedura penale, ed in diritto
internazionale. La Sezione preliminare e la Sezione di primo grado sono composte in
prevalenza da giudici aventi esperienza in materia di procedimenti penali.
2. a) Le funzioni giudiziarie della Corte sono esercitate in ciascuna sezione dalle Camere.
b) i) La Camera di appello è composta da tutti i giudici della sezione degli appelli.
ii) Le funzioni della Camera di primo grado sono esercitate da tre giudici della Sezione di
primo grado.
iii) Le funzioni della Camera preliminare sono esercitate sia da tre giudici della Sezione
preliminare, sia da un solo giudice di tale Sezione secondo le Regole Procedurali e di
Ammissibilità delle Prove .
c) Nessuna disposizione del presente paragrafo vieta la costituzione concomitante di più
di una camera di primo grado o camera preliminare quando il carico di lavoro della Corte lo
esiga.
3. a) I giudici applicati alla Sezione preliminare ed alla Sezione di primo grado vi siedono
per tre anni; essi continuano a sedervi oltre questo termine fino alla soluzione di qualsiasi
caso da essi trattato in tali sezioni.
b) I giudici applicati alla Sezione degli appelli vi siedono per tutta la durata del loro
mandato.
4. I giudici applicati alla Sezione degli appelli siedono esclusivamente in questa Sezione.
Tuttavia, nessuna disposizione del presente articolo vieta l'applicazione provvisoria di giudici
della Sezione di primo grado alla Sezione preliminare o viceversa, se la Presidenza ritiene
che ciò é necessario in considerazione del carico di lavoro della Corte, rimanendo inteso
che un giudice che ha partecipato alla fase preliminare di una questione non è in alcun caso
autorizzato a sedere nella Camera di primo grado investita della stessa questione.
Articolo 40
Indipendenza dei giudici
1. I giudici esercitano le loro funzioni in completa indipendenza.
2. I giudici non esercitano alcuna attività che potrebbe essere incompatibile con le loro
funzioni giudiziarie o far dubitare della loro indipendenza.
3. I giudici tenuti ad esercitare le loro funzioni a tempo pieno presso la sede della Corte
non devono esercitare alcuna altra attività dl carattere professionale.
4. Ogni questione che potrebbe sorgere a proposito dei paragrafi 2 e 3 é decisa a
maggioranza assoluta dei giudici. Quando una questione concerne un giudice, tale giudice
non parteciperà all'adozione della decisione.
Articolo 41
Esonero e ricusazione dei giudici
1. La Presidenza può esonerare un giudice, a sua richiesta dalle funzioni che gli sono
attribuite in forza del presente Statuto secondo il Regolamento di procedura e di prova.
2. a) Un giudice non può partecipare alla soluzione di qualsiasi causa in cui la sua
imparzialità potrebbe ragionevolmente essere messa in dubbio per qualsivoglia ragione. Un
giudice può essere ricusato per un determinato caso, secondo il presente paragrafo, in
modo particolare se é già intervenuto in precedenza,a qualsiasi titolo, nella stessa questione
dinanzi alla Corte o in una causa penale connessa, a livello nazionale, in cui la persona che é
ora oggetto di inchiesta o di azione giudiziaria era implicata. Un giudice può altresì essere
ricusato per altri motivi previsti dal Regolamento di procedura e di prova.
b) Il procuratore o la persona oggetto di un'inchiesta o di azioni giudiziarie può chiedere la
ricusazione di un giudice in forza del presente paragrafo.
c) Ogni questione relativa alla ricusazione di un giudice é decisa a maggioranza assoluta
dei giudici. Il giudice di cui si domanda la ricusazione, può presentare le sue osservazioni in
merito, ma non partecipa alla decisione.
Articolo 42
Ufficio del Procuratore
1. L'Ufficio del Procuratore opera indipendentemente in quanto organo distinto nell'ambito
della Corte. Esso è incaricato di ricevere le comunicazioni ed ogni informazione debitamente
valutata relativa ai reati di competenza della Corte, di esaminarle, di condurre le inchieste e
di sostenere l'accusa dinanzi alla Corte. I membri di questo Ufficio non sollecitano né
agiscono su istruzioni provenienti da fonti esterne.
2. L'Ufficio é diretto dal Procuratore. Quest'ultimo ha piena autorità per quanto concerne la
gestione amministrativa dell'Ufficio ivi compreso il personale, le installazioni ed altre risorse.
n Procuratore é assistito da uno o più vice-procuratori, abilitati ad effettuare tutti gli atti
richiesti dal Procuratore secondo il presente Statuto. Il procuratore ed i vice-procuratori
sono di nazionalità diverse. Essi esercitano le loro funzioni a tempo pieno.
3. Il procuratore ed i vice-procuratori devono godere di un'elevata considerazione morale
ed avere solide competenze ed una vasta esperienza pratica in materia di azioni giudiziarie
o di processi in affari penali. Essi debbono avere un'ottima conoscenza e pratica corrente di
almeno una delle lingue di lavoro della Corte.
4. Il Procuratore é eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea degli Stati Parti ed a
maggioranza assoluta dei suoi membri. I Vice-Procuratori sono eletti allo stesso modo da
una lista di candidati presentata dal Procuratore. Il Procuratore presenta tre candidati per
ciascun incarico di Vice-Procuratore da ricoprire. Salvo se viene deciso un mandato più
breve, al momento della loro elezione il Procuratore ed i Vice- Procuratori esercitano le loro
funzioni per nove anni e non sono rieleggibili.
5. Né il Procuratore ne i Vice-Procuratori esercitano attività che rischiano di essere
incompatibili con le loro funzioni in materia di azioni giudiziarie o di far dubitare della loro
indipendenza. Essi non esercitano alcuna altra attività di carattere professionale.
6 La Presidenza può esonerare il Procuratore o un Vice Procuratore, a sua richiesta, dalle
sue funzioni in un determinato caso.
7. Ne il Procuratore né i Vice-Procuratori possono partecipare alla soluzione di una
questione in cui la loro imparzialità potrebbe ragionevolmente essere contestata per un
motivo qualsiasi. Essi possono essere ricusati nell'ambito di una causa, secondo il presente
paragrafo, se in precedenza erano già intervenuti a qualsiasi titolo in tale causa dinanzi alla
Corte o in una causa penale connessa a livello nazionale, nella quale la persona oggetto
d'inchiesta o di azioni giudiziarie era implicata.
8. Ogni questione relativa alla ricusazione del Procuratore o di un Vice-procuratore é
decisa dalla Camera di appello.
a) La persona oggetto di un'inchiesta o di azioni giudiziarie può in qualsiasi momento
chiedere la ricusazione del Procuratore o di un Vice-procuratore per i motivi enunciati nel
presente articolo.
b) Il Procuratore o il Vice-procuratore interessato, a seconda dei casi può presentare le
sue osservazioni in merito.
9. Il Procuratore nomina consiglieri che sono specialisti in diritto per talune questioni, in
modo particolare violenze sessuali, violenze per motivazioni sessiste e violenze contro
bambini.
Articolo 43
Ufficio di Cancelleria
1. L'Ufficio di Cancelleria é responsabile degli aspetti non giudiziari dell'amministrazione
e dei servizi della Corte, fatte salve le funzioni e le competenze del Procuratore definite
all'articolo 42.
2. L'Ufficio di Cancelleria é diretto dal Cancelliere che é il principale funzionario
amministrativo della Corte. Il Cancelliere esercita le sue funzioni sotto l'autorità del
Presidente della Corte.
3. Il Cancelliere ed il Vice-Cancelliere devono essere persone di comprovata moralità e di
vasta competenza, con un'ottima conoscenza ed una pratica corrente di almeno una delle
lingue di lavoro della Corte.
4. I giudici eleggono il Cancelliere a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto, in
considerazione di eventuali raccomandazioni dell'Assemblea degli Stati parti. Ove
necessario, essi eleggono allo stesso modo un Vice-cancelliere su raccomandazione del
Cancelliere.
5. Il Cancelliere é eletto per cinque anni, e rieleggibile una volta ed esercita le sue funzioni
a tempo pieno. Il Vice-Cancelliere é eletto per cinque anni o per un mandato più breve,
secondo quanto può essere deciso a maggioranza assoluta dei giudici; esso é chiamato ad
esercitare le sue funzioni secondo le esigenze del servizio.
6. Il Cancelliere istituisce nell'ambito dell'Ufficio di cancelleria, una Divisione di assistenza
per le vittime ed i testimoni. Tale Divisione é incaricata, in consultazione con l'ufficio del
procuratore, di consigliare e di aiutare in ogni altro modo appropriato i testimoni le vittime
che compaiono dinanzi alla Corte e le altre persone che potrebbero essere messe in
pericolo dalle deposizioni di tali testimoni, nonché di prevedere le misure e disposizioni da
prendere per garantire la loro protezione e sicurezza al personale della Divisione include
specialisti dell'aiuto alle vittime di traumi, in modo particolare traumi susseguenti a violenze
sessuali.
Articolo 44
Il personale
1. Il procuratore ed il Cancelliere nominano il personale qualificato necessario nei loro
rispettivi servizi compresi, per quanto riguarda il Procuratore, gli inquirenti.
2. Nel reclutare il personale, il Procuratore cd il Cancelliere provvedono ad assicurarsi i
servizi di persone preservando al più alto grado competenza, integrità ed efficienza, tenuto
conto, mutatis mutandis, dei criteri enunciati all'articolo 36, paragrafo 8.
3. Il Cancelliere, di comune accordo con la Presidenza ed il Procuratore, propone lo
Statuto del personale con le norme per la nomina, la remunerazione e la cessazione dalle
funzioni. Lo Statuto del personale é approvato dall'Assemblea degli Stati parti.
4. La Corte può, in circostanze eccezionali, impiegare del personale messo gratuitamente
a disposizione da Stati parti, organizzazioni intergovernative o organizzazioni non
governative, per aiutare qualsiasi organo della Corte nei suoi lavori. Il Procuratore può
accettare questa offerta per quanto riguarda l'Ufficio del Procuratore. Tali persone messe
gratuitamente a disposizione sono impiegate in conformità alle direttive che saranno stabilite
dall'Assemblea degli Stati parti.
Articolo 45
Impegno solenne
Prima di entrare in funzione secondo il presente Statuto, i giudici, il Procuratore i Vice-
Procuratori, il Cancelliere ed il Vice-Cancelliere assumono, in sessione pubblica, l'impegno
solenne di esercitare le loro competenze in completa imparzialità e coscienza.
Articolo 46
Perdita di funzioni
1. Un giudice, il Procuratore, un Vice-Procuratore il Cancelliere o il Vice Cancelliere é
sollevato dalle sue funzioni in base ad una decisione adottata secondo il paragrafo 2, nei
casi in cui:
a) venga accertato che ha commesso un errore grave o un'inadempienza grave ai doveri
che gli sono imposti dal presente Statuto come previsto nelle Regole Procedurali e di
Ammissibilità delle Prove, oppure
b) lo stesso si trova nell'incapacità di esercitare le sue funzioni come definite dal presente
Statuto.
2. La decisione relativa alla perdita di funzioni di un giudice, del Procuratore, di un Vice-
Procuratore in applicazione del paragrafo 1 é adottata dall'Assemblea degli Stati parti a
scrutinio segreto:
a) nel caso di un giudice, a maggioranza di due terzi degli Stati parti su raccomandazione
adottata a maggioranza di due terzi degli altri giudici;
b) nel caso del Procuratore, a maggioranza assoluta degli Stati parti,
c) nel caso di un Vice-Procuratore, a maggioranza assoluta degli Stati parti su
raccomandazione del procuratore.
3. La decisione relativa alla perdita di funzione del Cancelliere o del Vice-Cancelliere e
adottata a maggioranza assoluta dei giudici.
4. Un giudice, un Procuratore, un Vice- procuratore, un Cancelliere o Vice-Cancelliere il
cui comportamento o attitudine ad esercitare le funzioni previste dal presente Statuto sono
contestati in forza del presente articolo ha ogni facoltà di produrre e ricevere elementi di
prova e di far valere i suoi argomenti secondo il Regolamento di procedura e di prova. Non é
prevista in altro modo la sua partecipazione all'esame della questione.
Articolo 47
Misure disciplinari
Un giudice, un Procuratore, un Vice-procuratore; un Cancelliere o un Vice-Cancelliere che
abbia commesso una colpa di gravità minore di quella menzionata all'articolo 46, paragrafo
1, é oggetto di misure disciplinari secondo le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle
Prove .
Articolo 48
Privilegi ed immunità
1. La Corte gode suo territorio di ciascuno Stato Parte dei privilegi e delle immunità
necessari per l'adempimento del suo mandato.
2. I giudici, il Procuratore, i Vice- procuratori ed il Cancelliere beneficiano nell'esercizio
delle loro funzioni e relativamente a tali funzioni dei privilegi ed immunità concessi ai capi
delle missioni diplomatiche. Dopo la scadenza del loro mandato essi continuano a
beneficiare dell'immunità da qualsiasi giurisdizione per parole, scritti ed atti inerenti
all'esercizio delle loro funzioni ufficiali.
3. Il Vice-Cancelliere, il personale dell'ufficio del Procuratore ed il personale dell'Ufficio di
Cancelleria godono dei privilegi, immunità ed agevolazioni necessarie per l'esercizio delle
loro funzioni in conformità all'accordo sui privilegi e le immunità della Corte.
4. Gli avvocati, esperti testimoni o altre persone la cui presenza e richiesta presso la sede
della Corte beneficiano del trattamento necessario per il buon funzionamento della Corte
secondo l'accordo sui privilegi e le immunità della Corte.
5. I privilegi e le immunità possono essere aboliti:
a) nel caso di un giudice o di un Procuratore, mediante decisione presa a maggioranza
voluta dei giudici:
b) nel caso del Cancelliere, dalla Presidenza;
c) nel caso dei Vice-Procuratori e del personale dell'ufficio del Procuratore, dal
Procuratore;
d) nel caso del Vice-Cancelliere e del personale dell'Ufficio di Cancelleria, dal
Cancelliere.
Articolo 49
Retribuzioni, indennità e rimborso spese
I giudici, il Procuratore, i Vice- Procuratori, il Cancelliere ed il Vice-Cancelliere
percepiscono le retribuzioni, indennità e rimborsi stabilite dall'Assemblea degli Stati Parti.
Tali retribuzioni ed indennità non saranno ridotte nel corso del mandato.
Articolo 50
Lingue ufficiali e lingue di lavoro
1. Le lingue ufficiali della Corte sono l'inglese, l'arabo, il cinese, lo spagnolo, il francese ed
il russo. Le decisioni della Corte nonché altre decisioni che risolvono questioni fondamentali
sottoposte alla Corte sono pubblicate nelle lingue ufficiali. La Presidenza determina,
secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di procedura e di prova, quali decisioni possono
essere considerate ai fini del presente paragrafo come risolutive di questioni fondamentali.
2. Le lingue di lavoro della Corte sono l'inglese ed il francese. Il Regolamento di procedura
e di prova definisce i casi in cui altre lingue ufficiali possono essere utilizzate come lingue di
lavoro.
3. Su richiesta di ogni parte ad una procedura, o di ogni Stato autorizzato ad intervenire
in una procedura la Corte autorizza l'impiego, per tale parte o Stato, di una lingua diversa
dall'inglese o dal francese qualora lo ritenga giustificato.
Articolo 51
Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.
1. Le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove entrano in vigore ai momento
della loro adozione da parte dell'Assemblea di Stati Parti a maggioranza di due terzi dei suoi
membri.
2) Possono essere proposti emendamenti alle Regole Procedurali e di Ammissibilità
delle Prove da parte di:
a) ogni Stato Parte,
b) i giudici agenti a maggioranza assoluta,
c) il Procuratore.
Tali emendamenti entrano in vigore al momento della loro adozione a maggioranza di due
terzi dei membri dell'Assemblea degli Stati parti.
3. Dopo l'adozione delle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove, nei casi di
emergenza in cui una determinata situazione sottoposta alla Corte non e prevista da dette
Regole i giudici possono a maggioranza di due terzi stabilire regole provvisorie che si
applicheranno fino a quando l'Assemblea degli Stati parti nella sua riunione ordinaria o
straordinaria successiva non le adotti le modifichi o le respinga.
