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DECRETO LEGISLATIVO n. 10 del 02/02/2021
Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionalealle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa almandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra statimembri, in attuazione delle delega di cui all'articolo 6 della legge4 ottobre 2019, n. 117. (21G00013)

Pubblicato su: G.U. n. 30 del 05/02/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018 e, in
particolare, l'articolo 6, che delega il Governo all'emanazione di
uno o piu' decreti legislativi per il compiuto adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro
2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure
di consegna tra Stati membri;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di
consegna tra Stati membri;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 2021;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle
finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1


Modifiche all'articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69

1. All'articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «nei limiti in cui tali disposizioni non
sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento
costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonche' in tema di
diritti di liberta' e del giusto processo» sono soppresse;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'Italia da'
esecuzione al mandato d'arresto europeo in base al principio del
mutuo riconoscimento, conformemente alle disposizioni della decisione
quadro e della presente legge, sempre che il mandato di arresto
europeo provenga da un'autorita' giudiziaria e che, quando sia emesso
al fine dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza
privative della liberta' personale, la sentenza da eseguire sia
esecutiva.»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il mandato di arresto e' eseguito dalle autorita'
competenti con la massima urgenza.
3-ter. L'Italia non da' esecuzione ai mandati di arresto
europei emessi da uno Stato membro nei cui confronti il Consiglio
dell'Unione europea abbia sospeso l'attuazione del meccanismo del
mandato di arresto europeo per grave e persistente violazione dei
principi sanciti all'articolo 6, paragrafo 1, del trattato
sull'Unione europea ai sensi del punto (10) dei consideranda del
preambolo della decisione quadro.»;
d) dopo il comma 4-ter sono aggiunti i seguenti:
«4-quater. L'Italia continua ad applicare gli accordi o intese,
bilaterali o multilaterali, vigenti al momento dell'adozione della
decisione quadro, quando essi contribuiscono ad una migliore e piu'
efficace realizzazione delle finalita' della decisione quadro e
semplificano o agevolano ulteriormente la consegna delle persone
ricercate.
4-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro della
giustizia, il Governo notifica al Consiglio e alla Commissione
l'elenco degli specifici accordi e intese, indicati al comma
4-quater, che l'Italia intende continuare ad applicare.».


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