Mercurio Vitaliano
ILLEGITTIMA L'IMPOSIZIONE SUGLI OLI LUBRIFICANTI: TERMINI E MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RIMBORSO
(Nota a CGCE sez. I 23 settembre 2003 (causa C-437/01))
in Rivista di diritto tributario, 2003, fasc. 12 pag. 231 - 237
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
Con la sentenza in commento, la Corte di Giustizia ha statuito la contrarietà all'ordinamento comunitario dell'imposta di consumo degli oli lubrificanti, prevista e disciplinata dall'art. 62 d.lg. 504/1995 ("Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi"). In particolare il giudice comunitario, accogliendo i rilievi della Commissione europea, ha dichiarato l'incompatibilità della disciplina istitutiva della suddetta imposta con le disposizioni di cui agli artt. 8 n. 1 lett. a) della direttiva CEE 92/281 e 3 n. 2 della direttiva CEE 92/12. Richiamate brevemente le norme comunitarie e nazionali che disciplinano l'imposizione diretta sugli oli lubrificanti, l'A. esamina in dettaglio l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte, trattando in particolare i seguenti punti: la disciplina nazionale e comunitaria delle accise sugli oli minerali; il procedimento d'infrazione avviato dalla Commissione Europea, l'abrogazione dell'imposta sugli oli lubrificanti e l'istituzione del contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale di cui all'art. 7 del d.l. n. 452/2001; le motivazioni poste alla base della decisione della Corte di Giustizia; termini e modalità per la ripetizione dell'imposta indebitamente versata.
Fonti
- d.l. 28 dicembre 2001, n. 452 art. 7
- decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) art. 62
- dir. CEE 92/12 art. 3, num. 2
- Dir. CEE 92/81 art. 8, lett. a), num. 1
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