4. Le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove, e relative modifiche e le regole
provvisorie sono conformi alle norme del presente Statuto. Gli emendamenti alle Regole
Procedurali e di Ammissibilità delle Prove, nonché le regole provvisorie non si applicano
retrospettivamente a scapito della persona oggetto di un'inchiesta di azioni giudiziarie o di
condanna.
5. In caso di conflitto fra lo Statuto ed il regolamento di procedura e di prova, prevale lo
Statuto.
Articolo 52
Regolamento della Corte
1. I giudici adottano a maggioranza assoluta, secondo il presente Statuto ed il
Regolamento di procedura e di prova, il Regolamento della Corte necessario per garantire il
funzionamento quotidiano della stessa. Questo regolamento deve essere compatibile con lo
Statuto e con le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.
2. Il Procuratore ed il Cancelliere sono consultati per l'elaborazione del Regolamento della
Corte e di ogni emendamento relativo.
3. Il Regolamento della Corte ed ogni emendamento relativo acquisiscono effetto sin dal
momento della loro adozione, a meno che i giudici non decidano diversamente.
Immediatamente dopo essere stati adottati, essi saranno comunicati agli Stati Parte per
osservazioni. Essi rimangono in vigore se la maggioranza degli Stati Parti non formula
obiezioni al riguardo entro sei mesi.
PARTE V
INDAGINI ED ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE
Articolo 53
Apertura di un'indagine
1. Il Procuratore, dopo aver valutato le informazioni sottoposte alla sua conoscenza, apre
un'inchiesta a meno che non determini la mancanza di un ragionevole fondamento per
un'azione giudiziaria in forza del presente Statuto. Per decidere di aprire un'inchiesta, il
Procuratore esamina:
a) se le informazioni in suo possesso lasciano supporre che un reato di competenza della
Corte é stato o sta per essere commesso;
b) se il caso é o sarebbe procedibile secondo l'articolo 17,
c) se, in considerazione della gravità del reato e degli interessi delle vittime, vi sono motivi
gravi di ritenere che un'inchiesta non favorirebbe gli interessi della giustizia.
Se determina che non vi sono motivi gravi per un'azione giudiziaria e che la sua
determinazione é unicamente fondata sul capoverso c), il Procuratore ne informa la Camera
preliminare.
2. Se, successivamente all'inchiesta, il Procuratore conclude che non vi sono motivi
sufficienti per intentare un'azione giudiziaria:
a) in quanto manca una base sufficiente di fatto o di diritto per chiedere un mandato
d'arresto o una citazione di comparizione in applicazione dell'articolo 58;
b) in quanto il caso e improcedibile in forza dell'articolo 17; oppure
c) in quanto un' azione giudiziaria non sarebbe nell'interesse della giustizia in
considerazione di tutte le circostanze, ivi compresa la gravita del reato, gli interessi delle
vittime, l'età o la deficienza del presunto autore ed il suo ruolo nel reato allegato,
egli informa della sua conclusione e delle ragioni che l'hanno motivata la Camera
preliminare e lo Stato che ha adito secondo l'articolo 14, oppure il Consiglio di sicurezza in
un caso di cui all'articolo 13, paragrafo b).
3. a) Su richiesta dello Stato che secondo l'articolo 14 (o del Consiglio di sicurezza se si
tratta di n un caso di cui all'articolo 13, paragrafo b) la Camera preliminare può prendere in
esame la decisione di non intentare un'azione giudiziaria adottata dal Procuratore in
saturazione dei paragrafi 1 o 2, e chiedere al Procuratore di riconsiderarla.
b) Inoltre la Camera preliminare può, di sua iniziativa, esaminare la decisione del
Procuratore di non intentare un'azione giudiziaria qualora tale decisione sia esclusivamente
fondata sulle considerazioni di cui al paragrafo l, capoverso c) e al paragrafo 2, capoverso
c). In tal caso, la decisione del Procuratore ha effetto solo se convalidata dalla Camera di
primo grado.
4. Il Procuratore può in ogni momento riconsiderare la sua decisione di aprire o meno
un'inchiesta o d'intentare o meno un'azione giudiziaria sulla base di nuovi fatti o informazioni.
Articolo 54
Doveri e poteri del Procuratore in materia d'inchieste.
1. Il Procuratore:
a) per determinare la verità, estende l'inchiesta a tutti i fatti ed elementi probatori
eventualmente utili per determinare se vi é responsabilità penale secondo il presente Statuto,
e, ciò facendo indaga sia a carico che a discarico;
b) adotta le misure atte a garantire l'efficacia delle inchieste e delle azioni giudiziarie
vertenti su reati di competenza della Corte, tenendo conto degli interessi e della situazione
personale delle vittime e dei testimoni, ivi compreso la loro età, sesso e stato di salute,
nonché della natura del reato, in modo particolare se quest'ultimo comporta violenze
sessuali, violenze con motivazione sessista quali definite all'articolo 7 par. 3 o violenze
commesse contro bambini;
c) rispetta pienamente i diritti delle persone enunciate nel presente Statuto.
2. Il Procuratore può effettuare inchieste sul territorio di uno Stato:
a) in conformità alle disposizioni del capitolo IX; oppure
b) con l'autorizzazione della Camera preliminare in forza dell'articolo 57, paragrafo 3,
capoverso d).
3. il Procuratore può:
a) raccogliere ed esaminare elementi probatori;
b) convocare ed interrogare persone indagate, vittime e testimoni;
c) chiedere la cooperazione di qualsiasi Stato o organizzazione, o organo governativo in
conformità alle loro competenze o al loro rispettivo mandato;
d) concludere ogni intesa o accordo che non sia contrario alle disposizioni del presente
Statuto e che può essere necessario per facilitare la cooperazione di uno Stato, di
un'organizzazione intergovernativa o di una persona;
e) impegnarsi a non divulgare, in nessuna fase della procedura, i documenti o informazioni
che il Procuratore ha ottenuto in via confidenziale al solo scopo di ottenere nuovi elementi di
prova, a meno che l'informatore non consenta alla loro divulgazione; e
f) prendere o chiedere che siano prese misure atte a garantire la confidenzialità delle
informazioni raccolte, la protezione delle persone o la preservazione degli elementi probatori.
Articolo 55
Diritti delle persone durante l'indagine
1. Nell'ambito di un'inchiesta aperta in applicazione del presente Statuto una persona:
a) non è obbligata a testimoniare contro di se, né a dichiararsi colpevole;
b) non é sottoposta ad alcuna forma di coercizione, costrizione o minaccia né a tortura o
altra forma di pena o di trattamento crudele, inumano o degradante;
c) beneficia a titolo gratuito, se non é interrogata in una lingua che comprende e parla
senza difficoltà, dell'assistenza di un'interprete competente e di tutte le traduzioni rese
necessarie da esigenze di equità; e
d) non può essere arrestata o detenuta arbitrariamente, non può essere privata di libertà
se non per i motivi previsti e secondo le procedure stabilite nel presente Statuto.
2. Qualora vi sia motivo di ritenere che una persona abbia commesso un reato sottoposto
alla giurisdizione della Corte e che questa persona deve essere interrogata sia dal
Procuratore sia dalle autorità nazionali in forza di una domanda fatta in applicazione delle
disposizioni del capitolo IX del presente Statuto, questa persona ha inoltre i seguenti diritti di
cui é informata prima di essere interrogata:
a) essere informata, prima di essere interrogata, che vi è motivo di ritenere che essa ha
commesso un reato rientrante nella giurisdizione della Corte;
b) rimanere in silenzio, senza che di questo silenzio si tenga conto per determinare la sua
colpevolezza o innocenza;
c) essere assistita da un difensore di sua scelta oppure, se ne é sprovvista un difensore
assegnato d'ufficio ogni qualvolta gli interessi della giustizia lo esigano, senza dovere in
questo caso pagare una retribuzione qualora non ne abbia i mezzi;
d) essere interrogata in presenza del suo avvocato, a meno che non abbia rinunciato al
suo diritto ad essere assistita da un avvocato.
Articolo 56
Ruolo della Camera preliminare in relazione ad un' opportunità d'indagine irripetibile
1. a) Se il Procuratore considera che un'inchiesta costituisce un'occasione unica, che non
si presenterà più in seguito, di raccogliere una testimonianza o una deposizione, o di
esaminare, raccogliere o verificare elementi probatori ai fini di un processo, egli ne avvisa la
Camera preliminare.
b) La Camera preliminare può in tal caso, su richiesta del Procuratore, prendere tutte le
misure necessarie per garantire l'efficacia e l'integrità della procedura cd in modo particolare
proteggere i diritti della difesa.
c) Salvo diversa ordinanza della Camera preliminare, il Procuratore fornirà le informazioni
del caso alla persona che é stata arrestata o che è comparsa in base ad una citazione
rilasciata nell'ambito dell'inchiesta di cui al capoverso a), affinché tale persona possa essere
ascoltata sulla questione.
2. Le misure di cui al paragrafo 1, capoverso b) possono consistere nel:
a) effettuare raccomandazioni o promulgare ordinanze relative alla conduzione della
procedura;
b) ordinare che sia stilato un processo-verbale della procedura;
c) nominare un esperto;
d) autorizzare l'avvocato di una persona arrestata o comparsa davanti alla Corte in base
ad una citazione, a partecipare alla procedura oppure, se l'arresto o la comparizione non
hanno ancora avuto luogo o l'avocato non é ancora stato prescelto, designare un avvocato
che rappresenterà gli interessi della difesa;
e) incaricare uno dei suoi membri o se del caso uno dei giudici disponibili della Corte di
formulare raccomandazioni o promulgare ordinanze a sua discrezione relativamente alla
raccolta e preservazione degli elementi probatori, o agli interrogatori;
f) prendere ogni altra misura necessaria per raccogliere o preservare gli elementi di
prova;
3. a) Quando il Procuratore non ha chiesto le misure di cui al presente articolo ma la
Camera preliminare é d'avviso che tali misure sono necessarie per preservare elementi di
prova che ritiene essenziali per la difesa ne! corso del processo, essa consulta il Procuratore
per sapere se quest'ultimo aveva buone ragioni per non chiedere tali misure. Se, a seguito
della consultazione la Camera conclude che il fatto di non ava richiesto tali misure non é
giustificato essa può prendere misure di sua iniziativa.
b) Il procuratore può impugnare la decisione della Camera preliminare di agire di propria
iniziativa in forza del presente paragrafo. L'appello é trattato con procedura d'urgenza.
4. L'ammissibilità degli dementi di prova preservati o raccolti ai fini del processo, in
attuazione del presente articolo, o la loro registrazione, é regolata dall'articolo 69, il loro
valore essendo quello attribuito alle stesse dalla Camera di primo grado.
Articolo 57
Funzioni e poteri della Camera preliminare
1. A meno che il presente Statuto non disponga diversamente, la Camera preliminare
esercita le sue funzioni secondo le disposizioni del presente articolo.
2. a) Le decisioni rese dalla Camera preliminare in forza degli articoli 15, 18, 19, 54 par.
2, 61 par. 7, e 72, sono prese a maggioranza dei giudici che la compongono.
b) In tutti gli altri casi un solo giudice della Camera preliminare può esercitare le funzioni
previste dal presente Statuto, salvo diversa disposizione delle Regole Procedurali e di
Ammissibilità delle Prove o salvo decisione opposta della Camera preliminare presa a
maggioranza.
3. Oltre alle altre funzioni che le sono conferite in forza del presente Statuto, la Camera dei
giudizi preliminari può:
a) su richiesta del Procuratore, promulgare ordinanze e decretare i mandati
eventualmente necessari ai fini di un'inchiesta;
b) su richiesta di una persona arrestata o comparsa in base ad una citazione secondo
l'articolo 58, pronunciare ogni ordinanza comprese le misure di cui all'articolo 56 o sollecitare
ogni partecipazione a titolo del capitolo IX eventualmente necessaria per aiutare la parte a
predisporre la sua difesa;
c) ove necessario, garantire la protezione e la riservatezza della vittima e dei testimoni, la
preservazione delle prove, la protezione delle persone arrestate o comparse a seguito di una
citazione, nonché la protezione delle informazioni relative alla sicurezza nazionale;
d) autorizzare il Procuratore a prendere alcune misure in materia d'inchiesta sul territorio
di uno Stato Parte senza essersi assicurato la cooperazione di questo Stato in applicazione
del capitolo IX, nel caso in cui, pur tenendo conto per quanto possibile delle opinioni di
questo Stato, la Camera preliminare abbia determinato, nel caso di specie, che tale Stato é
manifestamente incapace di dar seguito ad una richiesta di cooperazione, nessuna autorità,
o componente competente del suo ordinamento giudiziario nazionale essendo disponibile
per dar seguito alla richiesta di cooperazione secondo il capitolo IX;
e) quando un mandato d'arresto o citazione di comparizione é stato rilasciato in forza
dell'articolo 58, sollecitare la cooperazione degli Stati in forza dell'articolo 93, paragrafo 1
capoverso j), tenendo debitamente conto della consistenza degli elementi probatori e dei
diritti delle parti interessate, come previsto nel presente Statuto e nelle Regole procedurali e
di Ammissibilità delle Prove, per prendere misure cautelari a fini ai confisca, soprattutto
nell'interesse superiore delle vittime.
Articolo 58
Rilascio da parte della Camera preliminare di un mandato d'arresto di un ordine di
Comparazione
1. In qualsiasi momento dopo l'apertura di un'inchiesta, la Camera preliminare, su
richiesta del Procuratore, emette un mandato d'arresto contro una persona se, dopo aver
esaminato la richiesta e gli elementi probatori, o altre informazioni fornite dal procuratore,
essa è convinta:
a) che vi sono fondati motivi di ritenere che tale persona ha commesso un reato di
competenza della Corte; e
b) che l'arresto di tale persona sembra necessario per garantire:
i) la comparizione della persona al processo;
ii) che la persona non ostacoli o metta a repentaglio le indagini o il procedimento dinanzi
alla Corte, oppure
iii) se del caso, impedire che la persona continui in quel crimine o in un crimine
commesso che ricade sotto la giurisdizione della Corte o che avviene nelle stesse
circostanze.
2. La richiesta del procuratore contiene i seguenti elementi:
a) il nome della persona in questione ed ogni altro elemento d'identificazione utile;
b) un riferimento preciso al reato di competenza della Corte che si presuppone la persona
abbia commesso;
c) un breve esposto dei fatti che si presume costituiscano il reato in oggetto;
d) un prospetto degli elementi di prova e di ogni altra informazione che forniscono motivi
ragionevoli di ritenere che la persona ha commesso tale reato; e
e) i motivi per i quali il Procuratore giudica necessario procedere all'arresto di tale
persona.
3. D mandato d'arresto contiene i seguenti dementi:
a) il nome della persona in oggetto ed ogni altro elemento utile d'identificazione;
b) un preciso riferimento al reato di competenza della Corte che giustifica l'arresto; e
c) un breve esposto dei fatti che si presume costituiscano il reato in oggetto;
4. Il mandato d'arresto rimane in vigore fino a quando la Corte non abbia deciso
diversamente.
5. Sulla base del mandato d'arresto, la Corte può chiedere la detenzione provvisoria o
l'arresto e la consegna della persona secondo il capitolo IX
6. D procuratore può chiedere alla Camera preliminare dl modificare il mandato d'arresto
riqualificando i reati che vi sono menzionati o aggiungendo nuovi reati. La Camera
preliminare modifica il mandato d'arresto quando ha motivi ragionevoli di ritenere che la
persona ha commesso i reati riqualificati o nuovi reati.
7. Il Procuratore può chiedere alla Camera preliminare di rilasciare una citazione di
comparizione in luogo di un mandato d'arresto. Se la Camera preliminare é convinta che vi
sono fondati motivi di ritenere che la persona ha commesso il reato di cui é imputata, e che
una citazione di comparizione é sufficiente a garantire che si presenterà dinanzi alla Corte,
essa rilascia la citazione con o senza condizioni restrittive di libertà (diverse dalla
detenzione) se la legislazione nazionale lo prevede. La citazione contiene i seguenti
elementi:
a) il nome della persona in oggetto ed ogni altro elemento utile d'identificazione;
b) la data di comparizione;
c) un preciso riferimento al reato di competenza della Corte che si presume la persona
abbia
d) un breve esposto dei fatti che si presume costituiscano reato. La citazione é notificata
alla persona.
Articolo 59
Procedura di arresto nello Stato di detenzione preventiva
1. Lo Stato Parte che ha ricevuto una richiesta di fermo, o di arresto e di consegna prende
immediatamente provvedimenti per fare arrestare la persona di cui trattasi, secondo la sua
legislazione e le disposizioni del capitolo IX del presente Statuto.
