ALFONSO ILARIA
(IN TEMA DI ARRESTO IN FLAGRANZA E GIUDIZIO IMMEDIATO)
(Nota a Cass. sez. III pen. 26 aprile 1999)
in Il Foro ambrosiano, 1999, fasc. 3 pag. 320 - 321
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
La prima parte della massima della sentenza della Cassazione in commento accredita l'asserto di cui alla pronuncia del Tribunale di Milano impugnata, secondo cui la situazione di flagranza nel cui contesto è avvenuto l'arresto dell'indagato, poi convalidato dal GIP, integra il presupposto di cui all'art. 453 comma 1 c.p.p. del giudizio immediato, lasciando in questo modo aperti tutti i quesiti che tale soluzione apre in tema di rapporti tra giudizio direttissimo e giudizio immediato, alla luce dei rispettivi e distinti presupposti tipici. Nella seconda parte della massima, la Suprema Corte respinge, in punto di diritto, l'identificazione della flagranza del reato - e del correlativo arresto convalidato - con l'evidenza della prova assunta dall'art. 453 comma 1 c.p.p. a presupposto del giudizio immediato, e risolve la questione in punto di fatto: in tanto è legittima l'instaurazione di questo tipo di procedimento speciale in quanto l'evidenza della prova sia desunta non solo "dal verbale di arresto e dai fatti in esso descritti", cioè dalla situazione di flagranza del reato, ma anche da altri atti d'indagine: sequestri, accertamenti della polizia giudiziaria, interrogatori di coindagati. Il provvedimento in rassegna offre all'A. lo spunto per alcune ulteriori riflessioni in materia di presupposti del giudizio immediato.
Fonti
- Codice di procedura penale art. 178
- Codice di procedura penale art. 449
- Codice di procedura penale art. 453
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