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Benedetti Matteo
LA FUNZIONE DELL'ANNOTAZIONE NELLA COSTITUZIONE DI UN FONDO PATRIMONIALE
(Nota a Trib. Lanciano 11 giugno 1999 n. 250)
in P.Q.M., 1999, fasc. 3  pag. 26 - 33
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La sentenza annotata afferma che "la opponibilità ai terzi delle convenzioni matrimoniali (e quindi anche degli atti costitutivi di fondo patrimoniale) deriva dall'annotazione a margine dell'atto matrimoniale ex art. 162 c.c." L' A. approfondisce due questioni interpretative. La prima riguarda il valore dell'annotazione richiesta dal comma 4 dell'art. 162 c.c. per le convenzioni matrimoniali, con particolare riguardo al caso in cui, come nella fattispecie in esame, la costituzione di un fondo patrimoniale abbia ad oggetto beni immobili. La questione se l'opponibilità ai terzi dell'atto costitutivo del fondo sia condizionata dall'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, oppure sia sufficiente la semplice trascrizione è stata risolta dal Tribunale accogliendo la prima soluzione, secondo l'indirizzo della maggioritaria giurisprudenza. L' A. richiama le opposte opzioni presenti in dottrina e giurisprudenza sulla questione e argomenta come l'interpretazione accolta dal Tribunale non appare del tutto convincente. La seconda questione, che l' A. approfondisce, riguarda la soluzione accolta dal Tribunale, che ha ritenuto legittima l'esecuzione forzata nei confronti dei beni immobili confluiti nel fondo, in considerazione del fatto che l'ipoteca su tali beni era stata iscritta in data anteriore alla annotazione ex art. 162 c.c..

Fonti

  • Codice civile art. 162
  • Codice civile art. 170
  • Codice civile art. 2647
  • Codice civile art. 2808

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