2. Ogni persona arrestata é senza indugio deferita all'autorità giudiziaria competente dello
Stato di detenzione, che accerta, secondo la legislazione di tale Stato:
a) che il mandato concerne elettivamente tale persona;
b) che questa persona é stata arrestata secondo una procedura regolare;
c) che i suoi diritti sono stati rispettati.
3. La persona arrestata ha diritto di chiedere all'autorità competente dello Stato di
detenzione preventiva la libertà provvisoria, in attesa di essere consegnata.
4. Nel pronunciarsi su questa domanda, l'autorità competente dello Stato di detenzione
preventiva esamina se, in considerazione della gravità dei reati allegati, sussistano
circostanze urgenti ed eccezionali tali da giustificare la libertà provvisoria e se sussistono le
garanzie che permettono allo Stato di detenzione di adempiere al suo obbligo di consegnare
la persona alla Corte. L'autorità competente dello Stato di detenzione non é abilitata a
verificare se il mandato d'arresto é stato regolarmente rilasciato secondo i capoversi a) e b)
del paragrafo 1 dell'articolo 58.
5. La Camera preliminare é informata di qualsiasi richiesta di libertà provvisoria e formula
raccomandazioni all'autorità competente dello Stato di detenzione. Prima di pronunciare la
sua decisione, quest'ultima tiene pienamente conto di tali raccomandazioni, comprese, se
del caso, quelle vertenti sulle misure atte ad impedire l'evasione della persona.
6. Se è concessa la libertà provvisoria, la Camera preliminare può chiedere rapporti
periodici sul regime di libertà provvisoria.
7. Dopo l'ordine di consegna da parte dello Stato di detenzione, la persona é al più presto
consegnata alla Corte.
Articolo 60
Procedura iniziale dinanzi alla Corte
1. Non appena la persona é consegnata alla Corte o compare dinanzi ad essa
volontariamente, o in base ad una citazione, la Camera dei giudizi preliminari accerta che
essa sia stata informata dei reati di cui é accusata e dei diritti che le sono riconosciuti dal
presente Statuto, compreso il diritto di chiedere la libertà provvisoria in attesa di essere
giudicata.
2. Una persona colpita da un mandato d'arresto può chiedere la libertà provvisoria in
attesa di essere giudicata. Se la Camera preliminare accerta la sussistenza delle condizioni
enunciate all'articolo 58, paragrafo 1, la persona é mantenuta in detenzione. Diversamente la
Camera preliminare dispone la libertà provvisoria con o senza condizioni.
3. La Camera preliminare riesamina periodicamente la sua decisione relativa alla libertà
provvisoria o al mantenimento in detenzione. Essa può farlo in qualsiasi momento su
richiesta dei procuratore o della persona. Essa può inoltre modificare la sua decisione
relativa alla detenzione, alla libertà provvisoria o alle condizioni di quest'ultima, se giudica
che l'andamento della situazione lo giustifica.
4. La Camera preliminare si accerta che la detenzione prima del processo non si
prolunghi in modo eccessivo a causa di un ritardo ingiustificabile imputabile al Procuratore.
Se tale ritardo avviene la Corte esamina la possibilità di concedere la libertà provvisoria con
o senza condizioni.
5. Se del caso la Camera preliminare emette un mandato d'arresto per garantire la
comparizione di una persona posta in libertà.
Articolo 61
Convalida delle accuse prima del processo
1. Fatto salvo il paragrafo 2, entro un termine ragionevole dopo la consegna della persona
alla Corte o la sua comparizione volontaria, la Camera preliminare tiene un'udienza per
convalidare le accuse sulle quali il Procuratore intende basarsi per chiedere il rinvio a
giudizio. L'udienza si svolge in presenza del Procuratore e della persona oggetto d'inchiesta
o azione giudiziaria, nonché dell'avvocato di quest'ultima.
2. La Camera preliminare, su richiesta del Procuratore o di sua iniziativa, può tenere
un'udienza in assenza della persona accusata per convalidare le accuse sulle quali il
Procuratore intende basarsi per chiedere il rinvio a giudizio, allorché la persona:
a) ha rinunciato al suo diritto di essere presente; oppure
b) si é data alla fuga o é introvabile, e tutto quanto era ragionevolmente possibile fare é
stato fatto per garantire la sua comparizione ed informarla delle accuse a carico contro di
essa e della prossima tenuta di un'udienza per convalidare tali accuse .
In questo caso la persona é rappresentata da un avvocato se la Camera di giudizio
preliminare decide che ciò é nell'interesse della giustizia.
3. In un ragionevole periodo di tempo prima dell'udienza, la persona:
a) riceve una notifica scritta delle imputazioni sulle quali il Procuratore intende basarsi per
chiedere il rinvio a giudizio; e
b) é informata degli elementi probatori sui quali il Procuratore intende basarsi in udienza.
La Camera preliminare può emettere ordinanze concernenti la comunicazione di
informazioni ai fini dell'udienza.
4. Prima dell'udienza, il procuratore può proseguire l'inchiesta e può modificare o ritirare
talune imputazioni. La persona in questione riceve notifica di qualsiasi emendamento o ritiro
delle accuse entro un ragionevole periodo di tempo prima dell'udienza In caso di ritiro delle
accuse il Procuratore informa la Camera preliminare dei motivi di tale ritiro.
5. All'udienza il Procuratore sostiene ciascuna delle accuse con elementi probatori
sufficienti a comprovare l'esistenza di motivi validi per ritenere che la persona ha commesso
il reato di cui é imputata. Il Procuratore può basarsi su elementi probatori quali documenti o
brevi resoconti, e non é tenuto a far comparire i testimoni che devono fornire una
deposizione al processo.
6. All'udienza 18 persona può:
a) contestare le accuse;
b) contestare gli elementi di prova prodotti dal procuratore; e
c) presentare elementi di prova.
7. Al termine dell'udienza, la Camera preliminare determina se esistono prove sufficienti
che forniscono motivi validi per ritenere che la persona ha commesso ciascuno dei reati di
cui é accusata. In base alla sua determinazione, la Camera preliminare:
a) convalida le accuse per le quali ha concluso che sussistono prove sufficienti, e rinvia la
persona dinanzi ad una Camera di primo grado perché vi sia giudicata sulla base delle
accuse convalidate,
b) rifiuta ai convalidare le accuse per le quali ha concluso che non vi sono prove sufficienti;
c) rinvia l'udienza e chiede al Procuratore di considerare:
i) di fornire elementi di prova supplementari ,o d i procedere a nuove inchieste
relativamente ad una particolare accusa; oppure
ii) di modificare un'accusa se gli elementi probatori prodotti sembrano indicare che é
stato commesso un altro tipo di reato, passibile della giurisdizione della Corte.
8. Anche se la Camera preliminare rifiuta di convalidare un'imputazione, nulla vieta al
Procuratore di richiederne nuovamente la convalida, se fornisce elementi probatori
supplementari a sostegno della sua domanda.
9. Dopo la convalida delle accuse e prima che il processo abbia inizio, il Procuratore può
modificare le accuse con l'autorizzazione della Camera preliminare e dopo che l'imputato ne
sia stato informato. Se il procuratore intende aggiungere capi d'imputazione supplementari o
sostituire le accuse con altre più gravi, un'udienza dovrà essere tenuta in conformità al
presente articolo per convalidare le nuove accuse. Dopo l'inizio del processo, il Procuratore
può ritirare le accuse con l'autorizzazione della Camera preliminare.
10. Ogni mandato già rilasciato cessa di avere effetto per qualsiasi accusa non
convalidata dalla Camera preliminare, o ritirata dal Procuratore.
11. Dopo che le accuse sono state convalidate in conformità al presente articolo, la
Presidenza istituisce una Camera di primo grado la quale, subordinatamente al paragrafo 8
dell'articolo 64, s'incarica della successiva fase procedurale e può esercitare ogni funzione
di competenza della Camera preliminare, che risulti appropriata nella fattispecie.
PARTE 6
IL PROCESSO
Articolo 62
Luogo del processo
Se non diversamente stabilito, il luogo del processo è la sede della Corte.
Articolo 63
Processo in presenza dell'imputato
1. L'imputato è presente nel corso del processo.
2. Qualora l'imputato, presente dinanzi alla Corte, disturbi in modo persistente lo
svolgimento del processo, la Camera di primo grado può ordinare che sia espulso dall'aula
dell'udienza, e decidere che segua il processo e fornisca istruzioni al suo legale dall'esterno
dell'aula, se del caso usando mezzi tecnologici di comunicazione. Tali provvedimenti
verranno adottati solo in circostanze eccezionali, dopo che altre alternative ragionevoli si
saranno dimostrate inadeguate, e solo per la durata strettamente necessaria.
Articolo 64
Funzioni e poteri della Camera di primo grado
1 Le funzioni ed i poteri della Camera di primo grado delineate nel presente articolo
saranno esercitate in conformità con il presente Statuto e con le Regole Procedurali e di
Ammissibilità delle Prove.
2. La Camera di primo grado garantirà che il processo sia equo e celere, e che si svolga
nel pieno rispetto dei diritti dell'imputato ed avendo il debito riguardo per la protezione delle
vittime e dei testimoni.
3. Nel momento in cui un caso verrà sottoposto a processo in conformità del presente
Statuto, la Camera di primo grado incaricata del caso:
(a) conferisce con le parti e adotta le procedure necessarie a facilitare lo svolgimento
equo e celere dei procedimenti;
(b) decide la lingua o le lingue da usare durante D processo;
(c) ferme restando tutte le altre disposizioni del presente Statuto, provvede a divulgare i
documenti e le informazioni precedentemente non divulgati, con sufficiente anticipo rispetto
all'inizio del processo, al fine di consentire un'adeguata preparazione dello stesso.
4. L a Camera di primo grado, qualora necessario per il suo efficace ed equo
funzionamento, può rinviare le questioni preliminari alla Camera preliminare, o, in caso di
necessita, ad un altro giudice disponibile di quest'ultima.
5. Previa notifica alle parti, la Camera preliminare, qualora opportuno, può ordinare di
unire o separare i capi d'accusa a carico di più di un imputato.
6. Nell'espletare le sue funzioni precedentemente al processo o nel corso dello stesso, la
Camera di primo grado, qualora necessario, può:
(a) esercitare le funzioni della Camera preliminare di cui all'Articolo 61, paragrafo 11;
(b) chiedere la comparizione e la testimonianza dei testi e la produzione di documenti e di
altre prove avvalendosi ove necessario, dell'assistenza degli Sta ti, come previsto nel
presente Statuto;
(c) provvedere a proteggere le informazioni riservate;
(d) ordinare che vengano prodotti elementi di prova, oltre a quelli già raccolti
precedentemente al processo o presentati dalle parti durante il processo;
(e) provvedere a proteggere gli imputati i testimoni e le vittime;
(f) deliberare su qualunque altra questione pertinente.
7. Il processo é pubblico. Tuttavia, la Camera di primo grado può stabilire che, in
determinate circostanze, alcune udienze si svolgano a porte chiuse, ai fini indicati all'Articolo
68, ovvero per proteggere informazioni riservate o delicate che vengono fornite nelle
deposizioni.
8. (a) All'inizio del processo, la Camera di primo grado fa dare lettura all'imputato delle
accuse convalidate in precedenza dalla Camera preliminare. La Camera di primo grado
verifica che l'imputato comprenda la natura delle imputazioni e gli concede la possibilità di
ammettere la propria colpevolezza, in conformità con l'Articolo 65, o di dichiararsi innocente.
(b) Durante il processo, il giudice che presiede può impartire istruzioni su come condurre i
lavori, anche al fine di garantire l'equo ed imparziale svolgimento. Ferme restando eventuali
direttive del presidente, le parti possono presentare elementi di prova, come previsto dalle
disposizioni del presente Statuto.
9. La Camera di primo grado, su richiesta di una parte o d'ufficio, ha fra l'altro, facoltà di:
(a) decidere sull'ammissibilità o la rilevanza delle prove;
(b) adottare tutti i provvedimenti necessari per mantenere l'ordine durante l'udienza.
10. La Camera di primo grado si assicura che vengano redatti e conservati a cura del
Cancelliere i verbali integrali del processo, riflettenti in modo accurato i lavori.
Articolo 65
Procedure in caso di ammissione di colpevolezza
1. Nel caso in cui l'imputato ammetta la sua colpevolezza, in conformità con l'Articolo 64,
paragrafo 8 (a), la Camera di primo grado deciderà se:
(a) l'imputato comprende la natura e le conseguenze dell'ammissione di colpevolezza;
(b) l'ammissione sia resa volontariamente dall'imputato dopo essersi sufficientemente
consultato con il proprio difensore;
(c) l'ammissione di colpevolezza sia avvalorata dagli elementi del caso, contenuti
(i) nelle accuse formulate dal Procuratore ed ammessi dall'imputato;
(ii) nel materiale prodotto dal Procuratore a supporto delle accuse, ed accettato.
dall'imputato;
(iii) in qualunque altra prova, quale le deposizioni di testimoni prodotte dal Procuratore o
dall'imputato.
2. Quando la Camera di primo grado avrà verificato le questioni di cui al paragrafo I e
considera che l'ammissione di colpevolezza, insieme con qualsiasi altra prova aggiuntiva
prodotta, costituisce gli elementi costitutivi del crimine a cui si riferisce l'ammissione di
colpevolezza, può riconoscere imputato colpevole per tale crimine.
3. Nel caso in cui la Camera di primo grado non sia convinta che sussistono le condizioni i
di cui al paragrafo 1, essa considera che l'ammissione di colpa non é stata resa, nel qual
caso ordina che il processo continui seguendo le procedure processuali ordinarie previste
dal presente Statuto e può rinviare il caso ad un'altra camera di primo grado.
4. Nel caso in cui la Camera di primo grado ritenga che, nell'interesse della giustizia, ed in
particolare nell'interesse delle vittime, sia necessaria un'esposizione più completa degli fatti,
la Camera di primo grado può:
(a) chiedere al Procuratore di produrre ulteriori elementi di prova, comprese le deposizioni
di testimoni; oppure
(b) ordinare che il processo continui seguendo le procedure ordinarie previste del
presente Statuto, nel qual caso riterrà la dichiarazione di colpevolezza non avvenuta e potrà
rinviare il caso ad un'altra carnera di primo grado.
5. Le consultazioni fra il Procuratore e la difesa su eventuali modifiche dei capi d'accusa,
sull'ammissione di colpevolezza o la pena da pronunziare non saranno vincolanti per la
Corte.
Articolo 66
Presunzione d'innocenza
1. Chiunque é presunto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia dimostrata
dinanzi alla Corte, in conformità con la legislazione applicabile.
2. Al Procuratore spetta l'onere di provare la colpevolezza dell'imputato.
3 . Per condannare l'imputato, la Corte deve accertare la colpevolezza dell'imputato al di là
di ogni ragionevole dubbio.
Articolo 67
Diritti dell'imputato
1. Nell'accertamento delle accuse, l'imputato ha diritto ad una pubblica ed equa udienza
condotta in modo imparziale, tenendo conto delle disposizioni del presente Statuto e ha
diritto almeno alle seguenti garanzie minime, in piena uguaglianza: .
(a) essere informato prontamente e dettagliatamente dei motivi e del contenuto delle
accuse, in una lingua che l'imputato comprende e parla correttamente;
(b) avere il tempo e le facilitazioni adeguate per preparare la sua difesa e comunicare
liberamente e riservatamente con il legale di sua scelta;
(c) essere giudicato senza indebito ritardo;
(d) fermo restando l'Articolo 63, paragrafo 2, essere presente al processo, condurre la
difesa personalmente o attraverso il suo legale di fiducia, essere informato, nel caso in ali
non disponga di un difensore, del suo diritto di averne uno e, ogni qualvolta l'interesse della
giustizia lo richieda, vedersi assegnare d'ufficio un difensore dalla Corte senza one ri
economici se non ha i mezzi per rimunerarlo;
(e) esaminare, o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la presenza e l'esame dei
testimoni a discarico alle stesse condizioni di quelli a carico. L'imputato ha inoltre diritto di
far valere mezzi di difesa e di presentare altri elementi di prova ammissibili ai unsi del
presente Statuto;
(f) avere gratuitamente l'assistenza di un interprete qualificato e delle traduzioni
necessarie per soddisfare i requisiti di equità, se non e in grado di comprendere
perfettamente o di parlare la lingua utilizzata in una delle udienze della Corte o in un
documento presentato alla Corte;
(g) non essere costretto a testimoniare contro se stesso o a confessare la propria
colpevolezza, e rimanere in silenzio, senza che il silenzio venga valutato nel determinare la
colpevolezza o l'innocenza;
(h) senza dover prestare giuramento, fare una dichiarazione scritta o orale in propria
difesa;
(i) non subire l'imposizione dell'inversione dell'onere della prova o dell'onere della
confutazione della prova.
