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DELIBERA del 28/11/2018
Aeroporto di Napoli - Parere sul contratto di programma tra l'Entenazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la societa' Gestioneservizi aeroporti campani (GE.S.A.C.) S.p.a. (2016-2019). (Deliberan. 67/2018). (19A02442)

Pubblicato su: G.U. n. 89 del 15/04/2019
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e
ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la
programmazione economica» visto, in particolare, l'art. 16,
concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' le
successive disposizioni legislative relative alla composizione dello
stesso Comitato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni,
concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a
questo Comitato la definizione delle linee guida e dei principi
comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di
regolazione dei servizi di pubblica utilita', ferme restando le
competenze delle autorita' di settore;
Visto l'art. 37, comma 6-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201 e successive modificazioni, che demanda all'Autorita' nazionale
di vigilanza le funzioni di regolazione economica del settore e di
vigilanza, precisando che restano ferme le competenze di questo
Comitato in tema di approvazione dei contratti di programma e degli
atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza
pubblica;
Vista la delibera 30 aprile 2012, n. 62, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 2012, concernente il «regolamento interno del
Comitato interministeriale per la programmazione economica. Modifica
della delibera CIPE n. 58/2010»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
novembre 2008, con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione del
Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la
regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) e che all'art. 1,
comma 1, prevede la verifica, da parte dello stesso Nucleo,
dell'applicazione - nei contratti di programma sottoposti a questo
Comitato - dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi
al settore considerato;
Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto
(CUP) e, in particolare:
1. la delibera del 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2003 e la relativa errata corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2003, nonche' la
delibera del 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito
il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve
essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili,
cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento
pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere
dotato di un CUP;
3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra
l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata
apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni ed in particolare
l'art. 704, comma 4, che prevede che «L'affidamento in concessione e'
subordinato alla sottoscrizione di una convenzione fra il gestore
aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'ENAC e il gestore
aeroportuale stipulano altresi', entro sei mesi dalla conclusione del
primo esercizio finanziario successivo all'affidamento in
concessione, un Contratto di programma che recepisce la vigente
disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in materia di
investimenti, corrispettivi e qualita', e quella recata dall'art.
11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248»;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
Visto l'art. 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 11 novembre 2014, n. 164, e visto in particolare il comma 11,
che prevede «Per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei
Contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui
all'art. 698 del codice della navigazione sono approvati, con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro
centottanta giorni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i
Contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli
scali aeroportuali di interesse nazionale. Per gli stessi aeroporti
il parere favorevole espresso dalle regioni e dagli enti locali
interessati sui piani regolatori aeroportuali in base alle
disposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti di
localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383
, e successive
modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica
di conformita' urbanistica delle singole opere inserite negli stessi
piani regolatori. Il termine di centottanta giorni, di cui al primo
periodo, decorre dalla data di stipulazione dei suddetti contratti».
Considerata la sentenza della Corte costituzionale 1° dicembre 2015
- 21 gennaio 2016, n. 7, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie
speciale - n. 4 del 2016, che ha dichiarato «l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo l'art. 1, comma 11, del suddetto art. 1,
comma 11 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, nella parte in
cui, ai fini dell'approvazione, non prevede il parere della regione
sui Contratti di programma tra l'Ente nazionale per l'aviazione
civile (ENAC) e i gestori degli scali aeroportuali di interesse
nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015,
n. 201
, riguardante il «Regolamento recante l'individuazione degli
aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'art. 698 del codice
della navigazione»;
Viste le deliberazioni n. 20 e n. 42 del 2015, con le quali l'ENAC
ha approvato il precedente schema-tipo di Contratto di programma,
sulla cui fattispecie si e' elaborata la versione presentata a questo
Comitato per l'espressione del relativo parere;
Vista la successiva deliberazione 25 gennaio 2018, n. 4 con la
quale l'ENAC ha approvato il nuovo schema-tipo di Contratto di
programma;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito dalla
legge 16 aprile 1974, n. 117, che ha istituito una tassa di imbarco e
sbarco sulle merci trasportate per via aerea;
Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante nuove norme in
materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico
civile, e successive modificazioni;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito
dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante norme per l'affidamento
in concessione dei servizi di sicurezza per il cui espletamento non
e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego di
appartenenti alle forze di polizia;
Visti l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive
modificazioni, che ha disposto in materia di gestione degli
aeroporti;
Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251 «Disposizioni urgenti
in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di
veicoli adibiti a servizi di emergenza» convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1995, n.
