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Cerase Marco
SULLA QUALITÀ DI PUBBLICO UFFICIALE DEL MEDICO DI UN ENTE PUBBLICO OSPEDALIERO
(Nota a Cass. pen. sez. II 3 dicembre 1990)
in Cassazione penale, 1992, fasc. 7  pag. 1813
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Sotto il previgente regime delle qualifiche soggettive in tema di reati dei pubblici ufficiali contro la p.a. era discussa la qualifica di pubblico ufficiale del medico impiegato di un ente pubblico ospedaliero. In base alla nuova disciplina della materia, introdotta dalla l. 86/1990, il medico impiegato in una struttura pubblica è da qualificare pubblico ufficiale essendo la sua attività disciplinata dal diritto pubblico e coinvolgendo aspetti di potere decisionale. La massima in epigrafe, che l' A. condivide, afferma la qualità di pubblico ufficiale del medico in relazione all' attività espletata, comprendente anche poteri (auto)certificativi (timbratura del cartellino di presenza).

Fonti

  • Codice penale art. 357
  • l. 7 febbraio 1992, n. 181 art. 4
  • legge 26 aprile 1990, n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) art. 17

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