2. In aggiunta ad ogni altra comunicazione prevista dal presente Statuto, il Procuratore,
non appena possibile, porta a conoscenza della difesa gli elementi di prova in suo possesso
o a sua disposizione, che egli ritiene dimostrino o tendano a dimostrare l'innocenza
dell'imputato, o ad attenuare la sua colpevolezza, o che siano tali da compromettere la
credibilità degli elementi di prova a carico. In caso di dubbio sull'applicazione del presente
paragrafo, decide la Corte.
Articolo 68
Protezione delle vittime e dei testimoni e loro partecipazione al processo
1. La Corte adotta provvedimenti atti a proteggere la sicurezza, il benessere fisico e
psicologico, la dignità e la riservatezza delle vittime e dei testimoni. Nel fare ciò, la Corte
terrà conto di tutti i fattori rilevanti compresi l'età, il sesso come definito all'Articolo 2,
paragrafo 3, la salute, e la natura del reato, in particolare, ma non esclusivamente, quando il
crimine comporta violenza sessuale o sessista ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, o violenza
contro i bambini. Il Procuratore adotterà tali provvedimenti, in particolare durante l'indagine e
nel corso dell'azione penale. Detti provvedimenti non pregiudicheranno, né saranno contrari
ai diritti della difesa e alle esigenze di un processo equo e imparziale.
2. Come eccezione al principio della pubblicità dei dibattimenti di cui all'Articolo 67, le
Camere della Corte, per proteggere le vittime ed i testimoni o un imputato, possono svolgere
una parte qualsiasi dei procedimenti a porte chiuse, ovvero consentire che le deposizioni
siano rese con mezzi elettronici o con altri mezzi speciali. In particolare, tali misure saranno
applicate nel caso di vittime di violenza sessuale o di bambini che sono vittime o testimoni,
tranne nei casi in cui la Corte decida diversamente, tenuto conto di tutte le circostanze, ed in
particolare delle opinioni della vittima o del testimone.
3. Nel caso in cui siano coinvolti interessi personali delle vittime, la Corte consente che
siano manifestate cd esaminate le loro opinioni e preoccupazioni, in una fase dei lavori che
la Corte considererà appropriata ed in modo da non pregiudicare ne contrastare i diritti
dell'imputato ed un processo equo e imparziale. Tali opinioni e preoccupazi oni possono
essere presentate dal rappresentante legale delle vittime, quando la Corte lo ritenga
opportuno, in base alle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.
4. La Divisione per le Vittime ed i Testimoni può consigliare il Procuratore e la Corte su
opportuni provvedimenti protettivi, disposizioni in materia di sicurezza, consulenza ed
assistenza, come previsto all'Articolo 43, paragrafo 6.
5. Nel caso in cui la divulgazione di elementi di prova e di informazioni ai sensi del
presente Statuto, possa mettere gravemente in pericolo la sicurezza di un testimone o di
componenti della sua famiglia, il Procuratore, in qualsiasi procedura intrapresa prima
dell'inizio del processo, può astenersi dal divulgare tali elementi di prova o informazioni
presentandone una sintesi. Tali provvedimenti saranno attuati in modo da non pregiudicare
ne contrastare i diritti dell'imputato e le esigenze di un processo equo e imparziale.
6. Gli Stati possono chiedere l'adozione delle misure di protezione necessarie per i loro
funzionari o agenti e per la protezione di informazioni riservate o delicate.
Articolo 69
Prove
1. Prima di testimoniare, ogni teste, in conformità con le Regole Procedurali e di
Ammissibilità delle Prove, si impegna a dire tutta la verità.
2. La testimonianza di un teste in udienza sarà resa di persona, fatte ulve le misure
enunciate all'Articolo 68 o nelle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove. La Corte
può altresì autorizzare un teste a fornire una deposizione orale o una registrazione con
l'ausilio di tecnologia video o audio, ed a presentare documenti o trascrizioni scritte, fermo
restando il presente Statuto ed in conformità con le Regole Procedurali e di Ammissibilità
delle Prove. Tali provvedimenti non pregiudicheranno, né contrasteranno con i diritti della
difesa.
3. Le parti potranno presentare dementi di prova rilevanti per il caso, in conformità con
l'Articolo 64. La Corte ha facoltà di chiedere che vengano presentate tutti gi dementi di prova
che riterrà necessari per stabilire la verità.
4. La Corte può pronunciarsi sulla rilevanza e l'ammissibilità di ogni elemento di prova, in
conformità con il Regolamento di procedura e di prova, in considerazione, fra l'altro, del
valore probante dell'elemento di prova e se essa possa compromettere lo svolgimento di un
processo equo o l'equa valutazione della testimonianza di un teste.
5. La Corte rispetta le regole sulla riservatezza previste nelle Regole Procedurali e di
Ammissibilità delle Prove.
6. La Corte non richiede la prova dei fatti notori, rna può farne oggetto di constatazione
giudiziale.
7. Gli elementi di prova ottenuti in violazione del presente Statuto o dei diritti dell'uomo
internazionalmente riconosciuti non sono ammissibili nel caso in cui:
(a) la violazione metta seriamente in dubbio la credibilità degli elementi di prova; oppure
(b) l'ammissione della prova comprometterebbe e pregiudicherebbe gravemente
l'integrità del procedimento.
8. Nel decidere sulla rilevanza o l'ammissibilità degli elementi di prova raccolti da uno
Stato, la Corte non si pronuncia sull'applicazione della legislazione nazionale di questo Stato.
Articolo 70
Reati contro l'amministrazione della giustizia
1. La Corte eserciterà la propria giurisdizione sui seguenti reati commessi ai danni d ella
amministrazione della giustizia se sono perpetrati intenzionalmente:
(a) fornire falsa testimonianza malgrado l'obbligo assunto di dire la verità in applicazione
dell'articolo 69, paragrafo 1;
(b) presentare dementi di prova che le parti conoscono essere falsi o falsificati;
(c) subornare testi ostacolare o intralciare la libera presenza o testimonianza di un teste,
attuare misure di ritorsione nei confronti di un teste per la sua testimonianza, o distruggere o
falsificare elementi di prova o intralciare la raccolta di tali elementi;
(d) ostacolare, intimidire o corrompere un funzionario della Corte allo scopo di obbligarlo
o persuaderlo a non ottemperare, o ad ottemperare impropriamente ai suoi obblighi;
(e) attuare misure di ritorsione nei confronti di un funzionario della Corte per il dovere
espletato da questi o da un altro funzionario;
(f) sollecitare o accettare retribuzioni illecite in qualità di funzionario o agente della Corte,
in relazione alle proprie mansioni ufficiali.
2. I principi e le procedure che disciplinano l'esercizio della giurisdizione della Corte sulle
violazioni di cui al presente Articolo saranno quelli previsti nelle Regole Procedurali e di
Ammissibilità delle Prove. Per fornire cooperazione internazionale alla Corte in relazione ai
procedimenti di cui al presente Articolo ci si atterrà alla legislazione interna dello Stato a cui
ci si rivolge.
3. In caso di condanna, la Corte può comminare una pena non superiore a cinque anni, o
un'ammenda, in conformità con le regole procedurali e di Ammissibilità delle Prove, oppure
entrambe.
4. (a) Gli Stati Parte estendono le norme del loro diritto penale che sanzionano i reati
contro l'intensità dei propri procedimenti investigativi e giudiziari ai reati contro
l'amministrazione della giustizia indicati nel presente Articolo commessi nel proprio territorio
o da loro cittadini;
(b) Su richiesta della Corte, ogni qualvolta lo riterrà opportuno lo Stato Parte sottoporrà il
caso alle sue autorità competenti ai fini del procedimento. Dette autorità competenti
tratteranno tali casi con diligenza e mobiliteranno risorse sufficienti perché si possano
svolgere con efficienza.
Articolo 71
Sanzioni per comportamento scorretto dinanzi alla Corte
1. La Corte può sanzionare le persone che, dinanzi alla stessa, assumono comportamenti
scorretti anche disturbando i lavori o rifiutando deliberatamente di osservarne gli ordini, con
provvedimenti amministrativi diversi dalla detenzione, quali ad esempio l'allontanamento
temporaneo o definitivo dall'aula, un'ammenda o altri provvedimenti analoghi previsti nelle
Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.
2. Il regime delle sanzioni indicate al paragrafo 1 é stabilito nelle Regole Procedurali e di
Ammissibilità delle Prove.
Articolo 72
Protezione delle informazioni attinenti la sicurezza nazionale
1. Il presente Articolo si applica in tutti i casi in cui, rivelando informazioni o documenti di
uno Stato, a parere di tale Stato, si pregiudicherebbero i suoi interessi di sicurezza
nazionale. Tali casi comprendono quelli che rientrano nell'ambito dell'Articolo 56, paragrafi 2
e 3, dell'Articolo 61 paragrafo 3, dell'Articolo 64 paragrafo 3, dell'Articolo 67, paragrafo 2,
dell'Articolo 68 paragrafo 6, dell'Articolo 87 paragrafo 6, e dell'Articolo 93, nonché i casi che
potrebbero presentarsi in qualunque altra fase del procedimento nel quale tale divulgazione
di notizie può venire in rilievo.
2. Il presente Articolo si applicherà altresì nei casi in cui una persona, a cui è stato chiesto
di fornire informazioni o elementi di prova, si e rifiuta di farlo, o ha rinviato la questione allo
Stato, affermando che la divulgazione avrebbe pregiudicato gli interessi di sicurezza
nazionale di uno Stato e lo Stato in questione confermi che, a suo parere, la divulgazione
pregiudicherebbe i suoi interessi attinenti la sicurezza nazionale.
3. Nulla nel presente Articolo compromette i requisiti di riservatezza applicabili ai sensi
dell'Articolo 54, paragrafo 3 (e) ed (f), ovvero l'applicazione dell'Articolo 73.
4. Qualora uno Stato venga a sapere che le informazioni o i documenti di Stato stanno per
essere o potrebbero essere divulgati in qualunque fase dei procedimenti e ritenga che la loro
rivelazione comprometterebbe i suoi interessi di sicurezza nazionale, tale Stato avrà il diritto
di intervenire perché la questione venga risolta in conformità con il presente Articolo.
5. Qualora, a parere di uno Stato, divulgare informazioni comprometterebbe i suoi
interessi di sicurezza nazionale, lo Stato adotterà tutti i provvedimenti del caso, agendo di
concerto con il Procuratore, la difesa, la Camera preliminare o la Camera di primo grado, a
seconda dei casi per cercare di risolvere la questione in maniera cooperativa. Tali
provvedimenti possono comprendere:
(a) la modifica o il chiarimento della richiesta;
(b) una decisione della Corte in merito alla pertinenza delle informazioni o delle prove
richieste, ovvero una decisione relativa alla possibilità di ottenere la prova, sebbene
pertinente, da fonte diversa dallo Stato a cui è stata richiesta;
(c) ricevere le informazioni o le prove da una fonte diversa o in forma diversa;
(d) un accordo sulle condizioni alle quali potrebbe essere fornita assistenza, compresi tra
l'altro, presentazione di sintesi o redazioni rettificate, limiti alla divulgazione, uso di
procedimenti a porte chiuse o ex parte, o applicazione di altre misure di protezione autorizza
dallo Statuto o dal Regolamento della Corte.
6. Quando saranno stati adottati tutti i ragionevoli provvedimenti per risolvere la questione
in maniera cooperativa, e lo Stato ritenga che non vi siano modi o condizioni alle quali le
informazioni o i documenti potrebbero essere presentati o divulgati senza compromettere i
suoi interessi di sicurezza nazionale, esso ne informerà il Procuratore o la Corte indicando i
motivi specifici della sua decisione, a meno che la descrizione stessa dei suoi motivi non
pregiudichi necessariamente gli interessi di sicurezza nazionale dello Stato.
7. In seguito, se la Corte decide che gli elementi di prova sono rilevanti e necessari per
stabilire la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, la Corte può agire come segue:
(a) Se la divulgazione di informazioni o del documenti é sollecitata nell'ambito di una
richiesta di cooperazione secondo il capitolo IX o nelle circostanze descritte al paragrafo 2, e
lo Stato abbia invocato le motivazioni di rifiuto di cui all'Articolo 93, paragrafo 4:
(i) la Corte, prima di giungere alle conclusioni di cui al paragrafo 7 (a) (ii), può chiedere
ulteriori consultazioni, onde esaminare le considerazioni dello Stato, che possono
comprendere, ove necessario, udienze a porte chiuse cd ex parte, se lo Stato lo richiede;
(ii) qualora la Corte concluda che, adducendo le motivazioni di rifiuto di cui sull'Articolo 93,
paragrafo 4, nella fattispecie lo Stato a cui è stata rivolta la richiesta non stia agendo in
ottemperanza degli obblighi che gli incombono in forza dello Statuto, la Corte può rinviare la
questione, in conformità con l'Articolo 87, paragrafo 7, specificando i motivi in base ai quali è
giunta a tale conclusione;
(iii) la Corte può trarre nel giudicare l'imputato tutte le conclusioni che ritiene appropriate
nella fattispecie, circa l'esistenza o l'inesistenza del fatto;
(b) in tutte le altre circostanze:
(i) ordinare la divulgazione; oppure
(ii) diversamente, trarre ogni conclusione che ritenga appropriata nella fattispecie, nel
giudicare l'imputato, circa l'esistenza o l'inesistenza di un fatto.
Articolo 73
Informazioni o documenti provenienti da terzi
Qualora la Corte chieda ad uno Stato Parte di produrre un documento o informazioni in
sua custodia, in suo possesso o sotto il suo controllo, ad esso rivelati da uno Stato,
un'organizzazione intergovernativa o un'organizzazione internazionale in maniera riservata, lo
Stato Parte cercherà di ottenere dalla fonte il consenso a divulgare tale documento o
informazione. Qualora la fonte sia uno Stato Parte, questo acconsentirà alla divulgazione del
documento o dell'informazione, oppure si impegnerà a risolvere la questione della sua
divulgazione con la Corte, ferme restando le disposizioni dell'Articolo 72. Nel caso in cui la
fonte non sia uno Stato Parte e neghi il consenso alla divulgazione, lo Stato a cui è stata
rivolta la richiesta informerà la Corte di non essere in grado di presentare il documento o
l'informazione, a causa di un obbligo pregresso di riservatezza assunto con la fonte.
Articolo 74
Requisiti per la sentenza
1. Tutti i giudici della Camera di primo grado saranno presenti in ogni fase del processo e
nel corso delle delibere. La Presidenza, caso per caso, può designare, in base alla
disponibilità, uno o più giudici supplenti che dovranno essere presentì in ogni fase del
processo e sostituire un membro della Camera di primo grado nel caso in cui questi non
possa più presenziare.
2. La decisione della Camera di primo grado sarà adottata in base alle sue valutazioni
delle prove ed a tutto il procedimento. La decisione non andrà al di là dei fatti e delle
circostanze descritte nei capi d'accusa e relativi emendamenti. La Corte può basare la sua
decisione solo sulle prove ad essa presentate e discusse al processo.
3. I giudici si sforzano di esprimere una decisione all'unanimità, in mancanza della quale la
decisione sarà presa dalla maggioranza dei giudici.
4. Le delibere della Camera di primo grado rimarranno riservate.
5. La decisione sarà messa per iscritto e conterrà un rendiconto completo e ragionato
delle risultanze della Camera di primo grado sulle prove e le conclusioni. La Camera di
primo grado emanerà una sola sentenza. Nel caso in cui non vi sia unanimità, la sentenza
della Camera di primo grado conterrà i pareri della maggioranza e quelli della minoranza. La
sentenza o una sintesi della stessa sarà letta in pubblica udienza.
Articolo 75
Riparazioni a favore delle vittime
1. La Corte stabilisce i principi applicabili a forme ti riparazione come la restituzione,
l'indennizzo o la riabilitazione da concedere alle riparazioni alle vittime o ai loro aventi diritto.