351
;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 riguardante norma per la
concorrenza e la regolazione di servizi di pubblica utilita';
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, attuativo
della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei
servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita', e
successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) 1107/2006 in data 5 luglio 2006, relativo
ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita'
ridotta nel trasporto aereo;
Visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 marzo 2008 che istituisce norme comuni per la
sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n.
2320/2002;
Vista la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 luglio 2009 concernente i diritti aeroportuali;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, che, all'art. 3, reca specifiche
disposizioni in materia di trasparenza delle tariffe aeree al fine di
garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza dei costi
del servizio;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con i quali e' stata
recepita la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali, che,
in particolare:
1. all'art. 71, comma 5, esclude espressamente dall'ambito di
applicazione della direttiva 2009/12/CE i diritti riscossi a compenso
dei servizi di assistenza fornita alle persone con disabilita' e alle
persone a mobilita' ridotta;
2. all'art. 76, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1
prevede che «Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti
aeroportuali, l'Autorita' di vigilanza predispone specifici modelli
tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti
passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti applicati
agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di cui all'art.
80, comma 1»;
Vista la delibera n. 43 del 20 aprile 2016, con la quale
l'Autorita' di regolazione dei trasporti ha disposto, prescrivendo
alcune prescrizioni, che «la nuova proposta di revisione dei diritti
aeroportuali, presentata dalla societa' Gestione servizi aeroporti
campani S.p.a. - Aeroporto di Napoli S.p.a., affidataria in
concessione della gestione dell'aeroporto civile di Napoli, a seguito
della consultazione nonche' del recepimento dei correttivi prescritti
dall'autorita' con delibera n. 88/2015, e' conforme al pertinente
modello tariffario di riferimento approvato con delibera n. 64/2014
del 17 settembre 2014»;
Vista la nota 24 ottobre 2018, n. 35766, con la quale il Capo di
Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha
trasmesso lo schema di Contratto di programma e relativi allegati tra
l'ENAC e la societa' Gestione servizi aeroporti campani (GE.S.A.C.)
S.p.a., chiedendo a questo Comitato di esprimere, per quanto
necessario in base al quadro normativo vigente, un parere;
Visto l'ordine del giorno della riunione preparatoria di questo
Comitato di cui al telegramma n. 5713 del 15 novembre 2018 del
segretario di questo Comitato che include l'espressione del parere da
parte di questo Comitato sul Contratto in esame;
Considerato che durante la riunione preparatoria, e' stata
confermata l'iscrizione all'ordine del giorno del parere del Comitato
relativamente all'argomento in oggetto;
Considerato che nel corso della suddetta riunione preparatoria del
21 novembre 2018 e' stato chiesto al NARS di formulare un parere
sullo schema di Contratto di programma e sui suoi allegati;
Visto il parere del NARS n. 3 del 26 novembre 2018, che ha ritenuto
che il Contratto possa essere sottoposto a questo Comitato e in
particolare che:
1. il CIPE e', a normativa vigente, sia l'organo deputato alla
verifica della coerenza della dinamica tariffaria con gli
investimenti programmati dalla parte pubblica, e della loro
sostenibilita', sia l'organo deputato alla verifica degli
investimenti a carico della finanza pubblica;
2. la mera successione delle leggi nel tempo non e' sufficiente a
determinare antinomie o deroghe al sistema delle specifiche
attribuzioni - ad iniziare da quelle in materia di finanza pubblica
