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Slataper Stefano
TRASFERIMENTO DI DIRIGENTE SINDACALE, NOZIONE DI "UNITÀ PRODUTTIVA" E ANTISINDACALITÀ DELLA CONDOTTA
(Nota a decr. Trib. Udine 28 ottobre 2002)
in Il Lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2003, fasc. 1  pag. 111 - 120
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Secondo la massima della sentenza in epigrafe, sulla base di quanto previsto dall'art. 69 d.lg. 165/2001, nel settore del pubblico impiego, fino alla stipulazione del contratto collettivo per il quadriennio 1998-2001, trovano applicazione i decreti attuativi della l. 83/1993; conseguentemente, fin tanto che non verrà stipulato detto contratto collettivo, nel comparto degli Enti locali il trasferimento del dirigente sindacale è disciplinato dall'art. 23 d.p.r. 333/1990, e non dall'art. 22 l. 300/1970. Lo spostamento di un dirigente sindacale ad altro ufficio ove non abbia alcun contatto con i propri iscritti e sia adibito a mansioni totalmente estranee alla sua competenza professionale, costituisce comportamento antisindacale. Richiamata, nelle sue linee essenziali, la vicenda da cui muove la decisione in commento, l'A. esamina la normativa di riferimento, indicando le ragioni per le quali la sentenza in rassegna, pur corretta in termini generali, non è condivisibile nella parte in cui ha ritenuto ancora applicabile il d.p.r. 333/1990.

Fonti

  • d.p.r. 3 agosto 1990, n. 333 art. 23
  • dec. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 69
  • dec. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 71
  • legge 20 maggio 1970 n. 300 art. 22

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