Su tale base la Corte, può, su richiesta o di sua spontanea volontà in circostanze eccezionali,
determinare nella sua decisione l'entità e la portata di ogni danno, perdita o pregiudizio
cagionato alle vittime o ai loro aventi diritto, indicando i principi che guidano la sua
decisione.
2. La Corte può emanare contro una persona condannata un'ordinanza che indica la
riparazione dovuta alle vittime o ai loro aventi diritto. Tale riparazione può avere forma, in
modo particolare, di restituzione, d'indennizzo o di riabilitazione. Se del caso, la Corte può
decidere che l'indennizzo concesso a titolo di riparazione sia versato tramite il Fondo di
garanzia di cui all'Articolo 79.
3. Prima di emanare un ordine ai sensi del presente articolo, la Corte può sollecitare e
terrà conto delle osservazioni della persona condannata delle vittime, delle altre persone
interessate o degli Stati interessati, e delle osservazioni formulate a nome di tali persone o
dei loro aventi diritto.
4. Nell'esercizio dei poteri che gli sono conferiti dal presente Articolo, dopo che una
persona è stata condannata per un reato che rientra nella giurisdizione della Corte,
quest'ultima può stabilire se, per dare effetto ad un ordine che può emanare ai sensi del
presente Articolo, sia necessario ricorrere ai provvedimenti di cui all'Articolo 93, paragrafo 1.
5. Gli Stai Parte fanno applicare le decisioni ai sensi del presente articolo come se le
disposizioni dell'Articolo 109 fossero applicabili al presente Articolo.
6. Nulla nel presente Articolo sarà interpretato come lesivo dei diritti che la legislazione
nazionale o internazionale riconoscono alle vittime.
Articolo 76
Condanne
1. In caso di verdetto di condanna, la Camera di primo grado stabilisce la pena da
applicare in considerazione delle conclusioni e degli elementi di prova rilevanti presentati al
processo.
2. Fatti salvi i casi in cui si applica l'Articolo 65, e prima della fine del processo, la Camera
di primo grado può tenere d'ufficio, e su richiesta del Procuratore o dell'imputato, un'ulteriore
udienza per prendere conoscenza di ogni nuova conclusione e di ogni nuovo elemento di
prova rilevante ai fini della definizione della pena, in conformità con le Regole Procedurali e
di Ammissibilità delle Prove.
3. Nei casi in cui si applica il paragrafo 2, la Camera di primo grado ascolta le
osservazioni previste all'Articolo 75 nel corso dell'udienza supplementare di cui al paragrafo
2 e, ove necessario, nel corso di una nuova udienza.
4. La sentenza é pronunziata in udienza pubblica e, ove possibile, in presenza
dell'imputato.
PARTE VII
PENE
Articolo 77
Pene applicabili
1. Fatto salvo l'articolo 110, la Corte può pronunciare contro una persona dichiarata
colpevole dei reati di cui all'articolo 5 del presente Statuto, una delle seguenti pene:
a) reclusione per un peri odo di tempo determinato non superiore nel massimo a 30 anni;
b) ergastolo, se giustificato dall'estrema gravità del crimine e dalla situazione personale
del condannato.
2. Alla pena della reclusione la Corte può aggiungere:
a) un'ammenda fissata secondo i criteri previsti dalle Regole Procedurali e di
Ammissibilità delle Prove.
b) la confisca di profitti, beni ed averi ricavati direttamente o indirettamente dal crimine,
fatti salvi i diritti di terzi in buona fede.
Articolo 78
Determinazione della pena
1. Nel determinare la pena, la Corte tiene conto, secondo le Regole Procedurali e di
ammissibilità delle Prove di elementi quali la gravità del reato e la situazione personale del
condannato.
2. Nel pronunziare una pena di reclusione, la Corte detrae i l tempo trascorso, su suo
ordine, in detenzione. La Corte può inoltre detrarre ogni altro periodo trascorso in detenzione
per condotte collegate al crimine.
3. Se una persona é riconosciuta colpevole di più reati la Corte quantifica sia la pena per
ciascun reato che quella cumulativa, specificando la durata totale dell'imprigionamento. Tale
durata non può essere inferiore a quella della pena più alta applicata per un singolo crimine e
non può superare i 30 anni di reclusione o l'ergastolo previsto all'articolo 77, paragrafo 1,
capoverso b).
Articolo 79
Fondo di garanzia per le vittime
1. E' istituito, con decisione dell'Assemblea degli Stati Parte, un Fondo a beneficio delle
vittime dei reati di competenza della Corte e delle loro famiglie.
2. La Corte può ordinare che il ricavato delle ammende e dei beni confiscati sia versato
Fondo.
3. Il Fondo é gestito in conformità ai criteri stabiliti dall'Assemblea degli Stati Parte.
Articolo 80
Autonomia dell'applicazione delle pene ad opera degli Stati e della legislazione nazionale
Nessuna disposizione del presente capitolo vieta l'applicazione ad opera degli Stati di
pene previste dal loro diritto interno, ne l'applicazione della normativa di Stati che non
prevedono le pene stabilite nel presente capitolo.
PARTE VIII.
APPELLO E REVISIONE
Articolo 81
Appello contro la sentenza di condanna o la determinazione della pena
1. Può essere proposto appello, secondo le regole Procedurali e di Ammissibilità delle
Prove, contro una decisione resa in forza dell'articolo 74, secondo le seguenti modalità:
a) Il Procuratore può proporre appello per uno dei seguenti motivi:
i) vizio di procedura,
ii) errore di fatto;
iii) errore di diritto.
b) la persona dichiarata colpevole o il Procuratore a nome di questa persona, possono
proporre appello per uno dei seguenti motivi:
i) vizio di procedura,
ii) errore di fatto;
iii) errore dl diritto.
iv) Qualunque altro motivo che pregiudica l'equità o la regolarità della procedura o della
decisione.
2. a) Il Procuratore o il condannato possono, secondo le Regole Procedurali e di
Ammissibilità delle Prove, impugnare la pena pronunziata, per via di mancanza di
proporzione fra la stessa ed il crimine;
b) Se, in occasione dell'appello proposto contro la pena pronunciata, la Corte ritiene che
esistono motivi tali da giustificare l'annullamento, in tutto o in parte, della decisione sulla
colpevolezza, essa può invitare il procuratore o il condannato ad invocare i motivi enunciati
all'articolo 82, paragrafo 1, capoversi a) o b) e pronunziarsi sulla decisione sulla colpevolezza
secondo l'articolo 83.
c) La stessa procedura si applica se, in occasione di un appello concernente unicamente
la decisione sulla colpevolezza, la Corte giudica che vi sono motivi che giustificano una
riduzione della pena in forza del paragrafo 2, capoverso a).
3. a) A meno che la Camera di primo grado non decida diversamente, la persona
riconosciuta colpevole rimane in stato di detenzione durante la procedura di appello.
b) Se la durata della detenzione supera la durata della pena pronunciata, la persona
riconosciuta colpevole e rimessa in libertà; tuttavia, se anche il Procuratore propone appello,
la liberazione può essere subordinata alle condizioni enunciate al capoverso e) seguente;
c) in caso di assoluzione, l'accusato é immediatamente rimesso in libertà, fatte salve
tuttavia le seguenti condizioni:
i) in circostanze eccezionali valutati tra l'altro il rischio di e evasione, la gravità del reato e
la probabilità di successo dell'appello, la Camera di primo grado su richiesta del Procuratore
può ordinare che l'imputato rimanga in detenzione durante la procedura di appello;
ii) contro un'ordinanza della Camera di primo grado prevista dal capoverso i) può
essere proposto appello secondo le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.
4. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 3, capoversi a) e b) l'esecuzione della
decisione sulla colpevolezza o della sentenza é sospesa durante il periodo utile per proporre
appello e durante il corso del giudizio di appello.
Articolo 82
Appello contro altre decisioni
1. Ciascuna Parte può proporre appello contro una delle seguenti decisioni, secondo le
Regole Procedurali e di Ammissibilità delle prove:
a) decisione sulla competenza o la procedibilità;
b) ordinanza che concede o nega la liberazione della persona oggetto d'inchiesta o di
azioni giudiziarie;
c) decisione della Camera preliminare di agire di sua iniziativa in forza dell'articolo 56,
paragrafo 3;
d) decisione che solleva una questione di natura tale da incidere in maniera significativa
sullo svolgimento equo e rapido della procedura o sull'esito del processo e la cui soluzione
immediata potrebbe secondo il parere della Camera preliminare o della Camera di primo
grado di progredire notevolmente la procedura.
2. Una decisione della Camera preliminare, fondata sull'articolo 57, paragrafo 3, d) può
essere impugnata dallo Stato interessato o dal Procuratore con l'autorizzazione della
Camera preliminari. L'appello in questione sarà trattato mediante una procedura d'urgenza.
3. L'appello ha effetto sospensivo solo se la Camera lo ordina, sulla base di una domanda
presentata secondo le regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove .
4. Il rappresentante legale delle vittime, la persona condannata o il proprietario in buona
fede di un bene pregiudicato da un' ordinanza emessa in forza dell'articolo 73, possono
presentare appello contro tale ordinanza, come previsto nelle Regole Procedurali e di
Ammissibilità delle Prove.
Articolo 83
Procedura d'appello
1. Ai fini delle procedure previste all'articolo 81 e nel presente articolo, la Camera
d'appello ha tutti i poteri della Camera di primo grado.
2. Se la Camera d'appello conclude che la procedura oggetto di appello é affetta da vizi
tali da pregiudicare la regolarità della decisione o della condanna, o che la decisione o la
condanna oggetto di appello sono gravemente viziate da un errore di fatto o di diritto essa
può:
a) annullare o modificare la decisione o la condanna; oppure
b) ordinare un nuovo processo dinanzi una altra camera di primo grado.
A tal fine, la Camera d'appello può rinviare una questione di fatto dinanzi alla Camera di
primo grado inizialmente adita affinché quest'ultima decida la questione e le faccia rapporto,
oppure può essa stessa chiedere elementi di prova per essere in grado di decidere. Quando
la sola persona condannata, o il Procuratore a suo nome, hanno presentato appello contro la
decisione o la condanna , quest'ultima non può essere modificata a scapito della persona
condannata.
3. Se, nell'ambito di un appello contro una condanna, la Camera d'appello constata che la
pena è sproporzionata rispetto al crimine, essa può modificarla secondo il capitolo VII.
4. La sentenza della Camera d'appello è adottata a maggioranza dà giudici e pronunciata
in udienza pubblica. La sentenza è motivata. Se non vi é unanimità, la sentenza deve
contenere pareri della maggioranza e della minoranza, ma un giudice può far valere
un'opinione individuale o un'opinione dissidente su una questione di diritto.
5. La Camera di appello può pronunciare la sua sentenza in assenza della persona
prosciolta o condannata.
Articolo 84
Revisione della condanna o della pena
1. La persona dichiarata colpevole oppure, se è deceduta, il coniuge, i figli, i genitori o
ogni persona vivente al momento del suo decesso, che essa ha espressamente designato
per iscritto a tale fine, o il Procuratore a nome di questa persona, possono adire la Camera
d'appello con una domanda di revisione della decisione definitiva sulla colpevolezza o la
pena per i seguenti motivi:
a) E' emerso un fatto nuovo che:
i) non era conosciuto al momento del processo, senza che ciò possa essere imputato, in
tutto o in parte, al ricorrente; e
ii ) se fosse stato constatato al momento del processo avrebbe probabilmente comportato
un diverso verdetto;
b) risulta che un elemento probatorio decisivo stabilito durante il processo e sulla base del
quale si é stabilita la colpevolezza era falso, contraffatto o falsificato;
c) uno o più giudici che hanno concorso alla decisione sulla o che hanno convalidato le
imputazioni hanno commesso nel caso in oggetto un atto costituente errore grave o
inadempimento ai loro doveri, di gravità sufficiente da far sì che siano esonerati dalle loro
funzioni in attuazione dell'articolo 46.
2. La Camera d'appello respinge la domanda se la ritiene infondata. Se giudica che la
domanda si basa su validi motivi essa può, a seconda di come convenga:
a) convocare nuovamente la Camera di primo grado che ha pronunciato la sentenza
iniziale;
b) istituire una nuova Camera di primo grado;
c) rimanere investita del caso,
in vista di determinare, dopo aver inteso le parti secondo le modalità previste nelle Regole
Procedurali e di Ammissibilità delle Prove, se la sentenza debba essere riveduta. Articolo 85
Risarcimento alle persone arrestate o condannate. 1. Chiunque sia stato vittima di un
arresto o di una detenzione illegale ha diritto a riparazione.
2. Se una condanna definitiva e in seguito annullata in quanto un fatto nuovo, o
recentemente rivelato, dimostra che é stato commesso un errore giudiziario, la persona che
ha subito una pena in ragione di detta condanna é indennizzata in conformità alle leggi, a
meno che non sia provato che il non aver rivelato il fatto in tempo utile é imputabile alla
stessa persona, in tutto o in parte.
3. In circostanze eccezionali, qualora la Corte scopra sulla base di elementi affidabili che
é stato commesso un errore giudiziario grave e manifesto essa può, a sua discrezione
concedere un risarcimento secondo i criteri enunciati nelle Regole Procedurali e di
Ammissibilità delle Prove, ad una persona che era stata liberata a seguito di un
proscioglimento definitivo o in quanto il procedimento giudiziario aveva cessato per via di
questo fatto.
PARTE IX.
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ED ASSISTENZA GIUDIZIARIA
Articolo 86
Obbligo generale di cooperare
Secondo le disposizioni del presente Statuto gli Stati parti cooperano pienamente con la
Corte nelle inchieste ed azioni giudiziarie che la stessa svolge per reati di sua competenza.
Articolo 87
Richieste di cooperazione: disposizioni generali
1. a) La Corte e abilitata a rivolgere richieste di cooperazione agli Stati parti. Tali richieste
sono trasmesse per via diplomatica o mediante ogni altro canale appropriato che ciascuno
Stato parte può scegliere al momento della ratifica, accettazione o approvazione del
presente Statuto o dell'adesione allo stesso.
Ogni ulteriore modifica di tale scelta deve essere effettuata da ciascun Stato parte in
conformità al Regolamento di procedura e di prova.
b) Se del caso, e fatte salve le disposizioni del capoverso a), le richieste possono altresì
essere trasmesse attraverso l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL)
o ogni organizzazione regionale competente.
2. Le richieste di cooperazione ed i documenti giustificativi afferenti sono sia redatti in una
lingua ufficiale dello Stato richiesto, o accompagnati da una traduzione in detta lingua sia
redatte in una delle lingue di lavoro della Corte o accompagnate da una traduzione in questa
lingua a seconda della scelta fatta dallo Stato richiesto al momento della ratifica accettazione
o approvazione del presente Statuto o dell'adesione allo stesso.
Ogni ulteriore modifica di tale scelta sarà effettuata in conformità delle Regole Procedurali
e di Ammissibilità delle Prove .
3. Lo Stato richiesto rispetta il carattere riservato delle richieste di cooperazione e dei
documenti a sostegno della richiesta, salvo nella misura in cui la loro divulgazione é
necessaria per dar seguito alla richiesta.
4. Per quanto concerne le richieste di assistenza presentate ai sensi del capitolo IX,
soprattutto in materia di protezione delle informazioni, la Corte può prendere i provvedimenti
necessari per garantire la sicurezza ed il benessere fisico o psicologico delle vittime dei
potenziali testimoni e dei loro familiari. La Corte può chiedere che ogni informazione fornita a
titolo del presente capitolo sia comunicata ed elaborata in modo tale da preservare la
sicurezza ed il benessere fisico o psicologico delle vittime, dei potenziali testimoni e dei loro
familiari.
5. La Corte può invitare ogni Stato non parte del presente Statuto a prestare assistenza a
titolo del presente capitolo sulla base di un'intesa ad hoc o di un accordo concluso con tale
Stato o su ogni altra base appropriata.
Se, avendo concluso con la Corte un'intesa ad hoc o un accordo, lo Stato non parte al
presente Statuto non fornisce li partecipazione che gli viene richiesta in forza di tale intesa o
accordo, la Corte può informarne l'Assemblea degli Stati parti, o il Consiglio di Sicurezza se
é stata adita da quest'ultimo.
6. La Corte può chiedere informazioni o documenti ad ogni organizzazione
intergovernativa . Essa può inoltre sollecitare altre forme di cooperazione e di assistenza di
cui abbia convenuto con tale organizzazione e che sono conformi alle competenze o al
mandato di quest'ultima.