ex art. 37, comma 6-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011 -
espressamente previste per legge in favore del CIPE in ragione della
sua natura, missione e composizione istituzionale, in quanto,
altrimenti, esse rischierebbero di essere svuotate per mera via
desuntiva in contrasto con il dato letterale e positivo delle norme
vigenti;
Considerato che il NARS nel suddetto parere n. 3 del 2018
raccomanda di:
1. recepire, mediante apposito atto aggiuntivo, le prescrizioni
formulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, in merito
alle modifiche e alle integrazioni al testo del Contratto di
programma attualmente in vigore;
2. monitorare - anche attraverso un efficace dialogo
istituzionale tra il Ministero istruttore, l'ENAC e l'ART -
l'esecuzione del Contratto di programma con particolare riferimento
agli investimenti, alle tariffe adottate, all'andamento gestionale e
alla solidita' patrimoniale e finanziaria al fine di evitare
squilibri, tenuto conto delle raccomandazioni dell'ENAC sul punto, e
avendo particolare riguardo agli scostamenti tra gli investimenti
pianificati e quelli realizzati anche al fine di assumere le
iniziative di cui alle osservazioni del presente parere, tra cui
quelle riportate al paragrafo 2.1, dandone tempestiva comunicazione
al CIPE;
3. di prevedere, de futuro, che l'allegato 7 del Contratto di
programma relativo al PEF esponga tutti gli elementi di input
necessari ai fini della redazione dei prospetti previsionali (stato
patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario);
4. trasmettere a questo comitato la documentazione necessaria ad
esprimere parere di competenza con riguardo al Contratto di programma
relativo al successivo periodo regolatorio entro i primi tre mesi
dell'ultimo anno del periodo regolatorio in scadenza;
Vista la nota 27 novembre 2018, n. 40670, con la quale il Capo di
Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha
trasmesso l'esito del monitoraggio degli investimenti effettivamente
realizzati dal 2016 ad oggi, redatto dall'ENAC, riguardante i
contratti di programma relativi agli aeroporti di Genova, Napoli,
Torino e Verona;
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare che:
1. in forza della convenzione n. 50, sottoscritta il 9 dicembre
2002, la societa' Gestione servizi aeroporti campani e' affidataria
della gestione totale dello scalo aeroportuale di Napoli fino al
2043;
2. in data 24 febbraio 2016, e' stato sottoscritto il Contratto
di programma oggetto di parere di questo Comitato, il cui periodo di
vigenza e' 2016-2019;
3. il Contratto comprende il piano quadriennale degli interventi,
il piano per la qualita' e ambiente ed il piano economico finanziario
(PEF);
4. gli interventi ed investimenti per un valore complessivo di
circa 44,28 milioni di euro, di cui 10,33 milioni di euro per
adeguamenti tecnologici, 9,6 milioni di euro per le infrastrutture di
volo, 6,65 milioni di euro per interventi ad edifici vari presenti
nel terminal, 6,15 milioni di euro per le reti, 5,35 milioni di euro
per la manutenzione straordinaria, 5,1 milioni di euro destinati
all'ampliamento del Terminal e 1,1 milione di euro per i parcheggi e
la viabilita' di accesso;
5. gli interventi sono finanziati con risorse proprie della
societa', e per alcuni interventi la societa' vorrebbe accedere a
contributi/finanziamenti di natura pubblica (Fondi strutturali e di
investimento europei). Trattandosi queste ultime solo di ipotesi, il
gestore ha sviluppato un PEF pluriennale, prescindendo
dall'ottenimento di dette agevolazioni pubbliche.;
6. tra gli indicatori di qualita', vi sono:
6.1 tempo di attesa a bordo per lo sbarco del primo passeggero;
6.2 tempo di riconsegna del primo bagaglio;
6.3 tempo di attesa al check-in;
6.4 percezione sul livello di pulizia e funzionalita' delle
toilette;
6.5 percezione del livello di accessibilita' e fruibilita' per
i passeggeri con disabilita' e a mobilita' ridotta delle
infrastrutture aeroportuali;
7. tra gli indicatori ambientali vi sono:
7.1 impianti di illuminazione in sostituzione di quelli
esistenti con apparecchi LED;
