D'Orazio Luigi
LA SOSPENSIONE DEI TERMINI FERIALI NELLA VERIFICA DEL PASSIVO, TRA DIRITTO DI DIFESA ED ESIGENZE DI CELERITÀ
(Nota a Cass. sez. I civ. 24 luglio 2012, n. 12960)
in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2013, fasc. 4 pag. 425 - 433
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
L'A. esamina la pronuncia della Suprema Corte che, confermando la natura processuale dei termini relativi alla verifica dello stato passivo, ribadisce ed esalta la natura giurisdizionale e decisoria del procedimento di accertamento del passivo, strutturato sullo schema del procedimento ordinario, con gli adattamenti imposti dal carattere sommario della cognizione.
[Abstract tratto dalla rivista]
Sommario: 1. Il fatto. - 2. La sospensione feriale dei termini prima della novella del 2006. - 3. La ''ratio'' della sospensione feriale e la natura processuale dei termini perentori della verifica del passivo. - 4. Il termine perentorio fissato dal tribunale ai sensi dell'art.16 comma primo n. 4 l. fall. e la difesa tecnica. - 5. Il termine di trenta giorni prima della data dell'adunanza per la presentazione delle domande tempestive. - 6. La sospensione feriale dei termini ed i crediti di lavoro.
Fonti
- dec. lgs. 12 settembre 2007 n. 169
- decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80)
- l. 7 ottobre 1969, n. 742 art. 1
- Legge fallimentare art. 101
- Legge fallimentare art. 118
- Legge fallimentare art. 16, comma 4
- regio dec. 30 gennaio 1941 n. 12 art. 92
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