7. Se uno Stato Parte non aderisce ad una richiesta di cooperazione della Corte,
diversamente da come previsto dal presente Statuto, impedendole in tal modo di esercitare
le sue funzioni ed i suoi poteri in forza del presente Statuto, la Corte può prenderne atto ed
investire del caso l'Assemblea degli Stati parti o il Consiglio di sicurezza se é stata adita da
quest'ultimo.
Articolo 88
Procedure disponibili secondo la legislazione nazionale
Gli Stati parti si adoperano per predisporre nel loro ordinamento nazionale, procedure
appropriate per realizzare tutte le forme di cooperazione indicate nel presente capitolo.
Articolo 89
Consegna di determinate persone alla Corte
1. La Corte può presentare a qualsiasi Stato nel cui territorio é suscettibile di trovarsi la
persona ricercata, una richiesta di arresto e consegna, unitamente alla documentazione
giustificativa indicata all'articolo 91, e potrà richiedere cooperazione di questo Stato per
l'arresto e la consegna di tale persona. Gli Stati parti rispondono ad ogni richiesta di arresto
e di consegna secondo le disposizioni del presente capitolo e le procedure previste dalla
loro legislazione nazionale.
2. Se la persone di cui si sollecita la consegna ricorre dinanzi ad una giurisdizione
nazionale mediante un'impugnazione fondata sul principio non bis in idem, come previsto
all'articolo 20. Lo Stato richiesto consulta immediatamente la Corte per sapere se vi è stata
nella fattispecie una decisione sull'ammissibilità. Se è stato deciso che il caso era
ammissibile, lo Stato richiesto dà seguito alla domanda. Se la decisione sull'ammissibilità é
pendente, lo Stato richiesto può rinviare l'esecuzione della domanda fino a quando la Corte
non abbia deliberato.
3. a) Gli Stati parti autorizzano il trasporto attraverso il loro territorio, conformemente alle
procedure previste dalla loro legislazione nazionale, di ogni persona trasferita alla Corte da
un altro Stato, salvo nel caso in cui il transito attraverso il loro territorio ritarderebbe la
consegna.
b) Una richiesta di transito é trasmessa dalla Corte secondo l'articolo 87. Essa contiene:
i) i dati segnaletici della persona trasportata,
ii) un breve esposto dei fatti e della loro qualificazione giuridica;
ii) il mandato d'arresto e l'ordinanza di consegna;
c) la persona trasportata é in stato di detenzione durante il transito.
d) Non é necessaria alcuna autorizzazione se la persona é trasportata per via aerea e se
nessun atterraggio é previsto sul territorio dello Strato di transito.
e) Se un atterraggio imprevisto ha luogo il territorio dello stato di transito quest'ultimo può
esigere dalla Corte la presentazione di una domanda di transito nelle forme stabilite al
capoverso b). Lo Stato di transito pone la persona trasportata in detenzione, in pendenza di
tale domanda e dell'effettivo passaggio in transito. Tuttavia la detenzione a i sensi del
presente capoverso non può prolungarsi oltre 96 ore dopo l'atterraggio imprevisto se la
domanda non é stata ricevuta nel frattempo.
4. Se la persona reclamata é oggetto di un'azione giudiziaria o sconta una pena nello
Stato richiesto per un reato diverso da quello per il quale si richiede la sua consegna alla
Corte lo Stato richiesto che ha deciso di aderire alla domanda si consulta con la Corte.
Articolo 90
Richieste concorrenti
1. Se uno Stato parte riceve dalla Corte, secondo l'articolo 89, una richiesta di consegna e
peraltro riceve da un altro Stato una richiesta di estradizione della stessa persona per lo
stesso comportamento che costituisce la base del reato per il quale la Corte domanda la
consegna della persona, tale Stato ne informa la Corte e lo Stato richiedente.
2. Se lo Stato richiedente é uno Stato parte, lo Stato richiesto dà la precedenza alla
domanda della Corte:
a) se la Corte ha deciso, in applicazione degli articoli 18 e 19, che il caso oggetto della
richiesta di consegna è ammissibile, in considerazione dell'inchiesta svolta o di un'azione
giudiziaria intentata dallo Stato richiedente, rispetto alla domanda di estradizione di
quest'ultimo, oppure
b) se la Corte non ha preso la decisione di cui al capoverso a), a seguito della notifica
dello Stato richiesto di cui al paragrafo 1.
3. Quando la Corte non ha preso la decisione di cui al paragrafo 2 capoverso a), lo Stato
richiesto può, se lo desidera, incominciare ad istruire la richiesta di estradizione dello Stato
richiesto in attesa che la Corte si pronunci come previsto al capoverso b). Esso non estrada
la persona fino a quando la Corte non ha giudicato che il caso non é ammissibile. La Corte si
pronuncia con giudizio direttissimo.
4. Se lo Stato richiedente é uno Stato non parte al presente Statuto lo Stato richiesto, se
non é tenuto, per via di un obbligo internazionale a d estradare l'interessato verso lo Stato
richiedente dà la precedenza alla richiesta di consegna della Corte se quest'ultima ha
giudicato che il caso era ammissibile.
5. Quando un caso di competenza del paragrafo 4 non é stato giudicato ammissibile dalla
Corte, lo Stato richiesto può, se lo desidera, incominciare ad istruire la richiesta di
estradizione dello Stato richiedente.
6. Nei casi in cui si applica il paragrafo 4, ed a meno che lo Stato richiesto non sia tenuto,
per via di un obbligo internazionale, ad estradare la persona verso lo Stato non parte
richiedente, lo Stato richiesto decide se sia il caso di consegnare la persona alla Corte o di
estradarla verso lo Stato richiedente. Nella sua decisione, lo Stato richiesto tiene conto di
tutte le considerazioni rilevanti, in modo particolare:
a) dell'ordine cronologico delle richieste;
b) degli interessi dello Stato richiedente, in modo particolare, se del caso, del fatto che il
reato é stato commesso sul suo territorio e della nazionalità delle vittime e della persona
reclamata;
c) della possibilità che lo Stato richiedente proceda in un secondo tempo a consegnare la
persona alla Corte.
7. Se uno Stato parte riceve dalla Corte una richiesta di consegna di una persona e riceve
peraltro da un altro Stato una richiesta di estradizione della stessa persona per lo stesso
comportamento diverso da quello che costituisce il reato per il quale la Corte domanda la
consegna della persona:
a) lo Stato richiesto dà la precedenza alla domanda della Corte, se non é tenuto, per via di
un obbligo internazionale, ad estradare l'interessato verso lo Stato richiedente;
b) se é tenuto, per via di un obbligo internazionale, ad estradare la persona verso lo Stato
richiedente, lo Stato richiesto decide sia di consegnarla alla Corte sia di estradarla verso lo
Stato richiedente. Nella alla decisione, esso tiene conto di tutte le considerazioni pertinenti,
in modo particolare quelle enunciate al paragrafo 6, pur concedendo una particolare azione
alla natura ed alla relativa gravità del comportamento in causa.
8. Se, a seguito di una notifica ricevuta in applicazione del presente articolo, la Corte ha
giudicato un caso come inammissibile e l'estradizione verso lo Stato richiedente é
ulteriormente rifiutata, lo Stato richiesto notifica la decisione della Corte.
Articolo 91
Contenuto della richiesta di arresto e di consegna
1. Una richiesta di arresto e di consegna deve esser effettuata per iscritto. In caso di
emergenza essa può essere effettuata con ogni mezzo che lasci un'impronta scritta, a
condizione di essere convalidata secondo le modalità previste all'articolo 87, paragrafo L
capoverso a).
2 Se la domanda concerne l'arresto e la consegna di una persona oggetto di un mandato
d'arresto rilasciato dalla Camera di giudizio preliminare in forza dell'articolo 58, essa deve
contenere o essere accompagnata da un fascicolo contenente i seguenti documenti
giustificativi:
a) dati segnaletici della persona ricercata, sufficienti ad identificarla e le informazioni
relative al luogo dove probabilmente si trova;
b) una copia del mandato d'arresto;
c) i documenti dichiarazioni ed informazioni che possono essere pretesi nello Stato
richiesto per procedere alla consegna; tuttavia le esigenze dello Stato richiesto non devono
essere più onerose in questo caso rispetto alle richieste d'estradizione presentate in
applicazione di trattati o di intese concluse fra lo Stato richiesto ed altri Stati e dovrebbero
anzi, se possibile, esserlo di meno, in considerazione del carattere particolare della Corte.
3. Se la richiesta concerne l'arresto e la consegna di una persona che é già stata
riconosciuta colpevole, essa contiene o e accompagnata da un fascicolo contenente i
seguenti documenti giustificativi:
a) una copia di qualsiasi mandato d'arresto relativo a tale persona;
b) una copia della sentenza;
c) informazioni attestanti che la persona ricercata é effettivamente quella indicata nella
sentenza;
d) se la persona ricercata é stata condannata ad una pena, una copia della condanna
assieme a, nel caso di una pena di detenzione, l'indicazione della parte di pena che é già
stata scontata ed della parte che resta da scontare.
4. Su richiesta della Corte, uno Stato parte intrattiene con quest'ultima, sia in generale, sia
a proposito di una particolare questione, consultazioni tulle condizioni previste dalla sua
legislazione interna che potrebbero applicarsi secondo il paragrafo 2, capoverso c).
Nell'ambito di tali consultazioni lo Stato parte informa la Corte delle particolari esigenze della
sua legislazione.
Articolo 92
Fermo
1. In caso di emergenza, la Corte può chiedere il fermo della persona ricercata in attesa
che siano presentate la richiesta di consegna ed i documenti giustificativi di cui all'articolo
91.
2. La richiesta di fermo può essere effettuata con ogni mezzo che lascia un'impronta
scritta e deve contenere:
a) i dati segnaletici della persona ricercata, sufficienti ad identificarla e le informazioni
relative al luogo dove probabilmente si trova;
b) un breve esposto dei reati per i quali la persona é ricercata e dei fatti che sarebbero
costituiti di tali reati, vi compreso, se possibile, la data ed il luogo dove sarebbero avvenuti;
c) una dichiarazione attestante l'esistenza, a carico della persona ricercata, di un mandato
d'arresto o di un verdetto di colpevolezza;
d) una dichiarazione indicante che farà seguito una richiesta di con della persona
3. Una persona in stato di fermo può essere rimessa in libertà se lo Stato richiesto non ha
ricevuto la richiesta di consegna ed i documenti giustificativi di cui all'articolo 91 nel termine
stabilito dalle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove. Tuttavia questa persona
può consentire ad essere consegnata prima della scadenza di detto termine se la
legislazione dello Stato richiesto lo consente. In questo caso, lo Stato richiesto procede al più
presto a consegnarla alla Corte.
4. La rimessa in libertà della persona ricercata prevista al paragrafo 3 non pregiudica il
suo successivo arresto e la sua consegna, se la richiesta di consegna accompagnata dai
documenti giustificativi viene presentata in seguito.
Articolo 93
Altre forme di cooperazione
1. Gli Stati Parti ricevono secondo le disposizioni del presente capitolo e le procure
previste dalla loro legislazione nazionale, le richieste di assistenza della Corte connesse ad
un'inchiesta o azione giudiziaria, e concernenti:
a) l'identificazione di una persona, il luogo dove si trova o la localizzazione dei beni;
b) la raccolta di elementi di prova comprese le deposizioni fatte sotto giuramento e la
produzione di elementi probatori comprese le perizie ed i rapporti di cui la Corte necessita;
c) l'interrogatorio di persone che sono oggetto di un'inchiesta o di azioni giudiziarie;
d) il significato di documenti compresi gli atti di procedura,
e) le misure atte a facilitare la comparizione volontaria dinanzi alla Corte di persone che
depositano in quanto testimoni o esperti;
f) il trasferimento temporaneo di persone in forza del paragrafo 7;
g) l'esame di località o di siti, in modo particolare la riesumazione e l'esame di cadaveri
sotterrati in fosse comuni;
h) l'esecuzione di perquisizioni e confische;
i) la trasmissione di fascicoli e documenti compresi i fascicoli ed i documenti ufficiali;
j) la protezione di vittime e di testimoni e la preservazione di elementi di prova;
k) l'identificazione, la localizzazione, il congelamento o la confisca del prodotto di reati di
beni, averi ed strumenti connessi ai reati, per eventualmente confiscarli, fatti salvi i diritti di
terzi in buona fede;
l) ogni altra forma di assistenza non vietata dalla legislazione dello Stato richiesto volta ad
agevolare l'inchiesta e l'azione giudiziaria relative ai reati di competenza della Corte.
2. La Corte è abilitata a garantire ad un teste o esperto che compare in sua presenza, che
non sarà né perseguito, né detenuto, né da essa sottoposto a qualsiasi restrizione della sua
libertà personale per un atto od omissione precedenti alla sua partenza dallo Stato richiesto.
3. Se l'esecuzione di una particolare misura di assistenza descritta in una richiesta
presentata in forza del paragrafo 1 e vietata nello Stato- richiesto in forza di UD principio
giuridico fondamentale di applicazione generale, lo Stato richiesto intraprende senza indugio
consultazioni con la Corte per tentare di risolvere la questione. Durante tali consultazioni, si
esamina se l'assistenza può essere fornita in altro modo o accompagnata da determinate
condizioni. Se la questione non é risolta all'esito delle consultazioni la Corte modifica la
domanda.
4. In conformità con l'articolo 72, uno Stato parte può respingere totalmente o parzialmente
una richiesta di assistenza solo se tale richiesta verte sulla produzione di documenti o la
divulgazione di elementi probatori relativi alla sua sicurezza o difesa nazionale.
5. Prima di respingere una richiesta di assistenza di cui al paragrafo 1 (1), lo Stato
richiesto determina se l'assistenza può essere fornita a determinate condizioni o potrebbe
essere fornita in seguito, o in forma diversa, rimanendo inteso che se la Corte o il
Procuratore accettano queste condizioni, essi saranno tenuti ad osservarle.
6. Lo Stato richiesto che respinge una richiesta di assistenza fa conoscere senza indugio
le sue ragioni alla Corte o al Procuratore.
7. a) La Corte può chiedere il trasferimento temporaneo di una persona detenuta a fini
d'identificazione o per ottenere una testimonianza o altre forme di assistenza. Tale persona
può essere trasferita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
i) la persona acconsente, liberamente e con cognizione di causa ad essere
ii) Lo Stato richiesto acconsente al trasferimento subordinatamente alle condizioni
eventualmente concordate tra detto Stato e la Corte.
b) La persona trasferita continua ad essere sotto controllo cautelare. Dopo che la finalità
del trasferimento e stata conseguita, la Corte rinvia senza indugio questa persona nello Stato
richiesto.
8.a) La Corte preserva il carattere confidenziale dei documenti e delle informazioni
raccolte salvo nella misura necessaria all'inchiesta ed alle procedure descritte nella richiesta.
b) Lo Stato richiesto può se del caso comunicare documenti o informazioni al Procuratore
a titolo confidenziale. Il Procuratore può utilizzarli solo per raccogliere nuovi elementi
probatori.
c) Lo Stato richiesto può, sia d'ufficio sia su richiesta del Procuratore autorizzato,
acconsentire in un secondo tempo alla divulgazione di tali documenti o informazioni. Questi
possono in tal caso esser utilizzati come mezzo di prova secondo le disposizioni dei capitoli
V e VI e delle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove .
9. a) i) Se uno Stato Parte riceve dalla Corte e da un altro Stato, a seguito di un obbligo
internazionale, richieste concorrenti sventi un oggetto diverso dalla consegna o estradizione,
esso farà il possibile, in consultazione con la Corte e questo altro Stato, per dar seguito alle
due richieste, se del caso differendo l'una o l'altra o assoggettandola a condizioni.
ii) In mancanza di quanto sopra, la concorrenza delle richieste é risolta secondo i principi
stabiliti all'articolo 90.,
b) Tuttavia, quando la richiesta della Corte concerne informazioni, beni o persone sotto il
controllo di uno Stato terzo o di un'organizzazione internazionale in virtù di un accordo
internazionale, lo Stato richiesto ne informa la Corte e quest'ultima indirizza la sua domanda
allo Stato terzo o all'Organizzazione internazionale.