7.2 produzione di energia elettrica e termica tramite impianti
di cogenerazione e trigenerazione;
7.3 utilizzo di materiali fotocatalitici nelle aree di
mobilita' e parcheggi;
8. dal PEF, sulla base dei dati riportati, si rileva un
significativo livello di profittabilita' della societa', con una
gestione in grado di remunerare adeguatamente il capitale proprio e
quello investito, in funzione del livello di traffico ipotizzato, con
conseguente finanziamento degli interventi previsti;
9. l'ENAC con relazione del dicembre 2016 ha espresso giudizio
positivo sulla sostenibilita' economica, finanziaria e patrimoniale
del PEF;
10. sussiste un disallineamento fra la programmazione degli
interventi previsti nel Contratto di programma 2016-2019 (pari a
37,13 milioni di euro nel 2016-2018) e lo stato di avanzamento dei
lavori trasmesso dal MIT con nota 27 novembre 2018, n. 40670 (pari a
circa 26,75 milioni di euro dal 2016 al 31 agosto 2018);
Ritenuto di condividere le valutazioni del parere NARS n. 3 del 26
novembre 2018 e di accogliere le raccomandazioni dal medesimo
proposte;
Vista la nota del 28 novembre 2018, n. 6013, predisposta
congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF)
e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta
del Comitato;
Ritenuto che, sulla base della normativa sopra richiamata e delle
considerazioni svolte dal NARS e nel corso della riunione
preparatoria del Comitato, questo Comitato si esprima in merito allo
schema di Contratto di programma di cui trattasi;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente
regolamento di questo Comitato, art. 3 della delibera del 30 aprile
2012, n. 62;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Esprime parere favorevole:

sullo schema di Contratto di programma tra ENAC e la societa'
Gestione servizi aeroporti campani (GE.S.A.C.) S.p.a., per il periodo
2016-2019, accogliendo le raccomandazioni di cui al citato parere
NARS n. 3 del 26 novembre 2018, con le seguenti prescrizioni.
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valutera',
alla luce della mancata realizzazione di parte degli investimenti
previsti per il 2016-2018, se occorre aggiornare Piano quadriennale
degli interventi, previsioni di traffico, Piano economico finanziario
e Piani della qualita' e della tutela ambientale, oltre alle
conseguenze relative alla remunerazione di tali investimenti rispetto
alla tariffa.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovra' inviare
al Comitato entro il 30 settembre dell'anno precedente il nuovo
periodo concessorio i contratti di programma relativi al periodo
regolatorio che iniziera' il primo gennaio 2020, con esclusione degli
aeroporti in deroga (Roma, Milano e Venezia), corredati di tutta la
documentazione utile, ivi compresi i pareri, le approvazioni
propedeutiche ed i relativi PEF.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il futuro
presentera' i contratti di programma con un congruo anticipo rispetto
all'inizio del periodo regolatorio, per rendere effettivi i compiti
di coordinamento, programmazione ed indirizzo di competenza del
Comitato.
4. Relativamente allo schema di Contratto, correggere nelle
premesse il seguente riferimento:
«la legge 14 novembre 1995, n. 481, riguardante norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita', che
all'art. 12, lettera p), ha introdotto l'obbligo... omissis»;
con «la legge 14 novembre 1995, n. 481, riguardante norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita', che
all'art. 2, comma 12, lettera p), ha introdotto l'obbligo...
omissis».
5. Allineare i contenuti dei contratti stipulati al nuovo schema
tipo di Contratto di programma approvato dal Consiglio di
amministrazione dell'ENAC con delibera n. 4 del 25 gennaio 2018;
6. Nelle premesse del Contratto, in caso di presenza di
finanziamenti pubblici inserire il seguente Visto:
«Vista la documentazione istruttoria prodotta dal gestore
aeroportuale e dall'amministrazione pubblica concedente il
finanziamento con la quale si attesta la compatibilita' con la
normativa europea in materia di aiuti di Stato».