10.a) Se riceve una richiesta in tal senso, la Corte può cooperare con lo Stato parte che
svolge un'inchiesta o un processo vertente su un comportamento che costituisce reato
sottoposto alla giurisdizione della Corte, o un reato grave secondo il diritto interno di tale
Stato e prestargli assistenza;
b) (i) L'assistenza comprende, tra l'altro:
1) la trasmissione di deposizioni, documenti ed altri elementi di prova raccolti nel corso di
un'inchiesta o processo svolti dalla Corte; e
2) l'interrogatorio di ogni persona detenuta per ordine della Corte;
ii) Nel caso di cui al sotto capoverso b), i) l).
1) la trasmissione di documenti ed altri elementi di prova ottenuti con l'assistenza di un
Stato esige il consenso di detto Stato;
2) la trasmissione di deposizioni, documenti ed altri elementi probatori forniti da un teste o
da un esperto avviene secondo le disposizioni dell'articolo 68.
c) La Corte può, alle condizioni enunciate al presente paragrafo, dar seguito ad una
richiesta di assistenza emanante da uno Stato che non é parte al presente Statuto.
Articolo 94
Differimento della messa in opera di una richiesta per via di inchieste o procedimenti giudiziari in corso
1. Se l'esecuzione immediata di una richiesta può nuocere al corretto svolgimento
dell'inchiesta o dei procedimenti giudiziari in corso, in caso diverso da quello cui si riferisca
la domanda, lo Stato richiesto può ritardare l'esecuzione della richiesta per un periodo di
tempo stabilito di comune accordo con la Corte. Tuttavia il rinvio non dovrà prolungarsi oltre
quanto sia necessario per portare a termine l'inchiesta o i procedimenti giudiziari in oggetto
nello Stato richiesto. Prima di decidere di ritardare l'esecuzione della richiesta, lo Stato
richiesto considera se l'assistenza può essere fornita immediatamente a determinate
condizioni.
2. Se viene presa la decisione di soprassedere all'esecuzione della richiesta in
applicazione del paragrafo 1, il Procuratore può tuttavia chiedere l'adozione di provvedimenti
per preservare gli elementi di prova, come previsto all'articolo 93, paragrafo 1, capoverso j).
Articolo 95
Differimento dell'esecuzione di una richiesta per via di un'eccezione d'inammissibilità
Fatto salvo l'articolo 53, paragrafo 2, se la Corte esamina un'eccezione d'inammissibilità
in applicazione degli articoli 18 e 19, lo Stato richiesto può soprassedere all'esecuzione di
una richiesta presentata in forza del presente capitolo fino a quando la Corte non abbia
specificatamente ordinato che il Procuratore può continuare a raccogliere elementi di prova
in applicazione degli articoli 18 e 19.
Articolo 96
Contenuto di una richiesta vertente su altre forme di cooperazione previste dall'articolo 93
1. Una domanda vertente su altre forme di cooperazione di cui all'articolo 93 deve essere
effettuata per iscritto. In caso di emergenza, essa può essere effettuata con ogni altro mezzo
che lascia un'impronta scritta, a condizione di essere convalidata secondo modalità indicate
all'articolo 87, paragrafo 1a).
2. La richiesta contiene o é accompagnata, se del caso, da un fascicolo contenente i
seguenti elementi:
a) un breve esposto dell'oggetto della richiesta e della natura dell'assistenza richiesta
comprese le basi giuridiche ed i motivi della richiesta;
b) informazioni il più dettagliate possibile sulla persona o il luogo che devono essere
individuati o localizzati in modo che l'assistenza possa essere fornita;
c) un breve esposto dei fatti essenziali che giustificano la domanda;
d) l'esposto dei motivi la spiegazione dettagliata delle procedure o condizioni da
rispettare;
e) ogni informazione che può essere pretesa dalla legislazione dello Stato richiesto per
dar seguito alla richiesta;
f) ogni altra informazione utile affinché l'assistenza richiesta possa essere fornita.
3. Se la Corte lo domanda, uno Stato parte intrattiene con essa, sia in generale sia a
proposito di una particolare questione, consultazioni sulle condizioni previste dalla sua
legislazione che potrebbero applicarsi come previsto al paragrafo 2, capoverso e).
nell'ambito di tali consultazioni lo Stato parte informa la Corte di particolari esigenze della
sua legislazione.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì, se del caso, ad una richiesta
d'assistenza indirizzata alla Corte.
Articolo 97
Consultazioni
Quando uno Stato parte, investito di una richiesta ai sensi del presente capitolo, constata
che la stessa solleva difficoltà che potrebbero intralciarne o impedirne l'esecuzione, esso
consulta senza indugio la Corte per risolvere il problema. Tali difficoltà potrebbero, in modo
particolare, essere le seguenti:
a) le informazioni non sono sufficienti per dar seguito alla richiesta;
b) nel caso di una richiesta di consegna, la persona reclamata rimane introvabile
malgrado ogni sforzo dispiegato, oppure l'inchiesta svolta ha permesso di determinare che
la persona che si trova nello Stato di detenzione non é manifestamente quella indicata dal
mandato;
c) il fatto che lo Stato richiesto sarebbe costretto, per dar seguito alla richiesta nella forma
in cui si trova, di infrangere un obbligo convenzionale che già ha nei confronti di un altro
Stato.
Articolo 98
Cooperazione in relazione a rinuncia ad immunità e consenso alla consegna
1. La Corte con può presentare una richiesta di assistenza che costringerebbe lo Stato
richiesto ad agire in modo incompatibile con gli obblighi che le incombono in diritto
internazionale in materia d'immunità degli Stati o d'immunità diplomatica di una persona o di
beni di uno Stato terzo a meno di ottenere preliminarmente la cooperazione di tale Stato
terzo in vista dell'abolizione dell'immunità.
2. La Corte non può presentare una richiesta di consegna che costringerebbe lo Stato
richiesto ad agire in modo incompatibile con gli obblighi che gli incombono in forza di
accordi internazionali secondo i quali il consenso dello Stato d'invio é necessario per poter
consegnare alla Corte una persona dipendente da detto Stato, a meno che la Corte non sia
in grado di ottenere preliminarmente la cooperazione dello Stato d'invio ed il suo consenso
alla consegna.
Articolo 99
Seguito dato alle richieste presentate a titolo degli articoli 93 e 96
1. Lo Stato richiesto dà seguito alle richieste di assistenza secondo la procedura prevista
dalla sua legislazione e, a meno che tale legislazione non lo vieti, nel modo indicato nella
richiesta. In particolare, esso applica la procedura indicata nella richiesta o autorizza le
persone che vi sono designate ad essere presenti ed a partecipare alla messa in opera
della richiesta.
2. Se la richiesta é urgente i documenti o elementi probatori prodotti in risposta alla
richiesta sono a domanda della Corte inviati con urgenza.
3. Le risposte dello Stato richiesto sono comunicate nella loro lingua e forma originali.
4. Fatti salvi gli altri articoli del presente capitolo, qualora ciò sia necessario per eseguire
efficacemente una richiesta alla quale può essere dato seguito senza dover ricorrere a
misure di costrizione, in modo particolare quando si tratta di sentire una persona o di
raccogliere la sua deposizione a titolo volontario, anche senza che le autorità dello Stato
richiesto siano presenti se ciò è determinante per una efficace esecuzione della richiesta, o
d'ispezionare un sito pubblico o altro luogo pubblico senza modificarlo, il Procuratore può
attuare l'oggetto della domanda direttamente sul territorio dello Stato secondo le seguenti
modalità:
a) quando lo Stato richiesto e lo Stato sul cui territorio si presume che il reato sia stato
commesso e vi é stata una decisione sull'ammissibilità in conformità agli articoli 18 o l9, il
Procuratore può mettere direttamente in opera la richiesta dopo aver avuto con lo Stato
richiesto le consultazioni più ampie possibili;
b) negli altri casi, il Procuratore può eseguire la richiesta, previa consultazione con lo
Stato parte richiesto ed in considerazione di condizioni o ragionevoli preoccupazioni che tale
Stato può aver fatto valere. Se lo Stato richiesto accerta che l'esecuzione di una richiesta ai
sensi del presente sotto- paragrafo presenta difficoltà, esso consulta immediatamente la
Corte per porvi rimedio.
5. Le disposizioni che autorizzano la persona sentita o interrogata dalla Corte ai sensi
dell'articolo 72, ad invocare le limitazioni previste, al fine d'impedire la divulgazione
d'informazioni confidenziali connesse alla difesa o alla sicurezza nazionale, si applicano
altresì all'esecuzione delle richieste di assistenza ai sensi del presente articolo.
Articolo 100
Spese
1. Le spese ordinarie afferenti alla messa in opera della richieste sul territorio dello Stato
richiesto sono a carico di detto Stato ad eccezione delle seguenti spese, che sono a carico
della Corte:
a) Spese connesse ai viaggi ed alla protezione dei testimoni e degli esperti o al
trasferimento, in forza dell'articolo 93, di persone detenute;
b) spese di traduzione, d'interpretazione e di trascrizione;
c) spese di viaggio e di soggiorno dei giudici, del Procuratore, dei vice-procuratori
dell'Ufficio del Cancelliere, del vice-cancelliere e dei membri del personale di tutti gli organi
della Corte;
d) costo di ogni perizia o rapporto chiesto dalla Corte;
e) Spese connesse al trasporto di una persona consegnata da uno Stato di detenzione;
f) previa consultazione, tutte le spese straordinarie che la messa in opera di una richiesta
può
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, se del caso, alle richieste indirizzate alla
Corte dagli Stati parti. In questo caso, la Corte si assume a carico le spese originarie di
messa in opera.
Articolo 101
Regola della specialità
1. Una persona consegnata alla Corte in applicazione del presente statuto non può essere
perseguita, punita o detenuta in ragione di comportamenti precedenti alla sua consegna, a
meno che questi ultimi non costituiscano la base dei reati per i quali la persona é stata
consegnata.
2. La Corte, può sollecitare allo Stato che le ha consegnato una persona, una deroga alle
condizioni di cui al paragrafo l. Essa fornisce se del caso, informazioni supplementari
secondo l'articolo 91. C;li Stati parti sono abilitati a concedere una deroga alla Corte e non
devono lesinare sforzi a tal fine.
Articolo 102
Uso dei termini
Ai fini del presente Statuto:
a) «consegna» significa per uno Stato il fatto di consegnare una persona alla Corte in
applicazione del presente Statuto;
b) «estradizione» significa per uno Stato consegnare una persona ad un altro Stato in
applicazione di un trattato, di una convenzione o della sua legislazione nazionale.
PARTE X
ESECUZIONE
Articolo 103
Ruolo degli Stati nell'esecuzione delle pene detentive
1 .(a) Le pene detentive sono scontate in uno Stato designato dalla Corte, da una lista di
Stati che hanno informato la Corte della loro disponibilità a ricevere persone condannate.
b) Nel dichiarare la propria disponibilità a ricevere persone condannate, uno Stato può
annettere alla sua accettazione condizioni che devono essere approvate dalla Corte ed
essere conformi alle disposizioni del presente capitolo.
c) Lo Stato designato in un determinato caso fa sapere rapidamente alla Corte se accetta
o meno la designazione.
2. a) Lo Stato incaricato dell'esecuzione avverte la Corte di ogni circostanza, ivi compresa
la realizzazione di ogni condizione concordata in applicazione del paragrafo 1, suscettibile di
modificare sensibilmente le condizioni o la durata della detenzione. La Corte deve essere
avvisata con un anticipo di almeno 45 giorni di ogni circostanza di questo tipo, conosciuta o
prevedibile. Durante questo periodo di tempo, lo Stato incaricato dell'esecuzione non prende
alcuna misura che potrebbe essere contraria alle disposizioni dell'articolo l10.
b) Se la Corte non può accettare le circostanze di cui al capoverso a), essa ne informa lo
Stato incaricato dell'esecuzione e procede in conformità all'articolo 104, paragrafo 1.
3. Quando esercita il suo potere di designazione secondo il paragrafo 1, la Corte può
tener conto:
a) del principio secondo il quale gli Stati parti devono condividere la responsabilità
dell'esecuzione delle pene detentive secondo i principi di equa ripartizione enunciati nelle
Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.
b) delle regole convenzionali del diritto internazionale generalmente accettate che
disciplinano il trattamento dei detenuti;
c) delle opinioni della persona condannata,
d) della nazionalità della persona condannata; e
e) di ogni altro fattore relativo alle circostanze del reato, alla situazione della persona
condannata o all'esecuzione effettiva della pena che possono guidare la scelta dello Stato
incaricato.
4. Se nessun Stato é designato come previsto al paragrafo 1, la pena detentiva é scontata
in un istituto penitenziario messo a disposizione dallo Stato ospitante, in condizioni definite
nell'accordo di sede di cui all'articolo 3, paragrafo 2. In questo caso, le spese relative
all'esecuzione della pena sono a carico della Corte.
Articolo 104
Modifica della designazione dello Stato incaricato dell'esecuzione
1. La Corte può decidere in qualsiasi momento di trasferire il condannato nella prigione di
un altro Stato.
2. La persona condannata può in qualsiasi momento chiedere alla Corte di essere
trasferita fuori dallo Stato incaricato dell'esecuzione.
Articolo 105
Esecuzione della pena
1. Fatte salve le condizioni che uno Stato avrà potuto stabilire secondo l'articolo 103
paragrafo l, capoverso b), la pena detentiva é vincolante per tutti gli Stati Parte che non
possono in alcun caso modificarla.
2. La Corte ha sola il diritto di pronunziarsi su una richiesta di revisione della sua
decisione ai colpevolezza o sulla pena. Lo Stato incaricato dell'esecuzione non impedisce al
condannato di presentare tale domanda.
Articolo l06
Controllo dell'esecuzione della pena e condizioni di detenzione
1. L'esecuzione di una pena di reclusione è soggetta al controllo della Corte. Essa e
conforme alle regole convenzionali internazionali ampiamente accettate che regolano il
trattamento dei detenuti.
2. Le condizioni di detenzione sono disciplinate dalla legislazione dello Stato incaricato
dell'esecuzione. Esse sono conformi alle regole convenzionali internazionali ampiamente
accettate che disciplinano il trattamento dei detenuti. In nessun caso possono essere più o
meno favorevoli di quelle che lo Stato incaricato dell'esecuzione applica ai condannati
detenuti per crimini simili.
3. Le comunicazioni fra i condannati e la Corte sono riservate e senza impedimenti.
Articolo 107
Trasferimento del condannato che ha terminato di scontare la pena
1. Dopo avere scontato la pena una persona che non é cittadina dello Stato incaricato
dell'esecuzione può essere trasferita secondo la legislazione dello Stato incaricato
dell'esecuzione, in uno Stato che é tenuto ad accoglierlo o in altro Stato che accetta di
accoglierla tenendo conto di qualsiasi desiderio espresso dalla persona di essere trasferita
in detto Stato, salvo se lo Stato incaricato dell'esecuzione autorizza tale persona a rimanere
sul suo territorio.
2. Le spese afferenti al trasferimento del condannato in un altro Stato in applicazione del
paragrafo 1 sono a carico della Corte se nessun Stato le prende a carico.
3. Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 108, lo Stato di detenzione può altresì,
in applicazione della sua legislazione, estradare o consegnare in altra maniera la persona
allo Stato che ha chiesto la sua estradizione, o la sua consegna, a fini di giudizio o di
esecuzione di una pena.
Articolo 108
Limiti in materia di procedimenti giudiziari o di condanne per altre infrazioni
1. Il condannato detenuto dallo Stato incaricato dell'esecuzione non può essere ne
perseguito, ne condannato o estradato verso uno Stato terzo per un comportamento
anteriore al suo trasferimento nello Stato incaricato dell'esecuzione, salvo se la Corte ha
approvato tale azione giudiziaria, condanna o estradizione a richiesta dello Stato incaricato
dell'esecuzione.
2. La Corte delibera sulla gestione dopo aver sentito il condannato.
3. Il paragrafo 1 cessa di applicarsi se il condannato risiede volontariamente per più di 30
giorni sul territorio dello Stato incaricato dell'esecuzione dopo aver contato la totalità della
pena pronunciata dalla Corte o ritorna sul territorio dello Stato dopo averlo lasciato.
Articolo 109
Pagamento di sanzioni pecuniarie ed esecuzione di misure di confisca
1. Gli Stati parti fanno eseguire le sanzioni pecuniarie e le misure di confisca ordinate
dalla Corte in forza del capitolo VII, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede e secondo la
procedura prevista dalla loro legislazione interna.
2. Se uno Stato parte non è in grado di attuare l'ordinanza di confisca, dovrà prendere
misure per ricuperare il valore del prodotto, dei beni o degli averi di cui la Corte ha ordinato
la confisca, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.
3. I beni o i proventi della vendita di beni immobiliari o, se del caso, di altri beni ottenuti da
uno Stato parte in esecuzione di una sentenza della Corte, sono trasferiti alla Corte.
Articolo 110
Esame da parte della Corte della questione di una riduzione di pena
1. Lo Stato incaricato dell'esecuzione non può liberare la persona detenuta prima della
espiazione della pena pronunciata dalla Corte.
La Corte ha sola il diritto di decidere una riduzione di pena. Essa si pronuncia dopo aver
sentito la persona.
3. Se la persona ha scontato i due terzi della pena, o venticinque anni di reclusione nel
caso di una condanna all'ergastolo, la Corte riesamina la pena per decidere se sia il caso di
ridurla. La Corte non procede a questo riesame prima di detto termine.
4. AI momento del riesame di cui al paragrafo 3, la Corte può ridurre la pena qualora essa
constati che una o più delle seguenti condizioni sono realizzate:
a) La persona ha, sin dall'inizio cd in modo costante, manifestato la sua volontà di
cooperare con la Corte nelle sue inchieste e durante il procedimento;
b) la persona ha facilitato spontaneamente l'esecuzione di decisioni ed ordinanze della
Corte in altri casi in modo particolare aiutandola a localizzare e fornendo assistenza per i
beni oggetto di decisioni che ne ordinano la confisca, per il pagamento di una sanzione
pecuniaria o di un risarcimento che possono essere utilizzati a vantaggio delle vittime;
oppure
c) altri fattori previsti nelle regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove attestano un
cambiamento di circostanze evidente, con conseguenze degne di nota e tali da giustificare la
riduzione della pena.
5. Se, in occasione del suo riesame di cui al paragrafo 3 la Corte decide che non é il caso
di ridurre la pena, essa in seguito rivedrà la questione della riduzione di pena negli intervalli
previsti nel regolamento di procedura e di prova, ed applicando i criteri che vi sono enunciati.
Articolo 111
Evasione
Se una persona condannata evade dal luogo di detenzione e fugge dallo Stato incaricato
dell'esecuzione della pena, tale Stato può, dopo aver consultato la Corte, chiedere allo Stato
in cui la persona si trova, la consegna di tale persone in applicazione di accordi bilaterali o
multilaterali in vigore, oppure chiedere alla Corte di sollecitare la consegna di detta persona
secondo il capitolo . Quando la Corte sollecita la consegna di una persona, può ordinare che
sia consegnata allo Stato nel quale scontava la pena o altro Stato da essa designato.
PARTE XI
ASSEMBLEA DEGLI STATI PARTE
Articolo 112
Assemblea degli Stati parti
1. E' istituita un'Assemblea di Stati parti del presente Statuto. Ciascuno Stato parte
dispone di un rappresentante che può essere assistito da supplenti e consiglieri. Gli altri
Stati che hanno firmato lo Statuto o l'Atto finale possono partecipare all'Assemblea a titolo di
osservatori.
2. L'Assemblea:
a) esamina ed adotta, se del caso, le raccomandazioni della Commissione preparatoria;
b) impartisce alla Presidenza, al Procuratore ed al Cancelliere orientamenti generali per
l'amministrazione della Corte;
c) esamina i rapporti e le attività dell'Ufficio di Presidenza istituito in forza del paragrafo 3
e prende provvedimenti appropriati;
d) esamina ed approva il bilancio preventivo della Corte;
e) decide in conformità con l'articolo 36 se sia opportuno modificare, se del caso, il
numero dei giudici;
f) esamina in conformità con l'articolo 87, paragrafi 5 e 7 ogni questione relativa alla
mancanza di cooperazione;
g) espleta ogni altra funzione compatibile con le disposizioni del presente Statuto e con le
Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove .
3. a) L'Assemblea avrà un Ufficio di Presidenza composto da un presidente, due
vicepresidenti e 18 membri da essa eletti con mandati triennali;
(b) L'Ufficio di Presidenza avrà carattere rappresentativo, in considerazione, fra l'altro, di
un'equa distribuzione geografica e di un'adeguata rappresentanza dei principali ordinamenti
giuridici del mondo.
(c) L'Ufficio di Presidenza si riunisce ogni qualvolta sia necessario, ma almeno una volta
l'anno. Esso assiste l'Assemblea nell'espletamento delle sue responsabilità.
4. L'Assemblea può istituire tutti gli organi sussidiari che giudica necessari, ivi compreso
un organo di sovraintendenza per l'ispezione, la valutazione e l'investigazione della Corte, al
fine di migliorare la sua efficienza ed il suo rendimento.
5. n presidente della Corte, il Procuratore ed il Segretario o loro rappresentanti possono
partecipare, come opportuno, alle riunioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza.
6. L'Assemblea si riunisce una volta l'anno c, se le circostanze lo esigono tiene sessioni
straordinarie, presso la sede della Corte o presso la sede principale delle Nazioni Unite.
Salvo se diversamente specificato nel presente Statuto, le sessioni straordinarie possono
essere convocate dall'Ufficio di Presidenza d'ufficio o a domanda di un terzo degli Stati Parti.
7. Ciascuno Stato Parte dispone di un voto. Ogni sforzo dovrà essere fatto per pervenire a
decisioni mediante consenso nell'Assemblea e nell'Ufficio di Presidenza. Se non si
raggiunge il consenso, e salvo se diversamente stabilito nello Statuto:
a) le decisioni su questioni di merito devono essere approvate da una maggioranza di
due terzi dei presenti e votanti a condizione che una maggioranza assoluta di Stati parti
costituisca il quorum per la votazione;
b) le decisioni su questioni di procedura devono essere adottate mediante una
maggioranza semplice degli Stati parti presenti e votanti.
8. Uno Stato parte, che e in ritardo con il pagamento dei suoi contributi finanziari alle
spese della Corte non dispone di voto in Assemblea e nell'Ufficio di P residenza se
l'ammontare dei suoi versamenti non pagati é pari o superiore all'ammontare dei contributi
dovuti dallo stesso per i due anni precedenti. Tuttavia ,l'Assemblea può autorizzare tale Stato
parte a votare in Assemblea e nell'Ufficio di Presidenza quando accerti che l'inadempienza
di pagamento é dovuta a condizioni che non dipendono dal controllo dello Stato Parte.
9. L'Assemblea adotta le sue regole di procedura.
10. Le lingue ufficiali e di lavoro dell'Assemblea sono quelle dell'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite.
PARTE XII
FINANZIAMENTO
Articolo 113
Disposizioni finanziarie
Salvo diversa disposizione formale, tutte le questioni finanziarie relative alla Corte cd alle
riunioni dell'Assemblea degli Stati parti, ivi compreso l'Ufficio di Presidenza e gli organi
sussidiari della stessa sono disciplinate dal presente Statuto, dal Regolamento finanziario e
delle Regole di gestione finanziaria adottate dall'Assemblea degli Stati parti.
Articolo 1l4
Pagamento delle spese
Le spese della Corte e dell'Assemblea degli Stati parti, nonché dell'Ufficio di Presidenza
e degli organi sussidiari della stessa, sono pagate mediante le risorse finanziarie della
Corte.
Articolo 115
Risorse finanziarie della Corte e dell'Assemblea degli Stati parti
Le risorse finanziarie della Corte e dell'Assemblea degli Stati parti includendo l'Ufficio di
Presidenza e gli organi sussidiari, provengono, secondo quanto previsto nel bilancio
preventivo deciso dall'Assemblea degli Stati Parti, dalle seguenti fonti:
a) contributi degli Stati parti;
b) risorse finanziarie fornite dell'Organizzazione delle Nazioni Unite subordinatamente
all'approvazione dell'Assemblea generale, in modo particolare per quanto concerne le spese
effettuate per le rimessioni decise dal Consiglio di sicurezza.
Articolo 116
Contributi volontari
Fermo restando l'articolo 115, la Corte può ricevere ed utilizzare a titolo di risorse
supplementari, i contributi volontari di Governi, Organizzazioni internazionali, privati, società
ed altri enti, secondo i criteri stabiliti in materia dall'Assemblea degli Stati parti.
Articolo 117
Calcolo dei contributi
I contributi degli Stati parti sono calcolati sulla base di un tariffario per le rispettive quote,
stabilito di comune accordo, basato sul tariffario adottato dall'Organizzazione delle Nazioni
Unite per il suo bilancio preventivo ordinario, ed adeguato in conformità ai principi di
quest'ultimo tariffario si fonda.
Articolo 118
Revisione annuale dei conti
I registri, i libri ed i conti della Corte, compresi i cuoi stati patrimoniali annuali, sono
oggetto ogni anno di un controllo da parte di un revisore dei conti indipendente.
PARTE XIII
CLAUSOLE FINALI
Articolo 119
Soluzione delle controversie
1. Ogni controversia relativa alle funzioni giudiziarie della Corte le risolta mediante una
decisione della Corte.
2. Ogni altra controversia fra due o più Stati Parti relativa all'interpretazione o applicazione
del presente Statuto che non è risolta per via negoziale entro tre mesi dopo il suo inizio, é
rinviata all'Assemblea degli Stai parti. L'Assemblea può adoperarsi per risolvere essa
stessa la controversia, oppure formulare raccomandazioni su altri mezzi processuali per
risolverla, ivi compreso mediante il deferimento alla Corte internazionale di giustizia in
conformità allo Statuto di quest'ultima.
Articolo 120
Riserve
Nessuna riserva può essere apportata al presente Statuto
Articolo 121
Emendamenti
1. Alla scadenza di un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente Statuto, ogni Stato parte potrà esprimere proposte di emendamento allo stesso. n
testo dì ogni proposta di emendamento è sottoposta al Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che lo comunica senza indugio a tutti gli Stati parti.
2. Non prima di tre mesi dopo la data di tale comunicazione, la successiva Assemblea di
Stati parti decide, a maggioranza dei presenti e votanti ,se ricevere o meno la proposta .
L'Assemblea può trattare tale proposta direttamente o convocare una Conferenza di
revisione se la questione in oggetto lo giustifica.
3. L'adozione di un emendamento, in una riunione dell'Assemblea degli Stati parti o ad
una Conferenza di revisione esige, qualora non sia possibile pervenire ad un consenso, una
maggioranza di due terzi di Stati parti.
4. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 5, un emendamento entra in vigore
nei confronti di tutti gli Stati parti un armo dopo che sette ottavi di tali Stati hanno depositato i
loro strumenti di ratifica o di accettazione presso il Segretario generale azione delle Nazioni
Unite.
5. Un emendamento all'articolo 5 dello Statuto entra in vigore nei confronti degli Stati parti
che lo hanno accettato un anno dopo il deposito dei loro strumenti di ratifica o di
accettazione. Nel caso di uno Stato parte che non ha accettato l'emendamento, la Corte non
esercita la sua competenza per un reato oggetto di un emendamento, se tale reato é stato
commesso da cittadini di tale Stato parte, o sul territorio dello stesso.
6. Se un emendamento è stato accettato da sette ottavi degli Stati parti in conformità al
paragrafo 4, ogni Stato parte che non ha accettato l'emendamento può recedere dallo
Statuto con effetto immediato, nonostante il paragrafo 1 dell'articolo 127, ma
subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 127, dando notifica del suo
recesso non più tardi di un anno dopo l'entrata in vigore di tale emendamento.
7. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite comunica a tutti gli Stati
parti gli emendamenti adottati in una riunione dell'Assemblea degli Stati parti o ad una
Conferenza di revisione.
Articolo 122
Emendamenti alle disposizioni di carattere istituzionale
1. Ogni Stato parte può proporre, in qualsiasi momento, nonostante la norma del
paragrafo 1 dell'articolo 121, emendamenti alle disposizioni dello Statuto di carattere
esclusivamente istituzionale, vale a dire gli articoli 35, 36 paragrafi 8 e 9, 37, 38, 39 paragrafi
1 (prime due frasi), 2 e 4, 42 paragrafi 4 a 9, 43 paragrafi 2 e 3, 44, 46, 47 e 49. Il testo di
ogni proposta di emendamento sarà sottoposto al Segretario Generale delle Nazioni Unite o
ad ogni altra persona designata dall'Assemblea degli Stati parte che lo farà rapidamente
circolare a tutti gli Stati parti e ad altri partecipanti all'Assemblea.
2. Gli emendamenti presentati in attuazione del presente articolo, per i quali non é
possibile pervenire ad un consenso, sono adottati dall'Assemblea degli Stati parti o da una
Conferenza di revisione a maggioranza di due terzi degli Stati parti. Tali emendamenti
entrano in vigore nei confronti di tutti gli Stati parti,. sei mesi dopo la loro adozione da parte
dell'Assemblea o della Conferenza, a seconda dei casi.
Articolo 123
Revisione dello Statuto
1. Sette anni dopo l'entrata in vigore del presente Statuto, il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convocherà una Conferenza di revisione per
esaminare ogni emendamento al presente Statuto. L'esame potrà concernere in modo
particolare, senza tuttavia che ciò sia limitativo, la lista dei reati di cui all'articolo 5. La
Conferenza sarà aperta a coloro che partecipano all'Assemblea degli Stati parti, alle stesse
condizioni.
2. In qualsiasi momento successivo, su richiesta di uno Stato parte ed ai fini enunciati al
paragrafo 1, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, con l'approvazione della
maggioranza degli Stati parti, convocherà una Conferenza di revisione.
3. L'adozione e l'entrata in vigore di ogni emendamento al presente Statuto, esaminato ad
una Conferenza di revisione, sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 121, paragrafi 3 a
7.
Articolo 124
Disposizione transitoria
Nonostante le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, uno Stato che diviene parte al
presente Statuto può, nei sette anni successivi all'entrata in vigore dello Statuto nei suoi
confronti, dichiarare di non accettare la competenza della Corte per quanto riguarda la
categoria di reati di cui all'articolo 8 quando sia allegato che un reato é stato commesso sul
suo territorio o da suoi cittadini. Tale dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento.
Le disposizioni del presente articolo saranno riesaminate nella Conferenza di revisione
prevista all'articolo 123, paragrafo 1.
Articolo 125
Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione
1. Il presente Statuto sarà aperto alla firma degli Stati, in Roma, presso la sede
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'Agricoltura, il 17 luglio 1998.
Successivamente a tale data, rimarrà aperto alla firma in Roma presso il Ministero degli
Affari esteri della Repubblica italiana fino al 17 ottobre 1996. Dopo tale data, lo statuto
rimarrà aperto alla firma in New York, presso la sede delle Nazioni Unite, fino al 31 dicembre
2000.
2. Il presente Statuto é sottoposto alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati
firmatari Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il
Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Il presente Statuto sarà aperto all'adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di adesione
saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 126
Entrata in vigore
1. Il presente Statuto entra in vigore il primo giorno del mese dopo il sessantesimo giorno
successivo alla data di deposito del sessantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di
approvazione o di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite.
2. Nei confronti di ciascun Stato che ratifica accetta o approva lo Statuto o vi aderisce
dopo il deposito del sessantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di
adesione lo Statuto entra in vigore il primo giorno del mese dopo il sessantesimo giorno
successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica accettazione,
approvazione o adesione.
Articolo 127
Recesso
1. Ogni Stato Parte, può, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle
Nazioni Unite recedere dal presente Statuto. Il recesso ha effetto un anno dopo la data in cui
la notifica é stata ricevuta, a meno che la notifica non specifichi una data posteriore .
2. Il recesso di uno Stato non lo esonera dagli obblighi posti a suo carico dal presente
Statuto quando ne era parte, compresi tutti gli obblighi finanziari derivanti, né pregiudica ogni
cooperazione concordata con la Corte in occasione di inchieste e procedure penali alle quali
lo Stato che recede aveva il dovere di cooperare, ed iniziate prima della data in cui il
recesso è divenuto effettivo; tale recesso non impedisce neppure di continuare ad
esaminare qualsiasi questione di cui la Corte era già investita prima della data in cui il
recesso é divenuto effettivo.
Articolo 128
Testi autentici
L'originale del presente Statuto il cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e
spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne farà avere una copia certificata conforme a
tutti gli Stati.
In fede di che, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi
hanno firmato il presente Statuto.
Fatto a Roma, il diciassette luglio millenovecentonovantotto.
* Traduzione non ufficiale
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