7. Nell'art. 7 relativo agli obblighi della societa':
inserire il seguente comma 4: «4 La societa' deve pubblicare sul
proprio sito web le informazioni concernenti le fonti di
finanziamento, la data della concessione del finanziamento pubblico,
il nome dell'autorita' erogatrice, i singoli beneficiari, la forma e
l'importo dell'aiuto concesso al beneficiario, il tipo di impresa, il
settore economico principale in cui il beneficiario ha le sue
attivita'. Tali informazioni devono essere tenute costantemente
aggiornate. La documentazione dettagliata relativa a tutte le misure
di finanziamenti pubblici deve essere conservata per dieci anni dalla
data di concessione delle misure.»
8. Al fine di prevedere un meccanismo di collegamento tra dinamica
tariffaria definita dall'ART ed i risultati dell'attivita' di
monitoraggio effettuata dall'ENAC all'art. 8 (Ulteriori adempimenti),
comma 1:
8.1. inserire alla lettera j) il seguente capoverso «La societa'
deve dare evidenza di un eventuale divario tra gli investimenti
programmati ed effettuati nel campo dell'intermodalita' nonche' la
riprogrammazione delle opere necessarie ai collegamenti, in
particolare quelli ferroviari, con gli aeroporti ai fini del
miglioramento dell'intermodalita'»;
8.2. aggiungere l'ulteriore punto alla lettera p): «trasmettere
ad ENAC, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di
esercizio del primo anno del successivo periodo regolatorio, un
prospetto di dettaglio che dia evidenza che la sommatoria dei ricavi
attualizzati percepiti nel precedente periodo regolatorio -
scaturenti dalle tariffe annualmente vigenti per il traffico
programmato ex ante - corrispondano alla sommatoria dei costi
attualizzati di periodo cosi' come rideterminati per effetto dei dati
di consuntivo per investimenti effettivamente realizzati e
discontinuita' di costo ammesse, al netto dell'eventuale conguaglio
che si riferisce all'ultima annualita' del periodo».
9. L'art. 10, relativo al piano quadriennale degli interventi-piano
degli investimenti, comma 4, (corrispondente all'art. 11, comma 2,
del Contratto siglato), ultimo paragrafo e' cosi' modificato:
9.1. «Per gli interventi strategici riconosciuti dall'ENAC, la
societa' puo' richiedere, con le modalita' previste nel modello
tariffario vigente, l'applicazione di una maggiorazione del tasso di
remunerazione del capitale.».
10. L'art. 15 (Piano economico finanziario) deve essere modificato
nei seguenti termini:
10.1. comma 1. «La societa' presenta all'ENAC, unitamente al
Piano degli investimenti, il correlato Piano economico-finanziario
(PEF), corredato da una esaustiva relazione esplicativa sulle
componenti economiche e patrimoniali, sulla base delle quali la
societa' dimostra, sotto la propria responsabilita', l'equilibrio
della gestione e la sostenibilita' del Piano degli investimenti»;
10.2. comma 4. «La societa' al verificarsi di quanto previsto
all'art. 6, comma 3, e' tenuta a presentare, a ENAC il PEF
debitamente aggiornato con le misure necessarie a dimostrare il
mantenimento delle condizioni di sostenibilita' economico-finanziaria
delle opere sottoposte all'autorizzazione diretta delle strutture
tecniche».
11. Occorre inserire apposita clausola di rinuncia al contenzioso
che si propone del seguente tenore: «1. La societa', con il presente
Contratto di programma, rinuncia ad ogni diritto e/o pretesa, di tipo
anche tariffario, connessi al quadro normativo e regolamentare di
settore, alla concessione e/o al medesimo Contratto e a quelli
precedentemente stipulati, nonche' alle azioni proposte nei giudizi
pendenti relativi a tutti gli ambiti citati. 2. Entro sessanta giorni
dalla data di efficacia del presente Contratto, le Parti, nel caso di
giudizi pendenti, formalizzano, presso gli organi giurisdizionali
competenti, gli atti di rinuncia secondo le modalita' di rito.»

Roma, 28 novembre 2018

Il vice Presidente: Tria

Il segretario: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2019
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg. n. 1-263


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